LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente -
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere -
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) G.C. N. IL
(OMISSIS);
avverso la sentenza n. 746/2005 CORTE APPELLO
di MESSINA, del 29/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2010 la
relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
RIELLO Luigi che ha concluso per annullamento senza rinvio
perchè il fatto non sussiste.
Fatto
1. Con sentenza del
29.6 – 8.11.2007 la Corte distrettuale di Messina accoglieva
l’appello della parte pubblica e della parte civile e, per
l’effetto, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale
di Barcellona PG – Milazzo condannava G.C. Alla pena di
giustizia in relazione al reato di cui all’art. 388 c.p., per
avere eluso il provvedimento presidenziale del 1.4.2003, non
consentendo con meri pretesti al marito C.T. Di tenere con sé
la figlia minore L., di un anno all’epoca del fatto – nei
tempi e modi previsti dal provvedimento.
2. Ricorre per
cassazione personalmente la G., con i seguenti motivi: violazione
dell’art. 581 c.p.p., lett. c) e vizi motivazionali in ordine
alla richiesta di inammissibilità dell’appello, in
relazione al fatto che nelle sue conclusioni il p.m. Aveva chiesto
alla Corte distrettuale la condanna di C.T. (persona offesa) e non
della G.;
• violazione di legge
in relazione all’art. 388 c.p.: essendosi trattato di un solo
episodio (il (OMISSIS)) a fronte di un continuativo esercizio del
diritto, ed essendo stata fornita per quella sola occasione una
giustificazione – il malessere della nottata precedente e
perdurante all’arrivo del padre, forse dovuto alla crescita di
un dente -, come riconosciuto dalla stessa Corte messinese, sarebbe
evidente la mancanza del dolo previsto da questo reato, essendo tale
contesto incompatibile con la nozione penalistica di “elusione”,
diversa – secondo la ricorrente – da quella di
“inosservanza”, mentre i diritti del minore non
potrebbero essere ignorati o posposti, nel caso di specie la madre
avendo agito proprio e solo nell’interesse della minore;
• omessa motivazione
sull’individuazione della “ripicca” per la mancata
corresponsione dell’assegno di mantenimento, quale causa della
condotta: la Corte distrettuale non avrebbe indicato gli elementi su
cui ha ritenuto tale ripicca e non l’effettivo generale
malessere della piccola la ragione della occasionale mancata
consegna, tanto più che tale occasionalità rendeva
illogica la tesi della ripicca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 I primi due
motivi, pregiudiziali stante l’eccezione di inammissibilità
dell’appello del pubblico ministero (rilevante per l’aspetto
penale della vicenda, rispetto all’autonomo aspetto solo
civilistico attivato dall’appello della parte civile), sono
infondati: la Corte ha ritenuto con argomentazione congrua all’atto
ed immune da vizi logici che si sia trattato di un errore materiale
immediatamente percepibile e del tutto inidoneo a porre alcun dubbio
sull’effettivo contenuto della domanda contenuta nell’atto
di impugnazione.
3.2 Sono fondati gli
altri due motivi, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle
dedotte.
Come emerge dalla sentenza impugnata, si sta
procedendo per un unico specifico episodio, che si inserisce in un
contesto temporale di mesi nei quali – secondo quanto si evince
dalla stessa sentenza – non sono state denunciate altre
situazioni simili.
Orbene, quanto al singolo episodio, la Corte
distrettuale, dopo aver dato atto della spiegazione fornita
dall’imputata, ha invece ritenuto che la reale ed unica ragione
della mancata consegna della bambina fosse costituita dalla ripicca
per la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento da
parte del coniuge separato.
In proposito, questa Corte ha già insegnato
che il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l’esercizio
del diritto di visita da parte dell’altro genitore secondo le
prescrizioni stabilite dal giudice, qualora venga a trovarsi in una
concreta situazione di difficoltà determinata dalla resistenza
(o dal disagio, psico- fisico) del minore, essendo egli nello stesso
tempo tenuto a garantire la crescita serena ed equilibrata del minore
a norma dell’art. 155 c.c., comma 3, ha in ogni momento il
diritto-dovere di assicurare massima tutela all’interesse
preminente del minore, ove tale interesse, per la naturale fluidità
di ogni situazione umana, non sia potuto essere tempestivamente
portato alla valutazione del giudice civile: per questo, ai fini
della sussistenza del dolo, occorre stabilire da parte del giudice
penale se il genitore affidatario, nell’impedire al genitore
non affidatario il diritto di visita ricusato dal minore, sia stato
eventualmente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse
morale e materiale del minore medesimo, soggetto di diritti e non
mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri (Sez.
6, sent. 7077 del 16.3 – 4.6.1999, rv 214690; Sez. 6, sent.
17691 del 9.1 – 16.4.2004, rv 228490; Sez. 6, sent. 27613 del
19.6 – 2.8.2006, rv 235130).
La Corte distrettuale ha operato tale valutazione di
merito, che le compete, affermando che la circostanza del malessere
accusato nella nottata e perdurante non era dimostrata (per
l’inadeguatezza e non pertinenza della documentazione medica
prodotta) e che non si era trattato di malattia ma di generico stato
di sofferenza, secondo le stesse dichiarazioni dell’imputata e
della madre; per contro, “emerge(va) con chiarezza” il
reale motivo costituito dalla ripicca.
L’apprezzamento di merito risulta allora
sorretto da una motivazione che, da un lato, presuppone
l’interpretazione della norma nel senso che solo la “malattia”
costituirebbe giustificazione di un’eventuale mancata consegna,
non conforme all’insegnamento appena richiamato;
dall’altro, si manifesta al tempo stesso
apparente e manifestamente illogica: come lamentato dalla ricorrente,
infatti, la “chiarezza” dell’emersione della
ripicca come ragione dell’occasionale rifiuto della consegna è
al tempo stesso affermazione allo stato apodittica e non spiega
perchè in tutte le altre occasioni del periodo considerato –
pur permanendo quella stessa ragione di ripicca – l’esercizio
del diritto di visita sia stato assicurato.
Ma proprio quest’ultima osservazione impone di
ritenere non solo non correttamente motivata la ritenuta assenza di
giustificazione della occasionale mancata consegna, ma, in realtà,
già insussistente il fatto reato come contestato: che è
l’”elusione dell’obbligo di consentire al padre di
tenere con sé la figlia minore nei tempi e nei modi previsti
dal provvedimento presidenziale 1.4.2003”.
Infatti, la nozione di “elusione” del
provvedimento del giudice in materia di affidamento di persone minori
non può che riguardare condotte e comportamenti che siano
idonei a vanificare lo scopo del provvedimento stesso, in particolare
incidendo in maniera sensibile sulla qualità della
prosecuzione dei rapporti tra il genitore non affidatario ed il
figlio minore (qualità di cui sono componenti anche la
quantità e le modalità della frequentazione), alterando
concretamente l’equilibrio – tra gli stessi e lo stato di
separazione – che è stato individuato nel provvedimento
giudiziario e quindi la “frustrazione delle legittime pretese
del genitore non affidatario” (Sez. 6, sent. 32846 dell’11.6
– 12.8.2009, rv 244621).
Corrisponde pertanto a massima di comune esperienza
l’assunto che normalmente l’assolutamente occasionale
inosservanza delle modalità – temporali, logistiche, o
afferenti altro aspetto del genere – indicate nei provvedimenti
giudiziari afferenti la disciplina di affidamento dei figli minori
non sia idonea, per sé, a concretizzare l’elusione del
provvedimento, salvo che si tratti di inosservanza che, per le
specifiche peculiari ed invasive sue caratteristiche concrete –
oggetto di specifica e non illogica motivazione -, sia ritenuta per
sé idonea a determinare l’alterazione di
quell’equilibrio e frustrare le legittime pretese del genitore
non affidatario (in tale senso non vi è contrasto con Sez. 6,
sent.
13101 del 25.2 – 25.3.2009, rv 243696).
Ed allora, nel caso di specie, da un lato la mancata
giustificazione del singolo episodio non risulta allo stato sorretta
da motivazione conforme ai requisiti che si evincono, specularmente,
dalla lettera E dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
dall’altro, dalla sentenza non. Emerge alcun elemento per
ricondurre l’episodio – anche se in ipotesi ritenuto
violazione ingiustificata – alla nozione di elusione del
provvedimento, come sopra delineata.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio,
perchè il fatto – come contestato – non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè
il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010