Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 15 gennaio 2009, n. 814
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2001,
F.N. Conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma
E.T. Per sentir dichiarare l’efficacia nella Repubblica
Italiana della sentenza emessa in data 15 ottobre 1999 dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale del Lazio – ratificata dal Tribunale
Ecclesiastico d’Appello del Vicariato di Roma l’8
febbraio 2001 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica con decreto 10 maggio 2003 – con la quale era stata
dichiarata la nullità del matrimonio concordatario, contratto
dal N. e dalla T. in Roma in data 5 settembre 1992, per esclusione
del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi.
La T., costituitasi in giudizio, deduceva
pregiudizialmente la inammissibilità dell’azione
proposta dal N.; nel merito si opponeva alla declaratoria di
efficacia nell’ordinamento della sentenza ecclesiastica, in
quanto contraria all’ordine pubblico.
In via gradata avanzava domanda riconvenzionale per
l’attribuzione, ai sensi dell’art. 129-bis c.c., di un
assegno mensile di mantenimento pari ad euro 516,46.
Con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 2005 la Corte
adita ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la sentenza
del 15 ottobre 1999 del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio.
Avverso tale sentenza T.E. Ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi. L’intimato N.F. Non ha
presentato controricorso, ma ha nominato suo difensore, conferendogli
procura speciale, l’avv. Manfredini Ornella, che ha partecipato
alla discussione nella pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°
comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 8 l. n. 121/1985, ed
all’art. 2697 c.c., per l’inesistenza del decreto di
esecutività della sentenza ecclesiastica al momento di
proposizione della domanda. Omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile d’ufficio, ex art. 360, comma 1°,
n. 5, c.p.c.
Poiché il decreto di esecutività del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico è stato emesso soltanto nel corso del
giudizio di delibazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto
dichiarare la domanda di delibazione improponibile od inammissibile
per mancanza, al momento della introduzione del giudizio, di un
presupposto processuale indispensabile e per la inesistenza
dell’oggetto, dato che veniva richiesta la delibazione di un
provvedimento che non esisteva.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°
comma, n. 3, c.p.c., in relazione al combinato disposto degli artt.
8, l. n. 121/1985 e 797 c.p.c., vecchio testo, e all’art. 2697
c.c., per la mancata produzione in giudizio della documentazione
richiesta ex lege per la delibazione. Omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio,
ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 797 c.p.c., tuttora
applicabile in materia di delibazione delle sentenze dei Tribunali
Ecclesiastici, il N. avrebbe dovuto provare che, al momento della
proposizione della domanda, non pendeva presso il giudice italiano un
giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito
prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.
Il N., a seguito di specifica richiesta della Corte
d’Appello, aveva prodotto in giudizio un certificato, con il
quale il Tribunale di Roma attestava la iscrizione del “procedimento
n. 49593/96, iscritto il 13.12.1996, assegnato a Sezione SP,
contenzioso T./N., ud. 4.9.1997, sep. Consensuale definito, G.I.
Nardo Giacinto”.
Producendo tale certificazione il N. non avrebbe
assolto l’onere probatorio che gli incombeva, non essendo tale
produzione sufficiente per escludere la esistenza di un giudizio,
avente il medesimo oggetto del presente, pendente tra le stesse
parti, instaurato prima del passaggio in giudicato della sentenza
straniera.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°
comma, n. 3, c.p.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 8
l. n. 121/1985 e 797 c.p.c., vecchio testo, nonché in
riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., per contrasto della sentenza
ecclesiastica di annullamento con l’ordine pubblico italiano
(tutela della salute della moglie). Omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio,
ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Deduce la ricorrente che nella motivazione della
sentenza, emessa dal giudice ecclesiastico, si dà atto che il
bonum prolis fu escluso dal N. e dalla T., perché il primo era
affetto da una grave malattia (sindrome di Reiter) trasmissibile con
i rapporti sessuali sia alla moglie sia all’eventuale feto,
fatto che avrebbe consentito soltanto di avere rapporti sessuali in
forma protetta.
La Corte d’Appello, dichiarando efficace in
Italia la sentenza del giudice ecclesiastico, senza dare il giusto
rilievo al motivo che aveva determinato la esclusione della prole,
avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 8 l. n. 121/1985 e
797 c.p.c., vecchio testo, nonché degli artt. 2 e 32 Cost. Per
non avere considerato che detta sentenza, violando il diritto alla
salute della ricorrente, si poneva in contrasto con il limite
dell’ordine pubblico italiano.
Conseguentemente avrebbe anche errato nel respingere
la domanda della T., proposta in via riconvenzionale, di attribuzione
alla stessa, ai sensi dell’art. 129-bis c.c., di un assegno
mensile di mantenimento, sul rilievo della mancanza del requisito
della buona fede, perché la stessa, nel momento in cui fu
celebrato il matrimonio concordatario, era a conoscenza della
specifica circostanza per la quale è stata pronunciata la
nullità del matrimonio.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°
comma, n. 3, c.p.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 8
l. n. 121/1985 e 797 c.p.c., vecchio testo, nonché in
riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., per contrasto della sentenza
ecclesiastica di annullamento con l’ordine pubblico italiano
(tutela della salute del nascituro).
La delibazione della sentenza in questione si
porrebbe in contrasto anche con il fondamentale diritto alla tutela
della salute del nascituro, atteso che il riconoscimento della
efficacia di detta sentenza in Italia si tradurrebbe in una censura
per non avere i coniugi voluto concepire un figlio in una situazione
di grave pericolo per la sua futura salute.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello
avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità o improponibilità
della domanda del N. perché al momento della proposizione
della domanda mancava il presupposto processuale del decreto di
esecutività della sentenza ecclesiastica del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica, la cui mancanza renderebbe addirittura la
sentenza inesistente.
Tale tesi non è condivisibile.
La ricorrente erroneamente qualifica il decreto di
esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
quale presupposto processuale, trattandosi invece di una condizione
dell’azione. Non incide infatti sulla esistenza o validità
dei rapporto giuridico processuale (come si verifica, ad esempio, in
mancanza o nullità della domanda giudiziale oppure
nell’ipotesi in cui la domanda sia rivolta a giudice
incompetente), ma incide sul diritto ad ottenere una sentenza
favorevole. Essendo una condizione dell’azione (condizione
della sentenza positiva di accoglimento), è necessario che
sussista non nel momento in cui viene introdotto il giudizio, ma nel
momento in cui la lite viene decisa. Pertanto detta condizione può
venire ad esistenza, senza alcun pregiudizio per l’attore,
anche in corso di causa, com’è avvenuto nel caso di
specie.
Anche il secondo motivo è infondato.
L’art. 797, primo comma, n. 6, c.p.c. - da
ritenersi tuttora applicabile nel caso di domande di dichiarazione di
efficacia nella Repubblica delle sentenze di nullità di
matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici (cfr. tra le molte
Cass. n. 8764 del 2003) – prevede quale condizione ostativa
alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza
straniera la pendenza davanti ad un giudice italiano di un giudizio
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del
passaggio in giudicato della sentenza straniera.
Secondo la ricorrente il N. non avrebbe assolto
l’onere probatorio che a lui incombeva di fornire la prova
della inesistenza di siffatta pendenza, il che sarebbe di ostacolo
alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio.
Il predetto non solo avrebbe omesso di allegare la
necessaria documentazione (certificazione negativa della cancelleria
del Tribunale) all’atto della citazione, ma non avrebbe mai
prodotto un qualche documento tale da soddisfare il disposto del
menzionato art. 797, comma 1, n. 6, c.p.c.
La corte di merito ha affermato che non risultano
pendenti tra le parti giudizi sullo stesso oggetto, affermazione che
appare corretta atteso che, avendo la cancelleria del Tribunale
certificato (come risulta da quanto affermato dalla stessa
ricorrente) che l’unica causa pendente (e peraltro ormai
definita) tra le parti era una causa di separazione personale dei
coniugi, devesi logicamente ritenere che, facendo riferimento a tale
esclusivo giudizio, abbia implicitamente escluso la pendenza tra le
parti stesse di altri giudizi, aventi un diverso oggetto, riguardanti
il loro matrimonio.
È appena il caso di osservare che il
riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità
del matrimonio concordatario, pronunciata dai Tribunali
Ecclesiastici, non è precluso dalla preventiva instaurazione
di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi
dinanzi al giudice dello Stato Italiano, giacché il giudizio e
la sentenza di separazione personale hanno “petitum”,
“causa petendi” e conseguenze giuridiche del tutto
diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la
nullità del matrimonio (cfr. in tale senso: Cass. n. 3339 del
2003).
Infine anche il terzo ed il quarto motivo, che
proponendo questioni logicamente e giuridicamente connesse possono
essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la
ricorrente la sentenza di nullità non potrebbe essere
dichiarata efficace in Italia perché, ponendosi in contrasto
con il fondamentale diritto alla salute garantito dall’art. 32
della Costituzione, conterrebbe disposizioni contrarie all’ordine
pubblico italiano.
Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che
la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza
ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio
concordatario per esclusione del “bonum prolis” nella
ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge
ed accettata dall’altro, non trova ostacolo, sotto il profilo
dell’ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale
non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo
matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina
dell’ordinamento canonico rispetto all’ordinamento
interno, che non incide sui principi essenziali di quest’ultimo,
né sulle regole fondamentali che in esso definiscono
l’istituto del matrimonio (cfr. tra le molte: Cass. n. 7128 del
1982; Cass. n. 2678 del 1984; Cass. n. 192 del 1985; Cass. n. 4875
del 1988).
Con la sentenza n. 2678 del 1984 questa Suprema
Corte ha chiarito che (cfr. motivazione) la non menzione della
procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non
significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza,
si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale
dell’ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun
principio essenziale di “non procreazione”, ma configura
il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè,
alla formazione di quella società naturale comprendente anche
i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione
coniugale (artt. 29, 30, 31 Cost.), com’è evidenziato
dall’ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e
la prole in una precisa analisi di diritti e doveri.
Da ultimo le sezioni unite di questa Suprema Corte
con la sentenza n. 19809 del 2008, dopo avere distinto le cause di
incompatibilità delle sentenze di altri ordinamenti, che
annullino il matrimonio, con l’ordine pubblico italiano in
assolute e relative ed avere affermato che nella ipotesi di
delibazione di sentenze di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di
incompatibilità (sia essa assoluta che relativa), hanno
ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce,
secondo cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del
matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento
che lo Stato italiano s’è imposto con il protocollo
addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato,
possono essere delibate anche in caso di incompatibilità
relativa.
Nel caso di specie non appare configurabile neppure
tale incompatibilità, non potendosi ritenere rilevanti, al
fine di verificare la compatibilità della sentenza del
Tribunale ecclesiastico con l’ordine pubblico italiano,
circostanze, quali quella addotta dalla ricorrente (malattia
contagiosa del marito, che avrebbe potuto pregiudicare la salute sia
della moglie che di eventuali figli), che ai fini della dichiarazione
di nullità del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico
non hanno assunto alcun rilievo causale. La compatibilità o
meno con l’ordine pubblico italiano deve essere verificata con
riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità
del matrimonio.
Nella fattispecie la nullità del matrimonio
concordatario è stata dichiarata per la concorde esclusione
del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi e, quindi, per una
causa, che fa giurisprudenza di questa Corte, per quel margine di
maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto, in
materia matrimoniale, nei confronti del’ordinamento canonico
rispetto agli altri ordinamenti stranieri, ha costantemente
riconosciuto non essere incompatibile con l’ordine pubblico
italiano.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
La particolarità della materia oggetto del presente giudizio
appare giusto motivo per la integrale compensazione tra le parti
della spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.