SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 settembre 2009
«Impugnazione – Dumping –
Importazioni di compact disc registrabili originari dell’India
– Regolamento (CE) n. 960/2003 – Calcolo
dell’importo della sovvenzione compensabile –
Determinazione del danno – Art. 8, n. 7, del
regolamento (CE) n. 2026/97»
Nel procedimento C 535/06 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi
dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia,
proposta il 22 dicembre 2006,
Moser Baer India Ltd, con sede a Nuova Delhi
(India), rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos,
dikigoros, e R. MacLean, solicitor,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dal sig. J. P. Hix, in qualità di
agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,
Rechtsanwalt,
convenuto in primo grado
sostenuto da:
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. H. van Vliet e T. Scharf,
in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,
e
Committee of European CD R and DVD+/ R
Manufacturers (CECMA), già Committee of European CD R
Manufacturers (CECMA), con sede a Colonia (Germania),
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente
di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász
e G. Arestis (relatore), giudici
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra K. Sztranc Sławiczek,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 10 luglio 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 2 ottobre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
la sua impugnazione, la Moser Baer India Ltd chiede l’annullamento
della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 4 ottobre 2006, causa T 300/03, Moser Baer
India/Consiglio (Racc. pag. II 3911, in prosieguo: la
«sentenza impugnata»), che ha respinto il suo ricorso
volto all’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2
giugno 2003, n. 960, che istituisce un dazio compensativo
definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari
dell’India (GU L 138, pag. 1, in prosieguo: il
«regolamento controverso»), nella parte in cui esso si
applica alla ricorrente.
Contesto normativo
2 Il
regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo
alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti
da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288,
pag. 1, in prosieguo: il «regolamento base»),
disciplina i procedimenti antisovvenzioni.
3 L’art. 5
del regolamento base così dispone:
«Calcolo dell’importo della sovvenzione
compensabile
Ai fini del presente regolamento, l’importo
delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al
beneficiario nel corso del periodo dell’inchiesta sulle
sovvenzioni (…)».
4 L’art. 7,
n. 3, del regolamento base, che prevede disposizioni generali
relative al suddetto calcolo, prevede quanto segue:
«Qualora la sovvenzione possa essere concessa
all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo
della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo
quest’ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di
ammortamento di tale capitale nel settore in questione (…)».
5 L’art. 8
del regolamento base enuncia quanto segue:
«Accertamento del pregiudizio
(…)
2. L’accertamento
del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame
obiettivo:
a) del volume
delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei
prodotti simili sul mercato comunitario
e
b) dell’incidenza
di tali importazioni sull’industria comunitaria.
3. Per quanto
riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre
esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in
termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo
nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina
se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi
sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria
comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto
di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole
aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori,
singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base
di giudizio determinante.
(…)
5. L’esame
dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria
comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori
economici attinenti alla situazione dell’industria quali il
fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato
le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping,
l’entità dell’importo delle sovvenzioni
compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei
profitti, della produzione, della quota di mercato, della
produttività, dell’utile sul capitale investito o
dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori
che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e
potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione,
sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere
capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento
dell’onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco
non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o
combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio
determinante.
6. Deve essere
dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in
conformità con il paragrafo 2, che le importazioni
sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento.
In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi
individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria
comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa
incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.
7. Oltre alle
importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che
contemporaneamente causano pregiudizio all’industria
comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia
attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 6. I
fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito
comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non
sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni
dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate
da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli
stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni
dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di
produttività.
(…)».
6 Ai
sensi dell’art. 15, n. 1, terza frase, del
regolamento base, l’importo del dazio compensativo non deve
superare l’importo delle sovvenzioni compensabili e dev’essere
inferiore a tale importo qualora un dazio inferiore sia sufficiente
per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.
7 L’art. 28
del regolamento base così dispone:
«Omessa collaborazione
1. Qualora una
parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni
necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal
presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta,
possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive,
positive o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito
informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali
informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Le parti interessate vengono informate delle
conseguenze dell’omessa collaborazione.
(…)
3. Le
informazioni presentate da una parte interessata che non sono
perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere
disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da
provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di
conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano
state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e
la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.
4. Se le
informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte
che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la
possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine
specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i
motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o
delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni
pubblicate.
5. Le
conclusioni, comprese quelle relative all’importo delle
sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità
delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle
informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate – per
quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per
l’inchiesta – in relazione ai dati disponibili
provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi
pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni
doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre
parti interessate nel corso dell’inchiesta.
6. Qualora una
parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente,
impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni rilevanti,
l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno
favorevole che nell’ipotesi della collaborazione».
I fatti
8 I
fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 8 14
della sentenza impugnata nei termini di seguito riprodotti:
«8 La
ricorrente è una società stabilita in India, che
produce varie forme di supporti di memoria e in particolare compact
disc registrabili (in prosieguo: i “CD R”).
9 Il 17 maggio
2002 la Commissione [delle Comunità europee], a seguito di una
denuncia presentata dal Commitee of European CD R Manufacturers
(comitato dei produttori europei di CD R) (CECMA), ha aperto
un’inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di CD R
provenienti dall’India (GU C 116, pag. 4).
10 Con lettera
del 4 marzo 2003, la Commissione ha comunicato alla ricorrente gli
elementi di fatto e le considerazioni fondamentali in base ai quali
si prevedeva di proporre la fissazione di dazi compensativi
definitivi. La sovvenzione constatata dalla Commissione consisteva in
un’esenzione [dai] dazi doganali sui beni strumentali importati
dalla ricorrente. Nel calcolo dell’importo della sovvenzione,
questa è stata ripartita, in applicazione dell’art. 7,
n. 3, del regolamento base, su un periodo di tre anni. La
comunicazione prevedeva l’imposizione di un dazio compensativo
del 10%.
11 Con due
lettere del 19 marzo 2003, la ricorrente ha risposto alla detta
comunicazione, contestando, da un lato, il sistema utilizzato per
calcolare l’importo della sovvenzione e, dall’altro,
l’esistenza e le cause del danno.
12 Con due
lettere del 9 aprile 2003, la Commissione, da un lato, ha respinto
gli argomenti della ricorrente relativi all’esistenza di un
danno e di un nesso di causalità e, dall’altro, ha
inviato alla ricorrente una comunicazione supplementare contenente un
nuovo calcolo dell’importo della sovvenzione, nel quale questa
è stata ripartita su un periodo di 4,2 anni. La comunicazione
aggiuntiva prevedeva l’imposizione di un dazio compensativo del
7,3%.
13 Con lettera
del 14 aprile 2003, la ricorrente ha contestato il nuovo calcolo
dell’importo della sovvenzione. La Commissione ha inviato alla
ricorrente, con lettera del 5 maggio 2003, spiegazioni supplementari
per tale calcolo. La ricorrente ha risposto a tale lettera, il 9
maggio 2003, apportando ulteriori osservazioni.
14 Su proposta
della Commissione, formulata il 20 maggio 2003, il Consiglio
[dell’Unione europea] ha adottato il regolamento [controverso].
Tale regolamento imponeva un dazio compensativo definitivo del 7,3%
sulle importazioni di CD R originari dell’India».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la
sentenza impugnata
9 Con
atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il
29 agosto 2003, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del
regolamento controverso deducendo cinque motivi, relativi, da un
lato, alla determinazione, nell’ambito del calcolo dell’importo
della sovvenzione, del normale periodo di ammortamento dei beni
importati, e, dall’altro, alla valutazione del danno e del
nesso di causalità.
10 Con
ordinanza del Tribunale 23 gennaio 2004, la Commissione è
stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del
Consiglio.
11 Con
ordinanza del Tribunale 18 aprile 2005, il Committee of European CD R
Manufacturers (CECMA), divenuto il Committee of European CD R
and DVD+/ R Manufacturers (CECMA), è stato ammesso ad
intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
12 Il
Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal CECMA, ha chiesto
di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
13 Ai
punti 27 116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto
il primo motivo, inerente alla violazione degli artt. 5, 7,
n. 3, e 11, n. 1, del regolamento base, e ad un errore
manifesto nella valutazione del normale periodo di ammortamento dei
beni. Detto motivo era suddiviso in due parti riguardanti, da un
lato, la valutazione degli elementi relativi al periodo di
ammortamento e, dall’altro, la valutazione del normale periodo
di ammortamento dei beni, mentre la seconda parte era a sua volta
suddivisa in cinque censure riguardanti la classificazione dei beni
nella categoria degli stampi, la mancata presa in considerazione
delle informazioni risultanti dalle scritture contabili della
ricorrente, la presa in considerazione della redditività e
degli investimenti della ricorrente, l’impiego del metodo di
ammortamento decrescente e l’asserita arbitrarietà dei
calcoli.
14 In
particolare, con riferimento alla mancata presa in considerazione
delle informazioni risultanti dalle scritture contabili della
ricorrente, che rappresenta la seconda censura della seconda parte
del primo motivo, ai punti 73 79 della sentenza impugnata il
Tribunale ha constatato quanto segue:
«73 Infine,
la ricorrente deduce che la classificazione dei beni nella categoria
degli stampi non riguardava l’insieme dei beni di cui trattasi,
fatto che essa avrebbe segnalato alla Commissione con lettera del 14
aprile 2003.
74 Il Consiglio
controdeduce che le informazioni presentate a (…) sostegno [di
tale argomento] non erano coerenti con altri elementi ottenuti
durante l’inchiesta e che, pertanto, quanto dedotto non ha
potuto essere preso in considerazione.
75 Dagli elementi
presentati dalle parti in risposta al quesito scritto posto dal
Tribunale emerge che, a sostegno dell’affermazione in esame, la
ricorrente ha fatto riferimento alle informazioni risultanti dalla
sua dichiarazione fiscale per il periodo d’inchiesta. È
pacifico che il valore dei beni iscritto in detta dichiarazione non
corrisponde al loro valore come utilizzato per calcolare la
sovvenzione. Il Consiglio osserva che le istituzioni non sono state
in grado, in base a questi soli elementi, di confrontare
l’informazione di cui trattasi con le altre informazioni
accertate nel corso dell’inchiesta.
76 La ricorrente
sostiene tuttavia che la differenza di valori che ne risulta, dovuta
all’aggiunta dei costi di trasporto e di installazione, non
impediva alle istituzioni comunitarie di notare che la modifica della
classificazione non riguardava l’insieme dei beni importati.
77 A questo
riguardo il Consiglio ha precisato che le istituzioni comunitarie non
avevano potuto stimare il valore esatto dei beni classificati nella
categoria degli stampi, poiché, da un lato, la ricorrente non
aveva spiegato i criteri di classificazione dei suoi beni nella
dichiarazione fiscale e, dall’altro, essa non aveva fornito
l’elenco completo e verificabile di tali beni. In mancanza di
tali elementi, le istituzioni comunitarie non avevano potuto
verificare le cifre presentate dalla ricorrente a sostegno della sua
affermazione.
78 Alla luce di
questi ultimi elementi, che la ricorrente non ha contestato dinanzi
al Tribunale, si deve considerare che essa non ha presentato alle
istituzioni comunitarie elementi che avrebbero loro consentito di
verificare l’esattezza della sua affermazione e, eventualmente,
di prendere in considerazione la parte dei beni di cui trattasi che
non sarebbe stata classificata nella categoria degli stampi.
Pertanto, essa non può, con questa sola affermazione,
contestare la valutazione operata nel regolamento [controverso].
79 Di
conseguenza, il Consiglio, senza violare l’art. 7, n. 3,
del regolamento base, ha potuto legittimamente considerare che i beni
di cui trattasi, classificati come stampi ai fini fiscali, avrebbero
dovuto essere del pari presi in considerazione come tali nella
valutazione del loro periodo di ammortamento in materia contabile e
che, pertanto, non era adeguato fondare tale valutazione sulle
informazioni figuranti nelle scritture contabili della ricorrente.
Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un
difetto di motivazione al riguardo».
15 Il
Tribunale ha respinto anche il terzo motivo, che deduceva un errore
manifesto di valutazione e la violazione dell’art. 8,
nn. 2 e 6, del regolamento base, con riferimento all’esame
degli elementi relativi alla determinazione del danno e del nesso di
causalità.
16 Con
riguardo alla valutazione del livello delle scorte, ai punti 193 196
della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«193 Nell’ambito
della presente censura, la ricorrente deduce che la valutazione
dell’andamento delle scorte dell’industria comunitaria è
manifestamente errata. Essa non mette in discussione i relativi dati
numerici, contenuti all’[ottantesimo ‘considerando’]
del regolamento [controverso], ma rileva che, sulla scorta di tali
dati, il Consiglio non avrebbe potuto concludere, al [centotreesimo
‘considerando’] del regolamento [controverso], che
l’indicatore delle scorte aveva registrato un notevole
deterioramento nel periodo considerato.
194 Giova
ricordare che il periodo considerato nella fattispecie va dall’anno
1998 alla fine del periodo d’inchiesta. Risulta dai dati non
contestati dalla ricorrente che, in tutto questo periodo, le scorte
dell’industria comunitaria sono significativamente aumentate.
195 In proposito,
la ricorrente non ha dimostrato che il miglioramento dell’indicatore
relativo alle scorte espresso in percentuale di produzione a partire
dal 2000 sarebbe stato tale da sovvertire la tendenza negativa
registrata sull’insieme del periodo considerato. Come risulta,
infatti, dall’[ottantesimo ‘considerando’] del
regolamento [controverso], le scorte si sono attestate su livelli
elevati nell’arco di tutto il periodo considerato, aumentando
in termini assoluti verso la fine del 2001 – il che coincideva
quindi con l’aumento del volume delle importazioni – e
rappresentando, in termini relativi, una quota elevata, pari al 15%,
della produzione nel periodo d’inchiesta.
196 La presente
censura è quindi destituita di fondamento».
17 Ai
punti 201 207 della sentenza impugnata, con riferimento alla
valutazione dei prezzi delle importazioni, il Tribunale ha ritenuto
che:
«201 La
valutazione dei livelli di prezzo delle importazioni costituiva nella
fattispecie l’elemento essenziale in base al quale si è
potuto concludere per l’esistenza di una sottoquotazione dei
prezzi comunitari e, pertanto, di un danno. Le istituzioni
comunitarie hanno analizzato tale indicatore, ai ‘considerando’
[dal cinquantottesimo al sessantaquattresimo] del regolamento
[controverso], sulla base dei dati di Eurostat, nonché su
quelli forniti dalla ricorrente.
202 Quanto ai
dati di Eurostat, le istituzioni hanno concluso, in via principale,
che vi era stato un calo significativo di prezzo, del 59%, tra il
2000 e la fine del periodo d’inchiesta. La ricorrente contesta
che siano stati presi in considerazione dati relativi al 2000, in
quanto le importazioni erano ancora insignificanti. Orbene, tale
argomento è già stato esaminato e respinto supra, ai
punti 170 175.
203 Quanto
all’analisi dei dati forniti dalla ricorrente, giova ricordare
che essa ha condotto a risultati del tutto simili a quelli fondati
sui dati di Eurostat, attestando in particolare un calo dei prezzi
del 54%. La ricorrente sostiene però che la presentazione di
tali dati è inesatta.
204 Come risulta
dalla tabella contenuta nel [sessantaduesimo ‘considerando’]
del regolamento impugnato, la percentuale del 54% si riferisce
all’andamento dei prezzi tra i due esercizi di bilancio della
ricorrente. Anche volendo ammettere che il [sessantatreesimo
‘considerando’] non sia sufficientemente preciso allorché
indica che tale percentuale riguarda l’andamento tra il 2000 e
il periodo d’inchiesta, tale imprecisione non configurerebbe
neanch’essa un errore. Emerge chiaramente dalla tabella che
precede il ‘considerando’ in oggetto che si tratta
dell’andamento tra l’esercizio di bilancio 2000 e il
periodo d’inchiesta. La ricorrente non ha quindi dimostrato che
i dati da essa forniti siano stati presentati in maniera inesatta.
205 Inoltre,
anche se i dati forniti dalla ricorrente si riferiscono al periodo
che inizia il 1° aprile 1999, mentre i dati di Eurostat
interessano il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2000, questo
fatto non rende di per sé inesatta la constatazione del
Consiglio secondo la quale i dati di Eurostat e quelli della
ricorrente dimostrano tendenze concordanti. Orbene, la ricorrente non
afferma che, se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo
per i suoi dati, si sarebbe giunti a conclusioni diverse in merito ai
prezzi delle importazioni.
206 Di
conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un
errore di fatto né di un manifesto errore di valutazione
nell’analisi dei prezzi delle importazioni.
207 La presente
censura dev’essere pertanto respinta in quanto non fondata».
18 Infine,
ai punti 260 279 della sentenza impugnata, il Tribunale ha
disatteso il quinto motivo – vertente su una violazione
dell’art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base con
riferimento all’esame degli effetti del comportamento
anticoncorrenziale di un titolare di brevetti – in
considerazione di quanto segue:
«260 Secondo
una giurisprudenza costante, nel determinare il danno, le istituzioni
comunitarie sono tenute a valutare se il danno che intendono prendere
in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto
di dumping o di sovvenzioni e a escludere invece ogni danno derivante
da altri fattori, in particolare quello causato da un comportamento
anticoncorrenziale che coinvolga i produttori comunitari (sentenze
[della Corte 11 giugno 1992, causa C 358/80,] Extramet
Industrie/Consiglio, [Racc. pag. I 3813], punto 16,
e [del Tribunale 19 settembre 2001, causa T 58/99,] Mukand
e a./Consiglio, [Racc. pag. II 2521], punti 39
e 40).
261 Nella
fattispecie, come emerge dagli atti di causa, l’industria
comunitaria denunciante ha dedotto, in una memoria del 7 gennaio
2003, che una società titolare di brevetti su CD R
abusava della propria posizione dominante fatturando diritti di
concessione eccessivi e che un produttore europeo si era ritirato dal
mercato a seguito di una controversia con tale società.
L’industria ha fatto tale osservazione per contrastare
l’allegazione della ricorrente secondo la quale il grado di
sostegno alla denuncia, ai sensi dell’art. 10, n. 8,
del regolamento base, era sceso al di sotto della soglia richiesta
per proseguire il procedimento. La ricorrente ha formulato la stessa
osservazione nel corso dell’inchiesta, affermando che gli
effetti dell’asserito comportamento anticoncorrenziale,
consistente nella fissazione di diritti di concessione eccessivi,
costituivano un fattore da esaminare nell’ambito
dell’accertamento del danno.
262 Nell’ambito
del presente motivo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha
omesso di esaminare tale fattore, limitandosi a constatare, al
[centotrentacinquesimo ‘considerando’] del regolamento
[controverso], che l’allegazione di cui trattasi non è
stata confermata da alcuna decisione formale in esito a un’inchiesta
delle autorità responsabili della concorrenza.
263 A questo
proposito si deve osservare che non risulta dal
[centotrentacinquesimo ‘considerando’] del regolamento
[controverso] che le istituzioni comunitarie abbiano effettivamente
proceduto a verificare se il danno constatato non discendesse
dall’asserito comportamento anticoncorrenziale.
264 Se è
vero che questo ‘considerando’ non basta quindi a
escludere gli effetti del fattore invocato dalla ricorrente, occorre
tuttavia osservare che accertare se il Consiglio abbia o meno omesso
di prendere in considerazione tali effetti è comunque
questione da esaminarsi rispetto all’intero iter logico seguito
nel regolamento [controverso] (v., in tal senso, sentenza [del
Tribunale 14 luglio 1995, causa T 166/94] Koyo Seiko/Consiglio,
[Racc. pag. II 2129], punto 79).
265 Orbene, il
Consiglio afferma di aver preso in considerazione tale fattore al
[centotrentaquattresimo ‘considerando’] del regolamento
[controverso]. Da tale ‘considerando’ risulta che il
Consiglio ha esaminato, in generale, gli effetti del pagamento dei
diritti di concessione collegati ai brevetti, constatando che, nella
fattispecie, tale fattore non era idoneo ad interrompere il nesso di
causalità. Il Consiglio sostiene di avere, con tale
constatazione, risposto anche all’argomento secondo il quale
tali diritti di concessione erano eccessivi e integravano un
comportamento anticoncorrenziale.
266 A questo
proposito, sebbene i [centotrentaquattresimo e centotrentacinquesimo
‘considerando’] rientrino in sottotitoli diversi, vale a
dire “Diritti di concessione” e “Altri fattori”,
risulta peraltro dagli argomenti delle parti che essi riguardano
entrambi il medesimo elemento del fascicolo, cioè il pagamento
di diritti di concessione. Inoltre, questi due ‘considerando’
si susseguono, cosicché una loro lettura in combinato disposto
è imposta dalla sistematica del regolamento [controverso].
267 Occorre
quindi esaminare le constatazioni effettuate al
[centotrentaquattresimo ‘considerando’] per verificare se
il Consiglio abbia escluso il danno eventualmente derivante dal
comportamento anticoncorrenziale richiamato dalla ricorrente.
268 In primo
luogo, la ricorrente contesta la pertinenza di tali constatazioni,
affermando che le istituzioni, per concludere che, anche in assenza
di diritti eccessivi, l’industria comunitaria avrebbe subito un
danno, avrebbero dovuto valutare gli effetti dei diritti di
concessione in maniera precisa.
269 A questo
proposito si deve rilevare che, per escludere gli effetti derivanti
da un fattore esterno, le istituzioni comunitarie sono tenute ad
accertare se i detti effetti siano stati tali da interrompere il
nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi e il
danno arrecato all’industria comunitaria (…). Orbene,
tale accertamento non implica necessariamente la determinazione degli
effetti precisi del fattore in esame. È sufficiente che le
istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza di un
tale fattore esterno, il danno causato dalle importazioni in
discussione è stato grave.
270 Nel caso di
specie, il Consiglio ha rilevato che le importazioni indiane avevano
causato un danno grave all’industria comunitaria, derivante in
particolare da una sottoquotazione dei prezzi comunitari. Esso ha
spiegato che, sebbene i diritti di concessione avessero influito
negativamente sugli utili dell’industria comunitaria, tale
fattore, che incideva su tutti i produttori del mercato, era già
presente nel 1999, prima che le importazioni fossero divenute
rilevanti. L’andamento negativo della situazione dei produttori
comunitari a partire dal 1999 non era quindi imputabile a tale
fattore. Alla luce di questi elementi, non era irragionevole per il
Consiglio ritenere che il pagamento di diritti di concessione non
avesse influito sul danno provocato dalle importazioni sovvenzionate.
271 Correttamente
il Consiglio afferma che l’esito dell’esame diretto ad
accertare se i diritti di concessione fossero eccessivi a causa del
comportamento anticoncorrenziale di un titolare di brevetti non
potrebbe in ogni caso rimettere in discussione la sua conclusione,
menzionata al punto precedente.
272 Si deve
altresì osservare che, a differenza delle situazioni
all’origine delle cause definite con le citate sentenze
Extramet [Industrie/Consiglio] e Mukand e a./Consiglio, la
prassi anticoncorrenziale qui dedotta non è imputabile al
comportamento dei produttori comunitari. Per valutare gli effetti di
tale fattore nel caso di specie le istituzioni comunitarie non erano
quindi tenute ad esaminare se l’industria comunitaria non
avesse essa stessa contribuito al danno subito.
273 In secondo
luogo, la ricorrente, richiamandosi alla citata sentenza Mukand
e a./Consiglio, sostiene che, se i prezzi comunitari erano
artificialmente elevati a causa dei diritti di concessione eccessivi,
il danno, determinato dalla sottoquotazione dei prezzi, non è
stato valutato correttamente.
274 Occorre
ricordare che all’origine della causa definita con la citata
sentenza Mukand e a./Consiglio vi era un comportamento che
incideva sui prezzi comunitari, ma non quelli all’importazione.
Orbene, nella specie il Consiglio ha constatato che i diritti di
concessione di cui trattasi dovevano essere versati da tutti i
produttori, ivi compresa la ricorrente. La ricorrente non ha
contestato questo dato di fatto.
275 Pertanto,
legittimamente il Consiglio ha potuto ritenere, al
[centotrentaquattresimo ‘considerando’] del regolamento
[controverso], che il fattore esterno di cui trattasi non fosse
idoneo a giustificare la differenza tra i prezzi comunitari e i
prezzi indiani e che, pertanto, fosse ininfluente sugli elementi
presi in considerazione per calcolare il livello di sottoquotazione.
Anche volendo ammettere che i diritti di concessione fossero
eccessivi a causa di un comportamento anticoncorrenziale, tale
fattore non sarebbe tale da inficiare questa valutazione.
276 Alla luce di
questi elementi, si deve dichiarare che la ricorrente non ha
dimostrato che il Consiglio avesse omesso di escludere, nella
valutazione del danno, gli effetti derivanti da un preteso
comportamento anticoncorrenziale.
277 Ciò
considerato, non è necessario pronunciarsi sull’ammissibilità
dell’elemento di fatto dedotto dalla ricorrente nella replica,
cioè il comunicato stampa della Commissione 3 agosto 2003, ove
si menzionava un’inchiesta relativa all’applicazione
degli artt. 81 CE e 82 CE a un accordo standard sui
brevetti relativi a determinati tipi di CD. Risulta infatti dagli
argomenti della ricorrente che questo elemento è stato dedotto
per suffragare la sua tesi secondo la quale il fattore in esame era
noto alle istituzioni comunitarie. Per contro, essa non ha spiegato
in quale senso tale comunicato potesse suffragare l’argomento
secondo il quale questo fattore era idoneo a interrompere il nesso di
causalità nella fattispecie.
278 Pertanto, il
quinto motivo non può essere accolto.
279 Da tutto
quanto precede risulta che il ricorso dev’essere integralmente
respinto. Non occorre dunque pronunciarsi sulle conclusioni formulate
dal Consiglio in subordine».
19 Con
la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
Conclusioni delle parti
20 Con
la sua impugnazione, la Moser Baer India Ltd chiede che la Corte
voglia:
– annullare
la sentenza impugnata;
– accogliere
le conclusioni da essa presentate in primo grado, segnatamente,
annullare il regolamento controverso nella parte in cui si applica ad
essa;
– condannare
il Consiglio alle spese da essa sostenute nel presente procedimento
di impugnazione nonché nel procedimento di primo grado.
21 Il
Consiglio e la Commissione chiedono che la Corte voglia:
– respingere
l’impugnazione, e
– condannare
la ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio.
Sull’impugnazione
22 A
sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi,
riguardanti, in primo luogo, la violazione dei principi di coerenza e
di diligenza nell’indagine con riguardo alla motivazione della
sentenza impugnata espressa ai suoi punti 73 79, in secondo
luogo, un manifesto errore di valutazione del Tribunale circa gli
aspetti dell’inchiesta relativi al danno menzionati ai punti
193 196 e 201 206 della sentenza impugnata, e, in terzo
luogo, il fatto che non sia stata presa in considerazione,
nell’ambito della constatazione dell’esistenza di un
danno ai punti 260 278 della sentenza impugnata, la
riconducibilità del danno ad altri fattori ai sensi
dell’art. 8, n. 7, del regolamento base.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
23 Con
lettera del 6 giugno 2008, il Consiglio ha informato la Corte
dell’adozione del regolamento (CE) del Consiglio 30 ottobre
2007, n. 1293, che revoca i dazi antidumping istituiti dal
regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc
registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o
sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento
(CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili
originari dell’India, autorizza il loro rimborso o sgravio e
chiude il procedimento nei loro confronti (GU L 288,
pag. 17). Alla luce dell’adozione del regolamento
n. 1293/2007, il Consiglio sostiene che non vi è più
luogo a statuire nel presente procedimento.
24 Occorre
ricordare che la Corte può rilevare d’ufficio la carenza
di interesse di una parte a proporre o a coltivare un’impugnazione
in ragione di un fatto, successivo alla sentenza del Tribunale,
idoneo a privare quest’ultima dei suoi effetti dannosi per il
ricorrente, e dichiarare l’impugnazione irricevibile o priva di
causa per tale motivo. La sussistenza di un interesse del ricorrente
ad agire presuppone, infatti, che l’impugnazione possa con il
suo esito procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta
(v. sentenza 19 ottobre 1995, causa C 19/93 P, Rendo
e a./Commissione, Racc. pag. I 3319, punto 13,
nonché ordinanza 8 aprile 2008, causa C 503/07 P,
Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione, Racc. pag. I 2217,
punto 48).
25 Nel
caso di specie, tuttavia, si deve rilevare che l’interesse
della ricorrente ad ottenere l’annullamento della sentenza
impugnata e, indirettamente, del regolamento controverso, non può
essere negato per la ragione che quest’ultimo non produce più
effetti per il futuro. Difatti, un tale annullamento può di
per sé produrre effetti giuridici, evitando in particolare il
ripetersi di una pratica irregolare da parte delle istituzioni
comunitarie (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85,
AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, Racc. pag. 1965,
punto 21).
26 Del
resto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37
delle sue conclusioni, il regolamento controverso non è stato
abrogato integralmente e continua a produrre effetti quanto ai dazi
compensativi riscossi fino al 4 novembre 2006.
27 In
tale contesto, la Corte non può dichiarare che il ricorso è
divenuto privo di oggetto.
Nel merito
Sul primo motivo
28 Con
il primo motivo la ricorrente deduce che il Tribunale non ha
rispettato, come avrebbe dovuto, i principi di coerenza e di
diligenza nell’indagine, allorché ha ritenuto che le
istituzioni comunitarie avessero agito legittimamente trattando tutti
i suoi beni quali beni riclassificati come stampi, che beneficiavano
della ripartizione della sovvenzione de qua nel corso di un periodo
di ammortamento di 4,2 anni.
29 Il
Consiglio sostiene che detto motivo è irricevibile, in quanto
la ricorrente mira a rimettere in discussione taluni accertamenti di
fatto compiuti dal Tribunale ed a sottoporre alla Corte un motivo
nuovo non proposto in primo grado, vale a dire la violazione dei
principi di coerenza e di buona amministrazione relativamente alla
classificazione dei beni nella categoria degli stampi.
30 La
Commissione fa valere che questo motivo è irricevibile, poiché
tende a indurre la Corte a riesaminare gli accertamenti di fatto
compiuti dal Tribunale, senza che vi sia alcuna indicazione di uno
snaturamento degli elementi di prova da parte di quest’ultimo.
31 A
tal riguardo si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza
costante, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello
Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il
solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in
cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai
documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a
valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o
valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi
dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla
qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto
che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze 6 aprile
2006, causa C 551/03 P, General Motors/Commissione,
Racc. pag. I 3173, punto 51; 22 maggio 2008, causa
C 266/06 P, Evonik Degussa/Commissione, punto 72, nonché
18 dicembre 2008, cause riunite C 101/07 P e C 110/07 P,
Coop de France bétail et viande e a./Commissione, punto
58).
32 In
tal senso, la Corte non è competente ad accertare i fatti, né,
in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale
ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una
volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i
principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in
materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati,
spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire
agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello
snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce
pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al
sindacato della Corte (v., in particolare, citate sentenze General
Motors/Commissione, punto 52; Evonik Degussa/Commissione, punto 73,
nonché Coop de France bétail et viande
e a./Commissione, punto 59).
33 Si
deve peraltro ricordare che uno snaturamento deve risultare
manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario
effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in
particolare, citate sentenze General Motors/Commissione, punto 54;
Evonik Degussa/Commissione, punto 74, nonché Coop de
France bétail et viande e a./Commissione, punto 60).
34 Invece,
stabilire se il Tribunale abbia correttamente concluso da tali fatti
che le istituzioni comunitarie non sono venute meno né al loro
dovere di diligenza, né al loro obbligo di motivazione,
costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della
Corte nel contesto di un’impugnazione (v. sentenze 20 novembre
1997, causa C 188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I 6561,
punto 24; 28 giugno 2005, cause riunite C 189/02 P,
C 202/02 P, da C 205/02 P a C 208/02 P
e C 213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione,
Racc. pag. I 5425, punto 453, nonché 6 novembre
2008, causa C 405/07 P, Paesi Bassi/Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 44).
35 Nella
specie, la ricorrente addebita al Tribunale, innanzitutto, di aver
violato i principi di coerenza e di diligenza nell’indagine,
non avendo individuato alcuna norma giuridica sostanziale o
processuale per poter affermare che il Consiglio aveva il diritto di
prendere in considerazione tutti i beni classificati nella categoria
degli stampi ai fini dell’applicazione del periodo di
ammortamento di 4,2 anni. In tal modo, la ricorrente intende mettere
in discussione le modalità con cui il Tribunale ha valutato il
suo argomento, citato al punto 73 della sentenza impugnata, secondo
cui la classificazione dei beni nella categoria degli stampi non
riguardava l’insieme dei beni di cui trattavasi.
36 A
tale proposito, risulta dalla sentenza impugnata, in particolare dai
suoi punti 75 e 78, che il Tribunale ha preso in considerazione
l’argomento della ricorrente, nonché gli elementi
presentati dalle parti in risposta al quesito scritto in merito alla
classificazione dei beni nella categoria degli stampi e ha concluso
che la ricorrente non aveva presentato alle istituzioni comunitarie
elementi tali da consentire loro di verificare la fondatezza del suo
argomento e che, pertanto, la valutazione operata nel regolamento
controverso non poteva essere contestata.
37 Deve
quindi respingersi, in quanto infondato, l’argomento
riguardante la violazione da parte del Tribunale dei principi di
coerenza e di diligenza nell’indagine.
38 Nei
limiti in cui la ricorrente tende del pari a mettere in questione la
valutazione dei fatti operata dal Tribunale, essenzialmente
contestando che gli elementi indicati ai punti 75, 77 e 78 della
sentenza impugnata siano sufficienti a dimostrare che le istituzioni
comunitarie non avevano potuto stimare l’esatto valore dei beni
classificati nella categoria degli stampi, tale argomento dev’essere
dichiarato irricevibile, poiché tende ad ottenere un riesame
di valutazioni di fatto che esula dalle competenze della Corte
nell’ambito di un procedimento di impugnazione.
39 La
ricorrente sostiene inoltre, da un lato, che, in mancanza degli
elementi necessari al calcolo dell’importo della sovvenzione
compensabile, le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto richiamare
espressamente l’art. 28 del regolamento base. Dall’altro
lato, essa afferma di aver dimostrato, rispondendo ad un quesito
scritto posto dal Tribunale, che, stando alle informazioni fornite
dalle istituzioni comunitarie e ai dati allegati alla dichiarazione
fiscale che esponevano il calcolo dell’ammortamento, le
istituzioni comunitarie sapevano, o avrebbero dovuto agevolmente
sapere, che la percentuale di beni che non erano stati classificati o
riclassificati come stampi corrispondeva almeno al 23% di tutti i
beni importati.
40 A
questo proposito occorre rilevare come motivi nuovi, non contenuti
nel ricorso, non possano essere dedotti in sede d’impugnazione,
come risulta dagli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del
regolamento di procedura (v. sentenze 19 giugno 1992, causa
C 18/91 P, V./Parlamento, Racc. pag. I 3997,
punto 21, e 23 novembre 2000, causa C 1/98 P, British
Steel/Commissione, Racc. pag. I 10349, punto 47).
41 Orbene,
nel caso di specie, è soltanto davanti alla Corte che la
ricorrente ha dedotto, per la prima volta, una violazione
dell’art. 28 del regolamento base dovuta al fatto che le
informazioni risultanti dalla sua dichiarazione fiscale non sarebbero
state prese adeguatamente in considerazione al fine di accertare che
tutti i beni sovvenzionati non erano stati riclassificati nella
categoria degli stampi. Si deve, pertanto, dichiarare che detto
argomento è nuovo e, quindi, irricevibile nell’ambito
della presente impugnazione.
42 Quanto
all’argomento relativo alla prova prodotta dalla ricorrente
circa l’asserita consapevolezza, da parte delle istituzioni
comunitarie, della percentuale di beni sovvenzionati non
riclassificati nella categoria degli stampi, è necessario
constatare che esso mira ad ottenere una nuova valutazione dei fatti
che, in assenza della deduzione di uno snaturamento, esula dalla
competenza della Corte nell’ambito di un procedimento di
impugnazione.
43 Ne
consegue che il primo motivo dev’essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo
44 La
ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto
nella valutazione dei fatti presi in considerazione all’atto
della determinazione del danno. Tale secondo motivo è
suddiviso in due parti, relative all’erronea valutazione, da un
lato, del livello di importazioni di CD R originari dell’India,
e, dall’altro, del livello delle scorte dell’industria
comunitaria quale indice del danno.
– Sulla prima parte
45 Per
quanto concerne l’erronea valutazione del livello delle
importazioni di CD R originari dell’India, la ricorrente
solleva tre argomenti. In primo luogo, contesta la conclusione del
Tribunale secondo cui correttamente le istituzioni comunitarie
avrebbero respinto l’argomento, da essa dedotto, in forza del
quale la formula statistica applicata per i dati di Eurostat non
risultava attendibile per piccole quantità. Tali dati
sarebbero consistiti in un «codice NC» costituito da CD R
nonché da altri prodotti simili e si sarebbero basati su una
formula sviluppata dall’industria comunitaria dei CD R.
Peraltro, essendo la ricorrente la sola esportatrice indiana di CD R
verso l’Unione europea, i suoi propri dati sarebbero stati la
sola fonte attendibile per determinare i volumi e i valori
d’importazione.
46 In
secondo luogo, la ricorrente osserva che è errata la
constatazione delle istituzioni comunitarie, confermata dal
Tribunale, secondo cui i dati di Eurostat e i dati finanziari da essa
stessa presentati avevano condotto a risultati molto simili. Infatti,
secondo i dati della ricorrente, nel 2000 il prezzo delle sue
esportazioni era aumentato fino alla fine del periodo d’inchiesta.
Orbene, tale constatazione non corrisponderebbe ai dati di Eurostat,
che indicherebbero un calo dei prezzi nella misura del 59%.
47 In
terzo luogo, la ricorrente afferma di aver sempre contestato la
pertinenza dei confronti effettuati dal Consiglio con riguardo ai
livelli dei prezzi all’importazione e sostiene che un’altra
data per il periodo d’inchiesta avrebbe chiaramente condotto le
istituzioni comunitarie ad un esito diverso. Pertanto, non sarebbe
corretta la conclusione del Tribunale secondo cui la ricorrente non
aveva affermato che, se si fosse preso in considerazione un altro
dies a quo per i suoi dati, si sarebbe giunti a conclusioni diverse
in merito ai prezzi delle importazioni di CD R dall’India.
48 Ad
avviso del Consiglio, sostenuto dalla Commissione, attraverso la
prima parte del secondo motivo, la ricorrente censura le
constatazioni con cui il Tribunale ha confermato l’esattezza
dei fatti esposti nel regolamento controverso. Il Consiglio ne deduce
che tale parte del secondo motivo dovrebbe essere dichiarata
irricevibile.
49 Occorre
ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, a norma degli
artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di
giustizia, e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di
procedura di quest’ultima, l’impugnazione deve indicare
in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si
chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto
dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare,
sentenze 3 marzo 2005, causa C 499/03 P, Biegi
Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, Racc. pag. I 1751,
punto 37; 26 ottobre 2006, causa C 68/05 P, Koninklijke
Coöperatie Cosun/Commissione, Racc. pag. I 10367,
punto 54, nonché ordinanza 15 maggio 2007, causa C 420/05 P,
Ricosmos/Commissione, punto 64).
50 Di
conseguenza, un’impugnazione che si limiti a ripetere o a
riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già
presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti
da questo espressamente disattesi, non soddisfa i requisiti di
motivazione risultanti dalle disposizioni menzionate al punto che
precede (v., in particolare, citate sentenze Biegi Nahrungsmittel e
Commonfood/Commissione, punto 38, e Koninklijke Coöperatie
Cosun/Commissione, punto 54, nonché citata ordinanza
Ricosmos/Commissione, punto 71) Difatti, un’impugnazione di tal
genere costituisce in realtà una domanda volta ad ottenere un
mero riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula
dalla competenza della Corte (sentenze 4 luglio 2000, causa
C 352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione,
Racc. pag. I 5291, punto 35, nonché 30
settembre 2003, causa C 76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio,
Racc. pag. I 10091, punto 47).
51 Nel
contesto dell’esame della prima censura del terzo motivo, il
Tribunale si è pronunciato, ai punti 142 190 della
sentenza impugnata, sull’argomento della ricorrente, citato al
punto 145 di tale sentenza, secondo cui i dati di Eurostat per gli
anni 1998 2000 non erano affidabili poiché il «codice
NC» comprendeva vari altri prodotti oltre ai CD R. I
quantitativi di tali altri prodotti erano stati indicati in
tonnellate, cosicché per stimare il numero di CD R
importati sarebbe stato necessario, secondo la ricorrente, applicare
una formula matematica ai dati di Eurostat. Tuttavia, sempre secondo
la ricorrente, essendo i quantitativi molto esigui, una formula del
genere non era statisticamente attendibile. Su tale questione il
Tribunale ha concluso, al punto 171 della medesima sentenza, che la
ricorrente non aveva prodotto alcuna prova a sostegno del proprio
argomento secondo cui la formula statistica applicata ai dati di
Eurostat per giungere ai dati in argomento non risultava attendibile
nel caso di quantitativi ridotti.
52 Ai
punti 201 206 della sentenza impugnata, il Tribunale si è
limitato a valutare i livelli di prezzo delle importazioni
nell’ambito della terza censura del terzo motivo sollevato
dinanzi ad esso. Attraverso detta terza censura, in primo grado, la
ricorrente aveva innanzitutto sostenuto che, nel constatare un calo
dei prezzi delle importazioni, le istituzioni comunitarie si erano
basate sui dati relativi agli anni 1998 2000, che non erano né
pertinenti né attendibili. La ricorrente aveva affermato, in
secondo luogo, che non mutava nulla al riguardo per il fatto che i
prezzi all’importazione fossero stati analizzati anche sulla
base dei dati da essa forniti, poiché questi ultimi erano
stati presentati in modo inadeguato dalle istituzioni comunitarie.
53 Il
Tribunale ha constatato, al punto 203 della sentenza impugnata, che
l’analisi dei dati forniti dalla ricorrente ha condotto a
risultati del tutto simili a quelli fondati sui dati di Eurostat,
attestando in particolare un calo dei prezzi del 54%. A sostegno di
tale affermazione, che ha respinto la deduzione della ricorrente
secondo cui la presentazione di tali dati era inesatta, il Tribunale
ha rinviato al sessantunesimo e al sessantaduesimo ‘considerando’
del regolamento controverso, nei quali le istituzioni comunitarie
hanno comparato i dati di Eurostat con le cifre fornite dalla
ricorrente e sono pervenute a conclusioni analoghe per il periodo in
esame.
54 In
tale contesto, occorre constatare che il primo e il secondo argomento
della prima parte del secondo motivo devono essere dichiarati
irricevibili, poiché costituiscono in realtà una
domanda di riesame di valutazioni di fatto, senza indicare errori di
diritto che inficerebbero la sentenza impugnata.
55 Per
quanto riguarda il terzo argomento della prima parte del secondo
motivo, la ricorrente rileva di avere sempre sostenuto che un’altra
data per il periodo d’inchiesta avrebbe chiaramente condotto le
istituzioni comunitarie ad un esito diverso. In tal senso, al punto
101 del suo ricorso di primo grado, aveva sostenuto che il fatto che,
nel regolamento controverso, il Consiglio avesse proceduto a taluni
confronti non pertinenti circa i livelli di prezzi di importazione
rivelava la mancanza di obiettività delle istituzioni
comunitarie, o, in via subordinata, l’esistenza di un manifesto
errore di valutazione delle tendenze dei prezzi delle importazioni
dall’India.
56 Il
Consiglio sostiene che il suddetto punto del ricorso di primo grado
si riferisce non già ai dati della ricorrente, bensì a
quelli che sono stati raccolti dalle istituzioni comunitarie.
Pertanto, anche ammettendo che tale riferimento della ricorrente al
suo ricorso di primo grado contenga un argomento a conferma della
tesi secondo cui la presa in considerazione di un altro dies a quo
per i dati forniti dalla ricorrente avrebbe condotto a conclusioni
diverse, detto elemento non darebbe ragione alla ricorrente, dato che
le parole «i suoi dati» menzionate al punto 205 della
sentenza impugnata non si riferiscono ai dati della ricorrente.
57 Al
punto 205 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che,
anche se i dati forniti dalla ricorrente si riferivano al periodo che
inizia il 1° aprile 1999, mentre i dati di Eurostat interessavano
il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2000, questo fatto non
rendeva di per sé inesatta la constatazione del Consiglio
secondo la quale i dati di Eurostat e quelli della ricorrente
dimostravano tendenze concordanti. Il Tribunale ha concluso che la
ricorrente non aveva indicato che, se si fosse preso in
considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe giunti
a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni. Di
conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non aveva
dimostrato l’esistenza di un errore di fatto né di un
manifesto errore di valutazione nell’analisi dei prezzi delle
importazioni.
58 Con
riguardo alla suddetta analisi, in primo grado la ricorrente ha
contestato la data scelta per il periodo d’inchiesta e taluni
raffronti compiuti relativamente ai livelli di prezzo di
importazione. Le conclusioni del Tribunale in proposito si
rinvengono, rispettivamente, ai punti 170 178 e 201 207
della sentenza impugnata. La ricorrente non ha invece sollevato, in
primo grado, l’argomento relativo al dies a quo per il
trattamento dei dati che essa stessa aveva trasmesso alle istituzioni
comunitarie. Detto argomento, come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 110 delle sue conclusioni, è, quindi,
nuovo e pertanto irricevibile nel procedimento di impugnazione, né
si può rimproverare al Tribunale di avere, nella sentenza
impugnata, omesso di pronunciarsi.
59 Si
deve quindi respingere il terzo argomento della prima parte del
secondo motivo, in quanto irricevibile.
– Sulla seconda parte
60 Con
la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente deduce che
erroneamente il Tribunale ha confermato la constatazione del
Consiglio di cui al centotreesimo ‘considerando’ del
regolamento controverso, in base alla quale le scorte dell’industria
comunitaria si sarebbero fortemente deteriorate. La ricorrente
rammenta di non aver contestato i dati relativi alle scorte accolti
nel regolamento in quanto erano tratti da informazioni confidenziali
fornite dai produttori comunitari. Essa sottolinea, per contro, di
essersi sempre opposta alle conclusioni del detto regolamento secondo
le quali l’evoluzione delle scorte indicava un danno causato
all’industria comunitaria.
61 La
ricorrente sostiene che, tra il 1998 e il periodo d’inchiesta,
la produzione dell’industria comunitaria era aumentata del 432%
e che, nondimeno, il livello di scorte era diminuito tra il 2000 e
detto periodo. La constatazione del Tribunale secondo cui le scorte
erano aumentate in termini assoluti verso la fine dell’anno
2001 sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione, avendo
omesso di prendere in considerazione il significativo aumento della
produzione dell’industria comunitaria e il fatto che il
miglioramento temporaneo del livello delle scorte era coinciso con
l’ingresso sul mercato delle importazioni dall’India.
62 A
tale riguardo il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ritiene che
la ricorrente si limiti a contestare la valutazione dei fatti
compiuta dal Tribunale relativamente all’esattezza dei dati
enunciati nel regolamento controverso. Il Consiglio aggiunge che la
constatazione del Tribunale circa l’aumento delle scorte in
termini assoluti è di fatto corretta. Ad avviso del Consiglio,
l’aumento delle scorte in termini assoluti è stato così
massiccio da avere comportato anche un aumento di circa il 60% in
termini relativi tra l’anno 1998 e la fine del periodo
d’inchiesta (dal 9,2% al 14,6%), nonostante l’aumento
della produzione dell’industria comunitaria.
63 Dai
punti 193 195 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale
ha concluso, in primo luogo, che la ricorrente non aveva messo in
discussione i dati numerici citati all’ottantesimo
‘considerando’ del regolamento controverso. In secondo
luogo, esso ha affermato che, secondo i dati non contestati dalla
ricorrente, in tutto il lasso di tempo che va dal 1998 alla fine del
periodo d’inchiesta, le scorte dell’industria comunitaria
erano significativamente aumentate. In terzo luogo, esso ha concluso
che la ricorrente non aveva dimostrato che il miglioramento
dell’indicatore relativo alle scorte espresso in percentuale di
produzione a partire dal 2000 sarebbe stato tale da sovvertire la
tendenza negativa registrata sull’insieme del periodo
considerato.
64 Nella
misura in cui la ricorrente mira a mettere in discussione tali
valutazioni dei fatti compiute dal Tribunale, si deve ricordare che,
secondo la giurisprudenza citata supra al punto 33, uno snaturamento
deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che
sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle
prove. Nel caso di specie, la ricorrente deduce che l’interpretazione
dei vari dati da essa menzionati operata dal Tribunale è
inficiata da un’inesattezza materiale e da uno snaturamento dei
mezzi di prova in quanto fa riferimento alle scorte in cifre
assolute.
65 Tuttavia,
come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 127 delle
sue conclusioni, la circostanza che il Tribunale abbia menzionato un
aumento delle scorte in termini assoluti non può costituire
uno snaturamento dei mezzi di prova. Infatti, come risulta dal punto
195 della sentenza impugnata, il Tribunale ha preso in considerazione
anche il fatto che, ai sensi del regolamento controverso, la
valutazione del Consiglio era del pari fondata su una valutazione
dell’evoluzione delle scorte in termini relativi. Quanto
all’argomento della ricorrente secondo cui il temporaneo
miglioramento del livello delle scorte è coinciso con
l’ingresso sul mercato delle importazioni dall’India,
esso costituisce un fatto nuovo, irricevibile nell’ambito del
procedimento di impugnazione.
66 Deve
egualmente respingersi l’argomento della ricorrente secondo cui
la conclusione del Tribunale sul livello delle scorte esposta al
punto 195 della sentenza impugnata costituirebbe un’interpretazione
innovativa che non si fonda sul regolamento controverso. Risulta
infatti chiaramente dall’ottantesimo ‘considerando’
del regolamento controverso che le scorte, espresse come percentuale
della produzione di CD R, hanno raggiunto il considerevole
livello del 15% nel periodo d’inchiesta.
67 Alla
luce di quanto precede, la seconda parte del secondo motivo è
irricevibile.
68 In
tale contesto, il secondo motivo dev’essere integralmente
respinto, poiché irricevibile.
Sul terzo motivo
69 La
ricorrente sostiene che la valutazione del danno, che è
distinta dalla questione del nesso di causalità, concerne i
risultati dell’industria comunitaria di per sé e che
l’art. 8, n. 7, del regolamento base impone che detta
valutazione non sia influenzata da altri fattori. A tale proposito,
la ricorrente osserva che il Tribunale ha commesso un errore di
valutazione allorché ha dichiarato che la valutazione del
danno riguarda unicamente la differenza tra i prezzi comunitari e i
prezzi all’importazione. Orbene, detta questione riguarderebbe
l’analisi relativa alla determinazione del nesso di causalità.
70 Ad
avviso della ricorrente, in sede di determinazione del danno subito
dall’industria comunitaria, il Tribunale non ha considerato
l’impatto dei diritti di concessione eccessivi. La ricorrente
deduce che diritti d’autore eccessivi, che costituiscono un
abuso di posizione dominante, hanno un impatto negativo su tali
risultati. Le istituzioni comunitarie non avrebbero dimostrato che un
danno si sarebbe verificato anche in assenza di tali diritti
eccessivi, né che i margini di calcolo del danno sarebbero
rimasti gli stessi.
71 La
ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato, al
punto 272 della sentenza impugnata, che le citate sentenze Extramet
Industrie/Consiglio nonché Mukand e a./Consiglio avevano
ad oggetto ipotesi di attività anticoncorrenziali compiute
dagli stessi produttori comunitari mentre, nel caso di specie, la
pratica anticoncorrenziale non era imputabile ai produttori
comunitari.
72 Ad
avviso della ricorrente, la pertinenza di una pratica
anticoncorrenziale come quella rilevata nel caso oggetto della citata
sentenza Mukand e a./Consiglio non dipende dal fatto che
l’industria comunitaria del CD R fosse essa stessa
coinvolta in un’attività anticoncorrenziale, bensì
dal fatto che i risultati di tale industria fossero influenzati dalla
stessa e, pertanto, le conseguenze di tale attività
anticoncorrenziale devono essere eliminate affinché siano
realizzate le condizioni di cui all’art. 8, n. 7, del
regolamento base.
73 Il
Consiglio sostiene che il terzo motivo è irricevibile e,
comunque, infondato. Esso deduce che la ricorrente non precisa né
quale conclusione della sentenza impugnata contesti, né quale
violazione del diritto comunitario addebiti al Tribunale.
74 Secondo
il Consiglio, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che
può sussistere un nesso di causalità tra le
importazioni sovvenzionate ed il danno subito dall’industria
comunitaria, anche qualora le perdite dovute alle importazioni
costituiscano solo uno dei vari fattori di danno. L’analisi del
nesso di causalità deve indurre le istituzioni comunitarie a
verificare che altri fattori di danno noti non abbiano interrotto
detto nesso tra le importazioni sovvenzionate ed il danno constatato.
Di conseguenza, l’incidenza delle importazioni sovvenzionate
dev’essere così minima che non si possa più
considerare notevole il danno dalle stesse cagionato.
75 Peraltro,
sarebbe fuorviante la critica della ricorrente nei confronti
dell’interpretazione che, al punto 272 della sentenza
impugnata, il Tribunale ha dato alla citata sentenza Mukand
e a./Consiglio. La ricorrente snaturerebbe il senso di tale
punto suggerendo che il Tribunale non ha esaminato l’argomento
relativo ai diritti di concessione eccessivi. Orbene, il Tribunale
avrebbe esaminato detto argomento, segnatamente al punto 270 della
sentenza impugnata.
76 Ancora,
la ricorrente non avrebbe dimostrato in che modo il Tribunale abbia
travisato l’incidenza dei diritti di concessione sull’industria
comunitaria. Il Consiglio sostiene che, ai punti 260 279 della
sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento
secondo cui il Consiglio aveva omesso di esaminare tale incidenza e
non ha ritenuto necessario stabilire gli effetti precisi di
quest’ultima.
77 La
Commissione eccepisce anch’essa l’irricevibilità
del motivo in parola. Infatti, la ricorrente cercherebbe di ottenere
dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e non censurerebbe la
constatazione principale del Tribunale, secondo cui la pratica
anticoncorrenziale non sarebbe imputabile ai produttori comunitari.
78 Per
quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata
dalle istituzioni comunitarie, occorre osservare che dalle
disposizioni menzionate dalla giurisprudenza citata supra al punto 49
risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli
elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento,
nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno
di tale domanda.
79 Nella
fattispecie, la ricorrente contesta proprio il punto 272 della
sentenza impugnata, secondo cui la pratica anticoncorrenziale dedotta
non è imputabile al comportamento dei produttori comunitari.
Attraverso tale motivo, la ricorrente indica chiaramente gli elementi
della sentenza impugnata da essa contestati e sviluppa
un’argomentazione giuridica tesa a dimostrare che il Tribunale
ha commesso un errore nella valutazione dell’applicazione
dell’art. 8, n. 7, del regolamento base da parte
delle istituzioni comunitarie.
80 Si
deve quindi respingere l’eccezione di irricevibilità
vertente sull’assenza di indicazione precisa degli elementi
contestati della sentenza impugnata.
81 Il
Tribunale ha correttamente constatato, al punto 260 della sentenza
impugnata, che, nel determinare il danno, le istituzioni comunitarie
sono tenute a verificare se il danno provenga effettivamente dalle
importazioni oggetto di sovvenzioni e ad escludere invece ogni danno
derivante da altri fattori, in particolare quello causato da un
comportamento anticoncorrenziale che coinvolga i produttori
comunitari. Esso ha poi riconosciuto, al punto 263 della sentenza
impugnata, che dal centotrentacinquesimo ‘considerando’
del regolamento controverso non risulta che le istituzioni
comunitarie abbiano effettivamente proceduto a verificare se il danno
constatato non discendesse dall’asserito comportamento
anticoncorrenziale.
82 Di
conseguenza, il Tribunale ha verificato, ai punti 264 272 della
sentenza impugnata, se il Consiglio avesse escluso l’eventuale
danno derivante dal comportamento anticoncorrenziale asserito dalla
ricorrente.
83 Per
quanto riguarda l’incidenza dei diritti di concessione sul
nesso di causalità, al punto 269 della sentenza impugnata il
Tribunale ha correttamente sottolineato che le istituzioni
comunitarie sono tenute ad accertare se vi siano stati effetti
derivanti da un fattore esterno tali da interrompere il nesso di
causalità tra le importazioni di cui trattasi e il danno
arrecato all’industria comunitaria, rinviando al punto 232
della sentenza impugnata, dove si menzionava la giurisprudenza
costante in tal senso. Orbene, esso ha ritenuto che tale accertamento
non implicasse necessariamente la determinazione degli effetti
precisi del fattore in parola.
84 Il
Tribunale ha poi confermato, al punto 270 della sentenza impugnata,
la conclusione del Consiglio secondo cui il pagamento di diritti di
concessione non aveva potuto influire sul danno provocato dalle
importazioni sovvenzionate, dato che tali diritti di concessione
esistevano già prima che le importazioni in causa fossero
divenute rilevanti.
85 Occorre
ricordare che in materia di politica commerciale comune, e più
in particolare nell’ambito delle misure di difesa commerciale,
le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in
considerazione della complessità delle situazioni economiche,
politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenze 27 settembre
2007, causa C 351/04, Ikea Wholesale, Racc. pag. I 7723,
punto 40, e giurisprudenza ivi citata, nonché 28 febbraio
2008, causa C 398/05, AGST Draht- und Biegetechnik,
Racc. pag. I 1057, punto 33).
86 Da
giurisprudenza costante risulta che la determinazione dell’esistenza
di un danno per l’industria comunitaria presuppone la
valutazione di situazioni economiche complesse e il controllo
giurisdizionale di siffatta valutazione deve essere quindi limitato
alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza
materiale dei fatti considerati, dell’assenza di manifesti
errori di valutazione di tali fatti o di sviamento di potere. Ciò
è vero, in particolare, per quanto riguarda la determinazione
dei fattori che causano un danno all’industria comunitaria nel
contesto di una procedura antisovvenzioni (v. sentenza AGST Draht-
und Biegetechnik, cit., punto 34).
87 In
sede di determinazione del danno, il Consiglio e la Commissione sono
tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in
considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di
sovvenzioni e ad escludere ogni danno derivante da altri fattori, in
particolare quello causato dal comportamento stesso dei produttori
comunitari (v. citate sentenze Extramet Industrie/Consiglio,
punto 16, nonché AGST Draht- und Biegetechnik, punto 35).
88 A
tale proposito, spetta alle istituzioni comunitarie verificare se gli
effetti di tali altri fattori non siano stati tali da interrompere il
nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi, da un
lato, e il danno subito dall’industria comunitaria, dall’altro.
Spetta loro, altresì, verificare che il danno riconducibile a
tali altri fattori non venga conteggiato nella determinazione del
danno ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento
base e che, di conseguenza, il dazio compensativo imposto non ecceda
quanto necessario ad eliminare il danno provocato dalle importazioni
sovvenzionate.
89 È
evidente che un comportamento che influisce direttamente sui prezzi
dei prodotti fabbricati nella Comunità, nella fattispecie il
pagamento di diritti di concessione, può essere idoneo a
rimettere in discussione, innanzitutto, il nesso di causalità
tra le importazioni sovvenzionate ed il danno (v., in tal senso,
sentenza AGST Draht- und Biegetechnik, cit., punti 45 54) e,
secondariamente, la valutazione del danno subito dall’industria
comunitaria in ragione della sottoquotazione dei prezzi delle
suddette importazioni.
90 A
norma dell’art. 8, n. 7, del regolamento base, i
fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, vengono
esaminati per evitare che il danno dovuto a detti altri fattori sia
attribuito a tali importazioni. In tal modo, lo scopo di tale norma è
quello di non accordare all’industria comunitaria una tutela
che vada al di là di quanto necessario.
91 Tuttavia,
qualora le istituzioni comunitarie accertino che, nonostante tali
fattori, il danno causato dalle importazioni sovvenzionate sia
notevole ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento
base, può essere stabilito il nesso di causalità tra le
importazioni sovvenzionate ed il danno subito dall’industria
comunitaria. Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale al punto
269 della sentenza impugnata, per stabilire che permane il nesso di
causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno subito
dall’industria comunitaria è sufficiente che le
istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza di un
tale fattore esterno, il danno subito dai produttori comunitari è
stato notevole.
92 A
tale proposito il Tribunale ha in primo luogo considerato, al punto
270 della sentenza impugnata, che il pagamento di diritti di
concessione non poteva aver influito sul danno causato dalle
importazioni sovvenzionate, dato che tale fattore era presente prima
che tali importazioni fossero divenute rilevanti.
93 In
secondo luogo, il Tribunale ha preso in considerazione, al punto 274
della sentenza impugnata, il fatto che tutti i produttori di CD R,
ivi compresa la ricorrente, dovessero pagare i diritti di concessione
asseritamente anticoncorrenziali. La pratica anticoncorrenziale così
dedotta non era pertanto tale da rimettere in discussione la
conclusione secondo cui il pagamento di diritti di concessione non
aveva influito sul danno subito dall’industria comunitaria a
causa delle importazioni sovvenzionate, posto che la suddetta pratica
ha inciso tanto sui prezzi comunitari quanto sui prezzi
all’importazione. Detto fattore esterno non era neppure tale da
influire sulla differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi delle
importazioni in questione. Di conseguenza, il Tribunale ha
correttamente concluso, al punto 275 della sentenza impugnata, che il
Consiglio ha potuto legittimamente ritenere che neanche diritti di
concessione asseritamente eccessivi avrebbero potuto influire sul
calcolo del livello di sottoquotazione e che quindi la constatazione
contenuta al centotrentaquattresimo ‘considerando’ del
regolamento controverso non fosse irragionevole.
94 Ne
deriva che il Tribunale ha dimostrato in modo sufficiente che,
all’atto della determinazione del danno, gli effetti di tali
fattori esterni erano distinti, e non già riconducibili agli
effetti dannosi delle importazioni sovvenzionate.
95 Deve
pertanto respingersi integralmente anche il terzo motivo, in quanto
infondato.
96 Poiché
nessuno dei motivi dedotti dalla Moser Baer India Ltd è stato
accolto, l’impugnazione dev’essere respinta.
Sulle spese
97 Ai
sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza
dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la Moser
Baer India Ltd, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese del presente grado di giudizio. Ai sensi del n. 4 del
suddetto art. 69, anch’esso applicabile al procedimento di
impugnazione in forza del menzionato art. 118, la Commissione
sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione
è respinta.
2) La Moser
Baer India Ltd è condannata alle spese.
3) La
Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
Firme
Lingua processuale: l’inglese.