Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza del 18 maggio 2009, n. 11417
Svolgimento del Processo
Con sentenza in data 8.4/6.5.2005 la Corte di
appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del
15.10.2002 che aveva rigettato la domanda proposta da (…) ai
fini del riconoscimento dell’indennizzabilità
dell’infortunio sul lavoro occorsogli il 21.7.2000 e
dell’adozione di ogni pronuncia accessoria e conseguente.
Osservava in sintesi la corte territoriale che la
situazione di grave rischio in cui era venuto a trovare il (…)
e che aveva causato l’infortunio era stata determinata da una
sua scelta volontaria e per nulla necessitata, non avendo lo stesso
alcun ragionevole motivo per seguire il tragitto prescelto (che in
altre occasioni il lavoratore aveva cercato di imboccare, venendo
“fermato in tempo” da altro dipendente, che lo aveva
dissuaso dal percorrerlo, in quanto scosceso e con una curva in forte
pendenza), anziché la via ordinaria, seguita in occasione di
precedenti trasporti. Sicché nella fattispecie ricorreva
l’ipotesi del rischio elettivo, escludente, come noto,
l’indennizzabilità dell’infortunio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso (…)
con due motivi.
Resiste con controricorso l’INAIL.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art.
360 n. 5 cpc, il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno
erroneamente ritenuto di ravvisare nei fatti per cui è
processo la fattispecie del rischio elettivo, essendosi l’infortunio
verificato lungo l’unica strada nell’occasione
percorribile, in quanto il percorso normalmente seguito era ostruito
da diversi veicoli parcheggiati nel piazzale antistante la cantina
mentre il viottolo imboccato era libero e, comunque, costituiva uno
dei percorsi alternativi per uscire dall’azienda.
Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art.
360 n. 3 cpc, il ricorrente prospetta che la corte toscana non ha
tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali specifici sulla
questione di diritto prospettata e che la sentenza di prime cure,
comunque, non aveva fatto alcuna menzione del rischio elettivo,
avendo rigettato la domanda per asserito svolgimento di un’attività
funzionale ad un suo esclusivo interesse.
Il primo motivo è fondato.
Costituisce orientamento interpretativo acquisito di
questa Suprema Corte che il rischio elettivo, quale limite
all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è
ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente,
solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed
arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi
diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa,
pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di
ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento
di fatto riservato al giudice di merito (cfr. ad es. Cass. n.
15047/2007; Cass. N. 15312/2001; Cass. N. 8269/1997; Cass. N.
6088/1995).
Più in particolare, per configurare il
rischio elettivo secondo la definizione descritta, viene richiesto a)
che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma
anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità
produttive; b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da
impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le
iniziative, pur inconfrue ed anche contrarie alle direttive del
datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive; c) che
l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia
alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa.
Nel concorso di tali situazioni, che qualificano in
termini di abnormità la causa iniziale della serie produttiva
dell’evento infortunistico, il rischio elettivo si distingue,
quindi, dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè
dall’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza
o imperizia, ma che, motivato, comunque, da finalità
produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio
e l’attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, la
indennizzabilità.
A tale indirizzo interpretativo non si è
attenuta la decisione impugnata, la quale ha omesso di considerare
che l’infortunio si è realizzato a fronte di un
comportamento del lavoratore che, sebbene imprudente, era, comunque,
ricollegabile alle finalità aziendali, essendo l’infortunio
avvenuto nell’espletamento dell’attività
lavorativa ed in conseguenza di una scelta (quale quella di
percorrere, fra i due sentieri di accesso all’azienda, quello
più scosceso), che, sebbene non necessità, ed anzi
evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità
lavorative e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata –
assorbito col secondo motivo – va cassata e rinviata a contiguo
giudice territoriale, il quale, nel decidere la domanda proposta, si
atterrà al principio di diritto indicato e provvederà
anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla corte di appello di Bologna anche per le spese