Cassazione civile , sez. lav., 02 maggio 2006, n. 10091
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO
GRAZIOLI LANTE 1, presso lo Studio dell'avvocato BONAIUTI DOMENICO,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BENEDETTI 4,
presso lo studio dell'avvocato MARINA ZELA, rappresentato e difeso
dagli avvocati MAGNANI MARIELLA, VITALI DANILO, giusta delega in
atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 835/02 della Corte d'Appello di TORINO,
depositata il 14/08/02 - R.G.N. 927/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/11/05 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DELL'ERBA per delega BONAIUTI;
udito l'Avvocato VITALI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 5 febbraio-6 aprile
2001 il Tribunale di Cuneo rigettava il ricorso proposto da C.E.,
inteso ad ottenere l'inquadramento come funzionario di 1^ livello e
la condanna della Banca Regionale Europea, propria datrice di lavoro,
ad assegnargli mansioni corrispondenti alla qualifica di funzionario
di 1^ livello o, in subordine, di 3^ livello.Avverso tale
decisione proponeva appello il C. con ricorso depositato il 23 maggio
2001, insistendo nelle sue pretese e lamentando un'erronea
interpretazione, sia delle risultanze istruttorie circa la dedotta
dequalificazione professionale, sia della domanda di superiore
inquadramento, a suo dire, proposta come richiesta di risarcimento in
forma specifica ("ricostruzione della carriera") per la
supposta dequalificazione.Si costituiva ritualmente la Banca
regionale Europea, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e
l'integrale conferma della pronuncia di primo grado.Con sentenza
in data 8 luglio - 14 agosto 2002, la Corte d'appello di Torino,
ritenuto esclusi, sulla base della espletata istruttoria, sia
l'avvenuta dequalificazione sia il diritto al risarcimento dei danni,
respingeva il ricorso.Per la cassazione di tale pronuncia ricorre
il C. con un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da
memoria exart. 378 c.p.c..Resiste la Banca Regionale Europea con
controricorso.
Diritto
Con un unico motivo di ricorso,
C.E., denunciando violazione degli artt. 2103, 2727, 1175 e 1376
c.c., artt. 112, 115, 116 e 421 c.p.c. per loro mancata, falsa,
erronea e contraddittoria applicazione in relazione all'art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5 e degli artt. 112, 115, 116 e 421 c.p.c. per loro
mancata applicazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 con
conseguente nullità del procedimento, sostiene con sufficiente
chiarezza - onde l'ammissibilità del ricorso in esame,
contrariamente a quanto eccepito dalla resistente - che la Corte
territoriale, ai fini di stabilire la legittimità della
variazioni di mansioni, non avrebbe tenuto conto, con riguardo al
criterio oggettivo, del salario iniziale rispetto a quello di
destinazione, esercitando eventualmente i poteri inquisitoli ai sensi
dell'art. 421 c.p.c.; mentre, con riguardo al criterio soggettivo,
non avrebbe svolto una verifica concreta diretta ad accertare
l'effettivo contenuto delle mansioni esercitate.Il motivo è
infondato.Invero, il Giudice del merito si è pienamente
attenuto alle regole elaborate da questa Corte in tema di legittimo
esercizio dello ius variandi del datore di lavoro; regole intese a
configurare - come correttamente evidenziato dalla difesa della Banca
- una nozione "dinamica" di equivalenza professionale,
basata sulla conservazione dei tratti essenziali fra le competenze
richieste al lavoratore prima e dopo il mutamento di mansioni.
Costituisce, invero, principio ormai acquisito che possano
legittimamente assegnarsi al dipendente, a parità
d'inquadramento, mansioni anche del tutto nuove e diverse, purchè
affini alle precedenti dal punto di vista del contenuto
professionale. L'esistenza, per così dire, di un "minimo
comune denominatore" di conoscenze teoriche e capacità
pratiche è condizione necessaria e sufficiente a consentire
che il dipendente sia in grado di svolgere le nuove mansioni con la
preparazione posseduta. Anzi, il fatto di mutare ramo di attività,
operando in settori diversi della medesima area professionale,
permette finanche al lavoratore d'incrementare ed arricchire il
bagaglio di nozioni sviluppato nella fase pregressa del rapporto.In
quest'ottica, senz'alcun dubbio quella che meglio risponde alle
attuali caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro, la
professionalità non rileva, dunque, come un'entità
statica ed assoluta, sganciata dalla realtà aziendale, bensì
come patrimonio di conoscenze potenzialmente polivalente, capacità
di far fruttare nel nuovo posto di lavoro l'esperienza e le
cognizioni sino a quel momento acquisite.Muovendo da una
concezione siffatta di professionalità, e quindi d'equivalenza
professionale, questa Corte ha affermato che se è vero che le
nuove mansioni affidate al dipendente debbono essere coerenti con la
specifica competenza da lui maturata, ciò non significa che il
lavoratore che abbia acquisito una esperienza nell'ambito di un
determinato settore dell'azienda non possa mai essere trasferito ad
altro settore nell'ambito del quale egli venga chiamato ad affrontare
problemi diversi o a dover soggiacere ad una organizzazione del
lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quelle
afferenti la precedente mansione: ciò che importa, nel
rispetto della tutela delineata dall'art. 2103 c.c., è che,
attraverso l'affidamento di compiti nuovi, del tutto estranei
rispetto all'attività precedentemente svolta ed alle
cognizioni tecniche già acquisite, non venga del tutto
disperso il patrimonio professionale e di esperienza già
maturato dal dipendente, compromettendo altresì
irrimediabilmente le sue prospettive di carriera all'interno
dell'impresa cui appartiene. In sostanza, il rispetto della
professionalità del lavoratore subordinato - cui tende l'art.
2103 c.c. nel porre limiti allo ius variandi del datore di lavoro -
non si traduce necessariamente nella continuazione delle medesime
operazioni lavorative effettuate in precedenza, potendosi esso
esprimere anche in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una
diversa attività lavorativa, l'esperienza professionale ivi
maturata possa ritenersi utile alfine del miglior espletamento della
prestazione richiesta. In tale ipotesi, infatti, il quadro
complessivo delle attitudini professionali del lavoratore non viene
ristretto, ma al contrario viene ampliato, potendo il lavoratore, già
forte dell'esperienza acquisita, arricchire il proprio bagaglio
professionale attraverso l'effettuazione di una esperienza nuova a
lui affidata proprio in considerazione della consapevolezza dei
problemi che egli ha già affrontato nel corso della pregressa
attività" (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2328).Orbene,
nel procedere all'esame comparativo degl'incarichi assegnati al C.
dopo quello di titolare della filiale di Borgo San Dalmazzo, quali
risultanti dalla prova testimoniale esperita, la Corte d'appello ha
fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte. Infatti,
essa non si è limitata al dato formalistico dell'inquadramento
contrattuale, ma ha valutato anche la qualità delle mansioni
di destinazione, ed il loro grado di compatibilità con quelle
precedenti di direttore d'una filiale.Ha, in proposito,
diligentemente preso in esame gli incarichi assegnati al C., prima
presso l'Ufficio Cassa Titoli e Cedole della Sede Centrale, poi al
servizio Ispettorato, poi, ancora quello di Capo dell'Uffico
segreteria Fidi e capo ufficio rischi e di Capo dell'Ufficio Cassa
Centrale, quindi, a seguito della unificazione degli uffici Cassa
Centrale di Cuneo e di quello di Milano presso la filiale della sede
di Cuneo e successivamente presso quella di Boves, svolgendo le
mansioni di direttore, in sostituzione del titolare.Ha anche
valutato il periodo in cui il C. venne trasferito, con decorrenza 7
dicembre 1998 a Torino in qualità di terzo funzionario
assegnato all'area Piemonte, osservando come, sulla base della
espletata istruttoria, le mansioni affidategli erano aderenti alla
sua professionalità, essendosi già in precedenza
occupato di fidi, con attribuzione in detto ultimo periodo di una
responsabilità certamente maggiore rispetto al passato
trattandosi di affidamenti eccedenti i quattro miliardi.E'
quindi, è pervenuta così ad un giudizio di equivalenza
professionale, accuratamente motivando le ragioni del suo
convincimento in relazione a ciascuno degli incarichi assegnati al
ricorrente.In questo contesto, non appare condivisibile la
doglianza, riflettente anche l'aspetto retributivo, della mancata
applicazione dell'art. 421 c.p.c., laddove detta norma attribuisce al
Giudice di merito poteri inquisitori. Trattasi, infatti, di un potere
discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità (Cass.
27 settembre 1999 n. 10658), che, pur diretto alla ricerca della
verità non può sopperire alle carenze probatorie delle
parti nè tradursi in poteri d'indagine e di acquisizione del
tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. 8 agosto 2002 n.
12002).Nella specie, la Corte di merito ha ampiamente motivato in
decisum, richiamando il materiale probatorio acquisito, sicchè,
anche sotto il profilo, del lamentato vizio di motivazione la censura
è infondata.Giova, in proposito, rammentare che - come
questa Corte ha avuto più volte modo di affermare - il vizio
di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di
legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento
dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla
parte: infatti la citata disposizione non conferisce a questa Corte
il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne
l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le
risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare
i fatti in discussione. Costituisce, del resto, insegnamento
consolidato di questa Corte che il giudice del merito non e1 tenuto
ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo
sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli
reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze
delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come
la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere
il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli
altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti
(Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404).Il Giudice
d'appello ha esaminato il materiale probatorio acquisito ed ha
concluso, con valutazione insindacabile in sede di legittimità,
escludendo la lamentata dequalificazione.Quanto, poi, al
riferimento alla perdita, dell'indennità per lo svolgimento di
mansioni da preposto ad una filiale di banca, questa Suprema Corte ha
avuto sovente modo di precisare come il divieto di diminuzione della
retribuzione non sia assoluto, ma collegato al divieto di
dequalificazione; sicchè, a fronte di mansioni equivalenti dal
lato professionale, le indennità remunerative di una
particolare modalità della prestazione lavorativa (e, nello
specifico, l'indennità di reggenza) ben possono venir meno con
il cessare di tale modalità (ex plurimis, Cass. 7 dicembre
2000, n. 15517).Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.Le
spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono
la soccombenza.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Banca
resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro
58,00 oltre euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali ed
accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 29
novembre 2005.Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006