SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 30 gennaio - 7 maggio 2008, n. 11142
(Presidente Ciciretti - Relatore Picone)
Ritenuto in fatto
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione
rigetta l’appello di Bull Italia SpA e conferma la
decisione non definitiva del Tribunale di Torino n. 568212002,
con la quale si accertava l’illegittimità del
collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria del
lavoratore S. F. per il periodo 1.5.1999-5.6.2000 e si
condannava la Società al pagamento delle differenze tra
trattamento Cigs e retribuzione dovuta nel periodo indicato; si
accertava altresì la dequalificazione professionale
subita dal F. nel periodo intercorrente dall’aprile 1996
al 30 giugno 2001 e si condannava la Società al
risarcimento del danno determinato in via equitativa nell’80%
della retribuzione.
2. La sentenza ritiene accertato: a)
l’inadempimento dell’obbligo legale di precisare il
criterio di scelta dei lavoratori da sospendere; b) il
sostanziale non impiego del F. in attività lavorative
dall’aprile 1996, addebitabile alla datrice di lavoro che
non aveva avviato alcuna iniziativa preordinata ad una
formazione professionale che ne avrebbe consentito
l’utilizzazione; c) il pregiudizio prodotto dalla
dequalificazione, identificato nella mancata formazione
professionale e persistito nel periodo di sospensione
illegittima.
3. Il ricorso di Bull Italia SpA è
articolato m cinque motivi; resiste con controricorso S. F.,
ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando
vizio di motivazione e violazione degli art. 1362 ss. c.c., in
relazione all’accordo sindacale 22 dicembre 1998, si
deduce che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in
Cigs si desumevano dalla specificazione degli obiettivi della
riorganizzazione del lavoro, cui non potevano partecipare che i
dipendenti in possesso di particolare professionalità,
come indicati dall’accordo sindacale e non esaminati dalla
sentenza al fine di ricostruire l’intento delle parti
stipulanti.
1.1. Il motivo, limitato alla denuncia del
vizio di motivazione in difetto di specificazioni circa la
violazione delle norme sull’interpretazione degli atti
negoziali, non può essere accolto.
L’affermazione che il criterio di scelta
applicato nei confronti del F. si desumeva dalla natura della
causa integrabile, contrasta con l’accertamento di fatto
compiuto nel giudizio di merito, secondo cui né il piano
di rilancio elaborato dall’azienda in data 11.12.1998, cui
risultavano estranee le problematiche relative alla Cigs, né
l’accordo sindacale 22.12.1998 consentivano di stabilire
quale fosse il criterio applicato per sospendere il F.; in
particolare, l’accordo, nella parte in cui si riferiva
alla "fungibilità delle mansioni" con riguardo
ai dipendenti a conoscenza dei nuovi sistemi operativi,
stabiliva che tale criterio di scelta sarebbe stato utilizzato
solo per individuare i lavoratori destinati alla rotazione (43
su un totale di 190), non per gli altri. Si è in
presenza, quindi, di motivazione sufficiente e logica
sull’inadempimento dell’obbligo procedurale, non
suscettibile di essere sindacata in questa sede.
2. Con il secondo motivo, denunciando
violazione di norme di diritto (art. 2103 e 1227 c.c.),
unitamente al vizio di motivazione contraddittoria, si deduce:
a) la sentenza. non aveva valutato che il disposto (in data 14
luglio 1995) trasferimento alla sede di Avellino, contestato
giudizialmente dal F. e mai attuato, era stato ricondotto, nella
motivazione del provvedimento emanato ex art. 700 c.p.c. il
26.3.1996, alla finalità, perseguita dall’azienda
di recuperare il F. ad una qualche produttività
aziendale; b) la Società si era attivata, sia nel 1996
che nel 2001, al fine di avviare la riqualificazione
professionale del F., sul quale, in ogni caso, incombeva
l’obbligo di collaborare segnalando l’insufficienza
delle sue conoscenze informatiche.
Per la connessione tra le argomentazioni va
esaminato, unitamente al secondo, il terzo motivo, con il quale
si denuncia violazione dell’art. 41, secondo comma, Cost.
e dell’art. 2103 c.c. per avere la Corte di Torino
affermato che l’impresa aveva l’obbligo giuridico di
colmare le lacune professionali del dipendente, avviandolo ad
idonea formazione.
2.1. I motivi in esame si rilevano infondati
sia nella parte in cui denunciando violazione di nonne di legge,
sia in quella diretta a contestare la motivazione della sentenza
impugnata sui punti investiti dalle censure.
2.2. Può convenirsi con la ricorrente
che, in linea generale, tra gli obblighi del datore lavoro non
rientra quello di curare la formazione professionale del
dipendente per metterlo in grado di eseguire esattamente la
prestazione lavorativa. Ma un obbligo specifico sorge, ed è
stato correttamente individuato dal giudice del merito,
allorché, per effetto di scelte imprenditoriali -
particolarmente frequenti ed incisive nel settore produttivo
dell’informatica - si introducono radicali innovazioni dei
sistemi e metodi tali da incidere, modificandoli, sugli
originari contenuti dell’oggetto della prestazione
lavorativa. In siffatte ipotesi, i precetti desumibili dalle
clausole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione
del contratto di lavoro (art. 1175 e 1375 c.c.) fondano
l’obbligo dell’impresa di predisporre strumenti di
formazione idonei a consentire il necessario aggiornamento
professionale del dipendente.
2.3. In punto di fatto, l’inadempimento
dell’azienda è stato identificato nel comportamento
di sostanziale disinteresse per la prestazione del F., lasciato
praticamente inattivo dal 1996, mentre le iniziative intese al
suo recupero e il dedotto rifiuto di collaborazione si erano
verificate soltanto nel mese di gennaio 2001, cioè nel
mese precedente a quello di instaurazione del giudizio,
allorquando la fattispecie di dequalificatone si era ormai
perfezionata. Non possono, evidentemente, prendersi in
considerazione, in questa sede, le contrarie affermazioni in
fatto della ricorrente.
2.4. In ordine alla decisione aziendale di
trasferire il dipendente alla sede di Avellino, con motivazione
sufficiente e logica la Corte di Torino nega alla circostanza
qualsiasi rilevanza sul piano dell’imputabilità
all’azienda della dequalificazione consistita nel lasciare
il dipendente inattivo per oltre quattro anni. Ed infatti, anche
ammesso che l’intento perseguito con il provvedimento di
trasferimento fosse quello di impiegare utilmente il lavoratore
presso una diversa sede, quel che conta è che il
trasferimento non venne attuato e non certo per effetto di
comportamento imputabile a colpa del lavoratore, il quale
legittimamente aveva reagito giudizialmente al provvedimento
(giudizio poi definito mediante conciliazione).
3. Con il quarto motivo si denuncia
violazione dell’art. 1223 c.c. e vizio di motivazione in
relazione all’affermazione della Corte di Torino secondo
cui nel periodo di Cigs si erano sommati per il lavoratore i
pregiudizi derivati dalla sospensione illegittima e dalla
dequalificazione. Si sostiene, in sintesi, che l’inattività
nel periodo di Cigs non avrebbe potuto comportare lesione della
professionalità.
3.1. Questa censura si manifesta palesemente
priva di fondamento. Lasciando inattivo il dipendente dal 1996 e
concretando così il comportamento aziendale una
fattispecie di dequalificazione professionale, la cessazione
della permanenza dell’illecito non poteva certo essere
individuata nella sospensione per collocamento in Cigs, a sua
volta accertata illegittima, continuando, al contrario,
l’inadempimento dell’obbligo di attivarsi per
consentire l’esecuzione della prestazione lavorativa.
4. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso si
denuncia violazione degli art. 112 e 324 c.c. per avere la Corte
di Torino ritenuto non compresa tra le censure sollevate con
l’atto di appello la contestazione del criterio di
liquidazione del danno da dequalificazione adottato dal primo
giudice. Si sostiene di avere dedotto nell’atto di
impugnazione che il complessivo comportamento tenuto dal
lavoratore era stato tale da contribuire alla produzione del
danno; ed altresì che mancava la prova del danno.
4.1. Anche quest’ultimo motivo va
rigettato, non riscontrandosi il denunciato vizio di omessa
pronuncia.
La sentenza si limita esclusivamente a rilevare
la mancanza di contestazioni in ordine al criterio di
liquidazione del danno.
Il complesso della motivazione, come esaminato
ai punti precedenti, esclude che la configurabilità di
comportamenti del lavoratore che possano aver contribuito a
produrre il danno da dequalificazione.
Viene preso in esame poi, specificamente, il
tema della prova del pregiudizio, enunciando il principio (che
non è stato oggetto di censura) della non necessità
di una specifica dimostrazione e osservando che, nel caso di
specie, la non utilizzazione per un periodo così lungo e
in un settore in continua evoluzione aveva prodotto un notevole
danno alla professionalità.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del
giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo
e con attribuzione al difensore del controricorrente che ne
fatto richiesta ai sensi dell’art. 93, comma primo,
c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la
Società ricorrente al pagamento delle spese e degli
onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro
44,00 e i secondi in Euro 3.000,00, con attribuzione all’avv.
R.M..