(Corte di Cassazione
Sez. prima sentenza n. 1096, 22 gennaio 2010)
Anche se la ex moglie
convive con un nuovo compagno ed ha un figlio naturale con
quest’ultimo il diritto all’assegno di mantenimento
permane.
Il fatto
Con sentenza n. 1096, gli
Ermellini hanno respinto la richiesta di un medico che non voleva
versare 500 euro mensili alla ex moglie (matrimonio durato 2 anni e 6
mesi circa, senza figli), che,dopo la separazione, si era trasferita
da Bari a Roma per convivere e, nel frattempo, avere una bambina con
un nuovo partner, proprio nel periodo in cui il marito presentava la
domanda di divorzio. La bambina era nata una settimana dopo il
deposito dell’istanza divorzile e l’ex coniuge,
all’oscuro di tutto, non aveva potuto annoverare che la donna
avesse una nuova famiglia ed una figlia al fine di eliminare
l’assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione
non ha ritenuto valida la circostanza ai fini della sospensione del
versamento dell'assegno e né tantomeno essere l’oggetto
per una revisione delle condizioni di divorzio perché solo gli
elementi successivi al divorzio (un lavoro più redditizio o
una nuova rendita) possono essere elementi da considerare come fatti
nuovi.
A nulla è servito
spiegare dell’impossibilità di violare la privacy della
ex moglie che non risiedeva più nella stessa città del
dottore.
A tal riguardo la Corte
Suprema ha sottolineato che è possibile procedere ad una
revisione dell’assegno in considerazione solo delle circostanze
sopravvenute e nel caso di specie non possono considerarsi tali né
la relazione extraconiugale né la nascita di una figlia dal
nuovo compagno in quanto antecedenti la pronuncia di divorzio.
L'assegno di mantenimento
è un istituto previsto dal Codice civile all'articolo 156,
secondo cui "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il
diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Per comprendere a pieno
la ratio dell'istituto occorre innanzitutto rilevare che la
separazione ha carattere temporaneo, ben potendo i coniugi decidere
di riconciliarsi. È proprio questo carattere di "precarietà"
che non fa venir meno quanto disposto dall'articolo 143 c.c. e che,
quindi, permette di considerare ancora esistente un vincolo di
solidarietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se
giudizialmente separati.
I presupposti che devono
concorrere affinché il giudice si determini a concedere
l'assegno di mantenimento, essi sono tre:
- la non addebitabilità
della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il
mantenimento;
- la mancanza per il
beneficiario di adeguati redditi propri;
- la sussistenza di una
disparità economica tra i due coniugi.
L’accertamento del
diritto all’assegno di mantenimento va effettuato verificando
innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente
a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di
continuazione dello stesso, ovvero che poteva realizzarsi sulle
proiezioni futuristiche del menage familiare (da ultimo Cass. 12
luglio 7.007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006,
n. 4021). La determinazione al diritto all’assegno di
mantenimento ci si arriva mediante due passaggi, nel primo dei quali
il Giudice è tenuto a valutare l’esistenza del diritto
in astratto, in proporzione ai mezzi di sostentamento o
all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
paragonati ad un tenore di vita simile a quello in regime
matrimoniale, o che poteva svilupparsi nel futuro come proiezione di
aspettative e sacrifici affrontati, fissati al momento del divorzio.
Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione
in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e
bilaterale dei criteri indicati nell’art. 5 della legge n. 898
del 1970, che quindi agiscono come fattori di moderazione e
diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in
ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione
del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare
incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 12 luglio
2007 n. 15610).
Nell’art.156 si
dettano precise riferimenti per l’assegno di mantenimento, esso
deve essere tale da consentire al coniuge separato possibilmente lo
stesso tenore di vita cui godeva nel periodo antecedente la
separazione
L’assegno va
determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della
decisione
Ai sensi c.7 art 156,
qualora le possibilità economiche del coniuge che deve pagare
l’assegno di mantenimento migliorano dopo la separazione,
l’altro coniuge può chiedere un aumento dell’assegno
di mantenimento.
Viceversa, se le sue
possibilità economiche dovessero peggiorare dopo la
separazione, il coniuge obbligato, può chiedere la riduzione
dell’ammontare dell’assegno.
Inoltre, occorrerà
tenere conto delle eventuali mutazioni economiche da parte di chi
deve ricevere l’assegno di mantenimento.
Pertanto, se il coniuge
percettore dell’assegno migliora la sua posizione economica ,
l’assegno può essere diminuito, viceversa , se le sue
condizioni peggiorano l’assegno può essere aumentato
Le mutate condizioni
rispetto alla data in cui è stato emessa la sentenza o è
stata omologata la separazione consensuale , devono essere
rappresentate al giudice, al quale si deve chiedere di pronunciare
l’eventuale cessazione , riduzione o aumento dell’assegno.
Il coniuge obbligato non
può, prima della nuova sentenza , disattendere la sentenza
precedente, altrimenti va incontro a condanne penali.
Qualora il coniuge che
percepisce l'assegno di divorzio si sposa nuovamente (ovviamente con
altra persona) decade dal diritto all'assegno di mantenimento, mentre
se inizia una convivenza, questa, con l'attuale normativa, non
determina automaticamente la perdita del diritto all'assegno.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze
dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice
Familiare