CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza del 19 aprile
2010, n. 14906
FATTO
Con sentenza in data
9-12-2005 il Tribunale di Milano ha dichiarato Br. Lo. colpevole del
reato di cui all'articolo 570 c.p., per aver fatto mancare dal ***
(data della sentenza di condanna emessa per lo stesso reato dal
Tribunale di Verona) i mezzi di sussistenza alla figlia minore So. e,
con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo
ha condannato, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di
mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento
dei danni patrimoniali e morali in favore della parte civile,
liquidati in euro 18.000,00.
Con sentenza in data
20-11-2008 la Corte di Appello di Milano, ritenuti i fatti oggetto
del presente procedimento in continuazione con quelli decisi dalla
Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 2-12-2004, ha
aumentato la pena inflitta con tale ultima decisione di mesi uno di
reclusione ed euro 100,00 di multa, confermando nel resto la sentenza
di primo grado.
Ricorre il Br. , mediante
il suo difensore, dolendosi con un primo motivo della mancanza di
motivazione in ordine alle deduzioni svolte nelle memorie depositate
ed alla cospicua documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato.
Con un secondo motivo il
ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli articoli 438 ss.
c.p.p.. Deduce che, pur avendo l'imputato subordinato la richiesta di
rito abbreviato all'acquisizione di documentazione circa l'attuale
reddito della denunciarne, quest'ultima, in primo grado, oltre alla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2003, ha prodotto
numerosi documenti attestanti le spese dalla stessa sostenute. Fa
presente che, benche' la Corte di Appello abbia affermato che non e'
stato data alcuna rilevanza a tali documenti, che la difesa aveva
chiesto di stralciare, e' proprio sulla base di detta documentazione
che il giudice di primo grado ha quantificato i bisogni della minore.
Con un terzo motivo viene
dedotta la mancata valutazione delle prove indicate dalla difesa a
sostegno del proprio assunto.
Con un quarto motivo il
ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. e
articolo 570 c.p.. Sostiene che, ai fini della configurazione del
reato contestato, si deve verificare se al minore sono venuti a
mancare i mezzi di sussistenza, non essendovi alcuna interdipendenza
tra tale fattispecie criminosa e l'assegno liquidato dal giudice
civile. Deduce che, nel caso di specie, i giudici di merito, nel
quantificare i bisogni della figlia, hanno tenuto conto di costi non
necessari, e che dalle risultanze probatorie e' emerso che la minore
non si e' mai venuta a trovare in stato di bisogno. Fa presente che
il giudice del gravame, nel ritenere inidoneo ad escludere la
sussistenza del delitto in esame il pagamento della somma mensile di
euro 500,00, si e' discostato, senza dar conto delle ragioni della
sua decisione, dalla precedente pronuncia adottata dalla Corte di
Appello di Venezia, la quale, in relazione al periodo immediatamente
precedente a quello oggetto del presente procedimento, ha ritenuto
sufficiente il pagamento, da parte del Br. , della somma mensile di
euro 425,00. Rileva che la motivazione e' lacunosa anche nella parte
in cui ha ritenuto il dolo dell'imputato, omettendo di considerare
che quest'ultimo, alla luce delle valutazioni espresse nella
richiamata sentenza della Corte di Appello di Venezia, aveva ben
ragione di considerare legittimo il versamento dell'importo mensile
di euro 500,00. Deduce che la motivazione e' gravemente viziata anche
nella parte in cui, ai fini dell'accertamento della consistenza
economica dell'imputato, non ha tenuto conto della dichiarazione dei
redditi prodotta dalla difesa, ma ha considerato significativi i due
studi odontoiatrici segnalati dalla parte civile, pur essendo stata
data prova della particolare astiosita' manifestata da quest'ultima
verso il marito sin dall'inizio della separazione. Aggiunge che nella
sentenza impugnata non e' stata posta alcuna attenzione alla
capacita' reddituale della parte civile, sulla quale incide anche la
presenza di un convivente agiato.
Con un quinto motivo
vengono mosse censure riguardo al trattamento sanzionatorio. Si
sostiene che il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche sulla recidiva, la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena e la determinazione in misura elevata
dell'aumento per la continuazione costituiscono conseguenza della
mancata valutazione dei fatti allegati dalla difesa, volti a
valorizzare la personalita' dell'imputato.
Con un ultimo motivo il
ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni
civili. Sostiene, in particolare, che la richiesta risarcitoria
avanzata dalla parte civile attiene essenzialmente alla differenza
tra quanto versato dal Br. e quanto dal medesimo dovuto sulla base
della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in sede di separazione
dei coniugi. Tale credito, peraltro, puo' essere azionato in base a
un titolo esecutivo gia' esistente; sicche' non e' legittima
un'ulteriore condanna per la medesima causa. La parte civile,
costituitasi in proprio e non quale genitore esercente la potesta'
sulla figlia minore, non ha dimostrato ulteriori danni; ne' alla
stessa, che non e' persona offesa dal reato, spetta il risarcimento
del danno morale. La Corte di Appello, inoltre, ha ritenuto corretta
la quantificazione dei danni operata dal primo giudice, senza
chiarire come si sia giunti alla liquidazione di euro 18.000,00.
DIRITTO
1) Il primo e il terzo
motivo di ricorso sono inammissibili per difetto del requisito di
specificita' richiesto dall'articolo 581 c.p.p., lettera c), non
avendo il ricorrente indicato quali siano le deduzioni svolte nelle
memorie depositate, la documentazione prodotta e le prove offerte
dalla difesa, asseritamente non valutate dalla Corte di Appello.
2) Le deduzioni svolte
col secondo motivo sono destituite di fondamento, avendo il giudice
del gravame dato atto che i documenti prodotti dalla parte civile,
che la difesa aveva chiesto di stralciare, non hanno assunto alcun
sostanziale rilievo ai fini della decisione, basata sull'acclarata
insufficienza delle somme corrisposte dal Br. a garantire alla figlia
minore le esigenze primarie di vita.
3) Prive di pregio si
palesano altresi' le censure mosse col quarto motivo di ricorso.
Giova rammentare che,
secondo il costante orientamento di questa Corte, in materia di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore eta' dei
discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in
re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con
il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro
mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza (Cass.
Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715). L'obbligo
di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche
quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i
proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti,
atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui
versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova
(Cass. Sez. 6, 24-9-2008 n. 38125; Sez. 6, 13-5-2008, imp. Ceri'oni;
Sez. 6, 6-5-2003 n. 25723; Sez. 6, 21-9-2001 n. 37418). L'asserita
incapacita' economica dell'obbligato, inoltre, puo' assumere valore
di esimente, in virtu' del principio "ad impossibilia nemo
tenetur", solo allorche' sia assoluta e non sia ascrivibile a
colpa dell'imputato (Cass. Sez. 6, 21-9-2001 n. 37419; Cass. Sez. 6,
23-1-1997 n. 5969).
Nel caso di specie, la
Corte di Appello ha accertato, con motivazione esente da palesi vizi
logici e con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di
legittimita', che l'importo versato dal Br. (450/500 euro mensili) e'
inidoneo a garantire alla figlia minore le esigenze primarie di vita,
pur tenendo conto del concorrente obbligo di mantenimento gravante
sulla madre. Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame ha
ravvisato nella condotta dell'imputato gli estremi integrativi del
reato contestato, avendo dato atto della concrete possibilita'
economiche del ricorrente, che risulta titolare di due studi
odontoiatrici, ed avendo correttamente ritenuto irrilevanti, ai fini
della valutazione degli obblighi genitoriali di mantenimento gravanti
sul prevenuto, la situazione economica della moglie e gli aiuti
economici eventualmente forniti a quest'ultima dal convivente.
Quanto finora detto rende
evidente che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso,
l'affermazione di responsabilita' penale del prevenuto non e' stata
basata sul mero rilievo della corresponsione, da parte di
quest'ultimo, di una somma inferiore a quella (euro 1.000,00 mensili)
imposta dal giudice civile a titolo di assegno di mantenimento,
bensi' sull'acclarato accertamento dell'inidoneita' dell'importo
versato a far fronte alle piu' elementari esigenze dell'avente
diritto.
Sotto altro profilo, si
osserva che correttamente, nelle due sentenze di merito (le cui
motivazioni si integrano e si saldano tra loro), si e' ritenuto di
dover tener conto, nel definire i bisogni della figlia, anche delle
condizioni sociali familiari, e di dovere includere, in tali bisogni,
oltre alle spese di mutuo e alle bollette delle varie utenze, le
rette scolastiche, le spese per gli alimenti e il vestiario, quelle
sanitarie e quelle relative a un "minimo di attivita' di
vacanza, di svago, ludiche e culturali", necessarie per
qualunque minore. Secondo la piu' recente giurisprudenza, infatti,
nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata
dall'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, (diversa dalla piu' estesa
nozione civilistica di mantenimento), nell'attuale dinamica evolutiva
degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, devono
ritenersi compresi non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale
(quali il vitto e l'alloggio), ma altresi' gli strumenti che
consentano, in rapporto alle reali capacita' economiche e al regime
di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto
soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana
(ad es: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi
di trasporto, mezzi di comunicazione) (Cass. Sez. 6,
13-11-2008/21-1-2009 n. 2736).
La decisione impugnata
risulta immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto non
scriminata, sul piano soggettivo, la condotta del Br. in relazione
alla pronuncia resa, in altro procedimento, dalla Corte di Appello di
Venezia, di tenore parzialmente difforme rispetto a quella emessa nel
presente giudizio. Appare coerente e ragionevole, infatti,
l'argomentazione addotta per confutare l'assunto difensivo, basata
sul rilievo che la decisione invocata a dimostrazione della buona
fede dell'imputato e' intervenuta due anni dopo i fatti qui in esame.
4) Le doglianze mosse col
quinto motivo sono inammissibili, investendo valutazioni riservate
alla discrezionalita' dei giudici di merito, del cui corretto
esercizio la Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione,
sia in relazione all'aumento di pena per la continuazione (che ha
determinato nella misura, ritenuta congrua, di un mese di reclusione
ed euro 100,00 di multa), sia con riferimento al giudizio di
comparazione tra le concesse attenuanti generiche e la contestata
recidiva (che ha valutato in termini di equivalenza, in
considerazione dei precedenti penali dell'imputato), sia, infine, con
riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena (che
ha negato in ragione della ritenuta impossibilita' di esprimere un
giudizio prognostico positivo per il futuro, data la persistenza del
ricorrente nel suo comportamento inadempiente).
5) Anche le censure mosse
in ordine alle statuizioni civili devono essere disattese.
Appaiono immuni da vizi
logici e giuridici, invero, i rilievi svolti dalla Corte
territoriale, secondo cui la moglie separata costituitasi parte
civile, pur non essendo, nella fattispecie in esame, parte
direttamente offesa dal reato, e' persona danneggiata dallo stesso e,
come tale, legittimata a far valere le proprie pretese risarcitorie
in sede penale anziche' nella sede monitoria civile. Altresi'
corretta e' l'affermazione secondo cui, in favore della donna, puo'
essere riconosciuto il risarcimento del danno morale, avendo la
condotta illecita del marito inciso sulla sua situazione personale,
creandole disagi e sofferenze. Contrariamente a quanto dedotto dal
ricorrente, infine, la sentenza impugnata contiene una sufficiente
indicazione dei criteri seguiti nella quantificazione dei danni.
6) Il ricorso, pertanto,
deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.