LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -
Dott. MANNINO Saverio Felic - Consigliere -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere -
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
M.G., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza 7 luglio 2009 della Corte di
appello di Firenze, che ha confermato la sentenza 8 ottobre 2008 del
G.U.P. Presso il Tribunale di Pisa, di condanna per i reati di cui
agli artt. 572, 582 e 605 c.p., in danno della convivente
S.L.;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il
ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha
concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del
ricorrente avv. PAPALIA che si è riportato ai motivi di
ricorso.
FATTO
M.G. Ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la
sentenza 7 luglio 2009 della Corte di appello di Firenze, che ha
confermato la sentenza 8 ottobre 2008 del G.U.P. Presso il Tribunale
di Pisa, di condanna per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 605
c.p., in danno della convivente S.L., alla pena di anni 3 di
reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante ed alla recidiva contestate e
ritenuta la continuazione tra gli episodi criminosi attribuitigli.
1.) I fatti –
reato e la doppia conforme decisione di condanna.
Il (OMISSIS), S.L. Era soccorsa da personale della
Questura di (OMISSIS), cui riferiva di intrattenere una relazione con
il M. e che, quel giorno, uscita dal suo lavoro presso l’aeroporto,
aveva trovato il compagno che, dopo averla attesa, l’aveva
accusata di infedeltà e l’aveva picchiata.
Precisava ancora la donna: che alla vista degli
agenti, il M. si era allontanato, ma era stato subito raggiunto ed
identificato; e che al P.S. Presso l’ospedale le erano state
refertate lesioni – contusioni multiple al volto –
guaribili in gg. Sei.
In sede di querela, la S. dichiarava ancora: a) che
il suo convivente era geloso, tanto da picchiarla e da controllarne
(in modo sistematico) gli spostamenti, e che il (OMISSIS), dopo
essere tornata dal cinema, ove si era recata con la sorella, era
stata percossa per un’ora dall’imputato, che le aveva
impedito di uscire dalla abitazione, dopo averla chiusa a chiave,
tanto da causarle, per la agitazione, un episodio di incontinenza
urinaria; b) che gli episodi di maltrattamenti erano proseguiti anche
a (OMISSIS), ove si era successivamente trasferita con il prevenuto,
il quale nell’(OMISSIS) le aveva procurato la frattura di un
braccio; c) che, comunque, lei non aveva ritenuto di interrompere il
rapporto di convivenza con l’imputato, e si era così
trasferita con lui a (OMISSIS), città dalla quale fuggiva,
dopo che era stata nuovamente aggredita e percossa dal compagno,
calandosi dal balcone per cercare momentaneo rifugio e protezione
nella casa dei genitori dell’accusato; d) che, nonostante tali
fatti e le successive interruzioni della convivenza, lei si era
successivamente riavvicinata al M.; e) che, ritornati a (OMISSIS), la
gelosia del convivente permaneva, tanto che una sera della prima
decade di (OMISSIS), sospettando l’uomo che lei gli avesse
mentito nel giustificare una sua assenza, con il dire falsamente che
era stata al mare, l’aveva colpita con due violente testate; f)
che il M. era solito pretendere di ricevere una comunicazione
telefonica, al termine degli orari di lavoro, per essere informato
dei suoi spostamenti e che l’episodio del (OMISSIS), nei pressi
dell’aeroporto e con l’intervento della Polizia, si era
verificato perchè il convivente non aveva creduto alle sue
giustificazioni.
La penale responsabilità del M. è
stata ritenuta dai giudici di merito, oltre che per le credibili ed
attendibili dichiarazioni della persona offesa, per i riscontri dati
dal certificato medico del (OMISSIS), dalla annotazione di servizio
della questura in data (OMISSIS) (quando gli agenti erano intervenuti
in p.zza (OMISSIS), ove il M. l’aveva aggredita, perchè
lei aveva manifestato il proposito di interrompere la convivenza,
causandole lesioni, certificate come guaribili in gg. 5), e dalle
stesse ammissioni dell’imputato nel corso dell’interrogatorio
di convalida.
Il M. infatti aveva allora dichiarato: che i litigi
con la convivente vi erano sì stati, ma si trattava di eventi
che si verificano normalmente nell’ambito di una relazione di
coppia; che, effettivamente, lui era molto geloso e che, qualche
volta, aveva colpito la donna con degli schiaffi, come in occasione
dell’episodio del (OMISSIS).
2.) i motivi di
ricorso e la decisione di rigetto della Corte di cassazione.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce
inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio
di motivazione sotto il profilo del ritenuto reato di maltrattamenti,
che sarebbe invece privo delle necessarie connotazioni di “continuità
ed intenzionalità vessatoria (morale e fisica)”.
In definitiva: sarebbe del tutto mancato il vaglio
sul carattere abituale e continuo degli atti vessatori, nonché
sull’elemento psicologico sotteso al compimento degli atti
stessi.
In particolare lamenta il ricorrente, unitamente
alla non ritenuta frammentarietà delle condotte di
maltrattamento:
a) che i giudici di merito non abbiano colto lo
status psicologico del M., la sua “personale percezione in
ordine alla gestione delle dinamiche sentimentali” con la S., e
quindi non abbiano accertato il corrispondente difetto di
soggettività del delitto stesso;
b) che non si siano correttamente apprezzate le
dichiarazioni rese dall’imputato, dalle quali si sarebbe potuta
cogliere la singolare specificità del rapporto di convivenza
tra la coppia, caratterizzato dalla condivisione “compartecipazione”
di entrambi gli interessati a tali particolari modalità di
relazione: non a caso la coppia, nonostante tutto, e sia pure in modo
altalenante, ha proseguito sistematicamente e volontariamente la
relazione, segno questo – secondo il ricorso- della presenza di
un “ambito corrisposto di tollerabilità” (pagg. 4
e 5 motivi);
c) che non siano state
soppesate le differenze socioculturali e di educazione tra la S.
(estroversa, colta, agiata e soddisfatta del suo lavoro) e l’imputato
(introverso e vissuto sempre ai margini della società).
Il motivo, che attiene ai rapporti tra imputabilità,
stati emotivi e passionali (gelosia non patologica) e dolo tipico del
delitto di maltrattamenti, è palesemente infondato.
Invero le argomentazioni, usate nella doppia
conforme decisione di responsabilità sull’azione
esecutiva del contestato delitto, sono indiscutibili ed oggetto di un
corretto ed insindacabile giudizio di merito: da ciò nessuna
possibilità di censura sulla ritenuta materialità del
delitto ex art. 570 c.p..
Ci si trova infatti di fronte ad una persistente ed
immodificata abitudinaria condotta di vessazione e svilimento della
convivente, dettata dalla ossessiva gelosia del M. e da costui mai
interrotta, neppure a fronte delle sospensioni della convivenza,
causate dagli episodi apicali di violenza e sopruso, e neppure a
fronte dei deliberati mutamenti dei luoghi di residenza e delle
circostanti relazioni esterne, al fine di evitare sia pure infondati
sospetti.
Quanto ai punti sub a) e sub c) è superfluo
rammentare che gli stati emotivi e passionali, nel nostro sistema –
a norma dell’art. 90 c.p. - non escludono né
diminuiscono l’imputabilità e men che meno, sulla
stessa, sono idonee ad incidere quelle che possono essere le
differenze socio – culturali tra autore della violenza e
vittima.
Trattasi invero di fattori che, nella complessa
valutazione della condotta illecita, salvo i casi di evidente, oppure
dedotta e provata, patologia relazionale, possono agire come elementi
di rilievo di determinazione della entità della sanzione negli
ambiti tracciati dai disposti dell’art. 133 c.p..
Nei rapporti fra imputabilità e dolo, infatti
l’indagine sul primo dei suddetti elementi va tenuta ben
distinta da quella sul secondo, essendo l’elemento psicologico
un elemento costitutivo del delitto, la cui sussistenza o meno va in
ogni caso accertata secondo le regole generali, e cioè con
riferimento all’ipotesi di un soggetto agente dotato di normale
capacità di intendere e di volere.
L’imputabilità invece, nel suo
contenuto sostanziale di attitudine all’intendere ed volere,
costituisce semplicemente il presupposto per l’affermazione
della responsabilità in ordine al reato commesso, il quale
dovrà, pertanto, essere già stato compiutamente
qualificato, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive.
Da ciò deriva che anche nei confronti di
soggetto non imputabile (art. 88 c.p.), o parzialmente imputabile
(art. 89 c.p.), dovrà comunque essere stabilito, alla stregua
delle regole di comune esperienza, se l’evento prodotto sia
stato “secondo l’intenzione”, “contro
l’intenzione” o “oltre l’intenzione”
(giusta le varie ipotesi previste dall’art. 43 c.p.), per poi
passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente
rispondere di tale evento, in ragione del suo stato di mente (ex
plurimis: Cass. Pen. Sez. 1^, 00507/1994, Mitrugno).
In definitiva: in tema di imputabilità, la
capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla
capacità di intendere e di volere, in quanto capacità
del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di
elementi condizionanti di ordine etico, religioso, educativo ed
ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della
personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza
critica ed autocritica, e che agiscono come modulatori
dell’istintualità e dell’impulsività.
Ne consegue che l’indebolimento dei freni
inibitori, o l’attenuazione della loro funzionalità in
determinate aree sensibili (quali la “possessività
sospettosa” nella gelosia), se non dipendenti da un vero e
proprio stato patologico, non sono in grado di incidere sulla
capacità di intendere e di volere e quindi sull’imputabilità
(ex plurimis: Cass. Pen. Sez. 5^, 24696/2004 Rv. 228866 Pellicane).
E’ quindi del tutto coerente nel nostro
sistema di rapporti tra imputabilità e dolo del reato, la
disposizione dell’art. 90 c.p., la quale, vietando di valutare
gli stati emotivi o passionali ai fini della imputabilità, non
consente di riprenderli poi in esame nell’ambito dell’art.
42 c.p., come causa di esclusione della colpevolezza (Cass. Pen. Sez.
1^, 739/1972 Rv. 122473 Davani).
In tale quadro di riferimento, va quindi ribadito il
principio che la gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali
(è tale va considerato lo stato emozionale del ricorrente,
mancando allegazioni difensive in senso contrario), si manifesta come
idea generica portatrice di inquietudine che non è usualmente
in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la
capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che (e
questo non è il caso di specie) esso nasca e si sviluppi da un
vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno
stato maniacale, delirante, o comunque provenga da un’alterazione
psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di
determinazione e di auto-inibizione (Cass. Pen. Sez. 1^, 37020/2006
Rv. 235250 Ecelestino. Massime precedenti Conformi: N. 2123 del 1985
Rv. 168132. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9163 del 2005
Rv. 230317).
E’ infatti consolidata la regola (cfr. S.U. n.
9163 del 25 gennaio 2005) che i disturbi della personalità
(nevrosi e psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle
norme degli artt. 88 ed 89 c.p., con conseguente pronuncia di totale
o parziale infermità di mente dell’imputato, a
condizione che essi abbiano – riferiti alla capacità di
intendere e di volere di quella concreta persona e con esclusiva
attinenza al fatto – reato attribuito – le seguenti
qualità globalmente in grado di incidere sulla capacità
di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito: a)
consistenza e intensità, intese come valore concreto e forte;
b) rilevanza e gravità intese come valore di grado ed
importante; c) rapporto motivante con il fatto commesso, inteso come
correlazione psico – emotiva rispetto al fatto illecito.
né può valere – agli effetti di
una diversa decisione – quella sorta di “implicito
consenso della vittima” agli atti violenti, quale frutto di un
accordo perverso tra le parti (più o meno inquadrabile nella
nosografia di una relazione sadomasochista), tenuto conto che nel
nostro sistema penale il consenso dell’avente diritto, nella
sua funzione di causa di giustificazione, regolata dall’art. 50
c.p., puì sì avere efficacia scriminante, anche
rispetto alle percosse e alle lesioni, a condizione però che
esso risulti prestato volontariamente nella piena consapevolezza
delle conseguenze lesive all’integrità personale (sempre
che queste non si risolvano in una menomazione permanente che,
incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide
la rilevanza del consenso prestato).
Trattasi peraltro di evenienza qui rimasta priva di
supporto probatorio, considerato che nella presente vicenda non basta
ad escludere l’antigiuridicità dei fatti l’eventuale
consenso dell’avente diritto, espresso nel solo momento
iniziale della relazione e della condotta (nella specie si
tratterebbe addirittura di una previa generalizzata autorizzazione
all’uso della violenza, quale espressione diretta di un
qualsiasi unilaterale suggesto di gelosia del partner –
convivente) essendo, invece, necessario che il consenso stesso sia
presente – senza soluzioni di continuo – per l’intero
sviluppo della “condotta – relazione”, con la
conseguenza che la scriminante in esame non può essere
invocata allorchè l’avente diritto – come
palesemente avvenuto nella fattispecie – manifesti,
esplicitamente, oppure mediante comportamenti univoci (dissensi,
ribellioni, allontanamenti e fughe), di non essere più
consenziente al protrarsi dell’azione, se ed in quanto egli
abbia prima dimostrato di aderirvi (Cass. Pen. Sez. 1^, 9326/1998 Rv.
211285 Gavagnin. Massime precedenti Conformi: N. 594 del 1989 Rv.
180209, N. 5640 del 1994 Rv. 199122. Cass. Pen. Sez. 3, 6241/1996 Rv.
205292 Chiancone).
né può considerarsi risolutiva la
“ripresa della convivenza interrotta”, da parte della
vittima, potendo essa trovare ragionevoli spiegazioni ben diverse da
quella – illogicamente insostenibile – di una rinnovata
adesione ed accettazione dei comportamenti violenti del compagno.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.
Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge
e vizio di motivazione in ordine al ritenuto delitto di sequestro di
persona, essendosi nella specie realizzata un’azione, quale la
chiusura completa del portoncino di ingresso, del tutto neutra agli
effetti della norma sanzionatoria applicata, essendo l’azione,
che è stata valorizzata, un ordinario comportamento tipico
della fine giornata e non certo finalizzato ad impedire la fuga o
l’allontanamento della donna.
Lettura questa che sarebbe consentita – nella
prospettazione difensiva – dalla successiva condotta del
ricorrente che ha consentito alla S. di allontanarsi ed essere
accompagnata dal M. (”con tutti i suoi indumenti”)
nell’abitazione della sorella.
In ogni caso, per il difensore, l’atteggiamento
“di chiusura e di coercizione fisica” avvertito dalla
donna rientrava perfettamente nel “viziato menage familiare”.
Il motivo è inaccoglibile, anche per i
profili di inammissibilità che esso esprime, posto che propone
una non consentita rivalutazione delle prove.
Inoltre, ancora una volta, il difensore tenta di
ricondurre sul piano della liceità, per effetto di un tacito
ed inammissibile permanente consenso, comportamenti e condotte
“contra legem” non scriminabili (integrità fisica
e libertà di locomozione) nel momento stesso in cui, una volta
palesati e manifestati dall’imputato, vengono immediatamente
avversati dalla vittima.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge
e vizio di motivazione sul punto dell’avvenuta esclusione
dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, erroneamente indicata
come ex art. 62 c.p., n. 4.
Il motivo è radicalmente privo di fondamento.
I giudici di merito, preso atto che la persona
offesa aveva ricevuto Euro 2.500 dai familiari dell’imputato,
“e su loro insistenza”, a titolo di risarcimento del
danno, avevano ritenuto tale atto inidoneo ad integrare la dedotta
attenuante, e, quindi valorizzabile residualmente – come
avvenuto già in primo grado – al solo effetto del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Va in proposito rammentato che, in ben diversa
fattispecie e di recente, le S.U. Della Corte di Cassazione (sent. 22
gennaio 2009 n. 5941/2009, Pagani), pur mettendo in rilievo la
ricorrenza comunque di un profilo “volontaristico”
nell’attenuante de qua, nel senso che l’intervento
risarcitorio deve essere riferibile all’imputato, ha concordato
con la Corte Costituzionale nel ravvisare la volontà di
riparazione anche nell’avere stipulato un’assicurazione o
nell’avere rispettato gli obblighi assicurativi per
salvaguardare la copertura dei danni derivanti dall’attività
pericolosa. Ne discende che il risarcimento (anche quello eseguito
dalla società assicurativa) deve ritenersi effettuato
personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne
abbia coscienza e mostri la volontà di farlo proprio (Cass.
Pen. Sez. 4^, 13870/2009).
In conclusione, se la circostanza attenuante di cui
all’art. 62 c.p., comma 1, n. 6, richiede che la condotta
resipiscente dell’agente sia “spontanea” (Cass.
Penale sez. 6^, 5786/2000 Rv.220576, De Lillo), ne deriva che essa
non può trovare applicazione nel caso in cui, come nella
specie il risarcimento sia l’effetto, in tutto o in parte, non
della libera determinazione dell’imputato, bensì
dell’opera di terzi, quali i familiari dell’accusato,
trattandosi di intervento risarcitorio per ciò stesso non
riferibile all’imputato, il quale, tra l’altro, nella
vicenda, non risulta aver mostrato consapevolezza e volontà di
volerlo fare proprio: non a caso, ad insistere per l’accettazione
della somma – da parte della vittima – non è stato
il ricorrente, ma i genitori dell’autore dell’illecito.
Il ricorso pertanto, nella verificata palese
infondatezza delle critiche formulate, va dichiarato inammissibile ed
alla sua inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo
determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010