Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malatt
Legittimo il licenziamento del
lavoratore che durante la malattia svolge attivita’ in contrasto con il dovere
di cura e riposo ( Cass.Lav 21 aprile 2009 n°9474) - Maurizio Danza
Arbitro Pubblico Impiego Lazio
Di particolare
interesse la pronuncia della Suprema Corte che interviene sul delicato tema tra
aspettativa del lavoratore per motivi di salute ed interesse del datore alla
reintegrazione psicofisica, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai
più che decennale. Il caso de quo riguarda la pronuncia della Cassazione adita
da una clinica napoletana privata a seguito di ricorso presentato nel 2006
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. La sentenza accoglie il
motivo principali del ricorso formulato ,cassando la sentenza di primo grado e
fissando il principio di diritto con rinvio del processo di merito alla Corte
di appello in diversa composizione. La vicenda nasce intorno al 2002 a seguito
di ricorso di un aiuto medico specialista in geriatria con rapporto di lavoro
a tempo parziale di 30 ore settimanale con la suindicata clinica privata, ma
che in contemporanea e fino ad una certa data ricopriva il ruolo di direttore
sanitario,circostanza ben nota però alla clinica . Durante un periodo di
malattia successivo ad un precedente periodo di aspettativa per motivi di
salute, causato da una insorgenza in capo al medico di coxoatrosi post
necrotica,il medesimo si era visto contestare degli illeciti disciplinari non
archiviati anche a seguito delle controdeduzioni e culminati con il licenziamento
per giusta causa irrogatogli dalla clinica.Il medico aveva impugnato il
licenziamento chiedendo al Tribunale partenopeo la reintegra nel posto di
lavoro nonchè il risarcimento del danno per avere riportato una crisi di tipo
ansioso depressivo a causa del licenziamento. Il Tribunale aveva però respinto
la domanda dell’attore rivolta principalmente alla reintegra ma la Corte di
appello a parziale riforma della sentenza di primo grado,aveva invece ordinato
la reintegrazione e la corresponsione delle retribuzioni “medio tempore”
maturate, ma non riconoscendo il danno richiesto dall’attore. La Corte di
Appello- ed è questo il punto su cui si incentra la pronuncia accoglitiva del
gravame da parte della Cassazione- aveva ritenuto che lo stato invalidante era
stato accertato dal Giudice di primo grado e che dunque su tale punto la
sentenza fosse passata in giudicato. La pronuncia della Suprema Corte invece,
incentrando il suo ragionamento proprio in relazione alla dimostrazione dello
stato di malattia, ritiene che il giudizio della Corte di Appello di Napoli sia
erroneo e che dunque “la circostanza della possibilità di guida della moto e
di essersi recato al mare,doveva far ritenere quanto meno sussistente un
attività dell’attore in contrasto con gli obblighi di cura e riposo in modo da
non compromettere ulteriormente la guarigione”. La Cassazione ritiene
pertanto che è erroneo il giudizio in base al quale questi comportamenti non
furono ritenuti idonei a compromettere l’interesse del datore di lavoro ad una
pronta guarigione del lavoratore, peraltro in contrasto con i principi già
espressi dalla Corte medesima; in particolare la sentenza della Corte di
Appello non si è attenuta rispettivamente alle sentenze della Cass.7 giugno
1995 n° n°6399 e Cass. 1 luglio 2005 n°14046 . Infine la Suprema Corte
applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame e concludendo per
l’accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo del ricorso con
rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione stabilisce il
seguente principio di diritto “l’espletamento di altra attività lavorativa
ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è
idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede
nell’adempimento dell’obbligazione,posto che il fatto di guidare una moto di
grossa cilindrata,di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività
lavorativa,sono di per sé indici di una scarsa attenzione del lavoratore alla
propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata
guarigione,oltre che dimostrativi del fatto che lo stato di malattia non è
assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di un’attività ludica o
lavorativa”.
Maurizio
Danza –Arbitro Pubblico Impiego Lazio