Cassazione Sez. Lavoro, Sentenza 29.9.2008 n. 24293
(Avv. Maurizio Danza – Arbitro Pubblico
Impiego - Lazio)
E’ dunque
impossibile,secondo la Cassazione assegnare a mansioni di call center
il dipendente con mansioni più qualificate,essendo necessario
invece disporre una preventiva comparazione delle mansioni di
provenienza e di destinazione ai fini della valutazione del rispetto
dell’art 2103 c.c. e dunque della legittimità della
adibizione a mansioni ritenute “più elementari”.
Nel caso di specie la
Cassazione Sezione Lavoro ha respinto l’appello della Telecom
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma,che aveva
dichiarato illegittima la adibizione di un dipendente al servizio
telefonico 187,con la reintegrazione alle mansioni precedentemente
svolte. La Suprema Corte nel respingere in particolare la eccezione
della società ricorrente circa la violazione dell’art
2013 c.c. e del difetto di motivazione della sentenza in ordine alla
nozione di equivalenza delle mansioni assegnate al dipendente prima e
dopo la adibizione al servizio 187,ha evidenziato come la sentenza di
appello impugnata ”ha esclusivamente posto in evidenza
oltre al dato definito oggettivo,rappresentato dalla appartenenza di
ambedue i tipi di mansioni, di provenienza e di destinazione,al
medesimo livello di inquadramento contrattuale -il principio”che
le mansioni di destinazione devono consentire l’utilizzazione
ovvero il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di
esperienze,nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del
rapporto” ,confermando il precedente orientamento(
cfr. Cass. S.U. 24 novembre 2006 n°25033) Inoltre la
Cassazione ha sottolineato come la Corte
territoriale( Corte di Appello di Roma) con giudizio di fatto
incensurabile in sede di cassazione in quanto congruamente motivato,”
ha adeguatamente valutato le mansioni di provenienza come più
ricche di quelle di destinazione,anche perché svolte in
collegamento e in collaborazione con altri uffici della società
e connotate da non indifferenti occasioni di crescita
professionale,mentre quelle di destinazione sono state ritenute
elementari,estranee alle esperienze professionali pregresse,aventi in
sé maggiore rischio di fossilizzazione delle capacità
del dipendente”.
(Maurizio Danza)