Corte di Cassazione
Sezione Lavoro Civile
Ordinanza del 6 maggio
2009, n. 10437
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio -
Presidente
Dott. BATTIMIELLO Bruno -
Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio -
Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio -
rel. Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni -
Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, avvocato Sa. Gi. Pa. , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CO. PA. ;
- intimato -
avverso la sentenza n.
7820/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 28/11/06, depositata il
22/12/2006;
e' presente il P.G. in
persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
MOTIVI
La Corte pronuncia in
camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione ex
articolo 380-bis.
L'impugnata sentenza
della Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo
grado che aveva riconosciuto il diritto di Co. Pa. alla maggiorazione
contributiva del 50% per esposizione all'amianto, prevista dalla
Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, in riferimento a tutto
il periodo lavorativo sottoposto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, una volta accertata l'esposizione ultradecennale
all'amianto. La Corte infatti, riferito che l'Inps aveva lamentato il
riconoscimento di periodi non certificati dall'Inail e non sottoposti
ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, e la
mancata considerazione della giurisprudenza in merito alle necessarie
soglie di esposizione all'amianto, e ribadito che il giudice di primo
grado aveva limitato il riconoscimento ai periodi sottoposti ad
assicurazione specifica, rilevava che l'Inps non aveva formulato
censure puntuali relativamente all'accertamento compiuto dal giudice
di primo grado anche riguardo al superamento della soglia in
questione.
La Corte di merito
riteneva che il beneficio di legge dovesse riguardare il periodo
lavorativo assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali nella sua interezza.
L'Inps propone ricorso
per cassazione, corredato di specifico quesito, con cui censura la
pronuncia d'appello invocando il principio di diritto secondo cui la
rivalutazione del 50% si applica solo al periodo contributivo durante
il quale vi e' stata la richiesta esposizione alle fibre di amianto
aerodisperse. L'intimato non si e' costituito.
Il ricorso deve ritenersi
manifestamente fondato.
La giurisprudenza della
Corte ha ripetutamente enunciato fin dalla sentenza 3 aprile 2001, n.
4913 (e, successivamente, tra tante, 27 febbraio 2002, n. 2926, 15
maggio 2002, n. 7084, 11 luglio 2002, n. 10114, 12 luglio 2002, n.
10185, 23 gennaio 2003, n. 997; 29 ottobre 2003, n. 16256; 13
febbraio 2004, n. 2849), il principio secondo il quale l'attribuzione
dell'eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui
alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, nel testo
risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge 5 giugno 1993,
n. 169, articolo 1, comma 1, e dalla successiva Legge Conversione 4
agosto 1993, n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del
lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un
effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un
pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di
lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori
limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al Decreto
Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche. Si e'
osservato tra l'altro che, se si ha riguardo alle altre misure di
sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni dello
stesso articolo 13, appare piu' che giustificata, per coloro che
siano stati semplicemente esposti all'azione della sostanza nociva,
la necessita' di una doppia "soglia" (riguardante cioe' sia
la durata che la intensita' della esposizione) di accesso al
beneficio previdenziale, tenuto conto della diversita' del rischio
che, nel caso considerato dal comma 8, e' solo eventuale, mentre e'
certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale)
previsto dal comma 7, ed e' ancora eventuale ma con probabilita'
massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o
delle cave di amianto) descritto nel comma 6; che la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha ritenuto non fondata
la questione di costituzionalita' dell'articolo 13, comma 8 -
sollevata (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del
fattore rischio, cioe' della misura di esposizione rilevante, avrebbe
portato, in violazione dell'articolo 3 Cost., a trattare in maniera
uniforme situazioni di concreto pericolo e non - proprio in base ad
un'interpretazione della norma atta a escludere l'intento di
introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di
esposizione, anche minima, purche' protrattasi per oltre dieci anni,
presupponendo la norma stessa, invece, il superamento di una
specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata
dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche), in
quanto tale da connotare le lavorazioni di qualificate potenzialita'
morbigene; che la necessita' di subordinare l'applicazione della
tutela alla presenza di un simile, piu' concreto rischio morbigeno,
il rischio, cioe', per il lavoratore "esposto" di subire
danni all'organismo per la obiettiva, qualificata, pericolosita'
dell'attivita' lavorativa svolta, e' stata ribadita da C. cost. n.
127 del 2002 ed ancora il giudice delle leggi, nell'escludere che le
provvidenze in questione abbiano carattere risarcitorio-indennitario
per i lavoratori comunque esposti all'amianto, ha ravvisato la ratio
del beneficio nell'intento di favorire il raggiungimento del diritto
alla pensione per i lavoratori coinvolti nel processo di dismissione
delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto (C. cost. n. 369 del
2003), confermando cosi' la necessaria rilevanza di un'esposizione
"qualificata".
La suddetta
interpretazione e' stata poi sostanzialmente presupposta nei
successivi sviluppi legislativi che hanno modificato la disciplina
del beneficio in questione (Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269,
articolo 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre
2003, n. 326), peraltro inapplicabili alla controversia ratione
temporis.
Sulla base di questi
principi questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l'articolo 13,
comma 8, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici
(letterale, sistematico e teleologico), deve essere interpretato nel
senso che per "intero periodo lavorativo soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail" deve
intendersi quello, necessariamente superiore ai dieci anni, connotato
dal rischio morbigeno come sopra definito, restando esclusi i periodi
lavorativi diversi (cosi' la giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte: tra tante, Cass. sent. n. 517 del 2007, n. 27111 del
2006, n. 1140 del 2005, n. 21667 del 2004, n. 4950 del 2002).
In conclusione il ricorso
deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio
della causa ad altro giudice (la stessa Corte in diversa
composizione), che si atterra' al gia' riportato principio di diritto
e provvedera' anche alla regolazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le
spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.