cass_10143_2011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ODDO
Massimo
- Presidente -
Dott. GOLDONI
Umberto
- Consigliere -
Dott. PROTO Cesare
Antonio
- Consigliere -
Dott. MANNA
Felice
- rel. Consigliere -
Dott. SCALISI
Antonino
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18068/2005 proposto da:
xxx - ricorrente -
contro
FALLIMENTO xxxx - resistente -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE
di PERUGIA, depositata il 10/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott.
FELICE MANNA;
udito l'Avvocato MASTRANGELI FABRIZIO D. difensore del ricorrente che ha chiesto si riporta agli atti;
udito l'Avvocato COVINO ALESSANDRO difensore della resistente
che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in subordine il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha
concluso per l'inammissibilità in
subordine per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con decreto in data 7.2.2005 il giudice delegato al fallimento della
H s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Perugia, liquidava in favore
dello Studio associato di consulenza del lavoro A. Annibale, Stefano e
C. Marco, il compenso di Euro 12.406,68, per la cura di pratiche
riferite al personale della società fallita, a fronte di una richiesta
formulata per la maggior somma di Euro 52.131.58.
Reclamava, ai sensi della L. Fall., art. 26, l'anzidetto Studio,
deducendo che tale liquidazione, immotivata e illegittima, non era
assolutamente corrispondente al volume dell'attività svolta,
concretizzatasi nella predisposizione di numerosi prospetti paga e
nello svolgimento di altre, rilevanti incombenze, cosÏ come descritte
in un'apposita relazione, datata 28.6.2004; che il compenso richiesto
non era stato neppure quantificato nella misura massima prevista dalla
tariffa professionale, ancorché quest'ultima fosse risalente nel tempo
e non più adeguata al valore effettivo delle prestazioni; e che,
pertanto, il compenso per l'opera prestata doveva essere liquidato
nella misura richiesta, ovvero, in subordine, in diversa misura
comunque superiore a quanto liquidato dal giudice delegato.
Con ordinanza del 10.5.2005 il Tribunale di Perugia premesso che il
provvedimento reclamato aveva liquidato il compenso allo Studio
associato quale "coadiutore", rigettava il reclamo, osservando che il
giudice delegato aveva ritenuto di dover applicare i minimi tariffari
motivando tale sua determinazione sia per l'episodico e la natura delle
prestazioni, sia tenendo conto della natura del soggetto richiedente, e
che tale liquidazione doveva ritenersi corretta e condivisibile; che
l'estrema genericità dell'unico motivo di censura posto a sostegno del
reclamo non autorizzava a procedere ad una disamina dettagliata delle
singole voci cosÏ come esposte nella relazione riepilogativa del
28.6.2004; e che, in ogni caso, avuto riguardo alle varie attività per
come esposte nella ridetta relazione, l'importo liquidato appariva
congruo e pienamente remunerativo.
Per la cassazione di quest'ultimo provvedimento ricorre A. S., quale
contitolare del prefato Studio professionale, con unico motivo,
illustrato da memoria.
La parte intimata ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con
separata procura speciale autenticata da notaio, ma non ha proposto
controricorso.
DIRITTO
1. - In via pregiudiziale va rilevata l'inammissibilità della memoria
depositata dalla curatela fallimentare intimata, in quanto non
preceduta dalla notifica di controricorso (cfr., sull'inammissibilità
del deposito di memoria ex art. 378 c.p.c., nella fattispecie,
consimile, in cui questa segua ad un controricorso tardivamente
notificato, Cass. nn. 9396/06 e 9897/07).
Conseguentemente, non può tenersene conto ai fini della decisione.
2. - Con unico motivo di censura, articolato in due punti, il
ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5
della tariffa professionale di cui al D.M. 15 luglio 1992, n. 430,
Ministero della Giustizia, e degli artt. 2233 e 1375 c.c., nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia.
Premesso che non è stato mai contestato l'effettivo svolgimento
delle prestazioni professionali oggetto della domanda di remunerazione,
il ricorrente sostiene che non risponde al vero che la somma liquidata
dal giudice delegato sia pari ai minimi tariffali, e che non è
comprensibile come il Tribunale sia pervenuto a tale conclusione.
Deduce, quindi, che i minimi tariffari, aventi carattere vincolante,
ammontano per le prestazioni svolte a Euro 36.313,73, somma che non si
discosta molto sia dall'importo liquidato dall'ordine professionale,
sia dalla notula presentata dal ricorrente.
Quanto al profilo dell'insufficienza motivazionale, il ricorrente
sostiene che il Tribunale di Perugia non ha fornito la benché minima
indicazione in ordine al criterio seguito nello stabilire che il
compenso liquidato dal giudice delegato fosse appropriato all'attivi
svolta, nonostante il reclamante avesse descritto in maniera analitica
e circostanziata ogni singola voce. ne è corretta l'affermazione, pure
contenuta nell'ordinanza del Tribunale perugino, secondo cui l'unico
motivo di reclamo sarebbe stato estremamente generico, atteso che
altrettanto generico, e dunque non meglio censurabile, era il decreto
emesso dal giudice delegato.
3. - Il motivo è infondato quanto alla prima e inammissibile relativamente alla seconda delle due articolazioni di cui consta.
3.1. - Premesso che è costante e indiscusso l'orientamento di questa
Corte secondo cui il provvedimento con il quale il Tribunale
fallimentare provvede in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, sul
decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi spettanti al
curatore, agli altri ausiliari della procedura o ai professionisti
esterni incaricati da essa, ha carattere decisorio (incidendo
direttamente su diritti soggettivi) e definitivo (non essendo soggetto
a ulteriore impugnazione), e come tale è ricopribile per cassazione ai
sensi dell'art. 111 Cost. (v. per tutte e da ultimo, Cass. n.
15941/07), si rileva che dalla motivazione del provvedimento impugnato
si ricava che il giudice delegato, prima, e il Tribunale fallimentare,
poi, hanno qualificato come attività di "coadiutore" quella svolta
dallo Studio associato e oggetto della domanda di liquidazione.
Premessa tale qualificazione, non censurata - ne del resto
censurabile, sotto il profilo dei parametri di sufficienza e di logicit
della motivazione, per le ragioni di cui al paragrafo 3.2 - deve
ulteriormente osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di
osservare, il coadiutore, la cui figura è prevista dalla L. Fall., art.
32, comma 2, integrando l'attività del curatore, partecipa della
qualità di ausiliario (del giudice) che è propria di quest'ultimo, con
la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato in base alla
tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non
gi a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di
lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista (cfr.
Cass. n. 1568/05).
Ciò in quanto il coadiutore svolge un'attività di collaborazione ed
assistenza nell'ambito e per gli scopi propri della procedura,
rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del
curatore, lÏ dove, invece, il professionista officiato di una
prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro
settore, allorchè il fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori
ed eventuali, necessiti di un'attività di tipo specialistico che il
curatore non è chiamato ad espletare e di cui, pertanto, non risponde
in via diretta.
3.1.1. - La circostanza che, nella specie, la quantificazione del
compenso allo Studio A. sia stata effettuata con applicazione - dunque
erronea - della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, di cui
al D.M. 15 luglio 1992, n. 4305, non rileva, tuttavia, ai fini del
presente giudizio di legittimità, atteso che la relativa violazione
avrebbe potuto incidere solo se ed in quanto dedotta con specifica
allegazione di un'incidenza di tipo pregiudizievole, nel senso che la
parte ricorrente avrebbe dovuto affermare, con idonee argomentazioni di
sostegno, che nel caso particolare, applicando la tariffa giudiziale
per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, l'esito
della liquidazione sarebbe stato più favorevole.
3.2. - La censura relativa al vizio della motivazione svolta per
giustificare la disposta applicazione del minimo tariffario, poi, non è
ammissibile in ragione dei limiti interni del ricorso straordinario per
cassazione, ex art. 111 Cost., in raccordo con l'art. 360 c.p.c., n. 5,
nel testo ante D. Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al
caso in esame.
4. - In conclusione il ricorso va respinto.
5. - Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui 200,00 per spese vive,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011