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Cassazione Sez. Lavoro, Sentenza 29.9.2008 n. 24293

(Avv. Maurizio Danza – Arbitro Pubblico Impiego - Lazio)

E’ dunque impossibile,secondo la Cassazione assegnare a mansioni di call center il dipendente con mansioni più qualificate,essendo necessario invece disporre una preventiva comparazione delle mansioni di provenienza e di destinazione ai fini della valutazione del rispetto dell’art 2103 c.c. e dunque della legittimità della adibizione a mansioni ritenute “più elementari”.

Nel caso di specie la Cassazione Sezione Lavoro ha respinto l’appello della Telecom avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma,che aveva dichiarato illegittima la adibizione di un dipendente al servizio telefonico 187,con la reintegrazione alle mansioni precedentemente svolte. La Suprema Corte nel respingere in particolare la eccezione della società ricorrente circa la violazione  dell’art 2013 c.c. e del difetto di motivazione della sentenza in ordine alla nozione di equivalenza delle mansioni assegnate al dipendente prima e dopo la adibizione al servizio 187,ha evidenziato come la sentenza di appello impugnata ”ha esclusivamente posto in evidenza oltre al dato definito oggettivo,rappresentato dalla appartenenza di ambedue i tipi di mansioni, di provenienza e di destinazione,al medesimo livello di inquadramento contrattuale -il principio”che le mansioni di destinazione devono consentire l’utilizzazione ovvero il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di esperienze,nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto” ,confermando il precedente orientamento( cfr. Cass. S.U. 24 novembre 2006 n°25033) Inoltre la Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale( Corte di Appello di Roma) con giudizio di fatto incensurabile in sede di cassazione in quanto congruamente motivato,” ha adeguatamente valutato le mansioni di provenienza come più ricche di quelle di destinazione,anche perché svolte in collegamento e in collaborazione con altri uffici della società e connotate da non indifferenti occasioni di crescita professionale,mentre quelle di destinazione sono state ritenute elementari,estranee alle esperienze professionali pregresse,aventi in sé maggiore rischio di fossilizzazione delle capacità del dipendente”.

(Maurizio Danza)

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