SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 giugno 2009
«Direttiva 2000/78/CE – Parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro –
Discriminazione basata sull’età – Determinazione
della remunerazione dei dipendenti a contratto statali –
Esclusione dell’esperienza professionale acquisita
anteriormente al compimento dei diciotto anni»
Nel procedimento C 88/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 7 febbraio
2008, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2008, nella causa
David Hütter
contro
Technische Universität Graz,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di
sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh,
J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra P. Lindh
(relatore) e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. David Hütter, dagli avv.ti T. Stampfer
e C. Orgler, Rechtsanwälte,
– per
la Technische Universität Graz, dalla sig.ra M. Gewolf Vukovich,
Mitglied der Finanz Prokuratur,
– per
il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in
qualità di agente,
– per
la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Enegren
e dalla sig.ra B. Kotschy, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione
della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303,
pag. 16).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra il sig. Hütter e la Technische Universität
Graz (in prosieguo: la «TUG») con riguardo
all’inquadramento del medesimo, all’atto della sua
assunzione, negli scatti della carriera di dipendente a contratto del
pubblico impiego.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il
venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78
così recita:
«Il divieto di discriminazione basata sull’età
costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli
obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la
promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in
talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione
dell’età possono essere giustificate e richiedono
pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la
situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere
tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in
particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione,
mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni
che devono essere vietate».
4 A
termini del suo art. 1, la direttiva 2000/78 «mira a
stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni
fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap,
l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne
l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere
effettivo negli Stati membri il principio della parità di
trattamento».
5 L’art. 2
della direttiva 2000/78, rubricato «Nozione di
discriminazione», prevede quanto segue:
«1. Ai fini
della presente direttiva, per “principio della parità di
trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui
all’articolo 1.
2. Ai fini del
paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla
base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono
mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che
professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le
persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una
particolare età o di una particolare tendenza sessuale,
rispetto ad altre persone, a meno che:
i) tale
disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente
giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per
il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che
ii) nel caso di
persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o
qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente
direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare
misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo
5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale
criterio o tale prassi.
(…)».
6 L’art. 3
della direttiva 2000/78, rubricato «Campo d’applicazione»,
prevede, al suo n. 1:
«Nei limiti dei poteri conferiti alla
Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le
persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi
gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle
condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia
dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività
e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla
promozione;
(…)
c) all’occupazione
e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento
e la retribuzione;
(…)».
7 L’art. 6
della direttiva 2000/78, rubricato «Giustificazione delle
disparità di trattamento collegate all’età»,
dispone, al suo n. 1, quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2,
gli Stati membri possono prevedere che le disparità di
trattamento in ragione dell’età non costituiscano
discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente
giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una
finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di
politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione
professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità
siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono
comprendere in particolare:
a) la definizione
di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla
formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire
l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli
stessi;
b) la fissazione
di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di
anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione
o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;
c) la fissazione
di un’età massima per l’assunzione basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la
necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del
pensionamento».
8 Ai
sensi dell’art. 18, primo comma, della direttiva 2000/78,
la Repubblica d’Austria doveva adottare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarvisi entro il 2 dicembre 2003.
La normativa nazionale
9 Dalla
decisione di rinvio risulta che l’art. 128 della legge
federale del 2002 sull’organizzazione delle università e
dei relativi studi (Universitätsgesetz 2002, BGBl. I, 120/2002)
prevede che il contenuto di contratti di lavoro conclusi tra
l’università e i suoi dipendenti successivamente alla
data di entrata in vigore della detta legge, vale a dire il 1°
gennaio 2004, e sino all’entrata in vigore di un contratto
collettivo, è determinato dalla legge del 1948 sui dipendenti
a contratto (Vertragsbedienstetengesetz 1948 BGBl., 86/1948), come
modificata dalla legge del 2004 (BGBl. I, 176/2004, in prosieguo: il
«VBG»).
10 L’art. 3,
n. 1, lett. a), del VBG definisce le regole relative
all’inquadramento dei dipendenti a contratto. Possono essere
assunti quali dipendenti a contratto solo i soggetti che abbiano
un’età minima di 15 anni.
11 Quanto
ai diritti connessi alla durata del rapporto di lavoro o
dall’esperienza professionale, il VBG non consente di tener
conto di un periodo di lavoro prestato prima del compimento del
diciottesimo anno, ad eccezione di alcune ipotesi particolari, che
non rilevano nella causa principale. Così, all’atto
della fissazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento
negli scatti, l’art. 26, n. 1, del VBG esclude che
possano essere presi in considerazione i periodi di servizio
antecedenti al compimento del diciottesimo anno di età. I
periodi di servizio svolti «nel contesto di una formazione
professionale nelle professioni dell’insegnamento (…) in
un’università o uno stabilimento di insegnamento
superiore (…)» di cui all’art. 26, n. 2,
punto 1, lett. b), del VBG possono essere presi in
considerazione ai fini della determinazione dello scatto solo a
condizione che siano stati svolti dopo il compimento del diciottesimo
anno di età.
12 La
direttiva 2000/78 è stata trasposta in Austria per mezzo della
legge federale del 1993 relativa alla parità di trattamento
(Bundes Gleichbehandlungsgesetz 1993, BGBl., 100/1993), come
modificata dalla legge del 2004 (BGBl. I, 65/2004, in prosieguo: il
«B GIBG»). Tale legge disciplina i contratti di
lavoro con le università. Tuttavia, secondo il giudice del
rinvio, il B GIBG non ha modificato l’art. 26, n. 1,
del VBG, che resta pertanto applicabile ai fatti di cui alla causa
principale.
Causa principale e questione pregiudiziale
13 Il
sig. Hütter, ricorrente nella causa principale, è
nato nel 1986. Unitamente ad una collega, effettuava, dal 3 settembre
2001 al 2 marzo 2005, un periodo di apprendistato come tecnico di
laboratorio presso la TUG, un ente pubblico che ricade nella legge
federale del 2002 sull’organizzazione delle università e
dei relativi studi.
14 Il
sig. Hütter e la sua collega venivano successivamente
assunti dalla TUG, dal 3 marzo 2005 al 2 giugno 2005, vale a dire per
un periodo di tre mesi. La collega del sig. Hütter, avendo
22 mesi più di lui, veniva inquadrata in uno scatto superiore,
che si traduce in una differenza di EUR 23,20 nella retribuzione
mensile. Tale differenza deriva dal fatto che il periodo di
apprendistato svolto dal sig. Hütter successivamente al
compimento del diciottesimo anno di età è stato di soli
6,5 mesi circa, contro i 28,5 mesi per la sua collega.
15 Il
sig. Hütter ha proposto ricorso dinanzi al Landesgericht
für Zivilrechtssachen Graz, chiedendo il versamento di un
compenso equivalente alla differenza di trattamento di cui è
vittima in ragione dell’età e che ritiene ingiustificata
e in contrasto sia con il B GIBG sia con la direttiva 2000/78.
Tale differenza di trattamento è pari alla somma di EUR 69,60.
16 Poiché
il sig. Hütter è risultato vittorioso in primo grado
e in appello, la TUG ha proposto ricorso dinanzi al giudice del
rinvio. Detto giudice si interroga, più in particolare, sulla
questione se l’art. 6 della direttiva 2000/78 osti ad una
misura nazionale che consenta al datore di lavoro di non tener conto
dei periodi di esperienza professionale prestati prima del compimento
della maggiore età ai fini di evitare di sfavorire coloro che
abbiano svolto studi secondari, di non incoraggiare gli studenti ad
abbandonare tale tipo di studi e, più in generale, di non
rendere oneroso, per il settore pubblico, l’apprendistato al
fine di favorire l’inserimento dei giovani apprendisti sul
mercato del lavoro.
17 Tutto
ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva
[2000/78] debbano essere interpretati nel senso che ostino a una
normativa nazionale (…) la quale esclude, nel computo dei
periodi di servizio rilevanti nella determinazione della data di
riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera, quelli
prestati prima del compimento del diciottesimo anno di età».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
18 Il
sig. Hütter ritiene che, a parità di esperienza
professionale, non sussista alcuna giustificazione che legittimi, ai
sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, una
differenza di trattamento fondata esclusivamente sull’età
alla quale tale esperienza sia stata acquisita. Una norma come quella
oggetto della causa principale costituirebbe un’incitazione a
non esercitare alcuna attività professionale prima del
compimento del diciottesimo anno di età. Si tratterebbe di una
discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78.
19 La
TUG contesta l’esistenza di una discriminazione, sostenendo che
l’art. 26, n. 1, del VBG si applichi indistintamente
a tutti, indipendentemente dall’età. Conseguentemente,
non potrebbe trattarsi di una discriminazione basata sull’età.
Ne consegue che tale disposizione dovrebbe essere esaminata
esclusivamente alla luce dell’art. 2, n. 2, lett. b),
della direttiva 2000/78 sulle discriminazioni indirette fondate su
criteri apparentemente neutri.
20 La
TUG sostiene, in subordine, che la misura oggetto della causa
principale persegua un obiettivo legittimo e sia appropriata nonché
necessaria, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della
direttiva 2000/78.
21 Essa
consentirebbe, infatti, ai pubblici servizi di disporre di una
struttura chiara e uniforme per la fissazione della retribuzione dei
dipendenti a contratto. Si tratterebbe di una finalità
legittima ai sensi degli artt. 2, n. 2, e 6, n. 1,
della direttiva 2000/78.
22 Nel
corso del 2000, circa lo 0,03% degli apprendisti avrebbero concluso
la loro formazione dopo aver raggiunto l’età di diciotto
anni. L’inserimento professionale degli apprendisti
risulterebbe favorito dal fatto che devono dimostrare periodi di
esperienza professionale compiuti precedentemente all’età
di diciotto anni, periodi che non sono presi in considerazione per il
calcolo della loro retribuzione. Secondo la TUG, ciò consente
al datore di lavoro di ridurre in tal modo i costi connessi
all’assunzione di giovani apprendisti.
23 Peraltro,
il fatto di tener conto dei periodi di lavoro effettuati
precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età
determinerebbe uno svantaggio ingiusto nei confronti di coloro in
possesso di una formazione generale. In uno Stato membro come la
Repubblica d’Austria, in cui il mercato del lavoro soffre della
carenza di soggetti muniti di un diploma di insegnamento superiore,
una misura come quella oggetto della causa principale consentirebbe
parimenti di evitare di incitare le persone ad allontanarsi dalla
formazione generale.
24 Il
governo danese ritiene che l’art. 6, n. 1, della
direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che non osti a
una misura come quella di cui alla causa principale, laddove essa
persegua un obiettivo legittimo connesso alla formazione
professionale nonché alla politica del lavoro a favore dei
giovani e sia appropriata e necessaria.
25 Detto
governo sottolinea l’ampio margine di valutazione discrezionale
di cui dispongono gli Stati membri con riguardo alle misure che si
fondano sul criterio dell’età (v., in tal senso,
sentenze 22 novembre 2005, causa C 144/04, Mangold,
Racc. pag. I 9981, punti 62 e 63, nonché 16
ottobre 2007, causa C 411/05, Palacios de la Villa,
Racc. pag. I 8531, punto 68).
26 Il
governo danese ritiene che prevedere una retribuzione inferiore a
quella degli adulti per coloro che abbiano meno di diciotto anni li
spinga a seguire una formazione complementare che consenta loro di
ottenere una retribuzione superiore. Peraltro, se i datori di lavoro
fossero tenuti a retribuire coloro che abbiano meno di diciotto anni
alle medesime condizioni dei lavoratori adulti, sarebbero
naturalmente inclini ad assumere lavoratori più anziani e con
una maggiore esperienza. Infine, i lavoratori di età inferiore
a diciotto anni non sarebbero capaci, in termini generali, di
svolgere le medesime funzioni degli adulti. Per tale ragione vari
contratti collettivi in Danimarca prevedrebbero condizioni
retributive meno favorevoli nei confronti dei lavoratori di detta
fascia di età.
27 La
Commissione delle Comunità europee ritiene che la regola di
cui trattasi nella causa principale riguardi l’occupazione e le
condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 3, n. 1,
lett. c), della direttiva 2000/78, vale a dire il requisito
della retribuzione. La situazione oggetto della causa principale
ricadrebbe, pertanto, nella sfera di applicazione di detta direttiva.
28 Secondo
la Commissione, la regola che esclude i periodi di servizio svolti
precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età
costituisce una discriminazione fondata direttamente sull’età.
Il fatto che la misura di cui trattasi nella causa principale si
applichi indifferentemente ad ogni individuo che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età sarebbe, al riguardo, irrilevante.
Infatti, la discriminazione consisterebbe nella circostanza che la
norma riserva un trattamento più favorevole alle persone che
acquisiscono un’esperienza professionale successivamente al
compimento del diciottesimo anno di età. Le circostanze
oggetto della causa principale dimostrerebbero l’effetto
discriminatorio di tale norma, dal momento che il ricorrente
principale, a parità di esperienza, riceve un trattamento meno
favorevole di una delle sue colleghe di lavoro esclusivamente in
ragione della loro differenza di età.
29 Quanto
alla giustificazione attinente alla necessità di possedere,
per tutti i lavoratori dipendenti, un sistema uniforme per il calcolo
dei periodi di esperienza professionale, la Commissione riconosce che
possa trattarsi di una finalità legittima ai sensi
dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
L’Istituzione ritiene tuttavia che la regola in esame non sia
né appropriata né necessaria per conseguire tale
obiettivo. Il sistema di calcolo dei periodi di anzianità
sarebbe altrettanto uniforme e logico anche senza escludere i periodi
di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno
di età.
30 Per
quel che riguarda la giustificazione relativa alla parità di
trattamento tra gli apprendisti, da una parte, e gli studenti che
seguono una formazione generale, dall’altra, la Commissione
riconosce che essa può ricadere nella politica relativa alla
formazione professionale, prevista dall’art. 6, n. 1,
della direttiva 2000/78. L’Istituzione dubita, tuttavia, del
carattere appropriato e necessario della misura di cui alla causa
principale, atteso che tale misura favorirebbe gli studenti che
seguano una formazione generale a scapito degli apprendisti, dal
momento che questi ultimi avrebbero, in genere, la possibilità
di acquisire un’esperienza professionale prima del compimento
del diciottesimo anno di età.
31 Con
riguardo, infine, alla giustificazione relativa all’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro, la Commissione dubita che la
misura oggetto della causa principale possieda un tale effetto. La
differenza di trattamento introdotta da tale misura costituirebbe uno
svantaggio che accompagnerà, per tutta la sua carriera, il
lavoratore dipendente che ne è vittima. L’esclusione dei
periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del
diciottesimo anno non riguarderebbe esclusivamente i giovani, bensì
parimenti, secondo la Commissione, tutti i dipendenti a contratto di
cui al VBG, indipendentemente dalla loro età al momento
dell’assunzione. La Commissione ritiene che altri meccanismi
meno restrittivi consentano di favorire l’occupazione dei
giovani.
Risposta della Corte
32 Occorre
verificare se una normativa nazionale come quella oggetto della causa
principale ricada nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78
e, nell’ipotesi affermativa, se si tratti di una misura
discriminatoria fondata sull’età suscettibile,
eventualmente, di essere considerata giustificata alla luce della
detta direttiva.
33 Sia
dal titolo e dal preambolo sia dalla ratio della direttiva 2000/78
emerge che essa è volta a stabilire un quadro generale per
garantire a tutti la parità di trattamento «in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una tutela
effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei
motivi di cui al suo art. 1, tra cui risulta l’età.
34 Più
particolarmente, dall’art. 3, n. 1, lett. a) e
c), della direttiva 2000/78 risulta che essa si applica, nei limiti
dei poteri conferiti alla Comunità, «a tutte le persone,
sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli
organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, da una
parte, «alle condizioni di accesso all’occupazione e al
lavoro, (…), compresi i criteri di selezione e le condizioni
di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti
i livelli della gerarchia professionale» e, dall’altra,
«all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e la retribuzione».
35 Orbene,
l’art. 26 del VBG esclude, in linea generale, che
l’esperienza professionale acquisita precedentemente al
compimento del diciottesimo anno di età possa essere presa in
considerazione ai fini dell’inquadramento negli scatti degli
agenti a contratto del pubblico impiego austriaco. Tale disposizione
riguarda in tal modo la determinazione dello scatto in cui vengono
collocati tali soggetti. Essa riguarda anche, di conseguenza, la loro
retribuzione. Pertanto, deve ritenersi che una normativa di tal
genere fissi norme in materia di condizioni di accesso
all’occupazione e al lavoro, di assunzione e di retribuzione,
ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a) e c), della
direttiva 2000/78.
36 Ciò
premesso, la direttiva 2000/78 è applicabile ad una
fattispecie come quella oggetto della controversia sottoposta al
giudice del rinvio.
37 L’art. 2,
n. 1, della direttiva 2000/78 definisce il «principio
della parità di trattamento», alla cui applicazione essa
è volta, come «l’assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui
all’articolo 1» della direttiva medesima. L’art. 2,
n. 2, lett. a), della direttiva precisa che, ai fini
dell’applicazione del precedente n. 1, sussiste
discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei
motivi di cui all’articolo 1 della stessa direttiva, una
persona sia trattata meno favorevolmente di un’altra in una
situazione analoga.
38 Orbene,
una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale
riserva un trattamento meno favorevole ai soggetti la cui esperienza
professionale sia stata, sia pure parzialmente, acquisita
precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età
rispetto a coloro che abbiano conseguito, dopo aver raggiunto tale
età, un’esperienza dello stesso genere e di una durata
comparabile. Una normativa siffatta determina una differenza di
trattamento tra gli individui in funzione dell’età alla
quale hanno acquisito la loro esperienza professionale. Come
dimostrano i fatti oggetto della causa principale, tale criterio può
sfociare in una differenza di trattamento tra due individui che
abbiano svolto i medesimi studi e abbiano acquisito la stessa
esperienza professionale, e questo esclusivamente in ragione delle
loro rispettive età. Una disposizione siffatta determina,
pertanto, una differenza di trattamento fondata direttamente sul
criterio dell’età ai sensi dell’art. 2, nn. 1
e 2, lett. a), della direttiva 2000/78.
39 Risulta,
tuttavia, dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78,
che tali differenze di trattamento basate sull’età «non
costituisc[o]no discriminazione laddove esse siano oggettivamente e
ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto
nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di
formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale
finalità siano appropriati e necessari».
40 Con
riguardo al carattere di legittimità dell’obiettivo
perseguito dalla normativa oggetto della causa principale, dai
chiarimenti forniti dal giudice del rinvio emerge che il legislatore
austriaco avrebbe inteso escludere che si tenesse conto
dell’esperienza professionale conseguita precedentemente al
riconoscimento, all’età di diciotto anni, della piena
capacità giuridica, al fine di non svantaggiare le persone che
abbiano seguito studi secondari di formazione generale rispetto a
quelle che provengono dalla formazione professionale. Oltre a tale
incentivo alla prosecuzione degli studi secondari, il giudice del
rinvio menziona anche la volontà del legislatore di non
rincarare, nel settore pubblico, il costo della formazione
professionale e di favorire, in tal modo, l’inserimento sul
mercato del lavoro dei giovani che abbiano seguito tale tipo di
formazione. Occorre pertanto esaminare se tali obiettivi possano
essere ritenuti legittimi ai sensi dell’art. 6, n. 1,
della direttiva 2000/78.
41 Al
riguardo, occorre ricordare che le finalità da ritenersi
«legittime» ai sensi dell’art. 6, n. 1,
della direttiva 2000/78 e, conseguentemente, atte a giustificare una
deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate
sull’età sono obiettivi di politica sociale, come quelli
connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della
formazione professionale (sentenza 5 marzo 2009, causa C 388/07,
Age Concern England, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).
42 Le
finalità menzionate dal giudice del rinvio sono ricomprese in
tale categoria di obiettivi legittimi e possono giustificare
differenze di trattamento connesse alla «definizione di
condizioni speciali di accesso all’occupazione (…),
comprese le condizioni di (…) retribuzione, per i giovani (…),
onde favorire l’inserimento professionale» e alla
«fissazione di condizioni minime di età, di esperienza
professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso
all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione»,
previste, rispettivamente, dalle lett. a) e b) dell’art. 6,
n. 1, della direttiva 2000/78.
43 Conseguentemente,
obiettivi come quelli menzionati dal giudice del rinvio devono, in
linea di principio, essere ritenuti tali da giustificare
«oggettivamente e ragionevolmente», «nell’ambito
del diritto nazionale», come previsto dall’art. 6,
n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78, una disparità
di trattamento in ragione dell’età prevista dagli Stati
membri.
44 Occorre
ancora verificare, secondo gli stessi termini di detta disposizione,
se i mezzi adoperati per il conseguimento di tale finalità
siano «appropriati e necessari».
45 A
questo proposito, gli Stati membri dispongono incontestabilmente di
un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle
misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica
sociale e di occupazione (sentenza Mangold, citata supra, punto 63).
46 Nonostante
tale margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri,
occorre sottolineare che gli obiettivi menzionati dal giudice del
rinvio possono apparire, prima facie, contraddittori. Infatti, uno di
tali obiettivi sarebbe quello di incentivare gli studenti a seguire
una formazione secondaria di tipo generale piuttosto che di tipo
professionale. Un altro obiettivo sarebbe quello di favorire
l’assunzione di persone che abbiano seguito una formazione
professionale rispetto a quella di persone provenienti da una
formazione generale, come emerge dal punto 40 della presente
sentenza. Conseguentemente, nel primo caso, si tratta di non
svantaggiare le persone in possesso di una formazione secondaria
generale rispetto a quelle che abbiano seguito una formazione
professionale e, nel secondo caso, dell’ipotesi inversa.
Pertanto, prima facie, è difficile riconoscere che una
normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa
principale possa simultaneamente favorire ciascuno di tali due gruppi
a scapito dell’altro.
47 Oltre
a tale mancanza di coerenza interna, occorre parimenti sottolineare
che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale si
fonda sul criterio dell’esperienza professionale
precedentemente acquisita ai fini della determinazione
dell’inquadramento nello scatto e, conseguentemente, della
retribuzione dei dipendenti a contratto del pubblico impiego. Orbene,
ricompensare l’esperienza acquisita, che consente al lavoratore
di espletare meglio le proprie mansioni, è, in linea di
principio, riconosciuto come un fine legittimo. Pertanto, il datore
di lavoro è libero di remunerare tale esperienza (v. sentenza
3 ottobre 2006, causa C 17/05, Cadman, Racc. pag. I 9583,
punti 35 e 36). Tuttavia, è giocoforza rilevare che una
normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa
principale non si limita a remunerare l’esperienza ma
istituisce, a parità di esperienza, una differenza di
trattamento in funzione dell’età alla quale tale
esperienza è stata acquisita. Ciò premesso, un siffatto
criterio connesso all’età è pertanto privo di
rapporto diretto con l’obiettivo consistente, per il datore di
lavoro, nel ricompensare l’esperienza professionale acquisita.
48 Con
riguardo all’obiettivo di non svantaggiare la formazione
secondaria generale rispetto alla formazione professionale, occorre
sottolineare che il criterio dell’età alla quale è
stata acquisita l’esperienza precedente si applica
indipendentemente dal tipo di formazione seguita. Ciò esclude
che si tenga conto sia dell’esperienza acquisita
precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età da
una persona in possesso di una formazione generale sia di quella
acquisita da una persona in possesso di una formazione professionale.
Tale criterio può pertanto sfociare in una differenza di
trattamento tra due soggetti entrambi in possesso di una formazione
professionale o tra due persone che provengono dalla formazione
generale in base all’unico criterio dell’età alla
quale abbiano acquisito la loro esperienza professionale. Ciò
premesso, il criterio dell’età alla quale l’esperienza
professionale è stata acquisita non appare adeguato rispetto
alla realizzazione dell’obiettivo di non sfavorire la
formazione generale rispetto alla formazione professionale. Al
riguardo, si deve rilevare che un criterio che si fondi direttamente
sul tipo di studi seguiti senza far riferimento all’età
delle persone appare, alla luce della direttiva 2000/78, più
idoneo alla realizzazione dell’obiettivo di non sfavorire la
formazione generale.
49 Con
riguardo all’obiettivo di valorizzare l’inserimento sul
mercato del lavoro dei giovani che hanno seguito una formazione
professionale, occorre sottolineare che l’esclusione della
rilevanza dell’esperienza acquisita precedentemente al
compimento del diciottesimo anno di età si applica senza
distinzioni a tutti i dipendenti a contratto del pubblico impiego,
indipendentemente dall’età alla quale siano stati
assunti. In tal modo, detto criterio dell’età alla quale
è stata acquisita l’esperienza professionale non
consente di individuare un gruppo di persone definite dalla loro
giovane età per riservare loro condizioni di assunzione
particolari destinate a favorire il loro inserimento nel mercato del
lavoro. Una norma come quella di cui trattasi nella causa principale
si differenzia da misure come quelle evocate dal governo danese,
dirette a favorire l’inserimento professionale dei giovani di
meno di diciotto anni, in quanto tali misure prevedono, nei loro
confronti, condizioni minime di retribuzione inferiori a quelle
applicabili ai lavoratori di età superiore. Una norma come
quella di cui trattasi nella causa principale, non prendendo in
considerazione l’età delle persone al momento della loro
assunzione, non risulta pertanto appropriata al fine di favorire
l’inserimento nel mercato del lavoro di una categoria di
lavoratori definita dalla giovane età degli stessi.
50 Conseguentemente,
una normativa che abbia caratteristiche come quelle di cui alla causa
principale non può essere ritenuta appropriata ai sensi
dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
51 Pertanto,
occorre rispondere al giudice del rinvio che gli artt. 1, 2 e 6
della direttiva 2000/78 vanno interpretati nel senso che ostano ad
una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la formazione
generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere
l’inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro,
esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti
precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai
fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i
dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro.
Sulle spese
52 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso
che ostano ad una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire
la formazione generale rispetto alla formazione professionale e di
promuovere l’inserimento dei giovani apprendisti sul mercato
del lavoro, esclude che siano presi in considerazione i periodi di
lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di
età ai fini della determinazione dello scatto nel quale
vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di
uno Stato membro.
Firme
Lingua processuale: il tedesco.