SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
15 aprile 2010
«Direttiva 97/7/CE – Tutela dei
consumatori – Contratti conclusi a distanza – Diritto di
recesso – Addebito al consumatore delle spese di consegna dei
beni»
Nel procedimento C 511/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 1° ottobre
2008, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2008, nella causa
Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH
contro
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J. C. Bonichot,
presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore),
dai sigg. C.W.A. Timmermans, P. Kūris e
L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra R. Şereş,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 29 ottobre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, dall’avv. K. Haase,
Rechtsanwalt;
– per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla
sig.ra S. Unzeitig, in qualità di agenti;
– per
il governo spagnolo, dal sig. J. Rodríguez Cárcamo,
in qualità di agente;
– per
il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in
qualità di agente;
– per
il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes e
dalla sig.ra H. Almeida, in qualità di agenti;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Wils
e H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 28 gennaio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2,
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio
1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH (in
prosieguo: la «Handelsgesellschaft Heinrich Heine») e la
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (in prosieguo: la
«Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen») in merito
all’addebito ai consumatori delle spese di consegna dei beni
nei contratti conclusi a distanza.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Il
quarto ‘considerando’ della direttiva 97/7 enuncia quanto
segue:
«considerando che l’introduzione di
nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a
disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque
nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; che taluni
Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o
divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza
con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato
unico; che è quindi necessario introdurre un minimo di regole
comuni a livello comunitario in questo settore».
4 Il
quattordicesimo ‘considerando’ della citata direttiva è
formulato come segue:
«considerando che il consumatore non ha in
concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere
conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del
contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di recesso, a meno
che la presente direttiva non disponga diversamente; che è
necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al
mittente gli oneri – qualora ve ne siano – derivanti al
consumatore dall’esercizio del diritto di recesso, che
altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso
lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla
legislazione nazionale, con particolare riferimento alla ricezione di
beni deteriorati o servizi alterati o di servizi e beni non
corrispondenti alla descrizione contenuta nell’offerta di tali
prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri determinare le altre
condizioni e modalità relative all’esercizio del diritto
di recesso».
5 L’art. 4
di tale direttiva, intitolato «Informazioni preliminari»,
dispone, al suo n. 1, quanto segue:
«In tempo utile prima della conclusione di
qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:
(…)
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le
tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
(…)».
6 I
nn. 1 e 2 dell’art. 6 della medesima direttiva, che
reca il titolo «Diritto di recesso», sanciscono quanto
segue:
«1. Per qualunque contratto negoziato a
distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di
almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del
consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso
sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.
(…)
2. Se il diritto di recesso è stato
esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il
fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese
eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del
suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni
al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e
in ogni caso entro trenta giorni».
7 L’art. 14
della citata direttiva, intitolato «Clausola minima»,
dispone quanto segue:
«Gli Stati membri possono adottare o
mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva,
disposizioni più severe compatibili con il Trattato [CE], per
garantire al consumatore un livello di protezione più elevato.
Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni
d’interesse generale, della commercializzazione nel loro
territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali,
mediante contratti a distanza, nel rispetto del Trattato».
La normativa nazionale
8 L’art. 2
della legge sulle azioni inibitorie in caso di violazione dei diritti
dei consumatori o di altre infrazioni (Gesetz über
Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen)
sancisce quanto segue:
«1. Chiunque violi disposizioni volte a
tutelare i consumatori (legge sulla tutela dei consumatori), con
modalità diverse dall’applicazione o dalla
raccomandazione di condizioni generali di vendita, può essere
soggetto ad un’azione inibitoria nell’interesse della
tutela dei consumatori. Se le infrazioni commesse in un’impresa
commerciale sono causate da un dipendente o da una persona delegata,
l’azione inibitoria può essere diretta anche contro il
proprietario dell’impresa.
2. Ai sensi della
presente disposizione, per “legge sulla tutela dei
consumatori”, si intendono in particolare:
1) le
disposizioni del codice civile [Bürgerliches Gesetzbuch; in
prosieguo: il “BGB”], le quali si applicano ai (…)
contratti conclusi a distanza tra un professionista e un consumatore
(…).
(...)».
9 L’art. 312 d
del BGB, sotto la rubrica «Diritto di recesso e di restituzione
nei contratti a distanza», al n. 1 così recita:
«Nei contratti a distanza spetta al
consumatore un diritto di recesso ai sensi dell’art. 355.
In caso di contratti di fornitura di merci, in luogo del diritto di
recesso può essere riconosciuto al consumatore il diritto di
restituzione ai sensi dell’art. 356».
10 Ai
sensi dell’art. 346 del BGB, intitolato «Effetti del
recesso»:
«1.Qualora una delle parti si sia riservata
contrattualmente un diritto di recesso, o tale diritto le spetti in
forza di una norma di legge, l’esercizio del recesso implica la
riconsegna delle prestazioni ricevute e la restituzione degli utili
ottenuti.
2. In luogo della riconsegna o della restituzione,
il debitore è tenuto a corrispondere un rimborso di valore
equivalente:
1) qualora la
riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla natura di
quanto ottenuto;
2) qualora egli
abbia consumato, alienato, gravato, lavorato o trasformato il bene
ricevuto,
3) in caso di
deterioramento o perimento del bene; resta però escluso il
deterioramento derivante dall’uso normale del bene.
Nel caso in cui il contratto preveda una
controprestazione, essa dev’essere posta alla base del calcolo
del rimborso del valore; se deve essere corrisposto il rimborso del
valore per i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di un mutuo,
è ammessa la prova diretta a dimostrare che il valore di tali
vantaggi era inferiore.
3. L’obbligo di rimborso del valore si
estingue:
1) se il vizio
legittimante il recesso si è manifestato solo durante la
lavorazione o la trasformazione del bene,
2) se ed in
quanto il deterioramento o il perimento sia imputabile al creditore,
o se il danno sarebbe ugualmente sopravvenuto presso quest’ultimo,
3) qualora, in
caso di diritto legale di recesso, il deterioramento o il perimento
si sia verificato presso l’avente diritto sebbene questi abbia
agito con la diligenza che è solito prestare nei propri
affari.
L’arricchimento residuo dev’essere
reso».
11 L’art. 347
del BGB, intitolato «Utilizzo dopo il recesso», al n. 2
così dispone:
«Qualora il debitore restituisca il bene,
qualora versi un rimborso o qualora l’obbligo di versare un
siffatto rimborso sia escluso ai sensi dell’art. 346,
n. 3, punti 1 e 2, le spese necessarie da esso sostenute
debbono essergli rimborsate. Ogni altra spesa deve essere rimborsata
qualora abbia contribuito ad un arricchimento del creditore».
12 L’art. 355
del BGB, sotto la rubrica «Diritto di recesso nei contratti dei
consumatori», al n. 1 dispone quanto segue:
«Nel caso in cui la legge attribuisca al
consumatore un diritto di recesso ai sensi della presente
disposizione, quest’ultimo non è più vincolato
alla propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione
del contratto qualora abbia esercitato il proprio diritto di recesso
entro il termine. Il recesso non necessita una motivazione e deve
essere dichiarato nei confronti dell’imprenditore per iscritto
o mediante spedizione del bene al mittente entro due settimane; ai
fini del rispetto del termine si tiene conto del giorno dell’invio».
13 L’art. 356
del BGB, intitolato «Diritto di restituzione nei contratti
conclusi dai consumatori», al n. 1 prevede quanto segue:
«Nella misura in cui la legge espressamente lo
autorizza, il diritto di recesso previsto dall’art. 355
può essere sostituito nel contratto con un diritto di
restituzione illimitato qualora il contratto sia concluso sulla base
di un prospetto di vendita. A tal fine è preliminarmente
necessario:
1) che il
prospetto di vendita contenga informazioni chiare sul diritto di
restituzione,
2) che il
consumatore abbia potuto prendere conoscenza esauriente del prospetto
di vendita in assenza dell’operatore addetto e
3) che il diritto
di restituzione venga concesso per iscritto al consumatore».
14 L’art. 357
del BGB, sotto la rubrica «Effetti giuridici del recesso e
della restituzione», è formulato come segue:
«1. Se non diversamente stabilito, ai diritti
di recesso e di restituzione si applicano le norme sul diritto legale
di recesso in quanto compatibili. L’art. 286, n. 3,
si applica in quanto compatibile all’obbligo di rimborso dei
pagamenti ivi previsti; il termine ivi stabilito decorre dalla
dichiarazione di recesso o di restituzione del consumatore, e
segnatamente, per quanto riguarda l’obbligo di rimborso del
consumatore, dall’invio di tale dichiarazione, mentre per
quanto riguarda l’obbligo di rimborso dell’imprenditore,
dalla sua ricezione.
(…)
3. In deroga all’art. 346, n. 2,
primo periodo, punto 3, il consumatore è tenuto a
corrispondere un rimborso per il deterioramento della cosa derivante
da un uso della stessa conforme alla sua destinazione, purché
sia stato informato per iscritto, al più tardi al momento
della conclusione del contratto, di tale conseguenza e della
possibilità di evitarla. Il rimborso non è dovuto se il
deterioramento è esclusivamente riconducibile all’esame
del bene. L’art. 346, n. 3, primo periodo, punto 3,
non si applica qualora il consumatore sia stato correttamente
informato del suo diritto di recesso o ne abbia avuto altrimenti
conoscenza.
4. Non sono riconosciuti ulteriori diritti».
15 L’art. 448
del BGB, intitolato «Costi di consegna e costi simili»,
al n. 1 sancisce quanto segue:
«Il venditore sopporta i costi di consegna
della cosa, l’acquirente i costi della ricezione e della
spedizione della cosa in un luogo diverso dal luogo di esecuzione».
Causa principale e questione pregiudiziale
16 La
Handelsgesellschaft Heinrich Heine è una società
specializzata nella vendita per corrispondenza. Le condizioni
generali di vendita di tale società prevedono che il
consumatore paghi, a titolo di spese di consegna, un forfait di
EUR 4,95 e che tale somma resti acquisita al fornitore in caso
di recesso.
17 La
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, un’associazione di
consumatori costituita conformemente al diritto tedesco, ha
intrapreso nei confronti della Handelsgesellschaft Heinrich Heine
un’azione inibitoria intesa a farle rinunciare ad addebitare ai
consumatori, in caso di recesso, le spese di consegna delle merci.
18 Il
giudice di primo grado ha accolto la domanda della
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
19 L’appello
proposto avverso tale sentenza dalla Handelsgesellschaft Heinrich
Heine è stato respinto dall’Oberlandsgericht Karlsruhe.
20 Adito
dalla Handelsgesellschaft Heinrich Heine con un ricorso per
«Revision», il Bundesgerichtshof constata che il diritto
tedesco non conferisce esplicitamente al consumatore alcun diritto al
rimborso delle spese di consegna dei beni ordinati.
21 Tuttavia,
secondo tale giudice, se la direttiva 97/7 dovesse essere
interpretata nel senso che essa osta a che le spese di consegna dei
beni vengano addebitate al consumatore in caso di recesso di
quest’ultimo, le pertinenti disposizioni del BGB dovrebbero
essere interpretate in modo conforme a tale direttiva, nel senso che
il fornitore dovrebbe allora rimborsare al consumatore siffatte
spese.
22 Il
giudice del rinvio ritiene, tuttavia, di non essere in grado di
stabilire con la dovuta certezza se tale direttiva, e in particolare
il suo art. 6, nn. 1 e 2, debba essere interpretata in tal
senso.
23 Il
Bundesgerichtshof espone, a tale proposito, diversi argomenti a
sostegno della soluzione secondo la quale la citata direttiva non
osta ad una normativa come quella oggetto della causa principale.
24 In
primo luogo, dunque, l’espressione «dovute all’esercizio
del suo diritto di recesso» («infolge der Ausübung
seines Widerrufsrechts») contenuta nella versione tedesca
dell’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2,
seconda frase, della direttiva 97/7 potrebbe suggerire che tali
disposizioni riguardano unicamente le spese risultanti dall’esercizio
del diritto di recesso con esclusione delle spese di consegna dei
beni, che erano già state sostenute al momento del recesso. Le
altre versioni linguistiche di tale direttiva, ed in particolare la
versione inglese e quella francese, potrebbero suffragare una
siffatta interpretazione.
25 In
secondo luogo, l’art. 6, n. 2, prima frase, della
citata direttiva non escluderebbe che, in caso di recesso, il
fornitore ottenga una compensazione del valore delle prestazioni
utilizzate dal consumatore che, per loro natura, non possono essere
restituite. Sarebbe pertanto compatibile con il detto articolo
ammettere che la consegna del bene è una prestazione per la
quale il consumatore dovrebbe restituire al fornitore un valore di
sostituzione pari alle spese di consegna e che l’obbligo di
rimborso del fornitore sarebbe di conseguenza ridotto per l’ammontare
di tali spese.
26 In
terzo luogo, non sarebbe certo che l’obiettivo di tutela del
consumatore, sancito segnatamente nel quattordicesimo ‘considerando’
della direttiva 97/7, imponga il rimborso delle spese di consegna del
bene. Infatti, in occasione di un acquisto normale, il consumatore
sosterrebbe anche le spese che il suo spostamento verso il negozio
comporta, senza contare il tempo necessario allo spostamento.
27 Pertanto,
il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni dell’art. 6,
nn. 1, [primo comma], seconda frase, e 2, della direttiva [97/7]
debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa
nazionale secondo la quale le spese di consegna dei beni possono
essere addebitate al consumatore anche quando questi ha esercitato il
suo diritto di recesso».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
28 La
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, i governi spagnolo,
austriaco e portoghese, nonché la Commissione delle Comunità
europee considerano che le disposizioni dell’art. 6 della
direttiva 97/7 ostano ad una normativa nazionale che consente al
fornitore di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore
qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.
29 Anzitutto,
l’espressione «somme versate dal consumatore»,
indicata nell’art. 6, n. 2, prima frase, della
direttiva 97/7, dovrebbe essere interpretata estensivamente per
ricomprendere ogni prestazione finanziaria adempiuta dal consumatore
nei confronti del fornitore nell’ambito dell’esecuzione
del contratto, ivi comprese le spese di consegna dei beni.
30 Inoltre,
l’art. 6, nn. 1 e 2, della citata direttiva
prevederebbe che le uniche spese a carico del consumatore che
esercita il suo diritto di recesso sono le spese dirette di
spedizione dei beni al mittente. Di conseguenza, le altre spese, in
particolare quelle relative alla consegna dei beni, non potrebbero
essere poste a carico di quest’ultimo.
31 Infine,
dovrebbero essere rimborsate al consumatore le spese che egli ha
sostenuto per una prestazione accessoria del fornitore, quale la
consegna dei beni, la quale non riveste alcun interesse, a seguito
del recesso del consumatore, ai fini della tutela di quest’ultimo
dai rischi dovuti all’impossibilità pratica di visionare
i beni prima di concludere un contratto di vendita a distanza.
32 Il
governo tedesco sostiene, al contrario, che le disposizioni
dell’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2,
della direttiva 97/7 devono essere interpretate nel senso che esse
non ostano ad una siffatta normativa nazionale, secondo la quale le
spese di consegna dei beni possono essere addebitate al consumatore
qualora questi abbia esercitato il suo diritto di recesso.
33 Detto
governo afferma, in sostanza, che la direttiva 97/7 non disciplina
l’addebito delle spese di consegna in caso di recesso del
consumatore. Pertanto, tale addebito risulterebbe dalle «altre
condizioni e modalità relative all’esercizio del diritto
di recesso», che spetta agli Stati membri determinare, come
previsto al quattordicesimo ‘considerando’ della citata
direttiva.
34 Questo
stesso governo ritiene che il rimborso delle «somme versate»
dal consumatore ai sensi dell’art. 6, n. 2, prima
frase, della citata direttiva riguardi unicamente le prestazioni
principali e, in particolare, il prezzo pagato dal consumatore.
35 La
direttiva 97/7 opererebbe una distinzione tra le spese «dovute
all’esercizio» del diritto di recesso, le quali
conseguono all’attuazione di tale diritto, e le altre spese
derivanti dalla conclusione o dall’esecuzione del contratto. A
tale proposito, l’art. 6, n. 2, seconda frase, di
tale direttiva riguarderebbe unicamente le spese conseguenti
all’esercizio del diritto di recesso, mentre il regime
applicabile alle altre spese contrattuali non sarebbe armonizzato
dalla citata direttiva. Orbene, le spese di consegna avrebbero
origine antecedentemente e indipendentemente dall’esercizio del
diritto di recesso. Pertanto, il loro addebito sarebbe disciplinato
dal diritto interno di ogni Stato membro.
36 Relativamente
agli obiettivi perseguiti dall’art. 6 della direttiva
97/7, il governo tedesco fa valere che tale articolo è volto,
certamente, a compensare lo svantaggio derivante dall’impossibilità
per il consumatore di esaminare i beni prima della conclusione del
contratto. Tuttavia, tali obiettivi non contengono alcuna indicazione
atta a consentire una riconfigurazione completa della relazione
contrattuale.
37 Peraltro,
il fatto che il consumatore sopporti le spese di consegna non può
impedirgli di esercitare il suo diritto di recesso. Infatti, da un
lato, egli sarebbe informato prima della conclusione del contratto
dell’ammontare di tali spese. D’altro canto, la decisione
di recedere dal contratto sarebbe indipendente dall’esistenza
di tali spese poiché queste ultime sarebbero già state
sostenute.
Risposta della Corte
Osservazioni preliminari
38 Occorre
rammentare, in via preliminare, che emerge dal quarto ‘considerando’
della direttiva 97/7 che quest’ultima è volta a
introdurre un minimo di regole comuni a livello dell’Unione
europea nel settore dei contratti a distanza.
39 In
particolare, l’art. 6, n. 1, primo comma, prima
frase, della citata direttiva riconosce al consumatore un diritto di
recesso che egli può esercitare, entro un termine determinato,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.
40 Relativamente
alle conseguenze giuridiche del recesso, l’art. 6, n. 2,
prima e seconda frase, della direttiva 97/7 prevede che «il
fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese
eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del
suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni
al mittente».
41 Tuttavia,
emerge dal quattordicesimo ‘considerando’ di tale
direttiva che l’armonizzazione delle conseguenze giuridiche del
recesso non è completa e che spetta pertanto agli Stati membri
«determinare le altre condizioni e modalità relative
all’esercizio del diritto di recesso».
Sull’interpretazione dell’espressione
«somme versate dal consumatore»
42 Nella
causa principale, si pone la questione se nella portata dell’art. 6,
nn. 1 e 2, della direttiva 97/7 rientri l’addebito al
consumatore delle spese di consegna dei beni in caso di recesso di
quest’ultimo, ovvero se, al contrario, spetti agli Stati membri
determinare tale addebito.
43 A
tale proposito, occorre constatare che la lettera dell’art. 6,
n. 2, prima frase, della citata direttiva impone al fornitore,
in caso di recesso del consumatore, un obbligo generale di rimborso
riguardante tutte le somme versate da quest’ultimo risultanti
dal contratto, qualunque sia la causa del pagamento di queste ultime.
44 Contrariamente
a quanto rilevato dal governo tedesco, non emerge né dalla
lettera delle disposizioni dell’art. 6 della direttiva
97/7 né dalla loro economia generale che i termini «somme
versate» debbano essere interpretati nel senso che essi fanno
unicamente riferimento al prezzo pagato dal consumatore, escluse le
spese sopportate da quest’ultimo.
45 Infatti,
la direttiva 97/7, conformemente al suo art. 4, opera una
distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna unicamente per
quanto riguarda le informazioni messe a disposizione del consumatore
dal fornitore prima della conclusione del contratto. Per contro, in
merito alle conseguenze giuridiche del recesso, tale direttiva non
opera una siffatta distinzione e si riferisce dunque a tutte le somme
versate dal consumatore al fornitore.
46 Tale
interpretazione è anche confermata dalla formulazione stessa
dell’espressione «[l]e uniche spese eventualmente a
carico del consumatore», utilizzata nella seconda frase del
citato n. 2, per indicare le «spese dirette di spedizione
dei beni al mittente». Come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, l’espressione
«uniche spese» rende necessaria un’interpretazione
restrittiva e conferisce pertanto un carattere esaustivo a tale
eccezione.
47 Di
conseguenza, emerge da quanto suesposto che i termini «somme
versate», di cui all’art. 6, n. 2, prima frase,
della direttiva 97/7 si estendono a tutte le somme versate dal
consumatore per pagare le spese causate dal contratto, fatta salva
l’interpretazione da fornire all’art. 6, n. 2,
seconda frase, di tale direttiva.
Sull’interpretazione dell’espressione
«dovute all’esercizio del suo diritto di recesso»
48 Come
rammentato al punto 35 della presente sentenza, il governo tedesco
sostiene anche che i termini «dovute all’esercizio del
suo diritto di recesso», di cui all’art. 6, nn. 1,
primo comma, seconda frase, e 2, seconda frase, della direttiva 97/7,
non riguardano tutte le spese a carico del consumatore, bensì
unicamente quelle che presentano un nesso con l’esercizio del
diritto di recesso. Pertanto, le citate disposizioni
disciplinerebbero solo l’addebito delle spese causate dal
recesso.
49 In
via preliminare, occorre constatare che, in talune versioni
linguistiche, la lettera dell’art. 6, nn. 1, primo
comma, seconda frase, e 2, seconda frase, della citata direttiva può
essere interpretata nel senso che essa ha ad oggetto le sole spese
conseguenti all’esercizio del diritto di recesso e causate da
quest’ultimo, ovvero nel senso che essa fa riferimento a tutte
le spese risultanti dalla conclusione, l’esecuzione o la
cessazione del contratto, e che possono essere addebitate al
consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.
50 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue
conclusioni, anche se le versioni tedesca, inglese e francese della
direttiva 97/7 impiegano rispettivamente le espressioni «infolge»,
«because of» e «en raison de», nelle altre
versioni linguistiche di tale medesima direttiva, in particolare
quella spagnola e quella italiana, non si impiegano espressioni
simili, ma si fa riferimento semplicemente al consumatore che
esercita il suo diritto di recesso.
51 Secondo
una giurisprudenza costante, la necessità che le direttive
dell’Unione vengano interpretate in modo uniforme esclude che,
in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato
isolatamente, e impone, invece, che esso venga interpretato e
applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali
(v., in tal senso, sentenze 2 aprile 1998, causa C 296/95, EMU
Tabac e a., Racc. pag. I 1605, punto 36; 17
giugno 1998, causa C 321/96, Mecklenburg, Racc. pag. I 3809,
punto 29; 20 novembre 2008, causa C 375/07, Heuschen &
Schrouff Oriëntal Foods Trading, Racc. pag. I 8691,
punto 46, nonché 10 settembre 2009, causa C 199/08,
Eschig, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54). Inoltre, in
caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un
testo dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere
intesa in funzione del sistema e della finalità della
normativa di cui fa parte (v. sentenze 9 marzo 2000, causa C 437/97,
EKW e Wein & Co., Racc. pag. I 1157, punto 42; 4
ottobre 2007, causa C 457/05, Schutzverband der
Spirituosen-Industrie, Racc. pag. I 8075, punto 18,
nonché 9 ottobre 2008, causa C 239/07, Sabatauskas e a.,
Racc. pag. I 7523, punto 39).
52 Occorre
rilevare che l’interpretazione dell’art. 6, nn. 1,
primo comma, seconda frase, e 2, seconda frase, della direttiva 97/7,
ai sensi della quale tali disposizioni hanno ad oggetto tutte le
spese risultanti dalla conclusione, dall’esecuzione nonché
dalla cessazione del contratto, che possono essere addebitate al
consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso,
corrisponde al sistema e alla finalità di tale direttiva.
53 Infatti,
da un lato, tale interpretazione è corroborata dal fatto che,
anche nelle versioni linguistiche della direttiva 97/7 le quali
utilizzano, nell’art. 6 di quest’ultima,
l’espressione «en raison de» o altre espressioni
simili, il quattordicesimo ‘considerando’ di tale
direttiva fa riferimento agli oneri derivanti al consumatore
«dall’esercizio del diritto di recesso». Ne
consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco
l’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2,
seconda frase, di tale direttiva ha ad oggetto tutte le spese
risultanti dal contratto e non solo le spese conseguenti
all’esercizio del diritto di recesso e causate da quest’ultimo.
54 Relativamente,
dall’altro lato, allo scopo dell’art. 6 della
direttiva 97/7, si deve sottolineare che il quattordicesimo
‘considerando’ della stessa enuncia che il divieto di
addebitare al consumatore, in caso di suo recesso, spese risultanti
dal contratto è finalizzato ad assicurare che il diritto di
recesso garantito da tale direttiva «[non] rest[i] formale»
(v., a tale proposito, sentenza 3 settembre 2009, causa C 489/07,
Messner, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19). Dal
momento che il citato art. 6 persegue quindi chiaramente lo
scopo di evitare che il consumatore possa essere scoraggiato
dall’esercitare il suo diritto di recesso, sarebbe contrario a
detto scopo interpretare tale articolo nel senso che esso
autorizzerebbe gli Stati membri a consentire che le spese di consegna
siano addebitate al consumatore nel caso di un siffatto recesso.
55 A
tale proposito, occorre rammentare che l’art. 6, nn. 1,
primo comma, seconda frase, e 2, seconda frase, della citata
direttiva autorizza il fornitore ad addebitare al consumatore, in
caso di recesso di quest’ultimo, unicamente le spese dirette di
spedizione dei beni al mittente.
56 Qualora
le spese di spedizione dovessero parimenti essere addebitate al
consumatore, siffatto addebito, che sarebbe necessariamente tale da
scoraggiare quest’ultimo dall’esercizio del suo diritto
di recesso, sarebbe in contrasto con lo scopo stesso dell’art. 6
della direttiva, come rammentato al punto 54 della presente sentenza.
57 Inoltre,
un siffatto addebito sarebbe atto a rimettere in discussione
l’equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti nei
contratti conclusi a distanza, accollando al consumatore tutte le
spese connesse al trasporto dei beni.
58 Peraltro,
il fatto che il consumatore sia stato informato dell’importo
delle spese di consegna prima della conclusione del contratto non può
ridurre il carattere dissuasivo che avrebbe l’addebito di tali
spese al consumatore sull’esercizio da parte di quest’ultimo
del suo diritto di recesso.
59 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono occorre risolvere la
questione sottoposta dichiarando che l’art. 6, nn. 1,
primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7 deve essere
interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che
consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a
distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore
qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.
Sulle spese
60 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
L’art. 6, nn. 1, primo comma,
seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere
interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che
consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a
distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore
qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.
Firme
Lingua processuale: il tedesco.