LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni -
Presidente -
Dott. PETITTI Stefano -
Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto -
Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo -
Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel.
Consigliere -
hpronunciato la seguente: ordinanza
sul ricorso proposto da:
AVV. G.F., rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. CAPURSO FRANCESCO
SAVERIO e Andrea Cuccia, elettivamente domiciliato nello studio di
quest’ultimo in Roma, piazza Augusto
Imperatore, n. 22;
• ricorrente -
contro
S.G., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dagli Avv. CONTE RICCARDO e
Fabrizio Conte, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv.
Giuseppe Miani in Roma, via dei Gracchi, n. 6;
• controricorrente -
e contro
V.V.;
• intimato -
avverso la sentenza della Corte dr appello di Milano
n. 942 dell’8 aprile 2008; Udita la relazione della causa
svolta nella Camera di consiglio del 13 maggio 2010 dal Consigliere
relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato,
in data 8 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c.: La controversa ha per oggetto la
richiesta, proveniente dall’avv. G.F., di pagamento della somma
di denaro di L. 6.093.632, oltre accessori, nei confronti di S.G.,
importo che, ai sensi dell’art. 68, della Legge Professionale
forense, l’avv. G. ritiene dovutogli per l’attività
professionale prestata in favore di V.V. Che, difeso dal
professionista, aveva convenuto in giudizio il S. per il risarcimento
del danno cagionato da quest’ultimo, giudizio conciliato
direttamente con la società assicuratrice del S. senza però
liquidazione delle spese legali che quest’ultimo, sebbene
sollecitato, non provvedeva a versare.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda. Il
presupposto per l’applicabilità dell’art. 68 della
legge professionale forense, il quale consente al legale
rappresentante di agire anche contro l’avversario del proprio
cliente, è costituito – ha osservato il primo giudice –
dalla effettiva e totale definizione transattiva della controversia
intervenuta tra le parti, e dal conseguente obbligo solidale delle
parti stesse di soddisfare le ragioni creditorie dei rispettivi
avvocati. Quando, al contrario, la causa è stata definita dal
giudice, il quale, pur dando atto dell’avvenuto pagamento delle
somme pretese in linea capitale e della conseguente cessazione della
materia del contendere, provvede tuttavia sulle spese, ancorchè
disponendone la compensazione, fa difetto il presupposto stesso per
l’applicazione del citato art. 68, il quale implica l’esistenza
di un accordo diretto a porre termine alla controversia e
conseguentemente a sottrarre al giudice anche tale specifica
pronuncia.
La Corte di appello di Milano, con sentenza
depositata l’8 aprile 2008, ha rigettato il gravame del G.,
condannandolo al rimborso delle spese di entrambi i gradi sostenute
dal S. (e condannando quest’ultimo al pagamento delle spese
sostenute dal terzo chiamato in garanzia, V.V.). L’obbligo
solidale della parte avversa al proprio cliente sussiste – ha
rilevato la Corte territoriale – soltanto se la transazione sia
stata stipulata dal cliente e comporti la definizione del giudizio in
cui esso è coinvolto, laddove nella specie la transazione
stipulata dalle parti non ha comportato la definizione del giudizio.
Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello l’avv. G. ha proposto ricorso, sulla base di un
unico motivo.
Ha resistito, con controricorso, l’intimato
S., mentre il V. non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Con l’unico mezzo (violazione e falsa
applicazione dell’art. 68 della legge professionale) il
ricorrente pone il quesito di diritto se l’accordo transattivo
raggiunto dalle parti, comprensivo dell’obbligo espresso di
abbandonare il giudizio, sia condizione necessaria e sufficiente per
il sorgere del diritto dell’avvocato, a mente del R.D. 27
novembre 1933, n. 1578, art. 68, a prescindere dal fatto che la causa
sia poi proseguita (erroneamente) e sia stata chiusa con sentenza di
accertamento della cessazione della materia del contendere e di
rigetto della richiesta di condanna alle spese per soccombenza
virtuale.
Il motivo è manifestamente infondato, perchè
l’art. 68 della legge professionale forense non è
applicabile quando la causa sia definita dal giudice con una
pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza di
sopravvenuti accordi transattivi e, al contempo, di rigetto della
richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale (Cass.,
Sez. 3^, 21 dicembre 1982, n. 7057; Cass., Sez. 2^, 19 marzo 1986, n.
1899). Non rileva stabilire se nella specie la prosecuzione della
causa dopo la transazione fu dovuto o meno ad erroree.
Letta la memoria del ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e
proposte contenuti nella relazione di cui sopra; che in ordine
all’ambito della controversia nel quale si innesta il ricorso
per cassazione, si osserva che la sintesi offerta dalla relazione ex
art. 380 bis c.p.c., è stata tratta, pedissequamente, dallo
stesso svolgimento del processo della sentenza impugnata e
corrisponde, in buona sostanza, al tenore che si ricava dal ricorso
per cassazione, ove si legge che l’Avv. G. convenne dinanzi al
Tribunale di Milano S.G. Per sentirlo condannare al pagamento in suo
favore della somma di L. 6.093.632, oltre accessori, ai sensi
dell’art. 68 legge profess., a fronte di prestazioni svolte a
favore di V.G. (rilevando che l’Avv. G., quale procuratore e
difensore di V.V., a sua volta procuratore di V.G., aveva citato in
giudizio avanti al Tribunale di Milano il S. per sentirlo condannare
al pagamento della somma di L. 80.000.000, salva la diversa somma
accertando oltre al risarcimento dei danni ed accessori di legge);
che, pertanto, poco importa se – come si ricava dalla
svolgimento del processo della sentenza impugnata – il giudizio
“presupposto” avesse ad oggetto una richiesta di
risarcimento del danno e sia stato conciliato con la società
assicuratrice del S.; o se – come riferisce il ricorrente,
anche nella memoria illustrativa – la detta controversia
riguardasse un giudizio di pagamento somma a titolo di inadempimento
contrattuale e se la lite sia stata direttamente transatta tra le
parti, con impegno ad abbandonare la lite, senza l’intervento
di compagnia assicuratrice; che, infatti, quel che rileva stabilire è
se – come propone il quesito di diritto che correda il motivo
di ricorso – l’accordo transattivo raggiunto dalle parti,
comprensivo dell’obbligo espresso di abbandonare il giudizio,
sia condizione necessaria e sufficiente per il sorgere del diritto
dell’avvocato a mente del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68; che
al quesito deve darsi risposta negativa;
che l’art. 68 della legge professionale
forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono
solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle
spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio
definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo
mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del
giudice, una lite già cominciata;
che, affinchè possa sussistere l’obbligazione
solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere
il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti
della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la
definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo
equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e
la pronuncia in ordine alle spese (Cass., Sez. 2^, 13 settembre 2004,
n. 18343, in motivazione);
che la norma citata non è applicabile
allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con
una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del
contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia
pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della
controparte;
che, difatti, in tal caso, manca il presupposto
stesso per l’applicazione del citato art. 68, il quale implica
l’esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al
giudice anche la pronuncia sulle spese;
che nella specie è pacifico che dopo
l’accordo tra le parti il processo prosegui ed il Tribunale
pronunciò sentenza con la quale, nello statuire la cessazione
della materia del contendere nella causa instaurata dal V. nei
confronti del S. per effetto della intervenuta transazione, rigettò
la domanda di condanna di quest’ultimo alla rifusione delle
spese di giudizio;
che non rileva la ragione per cui la causa sia
proseguita dopo l’intervenuta transazione, se cioè per
errore o meno;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso e condanna, il
ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal
controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro
800,00, per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010