LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo -
Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel.
Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco -
Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo -
Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio -
Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso
34728/2006 proposto da:
xx
• ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N.
144,presso lo studio degli avvocati AMMATARO VITO, PIGNATARO ADRLANA,
che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al
controricorso;
• controricorrente -
avverso la sentenza n. 312/2006 della CORTE
D’APPELLO di aquila depositata il 26/07/2006 R.G.N. 214/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per
delega ZAMMATARO VITO; udito il P.M. In persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto
1. Con ricorso al
Pretore di Chieti, depositato il 20 maggio 1987, la s.p.a. xx
chiedeva, nei confronti dell’INAIL, che fossero calcolati i
premi assicurativi effettivamente dovuti all’Istituto per gli
anni dal 1977 al 1986, con esclusione degli oneri indiretti e di
quelli relativi alla spesa sanitaria e al tasso dell’1%
previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 181. Chiedeva,
quindi, la condanna dell’INAIL a restituire, con gli accessori
di legge, le somme indebitamente percette per tali titoli.
L’Istituto previdenziale si costituiva
resistendo.
Con sentenza del 3 giugno/20 luglio 1988, il
Pretore, sulla scorta della consulenza tecnica espletata, determinava
il tasso specifico aziendale con esclusione degli oneri indiretti e
condannava l’Istituto a restituire la somma di L. 56.861.451,
oltre agli interessi legali e alle spese.
11 Tribunale di Chieti rigettava, con sentenza del 3
maggio/9 luglio 1990, l’appello dell’INAIL. 2. Su ricorso
dell’Istituto assicuratore, questa Corte, con sentenza n. 2160
dell’8 aprile 1991/21 febbraio 1992, cassava la sentenza di
secondo grado e rinviava al Tribunale di Teramo, affermando il
principio secondo cui “ai fini dell’assicurazione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel settore
industriale il tasso specifico aziendale di cui al D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 40, è calcolato con gli stessi criteri, elementi e
norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di
tariffa”.
L’INAIL provvedeva alla riassunzione e il
Tribunale di Teramo, con sentenza del 27 gennaio/10 febbraio 1995,
accoglieva l’appello dell’Istituto e rigettava la domanda
proposta dalla società xx con il ricorso introduttivo,
condannando la quest’ultima alla restituzione degli importi
ottenuti dall’INAIL in esecuzione delle sentenze di merito.
Il Tribunale di Teramo riteneva che la società
xx avesse prestato acquiescenza alla determinazione ed alla
inclusione, da parte del consulente tecnico di ufficio nominato in
primo grado, degli oneri indiretti così come indicati
dall’INAIL. 3. Su ricorso della ICO, questa Corte, reinvestita
della questione, con sentenza n. 8482 del 12 giugno/25 settembre 1996
cassava la sentenza del giudice di rinvio ed affermava il principio
secondo cui “l’art. 346 c.p.c., nel considerare
rinunciate le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di
primo grado (o perchè respinte o perchè non esaminate)
si riferisce a quelle ragioni delle parti su cui il giudice non può
pronunciarsi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse
parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della
domanda o della eccezione né le inerenti deduzioni probatorie
che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire
oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di
appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a
doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta
e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni
giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del
giudizio sulla domanda o sull’eccezione”.
4. La riassunzione
della causa presso il designato Tribunale di Pescara veniva operata
dalla società xx s.r.l con ricorso depositato il 18 settembre
1997.
L’INAIL resisteva.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, sulla
scorta delle conclusioni del proprio ausiliare il giudice del secondo
rinvio riteneva che l’INAIL, pur partendo dalla corretta
premessa che il tasso specifico aziendale deve essere calcolato con
gli stessi elementi, criteri e norme tenuti presenti per la
determinazione del tasso medio nazionale relativo alla lavorazione
(secondo il principio di diritto affermato dalla prima sentenza
rescindente), aveva poi errato nel sostenere che oneri quali la
riserva sinistri ed il caricamento vanno computati nel calcolo del
tasso specifico aziendale anche in assenza di infortuni, in base al
principio di solidarietà e mutualità.
Il Tribunale di Pescara condivideva, quindi, il
sistema di calcolo adottato dal c.t.u. Dallo stesso nominato, con la
rideterminazione del premio assicurativo dovuto per gli anni dal 1977
al 1986 secondo questi criteri: considerazione non solo degli oneri
diretti D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 66, effettivamente erogati
dall’INAIL (con il computo, per le rendite erogate, dei ratei
effettivamente pagati nei trienni, e non già degli importi,
neppure frazionati, delle capitalizzazionì delle rendite), ma
di tutte le spese sopportate dall’Istituto assicuratore, cioè
degli oneri presunti (costituiti dalla riserva sinistri) nonché
di tutti gli oneri indiretti (consistenti nelle spese per prestazioni
medico-legali, spese generali di amministrazione e tutte le altre
spese previste per il tasso nazionale), riferiti ai trienni di
osservazione; costi presunti, per quanto concerne la riserva
sinistri, riferiti alla effettiva situazione presso la società
ICO. I calcoli del c.t.u. Comportavano, per il Tribunale di Pescara,
che la società aveva pagato in più, per i periodi in
contestazione, pressappoco le stesse somme determinate dal primo
c.t.u.: L. 1.916.940 per la posizione assicurativa n. (OMISSIS) e L.
56.945.980 per la posizione assicurativa n. (OMISSIS).
Il Tribunale rigettava, pertanto, l’appello
dell’INAIL e confermava la sentenza del Pretore di Chieti;
compensava interamente fra le parti le spese dei giudizi di appello e
di cassazione.
5. Per la cassazione
di questa sentenza ricorreva, formulando tre motivi di censura,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL).
La xx s.r.l. Resisteva con controricorso e proponeva
ricorso incidentale.
Questa Corte, nuovamente investita, con sentenze n.
3778 del 14 marzo 2003 ha accolto il ricorso principale e dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale, restando assorbita la censura
relativa alla regolazione delle spese processuali; ha cassato la
sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di L’Aquila.
Osservava in particolare questa Corte che la
tormentata questione delle modalità di determinazione del
tasso specifico aziendale era stata sottoposta all’esame delle
Sezioni Unite, che con sentenza n. 7853 dell’11 giugno 2001,
avevano affermato: “Ai fini della determinazione del premio
dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei
dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel
calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri
per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da
definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando
nell’azienda non si siano verificati infortuni nel periodo
considerato; ed infatti il detto tasso specifico aziendale è
stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988, e dai precedenti decreti
(contenenti le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni
con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché i criteri di
determinazione del tasso specifico aziendale) con riferimento non
all’andamento infortunistico della singola azienda, bensì
al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna
categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle
singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualità
tra le imprese assicuranti, che – salvaguardando l’equilibrio
finanziario dell’ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei
sinistri fra le imprese – consente di evitare che l’assenza
di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la
conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente
nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese
colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell’ente
assicuratore, mentre l’assenza di sinistri per la singola
azienda può eventualmente comportare per quest’ultima il
beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato
determinato previa inclusione della detta riserva (ex art. 20, comma
4, del citato D.M. Del 1988)”.
Alla luce di tale principio di diritto La Corte
cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
L’Aquila specificando “Il giudice di rinvio si atterrà
al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza
n. 7853 dell’11 giugno 2001 e sopra riportato, tenendo altresì
conto del giudicato che si è formato sulle modalità di
calcolo degli oneri relativi alle rendite per gli infortuni con esiti
di inabilità permanente, come determinate dal primo c.t.u.”.
6. Riassunto il
giudizio, la Corte d’appello di L’Aquila con sentenza del
16 marzo – 26 luglio 2006 ha accolto l’appello rigettando
l’originaria domanda della società.
7. Avverso questa
pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario
ricorrente con sei motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Diritto
1. Il ricorso è
articolato in sei motivi con cui la società ricorrente
denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., nonché
dell’art. 112 c.p.c., e artt. 70, 77 e 117 Cost., (primo
motivo); la violazione dell’art. 342 c.p.c., e la sostituzione
del giudice alla parte nelle censure di merito (secondo motivo); la
violazione del principio dispositivo per ultra-petizione e/o
extra-petizione essendosi il giudice sostituito alla parte nel
delibare lo soluzione della controversia (terzo motivo); la
violazione di norme di legge ed in particolare del D.P.R. n. 1124 del
1965, artt. 39 e 40, e del D.M. 18 giugno 1988, artt. 19 e 20,
(quarto e quinto motivo).
Essenzialmente la ricorrente critica l’arresto
giurisprudenziale di questa Corte che, sulla questione dei criteri di
calcolo del tasso specifico aziendale, ha dato un’interpretazione
delle norme applicabili nel presente giudizio diversa da quella
auspicata dalla società ricorrente.
Infine la ricorrente lamenta la violazione delle
norme sul regolamento delle spese di lite (sesto motivo).
2. Il ricorso –
che in sei motivi, di cui i primi cinque esaminabili congiuntamente,
ripropone, pervenendo per la quarta volta innanzi a questa Corte
nello stesso giudizio, la questione delle modalità di calcolo
del tasso aziendale INAIL – è infondato.
3. Tale questione è
già stata esaminata e risolta dalle Sezioni Unite con sentenza
n. 7853 dell’11 giugno 2001 Deve considerarsi in proposito –
riprendendo la pronuncia citata – che il premio
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, da porre a carico delle imprese, dev’essere
calcolato tenendo conto, fra l’altro, della necessità di
costituire presso l’assicuratore una “riserva sinistri”,
il cui ammontare viene calcolato sulla base di un tasso medio
nazionale, risultante dal rapporto tra gli oneri sopportati
dall’istituto stesso e le retribuzioni corrisposte dalle
imprese, e un tasso specifico aziendale. Il primo risulta da una
stima effettuata a livello nazionale sulla base dei casi sia
denunciati e non definiti sia già definiti, e della media
delle retribuzioni. Il secondo risulta dalle situazioni delle singole
imprese, ossia dal rischio corso dall’Istituto in relazione al
numero degli occupati nella singola impresa ed all’ammontare
delle retribuzioni.
In particolare il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
art. 41, dispone che “il premio di assicurazione è
dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla
tariffa di cui al precedente articolo, e applicato dall’INAIL
nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della
tariffa stessa sull’ammontare complessivo delle retribuzioni
effettivamente corrisposte o convenzionali, o comunque dovute ai
sensi di legge per tutta la durata dei lavori ai prestatori d’opera
compresi nell’obbligo di assicurazione”.
Le tariffe successivamente approvate nel tempo,
rispettivamente con D.M. 10 dicembre 1971, D.M. 14 novembre 1978 e
D.M. 18 giugno 1988, hanno contenuto le tabelle di classificazione
delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa,
nonché le disposizioni sulle “modalità per
l’applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi”.
Il primo D.M. (quello del 1971) ha previsto, in applicazione del
D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 39 e 40, sia il tasso medio nazionale,
di cui sopra s’è detto, sia il tasso specifico
aziendale. L’art. 14 ha stabilito infatti: “L’INAIL
applica un tasso in misura inferiore o superiore a non più del
venti per cento del tasso medio (nazionale) di tariffa, in relazione
all’andamento infortunistico aziendale quale risulta dal tasso
specifico aziendale (comma 1)”. E ancora: “il tasso
specifico aziendale... è quello risultante dal rapporto
oneri-mercedi nel triennio – o del minore periodo nell’ipotesi
di attività che abbiano avuto inizio da meno di tre anni –
immediatamente precedente l’anno in cui è stata avanzata
la richiesta di riduzione (da parte del datore di lavoro) o d’aumento
(da parte dell’INAIL) (comma 3)”.
Il tasso specifico aziendale consente così di
differenziare il premio dovuto in ragione della prevedibile spesa da
sopportare per la singola impresa.
Per la fissazione di entrambi i tassi, nazionale e
aziendale, occorre dunque computare, secondo la cit. pronuncia delle
Sezioni Unite: a) gli oneri diretti, ossia le prestazioni economiche
o sanitarie da erogare; b) gli oneri indiretti, ossia le spese
aggiuntive per accertamenti medico-legali per amministrazione, per
contributi allo Stato, ecc.; c) gli oneri presunti, che si traducono
nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri
sicuramente da sopportare ma attualmente non determinabili in via
definitiva. Questi ultimi concorrono a fissare il tasso specifico
aziendale.
La funzione del tasso specifico aziendale è
dunque quella di ripartire fra le singole aziende lo stesso onere
finanziario della gestione assicurativa che il tasso medio nazionale
ripartisce fra gruppi di aziende esercitanti le medesime lavorazioni,
previo un confronto dei rispettivi elementi costitutivi, in modo da
rendere possibile il rilievo delle rispettive oscillazioni, in
aumento o in diminuzione, sulla base dei dati da confrontare.
Pertanto, al fine di determinare il tasso specifico
aziendale, nell’ambito della riserva sinistri deve presumersi
un onere di prestazione anche nelle ipotesi in cui, durante
l’esercizio in corso al momento del calcolo del premio, non
siano stati denunciati nell’azienda infortuni o malattie
professionali. In altre parole il tasso specifico aziendale è
stato previsto nella tariffa del 1988 e nelle precedenti con
riferimento non all’andamento infortunìstico della
singola azienda bensì al rapporto tra l’andamento
infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di
lavoratori assicurati nelle singole imprese nonché le loro
retribuzioni.
Secondo la sentenza delle SS.UU. Gli oneri presunti
sono calcolati a stima su base nazionale e attribuiti alle singole
posizioni assicurative con criterio statistico – attuariale –
c’è comunque un’incidenza. Il criterio è
però l’opposto di quello previsto per gli oneri diretti
ed indiretti che implicano di verificare l’andamento
infortunistico della singola azienda. Invece per gli “oneri
presunti” si passa dal grande gruppo al livello nazionale e
l’eventuale scostamento determina una modifica, in meno o in
più, del tasso medio.
La logica quindi sottesa a tale criterio non è
quella del bonus – malus; ma è una logica solidaristica
di riequilibrio: l’azienda che appartiene ad un grande gruppo
con un’elevata riserva sinistri è agevolata dalla
comparazione a livello nazionale; invece l’azienda che
appartiene ad un grande gruppo con un bassa riserva sinistri è
chiamata in ragione di questo canone solidaristico – ad un
incremento del tasso medio. In questa diversa ottica è
evidente che non rileva più l’andamento infortunistico
concreto della singola azienda.
4. Pertanto –
come ha poi correttamente ritenuto il giudice di rinvio facendo
applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza
rescindente – al fine della determinazione del contributo
previdenziale, il tasso specifico aziendale va calcolato tenendo
conto della riserva sinistri, da includere nel calcolo anche quando
nell’azienda e nel periodo considerato non si siano verificati
infortuni.
Può anche aggiungersi, in riferimento a
specifici rilievi della ricorrente, che nessun giudicato si è
formato tra le parti e che il giudice di rinvio si è limitato
a richiamare la giurisprudenza di questa Corte e segnatamente la
sentenza rescindente che, sulla scorta della richiamata pronuncia
delle Sezioni Unite, ha dato un’interpretazione delle norme
applicabili nel presente giudizio diversa da quella auspicata dalla
società ricorrente.
5. Infine, quanto al
sesto motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che le spese
di lite giustamente sono state – dal giudice del rinvio –
messe a carico della parte ricorrente che è risultata
soccombente all’esito complessivo del giudizio.
6. Il ricorso nel suo
complesso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione
nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione
liquidate in Euro 19,00, per esborsi, oltre Euro 4.000,00
(quattromila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese
generali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010