Cass. civ., Sez. lav., Sentenza 26 giugno 2009, n.
15049
Svolgimento del
processo
V.F.,
agendo in giudizio nei confronti della Clinica omissis s.p.a., alle dipendenze della
quale aveva lavorato dal 30 gennaio 1987 con mansioni di centralinista assunto
in qualità di appartenente alle categorie protette come invalido civile del
lavoro, impugnava il licenziamento intimatogli con raccomandata del 22 novembre
1999 per giustificato motivo oggettivo, individuato, secondo le ragioni addotte
dall'azienda, nella riorganizzazione del servizio di centralino con introduzione
di nuove apparecchiature e soppressione di posti di
lavoro.
La domanda
era rigettata dall'adito Tribunale di Napoli, e la decisione era poi confermata
dalla Corte di appello della stessa sede con pronuncia del 7 luglio 2002, la
quale su ricorso del lavoratore, era cassata da questa Corte con sentenza n.
9122 del 3 maggio 2005.
Il giudice
di rinvio, designato nella Corte di appello di Salerno e dinanzi al quale il
giudizio era tempestivamente riassunto dal F., con pronuncia depositata il 24
gennaio 2006 rigettava l'appello di costui, osservando quanto
segue.
Anche se
era stata accertata con autorità di giudicato la mancata copertura in azienda,
alla data del licenziamento del F., di tutti i posti riservati agli invalidi in
base alle aliquote della legge n. 482 del 1968, era emersa l'impossibilità di
una sua diversa utilizzazione in altre posizioni lavorative con mansioni
appartenenti alla medesima qualifica di inquadramento (quarto livello con
qualifica di operaio), ed in altre comprese nel livello inferiore (il terzo),
per il quale era richiesto il possesso di conoscenze specifiche nel rispettivo
ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico-pratici di formazione e
qualificazione ovvero esperienze di mestiere. Negli incontri svoltisi con i
rappresentanti sindacali aziendali era stata raggiunta l'intesa di sistemazione
di parte del personale risultato in eccedenza dal centralino, in attività
promiscue di qualifica ausiliaria e di operaio, ed in effetti questa soluzione
era stata adottata per l'altro dipendente G.T., adibito con il suo consenso a
mansioni inferiori rispetto alla qualifica di provenienza e a quelle di
centralinista in caso di necessità. Inoltre, conforme a buona fede era stato il
comportamento dell'azienda, in considerazione sia del fatto che durante gli
incontri con i rappresentanti sindacali, alla presenza pure del F., non era
stata ravvisata altra possibilità di collocare il personale in esubero, sia
della predisposizione di una graduatoria compilata in base ai criteri
dell'anzianità anagrafica e dei carichi di famiglia per l'individuazione del
lavoratore da licenziare. Nella clinica non lavoravano altri operai oltre quelli
assegnati al centralino e al bar, e alla ristorazione non era necessario
l'impiego di una ulteriore unità, ancorché l'unico addetto avesse un orario di
lavoro superiore alla previsione contrattuale.
La
cassazione della sentenza del giudice di rinvio è domandata dal F. con ricorso
basato su quattro motivi.
La società
intimata ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso
incidentale con due motivi, cui il F. ha replicato con
controricorso.
Il
lavoratore ha depositato pure memoria.
Motivi della
decisione
Innanzitutto i due ricorsi, in
quanto avverso la stessa sentenza devono essere riuniti (art. 335 cod. proc.
civ.).
Il primo
motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza e/o del
procedimento, violazione o falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., dell'art. 1362 cod. civ., dell'art.
384 cod. proc. civ. e del principio di diritto fissato da questa Corte con la
sentenza n. 9122 del 2005. Si critica la pronuncia impugnata perché, malgrado la
mancata copertura dei posti riservati agli invalidi accertata con autorità di
giudicato, e la circostanza che al centralino continuavano ad essere addette tre
persone, di cui una aveva mansioni “promiscue”, ha negato che vi fosse
collocazione lavorativa per il F., così disattendendo il principio di diritto
enunciato dalla sentenza rescindente. Questa, si sottolinea in ricorso, aveva
puntualizzato come un'azienda in cui non sono coperti tutti i posti riservati
agli invalidi secondo le aliquote di legge, prima di procedere al licenziamento
di un lavoratore appartenente a tale categoria, “deve, con riferimento
all'intera azienda, applicare il carattere preferenziale attribuito, ex lege, a tali lavoratori”.
Il secondo
motivo ripete la stessa rubrica del primo, unitamente questa volta a vizio di
motivazione. Il giudice di rinvio, pur avendo rilevato che al centralino erano
rimasti tre lavoratori, tra i quali uno (il T.) con le mansioni anche di addetto
alla pulizia, ha poi omesso qualsiasi decisione in relazione allo stesso, ma con
riguardo all'intera azienda. Si assume inoltre la contraddittorietà della
motivazione, perché la sentenza impugnata da un lato ammette che il terzo
livello è caratterizzato da mansioni certamente inferiori a quelle di quarto
livello (in cui era collocato il F.), e dall'altro lato sostiene che per
eseguire i compiti previsti per le posizioni lavorative comprese nel terzo
livello occorrono conoscenze specifiche, superiori a quelle possedute da
lavoratore inquadrato nel quarto livello.
Il terzo
motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 2909 cod.
civ., degli artt. 324, 345, 384, 394 e 437 cod. proc. civ. e della sentenza di
questa Corte n. 9122 del 2005. Le precedenti pronunce, compresa quella
rescindente, non si erano mai occupate di graduatorie per l'individuazione dei
lavoratori da licenziare, e quindi il giudice di rinvio ha deciso su un punto
che non era stato oggetto di impugnativa, così violando sotto diverso profilo il
principio di diritto cui invece doveva attenersi, nel ritenere che la condizione
di invalido, sebbene l'azienda non avesse adempiuto all'obbligo di assumere gli
invalidi in numero pari alle aliquote di legge, potesse essere equiparata a
quella dei lavoratori abili. Erroneamente il medesimo giudice ha affermato la
sussistenza per l'azienda di un comportamento improntato a correttezza e buona
fede, pur essendo accertato che essa non aveva interpellato il F. ma solo un
altro lavoratore, il T., consentendo poi a quest'ultimo di espletare mansioni
promiscue.
Il quarto
motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione o falsa
applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod, civ., dell'art. 1362 cod. civ., dell'art. 384 cod.
proc. civ. e del principio di diritto fissato da questa Corte con la citata
sentenza n. 9122 del 2005, nonché violazione o falsa applicazione di legge degli
artt. 1175, 1366, 1375 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 3 e
5 legge 604/1966, dell'art. 42 del c.c.n.l. Case di
cura - personale non medico del 29.11.1995 - e degli artt. 3, 4 e 35 della
Costituzione, unitamente a vizio di motivazione. Il giudice di rinvio non ha
considerato la necessità dell'assunzione di un altro dipendente come addetto al
bar, pur svolgendo il lavoratore che espletava tale incarico sessantasei ore
alla settimana; a queste mansioni avrebbe potuto essere adibito il F., che già
aveva acquisito l'anzianità per passare al quinto livello, secondo la previsione
contrattuale (permanenza di dieci anni nello stesso livello
retributivo).
I motivi di
ricorso, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono
però infondati.
Il
principio di diritto, a cui il giudice di rinvio doveva attenersi, è così
formulato nella sentenza rescindente: “Nell'ipotesi di licenziamento di invalido
avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968 per giustificato motivo oggettivo,
l'onere, che grava sul datore di lavoro, di provare l'impossibilità di collocare
in altro modo il lavoratore nell'ambito aziendale deve essere soddisfatto, ove
l'azienda si trovi in una situazione di mancata copertura delle aliquote di
invalidi previste dalla legge suddetta, tenendo conto che l'invalido deve essere
comunque mantenuto in servizio ancorché in posizione meno produttiva rispetto a
quella (soppressa) alla quale era in precedenza addetto, a meno che non vi sia
la prova della mancanza assoluta nell'ambito dell'intera azienda di mansioni
compatibili con lo stato d'invalidità, ancorché corrispondenti ad una qualifica
inferiore”.
L'indagine
demandata al giudice del merito concerneva quindi la verifica circa la
collocazione del F. nell'ambito aziendale dopo la riduzione del personale
impiegato al centralino telefonico, a cui era addetto il
ricorrente.
A tale
indagine la Corte territoriale ha provveduto, dopo avere richiamato le
conclusioni scaturite dagli incontri delle organizzazioni sindacali con
l'azienda, e secondo le quali l'unica possibilità di reimpiego del personale in
esubero dopo la ristrutturazione del centralino telefonico era l'utilizzazione
in attività promiscue comprese nella qualifica ausiliaria e di operaio, e dopo
avere esaminato la composizione dell'organico aziendale, costituito da personale
medico, impiegati amministrativi, una cuoca, un operaio qualificato,
centralinisti e personale infermieristico, quest'ultimo comprendente infermieri
professionali, vigilatrici, puericultrici, ausiliari e
generici.
Correttamente poi la Corte di merito
ha sottolineato che la verifica circa la possibilità di una diversa
utilizzazione del dipendente in esubero doveva passare attraverso un confronto
tra la qualifica e le mansioni di provenienza e quelle di approdo, tenendo
presente il contenuto professionale dell'attività svolta dal
dipendente.
Ed escluso
che il F., successivamente alla ristrutturazione e con riferimento all'organico
del centralino, ridotto da cinque addetti a tre, uno delle quali il T. con
mansioni promiscue, potesse continuare ad occupare il posto che aveva in
precedenza, la sentenza impugnata ha evidenziato che egli, inquadrato nel quarto
livello, rispetto ad altre posizioni professionali, sempre all'interno di tale
livello, comprese nella declaratoria contrattuale e caratterizzate da contenuti
particolari connessi alle apparecchiature sanitarie utilizzate ed alle
prestazioni di assistenza ai degenti, e così anche per quelle per così dire di
rango inferiore, comprese nel terzo livello, attribuibili a personale in
possesso di conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisite
attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione ovvero di
esperienze di mestiere, non aveva “un bagaglio di professionalità e di
esperienze di natura tale da poter garantire un apporto adeguato in una delle
mansioni rientranti nelle figure contemplate sotto i livelli
esaminati”.
Il giudice
del merito non ha trascurato di verificare la possibilità di collocazione del F.
nelle mansioni di addetto al bar, anche questa escludendola in base al rilievo
che l'unico posto in organico era occupato da operaio di quinto livello,
qualifica superiore a quelle in cui era inquadrato il F., e che i compiti
affidati al barista (tra cui approvvigionamento dei prodotti, gestione della
cassa, cura della contabilità) non erano compatibili con le mansioni del F. e
con la sua professionalità. Ed aggiungendo, in relazione a possibilità, che la
pretesa di una diversa organizzazione del servizio, pur in presenza di un orario
di gran lunga superiore a quello contrattuale, era in conflitto con il principio
stabilito dall'art. 41 Cost., che garantisce la libertà di iniziativa economica
e riserva al datore di lavoro la scelta sugli assetti organizzativi
dell'impresa.
Si tratta
di un'indagine esaustiva, espletata tenendo presente tutte le posizioni
lavorative esistenti nell'azienda intimata, né del resto dalla sentenza
impugnata risulta che il ricorrente abbia indicato la presenza nella casa di
cura di altre figure professionali che potessero permettere la sua utilizzazione
anche in un ruolo meno produttivo, e le argomentazioni con le quali il giudice
di rinvio ha giustificato l'impossibilità di ricollocazione del ricorrente in
mansioni compatibili con lo stato d'invalidità, anche se inerenti a posizioni
lavorative rientranti in una qualifica inferiore, sono coerenti ed immuni da
errori.
Né d'altra
parte, così come non ha mancato di rilevare il giudice del merito, è
condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo il quale, ove l'azienda versi in
una situazione di mancata copertura dell'aliquota di invalidi prevista dalla
legge, il lavoratore assunto obbligatoriamente perché appartenente alle
categorie protette, deve nell'ipotesi di riduzione del personale essere
mantenuto in servizio, anche in danno di altro personale, ed il raffronto va
effettuato con l'intero organico aziendale, preferenza, che, ad avviso del
ricorrente, deriverebbe dal rispetto della norma sulle aliquote dei posti di
riserva in azienda.
Il
principio di diritto non può essere interpretato in tali termini. Anzitutto, ai
fini dell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, data la loro
assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, si deve fare
riferimento ai canoni dettati dall'art. 12 disp. prel.
cod. civ., e non quindi ai criteri ermeneutici previsti per gli atti e dei
negozi giuridici dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Cass. sez. unite 9 maggio
2008 n. 11501), e di conseguenza inammissibili sono le violazioni di queste
ultime norme denunciate nel primo, secondo e quarto
motivo.
E
considerando il significato delle parole che compongono le frasi riportate dalla
sentenza rescindente, il principio di diritto come esplicitato deve essere
inteso nel senso che il datore di lavoro, il quale non abbia coperto
integralmente i posti riservati agli invalidi in azienda secondo l'aliquota di
legge, è tenuto, per l'ipotesi di licenziamento per soppressione di uno o più
posti di lavoro, a mantenere in servizio l'invalido anche se in posizione meno
produttiva rispetto a quella soppressa, cui l'invalido era in precedenza
addetto, a meno che non fornisca la prova della mancanza assoluta nell'ambito
dell'intera azienda di mansioni compatibili con lo stato d'invalidità, ancorché
corrispondenti ad una qualifica inferiore, ma non di imporgli, ove si verifichi
tale impossibilità, di mantenere in servizio l'invalido in un posto di lavoro
assegnato ad altro dipendente, così estromettendo
quest'ultimo.
Certamente
il riferito onere di ricollocazione nell'ambito dell'azienda si presenta più
gravoso per il datore di lavoro, posto che deve essere adempiuto pure se
l'utilizzazione avvenga con una posizione meno produttiva rispetto a quella
soppressa, ma così come articolato non può determinare una preferenza diretta a
conservare all'invalido da licenziare il posto di lavoro a discapito di altro
lavoratore, sia esso invalido o non rientrante nelle categorie
protette.
Del resto,
poiché nell'esaminare la portata del vincolo cui il giudice di rinvio deve
attenersi, occorre fare riferimento all'intera sentenza oltre che al principio
di diritto espresso, è da rilevare che la sentenza rescindente ha esordito
esplicitamente affermando che il licenziamento dell'invalido assunto in base
alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina in
tema di licenziamento, quando è motivato con la sussistenza di una giusta causa
o di un giustificato motivo di recesso, ed è indirizzo giurisprudenziale
costante (v. fra le altre Cass. 14 luglio 2005 n. 14815, Cass. 3 luglio 2003 n.
10554) che ove il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex
art. 3, legge n. 604 del 1966 sia stato determinato dalla necessità di procedere
alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il lavoratore, questi
non può in tal caso invocare situazioni personali per ottenere che la scelta del
licenziamento cada su altro lavoratore, ma solo che il datore di lavoro dimostri
la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad
effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo e la impossibilità di
utilizzarlo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in
relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore
era precedentemente adibito.
Ed inoltre
orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. fra le
più recenti pronunce la n. 20450 del 21 settembre 2006 e la n. 29009 del 10
dicembre 2008) è che in tema di collocamento obbligatorio ai sensi della legge
n. 482 del 1968, non assume rilievo la vacanza dei posti in organico, che, pur
presupposta - al diverso scopo della riserva dei posti - non incide tuttavia
sull'obbligo di assunzione, che riguarda un'aliquota dei posti in organico e non
già dei posti vacanti, per cui non si vede come l'aliquota dei posti riservati
possa di per sé attribuire una preferenza per l'invalido nella conservazione del
posto di lavoro a scapito di altro lavoratore, allorché sia disposta la
soppressione del posto di lavoro a lui in precedenza
assegnato.
Privo di
fondamento è, infine, il rilievo mosso dal ricorrente alla sentenza impugnata
per avere richiamato la graduatoria stilata dall'azienda per l'individuazione
dei lavoratori da licenziare fra quelli interessati alla ristrutturazione del
centralino, malgrado ad essa non avessero fatto alcun accenno le precedenti
pronunce, dato che l'argomentazione, ininfluente ai fini della valutazione
dell'impossibilità di ricollocazione del F. nell'ambito aziendale, è stata
svolta dal giudice del rinvio, come lo stesso ha precisato (a pag. 8 della
sentenza) per il rispetto da parte dell'azienda delle regole di correttezza e
buona fede nella scelta del lavoratore licenziato fra più lavoratori occupati in
posizione di piena fungibilità.
Il ricorso
principale va perciò rigettato.
Passando al
ricorso incidentale, prima dell'esame dei due motivi nei quali esso è
articolato, se ne deve rilevare l'inammissibilità, non presentando il requisito
della sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritto dall'art. 366 cod.
proc. civ. L'atto, dopo avere fatto riferimento al ricorso proposto dal F.,
passa immediatamente a confutare le censure mosse da costui, e quindi ad esporre
i motivi per i quali a sua volta richiede l'annullamento della sentenza del
giudice di rinvio: così omettendo di fornire, anche nello svolgimento dei
motivi, quella descrizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che
hanno originato la controversia e delle vicende processuali, necessaria ad
integrare il suddetto requisito.
Ricorrono
giusti motivi, in considerazione della reciproca soccombenza, per disporre la
integrale compensazione fra le parti in ordine alle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte
riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara inammissibile
l'incidentale; compensa le spese dell'intero processo.