La violenza sessuale commessa sul luogo
di lavoro è idonea a creare danno
non solo alla vittima ma anche al sindacato.
Cassazione, sezione III penale, del
07.02.2008, n° 12738 (Cesira Cruciani)
Con
una interessante decisione, in una fattispecie di
violenza sessuale consumata dal superiore gerarchico nei confronti di una
dipendente, la Corte
di Cassazione con la sentenza del 7 febbraio 2008, sezione II penale, n° 12738, ha avuto modo di
soffermarsi sul rapporto esistente tra la legitimatio ad causam di un’organizzazione
sindacale rappresentativa degli interessi della lavoratrice iscritta (nella
specie, il Siulp uno dei sindacati della Polizia di Stato) e il reato di
violenza sessuale ai danni di quest’ultima commesso, enunciando alcuni
significativi principi:
a)
il reato di violenza sessuale commesso sul luogo di lavoro lede l’integrità
psico-fisica del lavoratore, compromettendone la stabilità psicologica ed il
rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del luogo, sicché il grave
turbamento che ne deriva viola la personalità morale e conseguentemente la
salute del soggetto passivo del reato;
b)
la funzione del sindacato si esplica anche attraverso la tutela e la difesa di
una condizione lavorativa che non deve essere segnata da episodi che possono intaccare
la dignità lavorativa della persona;
c)
la condotta integrante il reato di violenza sessuale è idonea a creare danno
non solo alla vittima ma anche al sindacato, per la concomitante incidenza
sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima , in quanto in contrasto con il preciso fine dal medesimo
perseguito, ovvero la tutela della condizione lavorativa e di vita degli
iscritti sul luogo di lavoro;
d)
ha escluso la natura di ente rappresentativo di interessi diffusi del Siulp,
qualificando tale organizzazione sindacale come un vero e proprio “danneggiato
del reato” legittimato a costituirsi parte civile per il ristoro del danno
subito, ciò in quanto l’interesse storicizzato individua il sodalizio ed ogni
attentato all’interesse nel medesimo incarnatosi si configura come lesione del
diritto di personalità o all’identità del sodalizio.
La
successiva evoluzione legislativa, soprattutto con l’entrata in vigore del
d.lvo n. 626/1994, è stata univoca nell’ampliare il concetto di salute dei
lavoratori, si da comprendervi non solo l’integrità
fisica ma anche quella psichica (art. 17 co. 1 lett. A 1 cit, tutela della
salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori).
Tale
evoluzione è in linea con il principio generale fissato dall’art. 2087 c.c.
che, in tema di tutela delle condizioni di lavoro, fa espresso riferimento
all’obbligo del datore di lavoro di tutelare non solo l’integrità fisica ma
anche “la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La
condotta integrante il reato lede direttamente la parte lesa, ma risulta
idonea, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità
del lavoratore che ne è vittima, a creare danno al sindacato, in quanto in
contrasto con il preciso fine dal medesimo perseguito (art. 4 dello Statuto
Siulp), tutelare la condizione lavorativa degli iscritti sul luogo di lavoro.