LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 2734/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico
- Presidente -
Dott. MONACI Stefano
- Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo
- rel. Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro
- Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da XX
- ricorrente -
contro
G.P.;
- intimato -
e sul ricorso n. 26418/2006 proposto da
G.P.,
controricorrente e ricorrente
incidentale -
contro
XX
- controricorrente al ricorso
incidentale -
avverso la sentenza n. 1526/2 005 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/11/2005 R.G.N. 8/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA
Vincenzo;
udito l’Avvocato MAZZOTTA ORONZO;
Udito l’Avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO; udito
il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per
quanto di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso
incidentale.
Fatto
1. G.P. Adiva il
Tribunale di Pisa per ottenere una declaratoria di annullamento del
licenziamento collettivo intimatogli dalla spa Laboratori G. in data
20.3.2001. Previa costituzione ed opposizione della societa’,
il Tribunale respingeva la domanda attrice, rilevando che il G. non
aveva contestato la procedura per la dichiarazione di mobilita’
e neppure l’individuazione dei criteri di scelta di cui alla L.
n. 223 del 1991, artt. 4 e 5; unica contestazione era quella secondo
cui il “gruppo Menarinii non aveva assolto compiutamente
l’impegno di ricollocare i lavoratori sospesi.
Il Tribunale rilevava che il G. non aveva
regolarmente partecipato ai corsi di riqualificazione; che il suo
recesso era stato posticipato per favorirlo nel ricollocamento
lavorativo; che l’interessato aveva rifiutato l’offerta
di entrare a far parte della cooperativa Alba Nuova quale facchino –
pulitore (il G. era carrellista). Quanto ai presupposti per la messa
in mobilita’, gli addetti al reparto produzione farmaceutica
erano cinque e non quattro, dovendosi intendere come appartenente al
reparto stesso il dipendente P., addetto all’attivita’ di
portineria.
2. Proponeva appello
l’attore. Si costituiva la societa’. La Corte di Appello
di Firenze riformava la sentenza di primo grado, dichiarava
illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione del
lavoratore con il risarcimento del danno pari alle retribuzioni
“medio temporee. Questa in sintesi la motivazione della
sentenza di appello:
• il motivo di appello
inerente al mancato rispetto della procedura di cui alla L. n. 223
del 1991, artt. 4 e 9 costituisce deduzione nuova ed inammissibile,
come pure la questione in ordine all’impegno di ridurre
l’impatto sociale ed all’impossibilita’ di
ricollocazione all’interno dell’azienda, sia pure in
reparti diversi;
• parimenti l’asserito
svolgimento di lavoro straordinario non e’ stato confermato
dalla prova testimoniale e non e’ stato possibile appurarne ne’
la misura effettiva ne’ i settori interessati;
• la decisione del
Tribunale va invece riformata in punto di sussistenza del requisito
numerico dei dipendenti da licenziare, L. n. 223 del 1991, ex art.
24, comma 1: si tratta del presupposto dei cinque licenziamenti
nell’arco di 120 giorni in ciascuna unita’ produttiva o
in piu’ unita’ produttive nell’ambito della stessa
provincia (n.b. Nessuna delle parti fara’ riferimento
all’ambito provinciale nelle proprie difese, anche in
Cassazione);
• la Corte accerta che
nell’ambito del reparto da sopprimere le persone occupate erano
quattro e non cinque, perche’ il P. era stato trasferito alla
portineria per motivi di salute ed era stato ritrasferito in
produzione farmaceutica pochi mesi prima della entrata in Cassa
integrazione straordinaria;
• il rispetto del
limite numerico non puo’ essere recuperato tenendo conto dei
lavoratori interessati alla mobilita’, che erano in numero di
22, per finire a cinque rimasti in esubero.
3. Ha proposto ricorso
per Cassazione la spa Laboratori G., deducendo cinque motivi. Resiste
con controricorso l’attore G. P., il quale propone ricorso
incidentale affidato a tre motivi.
La G. propone controricorso al ricorso incidentale.
Le parti hanno presentato memorie integrative.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso
principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro
la medesima sentenza, vanno riuniti.
5. Con il primo motivo
del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a
sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 41 Cost.,
art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24
nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in
fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art.
360 c.p.c., n. 5: dopo avere correttamente affermato che la
contestazione contenuta nel ricorso introduttivo non riguarda la
correttezza della procedura di mobilita’, e quindi non esiste
un obbligo di riassunzione del G., anche in relazione
all’impossibilita’ di utile ricollocazione,
inopinatamente i giudici di appello affermano che la procedura stessa
e’ illegittima per difetto dei requisiti numerici di cui alla
L. n. 223 del 1991, art. 24.
6. Il motivo e’
infondato. La Corte di Appello evidenzia correttamente che col
ricorso introduttivo il G. non ha contestato la correttezza della
procedura (di Cassa integrazione dapprima, di messa in mobilita’
successivamente) ma soltanto il mancato adempimento da parte della
spa G. dell’obbligo di ricollocarlo al lavoro. Quando, pero’,
la Corte di Appello si pone il problema della sussistenza di un
presupposto legale per la procedura di mobilita’ e di
licenziamento collettivo, rileva (se a torto o a ragione si vedra’
infra) che nell’ambito dell’unita’ produttiva
(rectius del reparto che evidentemente considera unita’
produttiva) i licenziamenti preventivati erano quattro e non cinque,
perche’ un dipendente – P. - era stato artificiosamente
inserito nell’organico, pur appartenendo egli alla portineria e
quindi ai servizi generali. Muovendo dal presupposto
dell’applicabilita’ dell’art. 24 cit., la Corte non
puo’ far altro che trame le conseguenze legali e quindi
ordinare quella reintegrazione che in linea generale non poteva
essere accordata, sulla base della correttezza della procedura e
dell’impegno alla ricollocazione.
7. Con il secondo
motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n.
223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 nonche’ ulteriore vizio di
motivazione, perche’ la G. ha attivato una procedura di Cassa
Integrazione Straordinaria, seguita da una messa in mobilita’ e
quindi, senza soluzione di continuita’, una procedura di
licenziamento collettivo.
Orbene, l’art. 24 della legge citata non
richiama l’art. 4, comma 1 e quindi non si applica ai
licenziamenti preceduti dalla mobilita’.
Cade quindi la ratio decidendi posta a base della
sentenza di appello.
8. Il motivo e’
fondato e va accolto. La L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 1 dispone:
“L’IMPRESA CHE SIA STATA AMMESSA AL TRATTAMENTO
STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, QUALORA NEL CORSO DI
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL’ART. 1 RITENGA DI NON
ESSERE IN GRADO DI GARANTIRE IL REIMPIEGO A TUTTI I LAVORATORI
SOSPESI E DI NON POTER RICORRERE A MISURE ALTERNATIVE, HA FACOLTA’
DI AVVIARE LE PROCEDURE DI MOBILITA’ AI SENSI DEL PRESENTE
ARTICOLO. L’art. 5 detta i criteri per la scelta dei lavoratori
da collocare in mobilita’, criteri che la Corte di Appello
ritiene non contestati e non contestabili. L’art. 24,
occupandosi di riduzione del personale, preveder LE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL’ART. 4, COMMI DA 2 A 12, E ALL’ART. 5, COMMI DA 1
A 5, SI APPLICANO ALLE IMPRESE CHE OCCUPINO PIU’ DI QUINDICI
DIPENDENTI E CHE, IN CONSEGUENZA DI UNA RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE DI
ATTIVITA’ O DI LAVORO, INTENDANO EFFETTUARE ALMENO CINQUE
LICENZIAMENTI, NELL’ARCO DI CENTOVENTI GIORNI, IN CIASCUNA
UNITA’ PRODUTTIVA, O IN PIU’ UNITA’ PRODUTTIVE
NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI UNA STESSA PROVINCIA. TALI
DISPOSIZIONI SI APPLICANO PER TUTTI I LICENZIAMENTI CHE,NELLO STESSO
ARCO DI TEMPO E NELLO STESSO AMBITO, SIANO COMUNQUE RICONDUCIBILI
ALLA MEDESIMA RIDUZIONE O TRASFORMAZIONEE.
9. Appare evidente che
l’art. 24, il quale detta i presupposti numerici richiamati
dalla Corte di Appello, non richiama l’art. 4, comma 1, per cui
l’impresa la quale abbia fatto ricorso alla CIGS e non sia in
grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, puo’
procedere alla messa in mobilita’ del personale esuberante
senza essere vincolata al requisito numerico (cinque licenziamenti in
120 giorni per ciascuna unita’ produttiva), talche’ una
procedura di CIGS seguita dalla mobilita’ ben puo’
concludersi con la riassunzione di tutti i dipendenti sospesi tranne
cinque, la ricollocazione di quattro e il licenziamento di un
dipendente su cinque.
La norma di cui all’art. 24 attiene a quelle
imprese le quali, senza una preventiva procedura di CIGS e/o di
mobilita’, addivengano alla decisione di ridurre il personale.
Sulla scorta della sentenza di questa Corte di Cassazione n.
17384.2003, va osservato che il legislatore – come e’
stato riconosciuto dalla maggioranza della dottrina se pure con
accenti problematici – ha inteso disciplinare in modo
sicuramente diverso l’ipotesi di “licenziamento
collettivo per riduzione di personale ex art. 24” rispetto a
quella di “licenziamento collettivo post mobilita’ ex
art. 4” richiamando espressamente all’art. 24 “le
disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e all’art.
15 bis, e all’art. 5 commi da 1 a 5” e, quindi, NON
richiamando l’art. 4, comma 1 – unico comma che si
riporta al precedente art. 1 con l’individuazione del requisito
dimensionale previsto, pertanto, esclusivamente per l’ipotesi
di “licenziamento ex art. 4” e non per quella di
“licenziamento ex art. 24”.
Si tratta, di conseguenza, di applicazione di una
norma da interpretarsi nel suo effettivo contesto “letterale”
e “sostanziale”:per cui nella specie, non manca una norma
di legge atta a regolare direttamente la materia e non deve
ricercarsi un “quid commune” per integrare una lacuna
dell’ordinamento, in quanto nella legge da interpretare e da
applicare vi e’ “tutta” la disciplina normativa
idonea ad una corretta attivita’, prima, dell’interprete
e, poi, del giudice (id est: “la normativa in materia di
riduzione del personale”); E’ da confermare, inoltre,
l’impossibilita’ di fare ricorso nella specie
all’applicazione analogica poiche’ la regolamentazione
del tipo di “licenziamento ex art. 24” e’ - come si
e’ constatato - “autosufficiente” in relazione alla
disciplina generale sui licenziamenti e rispetto a tale esaustiva
regolamentazione la disciplina sancita per il tipo di “licenziamento
art. 4, ex comma 1” rappresenta con tutta evidenza una
normativa “eccezionale” prevista esclusivamente per tale
tipo di recesso e, dato (appunto) il carattere eccezionale della
stessa, non estensibile in via analogica (in linea generale, su tale
punto, cfr. Cass. n. 12592/1999: nel senso che, per i licenziamenti
ex art. 24, si deve procedere, non a forme di interpretazione
analogica, bensi’ all’utilizzazione di criteri analoghi a
quelli adottati per l’interpretazione della L. n. 300 del 1970,
art. 18). In definitiva, il criterio previsto dalla L. n. 223 del
1991, art. 1, comma 1 non puo’ trovare applicazione analogica
ai licenziamenti per riduzione di personale ex art. 24 cit. e
viceversa i limiti dettati dall’art. 24 non possono essere
estesi al licenziamento in esito a CIGS e messa in mobilita’.
10. Con il terzo
motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt.
1344, 2103, 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 223
del 1991, artt. 4, 5 e 24 nonche’ motivazione contraddittoria,
sotto il profilo che non era mai stata contestata l’esistenza
di cinque dipendenti nel reparto produzione farmaceutica poco prima
dell’apertura della procedura di mobilita’. Inoltre i
giudici fiorentini usano l’espressione “repartoo come
sinonimo di “unita’ produttivaa, senza alcuna ulteriore
indagine in ordine alla collocazione in organico del P..
11. Il motivo e’
fondato per quanto attiene alla equiparazione, non motivata, tra
reparto produttivo e unita’ produttiva, ma comunque rimane
assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
12. Il quarto motivo
del ricorso per Cassazione prospetta ulteriore violazione dell’art.
2697 c.c., degli artt. 112, 114, 414, 416, 437 c.p.c., degli artt.
Citati della L. n. 223 del 1991 e vizio di motivazione, per avere la
Corte di Appello illegittimamente ripetuto una prova per testi
compiutamente espletata in primo grado.
13. Il motivo e’
infondato, alla luce del principio della discrezionalita’ della
prova acquisibile di ufficio, nella prospettiva del conseguimento
della verita’ fattuale; esso comunque rimane assorbito
dall’accoglimento del secondo motivo.
15 Il quinto motivo del ricorso prospetta violazione
e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli
artt. 1324 e 1424 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 3, della L. n.
300 del 1970, art. 18 degli artt. Citati della L. n. 223 del 1991 e
carenza di motivazione, sul punto inerente alla carenza di sanzione
ed alla possibilita’ di apprezzamento del licenziamento in
questione come licenziamento individuale oggettivamente giustificato
dalla soppressione del reparto produttivo e all’impossibilita’
di repechage.
16. Il motivo e’
assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
17. Con il primo
motivo del ricorso incidentale, G.P. Deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt.
1175, 2118, 2697 c.c., degli artt. 414, 416, 421, 437 c.p.c., della
L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 della L. n. 604 del 1966, art. 4,
della L. n. 300 del 1970, art. 4 nonche’ omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della
controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la sentenza
della Corte di Appello e’ errata nella parte in cui ha ritenuto
domanda nuova quella intesa alla declaratoria di illegittimita’
della procedura di mobilita’ e di individuazione dei criteri di
scelta. Se pure nel ricorso l’attore ha impugnato
“genericamentee il licenziamento per le suddette violazioni,
sussiste l’onere per la societa’ convenuta di provare la
legittimita’ della procedura seguita, con particolare riguardo
ai criteri di scelta.
18. Il motivo e’
infondato. La statuizioni della Corte di Appello circa la novita’
della questione e la sua inammissibilita’ non sono soggette a
censura, sia perche’ esse si risolvono in una interpretazione
dell’atto introduttivo, che e’ una questione di fatto,
sia perche’ effettivamente, come accertato in primo grado e
ribadito dalla sentenza di appello, la specifica contestazione circa
la regolarita’ delle procedure e’ stata mossa
tardivamente, posto che in primo grado veniva fatta questione
unicamente di violazione del dovere del datore di lavoro di
assicurare una idonea ricollocazione al lavoratore interessato.
19. Il secondo motivo
del ricorso incidentale prospetta nuovamente analoga questione sotto
il profilo della violazione degli art. 1362 c.c. E segg., nonche’
delle norme piu’ volte richiamate della L. n. 223 del 1991, per
avere il datore di lavoro violato l’impegno di collocare
utilmente il lavoratore nella societa’ o in societa’
collegate. In definitiva, dopo una Cassa Integrazione la quale ha
riguardato un numero consistente di lavoratori ed una mobilita’
attinente a cinque dipendenti, solo al G. non e’ stata offerta
una collocazione come carrellista in una societa’ del gruppo.
20 Il motivo e’ infondato. Esso si risolve in
una diversa ricostruzione del “fattoo come ineccepibilmente
condotta dai giudici di merito ed adeguatamente motivata in appello,
sede nella quale la reintegrazione dell’attore e’ stata
decisa unicamente sulla scorta della ridetta L. n. 223 del 1991, art.
24 superando le premesse in fatto ed accertato che la societa’
aveva comunque offerto una ricollocazione nella cooperativa Alba
Nuova.
21. Con il terzo
motivo del ricorso incidentale, viene dedotta ulteriore violazione
degli artt. 2103 e 2697 c.c., degli artt. 421 e 437 c.p.c., della L.
n. 604 del 1966, artt. 18 e della L. n. 223 del 1991, nonche’
carenza di motivazione, circa la prova del repechage, che non e’
stata fornita e sulla quale il giudice di merito poteva disporre
mezzi istruttori anche di ufficio.
22. Il motivo e’
infondato. Valgono le considerazioni svolte a proposito dei motivi
che precedono. Dalla sentenza di primo grado, non riformata sul punto
in appello, emerge la prova dell’impossibilita’ di
adibire il lavoratore alle proprie o a diverse mansioni nell’ambito
della societa’.
23. Per i suesposti
motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata. Poiche’ la
cassazione avviene per violazione di legge e non risultano necessari
ulteriori accertamenti, la causa, puo’ essere decisa nel merito
con la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado,
anche per le spese. Giusti motivi, in relazione alla complessita’
in fatto della controversia ed alla iniziale opinabilita’ delle
questioni trattate (tra le quali in particolare il problema
dell’autonomia tra licenziamento collettivo e licenziamento a
seguito di mobilita’) consigliano la compensazione delle spese
dei processi di appello e di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi.;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri
motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel
merito, conferma le statuizioni della sentenza di primo grado anche
per le spese. Compensa tra le parti le spese del processo di appello
e di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010