Suprema Corte di
Cassazione
Sezione Terza Civile
Sentenza n.14552/2009
...omissis...
Motivi della decisione
Con il
primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli articoli 2697, 2043 e 2059 c.c. nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente aveva sempre negato di aver proferito le frasi
ascrittele.
Sarebbe
stato preciso onere della attrice dimostrare i fatti posti a
fondamento della domanda e il carattere lesivo delle frasi
pronunciate nei confronti della ( … ).
Questa
ultima aveva precisato nell’atto di citazione, che la ( …
) aveva pronunciato frasi offensive nei suoi riguardi in ben tre
diverse occasioni.
Con il
secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore profilo di violazione e
falsa applicazione degli articoli 2687, 2043 e 2059 codice civile.
Anche
il secondo episodio (quello definito con la accusa di "voto di
scambio" come nel caso del primo, nel quale la ( … )
aveva riferito di aver visto la ( … ) ufficialmente ammalata e
non presente in servizio, passeggiare con una amica e collega sotto i
portici di Torino, i giudici di appello non avevano tenuto conto del
fatto che la (… ) si era limitata a fare una battuta scherzosa
con gli alunni, in risposta ad alcune lamentale mosse nei confronti
della ( … ).
Con il
terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità delle
sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione alla
erronea affermazione di un giudicato interno sulla prova nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla istanza di
ammissione delle prove testimoniali dedotte.
La ( …
) aveva dedotto prova contraria mediante gli stessi testi indicati
sui capi oggetto della copia diretta ed i testi indicati dalla
controparte, prova mai rinunciata e puntualmente riproposta in
appello con specifico motivo di gravame.
Erroneamente
il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile il gravame sul
punto, sul presupposto della mancata riproposizione della istanza in
sede di precisazione delle conclusioni e, successivamente, nell’atto
di appello.
Con il
quarto motivo la ricorrente deduce motivazione contraddittoria ed
insufficiente, in ordine alla valutazione della prova nonché
violazione e falsa applicazione degli articoli 2700 e 2714 c.c.
L’appellante
aveva dedotto che la decisione del Tribunale avesse fatto proprie
solo alcune delle deposizioni rese dai testimoni escussi, senza tener
conto delle altre dichiarazioni.
I
giudici di appello non avevano tenuto nel debito conto del fatto che
gli alunni avevano reso inammissibilmente dichiarazioni scritte,
frutto di un preventivo accordo tra tutti i sottoscrittori.
Senza
adeguata motivazione, la Corte territoriale aveva concluso che non vi
era prova di un accordo tra i testimoni, quanto meno documentale,
aggiungendo che in ogni caso si trattava di circostanza del tutto
irrilevante dovendo invece tenersi conto solo del fatto se tali
dichiarazioni scritte corrispondessero - o meno - a verità.
Con il
quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di
legge, con riferimento agli articoli 598 c.p. 2059 codice civile,
nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4
c.p.c) per ultrapetizione e insufficiente motivazione in ordine alla
sanzione irrogata per asserita violazione dell’art. 89 c.p.c.
I
giudici di appello non avevano percepito come la diversa
qualificazione giuridica dagli stessi impressa ai fatti, rispetto
alla pronuncia del Tribunale ed alla mera richiesta dell’appellata
di confermare la sentenza di primo grado, concretasse di fatto il
vizio di ultrapetizione in difetto di uno
specifico
appello incidentale da parte della prof. ( … ). Infine i
giudici di appello non avevano tenuto conto che il fatto addebitato
al difensore pur non costituendo reato e dunque indubbiamente dotato
di minore attitudine lesiva, sarebbe finito per essere sanzionato con
un risarcimento per danno morale da euro 2. 500 00 che corrisponde al
parametro risarcitorio adottato normalmente dal medesimo ufficio .
Osserva
il Collegio
I
cinque motivi di ricorso da esaminare congiuntamente in quanto
connessi tra di loro, non sono fondati.
E’
opportuno premettere che, attraverso la denuncia di vizi della
motivazione e di violazione di norme di legge, in realtà la
ricorrente sollecita una diversa interpretazione del materiale
probatorio acquisito. Quanto alla denuncia contenuta nel terzo
motivo, i giudici di appello hanno spiegato ampiamente le ragioni che
l’avevano indotta a rigettare la istanza di ammissione della
prova, già negata in primo grado e non riproposta ai sensi
dell’art. 178 c.p.c., primo comma e della quale peraltro non
erano neppure riportati integralmente i capitoli di prova.
Con
motivazione logica e adeguata i giudici di appello hanno esaminato le
risultanze istruttorie ed hanno concluso che la prof. ( … )
aveva indubbiamente proferito le frasi addebitatele, che non vi era
prova alcuna che i fatti dalla stessa prospettati fossero veri, che
la ( … ) non aveva
alcuna
veste per esercitare forme ai controllo sulla attività della
collega né per riferire agli allievi in ordine al rispetto da
parte della ( .. ) della normativa in materia di assenze per
malattie.
Non vi
era poi il pubblico interesse alla divulgazione delle notizie oggetto
della comunicazione verbale in questione.
Era
stato, infine, violato il canone di continenza formale, avendo la ( …
)utilizzato espressioni maligne, quali l’accostamento dei
concetti di shopping a quello di depressione da un lato ed il ricorso
alla sgradevole e pesante accusa di comprare con i voti" il
consenso degli alunni, al fine di ottenere l’assoluzione nell’
ambito della indagine ispettiva originata dai contrasti all’interno
del corpo insegnante della scuola e dalle lamentele di una madre di
una alunna.
Pertanto,
la Corte territoriale ha ritenuto il carattere ingiurioso delle
espressioni usate dalla prof. ( … ) prima della causa e nella
comparsa di risposta di primo grado, qualificandolo secondo i
parametri del torto civile, ai sensi dell’art. 89 c.p.c.
anziché della responsabilità da reato, come ritenuto
dai primo giudice, che lo aveva ritenuto come una seconda e gratuita
diffamazione.
Queste
ultime espressioni, ha sottolineato la Corte territoriale, non
avevano alcun nesso funzionale con l’oggetto della causa e si
risolvevano solo in una offesa, basata, tra l’altro, su
considerazioni valutative e soggettive prive di ogni nesso con le
esigenze argomentative che avrebbero giustificato la invocazione del
diritto di difesa quale lecita causa scriminante in tal modo, i
giudici di appello hanno dimostrato di conoscere e condividere
interamente il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale
: Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel
modo più largo ed insindacabile ed il diritto della
controparte al decoro ed all’onore l’art. 89 cod. proc.
civ. ha attribuito la prevalenza al primo nel senso che l’offesa
all’onore ed al decoro della controparte comporta l’obbligo
del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni
offensive non abbiano alcuna relazione con l’esercizio del
diritto alla difesa.
Siffatto
obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni
pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze
della difesa, presentano tuttavia una qualche attinenza con l’oggeto
della controversia e pertanto, uno strumento per indirizzare la
decisione del giudice e vincere la lite.
Quanto
alle frasi indicate nell’atto di citazione dalla attrice,
ritenutane la natura offensiva, i giudici di appello hanno proceduto
ad una nuova liquidazione del danno morale, spiegando i criteri
adottati e tenendo conto del fatto che i percettori della offesa
erano giovani allievi sottoposti
all’insegnamento
ed alla attività educativa della prof. ( … ) e che,
quindi, la lesione della reputazione si era concretata in un ambito
particolarmente protetto e tutelato.
I
giudici di appello non hanno deciso su una domanda o su un fatto
diverso da quello enunciato con l’ atto introduttivo, essi si
sono invece limitati a dare una qualificazione giuridica del fatto,
diversa da quella indicata dal primo giudice, senza incorrere,
tuttavia, nel divieto di domande nuove sancito dall‘art. 345
c.p.c. (Cass. 21 giugno 2004 n11470) per il quale è precluso
il mutamento, nel giudizio di secondo grado degli elementi materiali
del fatto costitutivo della pretesa e non della diversa
qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in
relazione a quelli già acquisiti al processo.
Conclusivamente
il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono
tuttavia giusti motivi, in considerazione del parziale, diverso esito
nella controversia in primo e secondo grado, per disporre la
compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso.
Compensa
le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in
cancelleria il 22.6.2009