SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 gennaio 2010
«Accordo di associazione CEE-Turchia –
Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del
Consiglio di associazione – Diritto del figlio di un lavoratore
turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro
ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale –
Inizio della formazione professionale dopo la partenza definitiva dei
genitori da tale Stato membro»
Nel procedimento C 462/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dall’Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (Germania)
con decisione 6 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre
2008, nella causa
Ümit Bekleyen
contro
Land Berlin,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues
(relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh,
dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la sig.ra Bekleyen, dall’avv. C. Rosenkranz,
Rechtsanwalt;
– per
il governo danese, dai sigg. J. Bering Liisberg e
R. Holdgaard, in qualità di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels, in
qualità di agente;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz
e G. Rozet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 29 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 7, secondo comma, della decisione del Consiglio
di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo
sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione
n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato
istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la
Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il
12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché
dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità,
dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di
quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963,
64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la sig.ra Bekleyen, cittadina turca, e il Land
Berlin, avente ad oggetto una decisione di quest’ultimo recante
diniego di concessione di un permesso di soggiorno in Germania.
Contesto normativo
L’associazione CEE-Turchia
3 L’art. 59
del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e
concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con
regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760
(GU L 293, pag. 1), è così formulato:
«Nei settori coperti dal presente protocollo,
la Turchia non può beneficiare di un trattamento più
favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente
in virtù del Trattato che istituisce la Comunità».
4 L’art. 6,
n. 1, della decisione n. 1/80 stabilisce quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo
7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il
lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno
Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo,
in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso
di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un
impiego;
– candidatura,
in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare
offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato
membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo
gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la
precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della
Comunità;
– libero
accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata
di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
5 L’art. 7
della decisione n. 1/80 così dispone:
«I familiari che sono stati autorizzati a
raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del
lavoro di uno Stato membro:
– hanno
il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori
degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di
impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
– beneficiano
del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro
scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito
una formazione professionale nel paese ospitante potranno,
indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e
purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato
un’attività nello Stato membro interessato da almeno tre
anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato
membro».
La direttiva 2004/38/CE
6 La
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004,
2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e, per rettifica, GU
2004, L 229, pag. 35, GU 2005, L 197, pag. 34,
nonché GU 2007, L 204, pag. 28), dispone,
all’art. 7, quanto segue:
«1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il
diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel
territorio di un altro Stato membro, a condizione:
(…)
c) di
essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione
o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di
studi, inclusa una formazione professionale e
– di
disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi
nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità
nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua
scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non
divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato
membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; (…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
7 La
sig.ra Bekleyen, nata a Berlino nel 1975, ha vissuto nel
territorio tedesco fino all’età di quattordici anni
insieme alla sua famiglia. Entrambi i suoi genitori, cittadini
turchi, dal 1971 svolgevano un’attività lavorativa
dipendente in Germania. Nel 1989 la sig.ra Bekleyen, con tutta
la sua famiglia, ha fatto ritorno in Turchia, dove ha portato a
termine la sua formazione scolastica ed ha effettuato studi in
architettura del paesaggio.
8 Nel
gennaio 1999, con il consenso del Land Berlin, la sig.ra Bekleyen
è tornata in Germania senza la sua famiglia per proseguire i
suoi studi. Nel marzo dello stesso anno essa ha ottenuto un titolo di
soggiorno, prorogato più volte, da ultimo sotto forma di un
permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 2005. Nell’estate
2005, essa ha terminato i suoi studi presso il Politecnico di Berlino
e ha conseguito il titolo di ingegnere in paesaggistica.
9 Il
19 dicembre 2005 la sig.ra Bekleyen ha chiesto il rilascio di un
permesso di soggiorno in base agli studi superiori da essa compiuti
in Germania, invocando l’art. 7, secondo comma, della
decisione n. 1/80. Con decisione 21 settembre 2006, il Land
Berlin ha respinto tale istanza adducendo il mancato soddisfacimento
dei presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno in
base all’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità
economica europea e la Turchia. Il Land Berlin ha sostenuto che il
citato art. 7, secondo comma, richiede che sussista un nesso
temporale fra il soggiorno dei genitori e quello del figlio,
presupposto che non ricorrerebbe nel caso di specie. A suo giudizio,
il tenore letterale e l’obiettivo di questa disposizione
presuppongono, ai fini dell’acquisizione del diritto
all’impiego e al soggiorno, che almeno uno dei due genitori
risieda ancora nello Stato membro ospitante quando il figlio inizia
la sua formazione professionale.
10 Nel
maggio 2007, la sig.ra Bekleyen ha ottenuto, ai sensi
dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione
n. 1/80, un permesso di soggiorno valido fino al 13 maggio 2009,
in considerazione del fatto che essa era impiegata presso una società
tedesca.
11 Con
un ricorso interposto nel luglio 2006 dapprima sotto forma di un
ricorso in carenza e successivamente diretto contro la citata
decisione 21 settembre 2006, la sig.ra Bekleyen ha chiesto
conferma del suo diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 7,
secondo comma, della decisione n. 1/80.
12 Il
Verwaltungsgericht Berlin ha respinto tale ricorso con sentenza 9
agosto 2007. Tale giudice ha considerato che il ricorso era
certamente ricevibile, poiché, nonostante il diritto di
soggiorno concesso alla sig.ra Bekleyen ex art. 6, n. 1,
della decisione n. 1/80, la stessa aveva un interesse ad agire.
Infatti, qualora le venisse riconosciuto il diritto di invocare
l’art. 7, secondo comma, di tale decisione, in Germania
l’interessata godrebbe del libero accesso al mercato del
lavoro. Il ricorso è stato tuttavia respinto in quanto privo
di fondamento, a motivo del fatto che il soggiorno prolungato della
sig.ra Bekleyen in Turchia avrebbe prodotto l’effetto di
fare perdere a quest’ultima il diritto di beneficiare del
regime privilegiato previsto dal citato art. 7, secondo comma.
13 La
sig.ra Bekleyen ha interposto appello avverso tale sentenza
dinanzi al giudice del rinvio.
14 Ritenendo
che, stanti tali circostanze, la soluzione della controversia
richiedesse l’interpretazione della decisione n. 1/80,
l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 7, secondo comma, della
decisione n. 1/80 (...) debba essere interpretato nel senso che
il diritto di accesso al mercato del lavoro ed il correlato diritto
di soggiorno dopo il conseguimento di una formazione professionale
nello Stato membro ospitante sorgono anche nel caso in cui il figlio
nato in tale Stato, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nel
paese d’origine, torni da solo nello Stato membro suddetto, una
volta raggiunta la maggiore età, per cominciare una formazione
professionale, quando già siano passati dieci anni dalla data
in cui i suoi genitori di nazionalità turca, precedentemente
occupati come lavoratori dipendenti, avevano lasciato a tempo
indefinito lo Stato membro in questione».
Sulla questione pregiudiziale
15 Con
tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora
un lavoratore turco abbia legalmente esercitato un’attività
lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio
di un tale lavoratore possa usufruire in questo Stato membro, dopo
avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto di
accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno,
quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori
nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato membro
suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.
16 Secondo
una giurisprudenza costante, l’art. 7, secondo comma,
della decisione n. 1/80 ha efficacia diretta negli Stati membri,
di modo che i cittadini turchi che ne soddisfano le condizioni
possono far valere direttamente i diritti che esso attribuisce loro
(sentenze 5 ottobre 1994, causa C 355/93, Eroglu,
Racc. pag. I 5113, punto 17, e 16 febbraio 2006,
causa C 502/04, Torun, Racc. pag. I 1563,
punto 19).
17 I
diritti che l’art. 7, secondo comma, della decisione
n. 1/80 conferisce al figlio di un lavoratore turco sul piano
dell’occupazione nello Stato membro ospitante implicano
necessariamente – a pena di privare di qualsiasi efficacia il
diritto di accedere al mercato del lavoro e di svolgere
effettivamente un’attività lavorativa dipendente –
l’esistenza di un correlato diritto di soggiorno in capo
all’interessato (citate sentenze Eroglu, punti 20 e 23,
nonché Torun, punto 20).
18 La
Corte ha altresì statuito che, come si evince dal suo stesso
tenore, il citato art. 7, secondo comma, subordina il diritto di
rispondere a qualsiasi offerta d’impiego nello Stato membro
ospitante, da esso sancito a favore del figlio di un lavoratore
turco, a due condizioni, vale a dire che il figlio del lavoratore
interessato abbia conseguito una formazione professionale nello Stato
membro di cui trattasi e che uno dei suoi genitori abbia legalmente
svolto un’attività lavorativa nel detto Stato da almeno
tre anni (sentenza 19 novembre 1998, causa C 210/97, Akman,
Racc. pag. I 7519, punto 25).
19 Inoltre,
in base alla giurisprudenza della Corte, non è necessario che,
nel momento in cui il figlio termina i suoi studi e acquisisce il
diritto di accedere al mercato del lavoro dello Stato membro
ospitante e, pertanto, di ottenere ivi un titolo di soggiorno per
tale scopo, il suo genitore possegga ancora la qualità di
lavoratore e nemmeno che risieda ancora nel territorio di detto
Stato, sempreché, in passato, tale genitore sia stato qui
regolarmente occupato per almeno tre anni (v., in tal senso, sentenze
Akman, cit., punto 51, e 16 marzo 2000, causa C 329/97,
Ergat, Racc. pag. I 1487, punto 44).
20 Nella
specie, è pacifico che la sig.ra Bekleyen ha conseguito
una formazione professionale in Germania e che i suoi genitori hanno
ivi svolto un’attività lavorativa dipendente per oltre
tre anni.
21 I
governi danese e dei Paesi Bassi deducono tuttavia che l’art. 7,
secondo comma, della decisione n. 1/80 subordina il diritto di
accesso al mercato del lavoro del figlio di un lavoratore turco alla
condizione che sussista un rapporto di simultaneità tra
l’impiego o perlomeno il soggiorno di uno dei genitori nello
Stato membro ospitante e l’inizio della formazione
professionale del figlio. In mancanza di un siffatto nesso temporale
nella causa principale, la sig.ra Bekleyen non potrebbe far
valere i diritti conferiti dall’art. 7, secondo comma,
della decisione n. 1/80.
22 Tale
tesi non può essere accolta.
23 È
importante precisare, anzitutto, che una condizione del genere non
figura espressamente nell’art. 7, secondo comma, della
decisione n. 1/80 e che, come già statuito dalla Corte,
tale disposizione non deve essere interpretata in modo restrittivo
(sentenza Akman, cit., punto 39).
24 La
decisione n. 1/80 è volta a favorire l’integrazione
graduale nello Stato membro ospitante dei cittadini turchi che
rispondono ai requisiti previsti da una delle disposizioni di tale
decisione e che beneficiano dei diritti loro attribuiti dalla stessa
(sentenza 18 dicembre 2008, causa C 337/07, Altun, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 29).
25 Secondo
una giurisprudenza consolidata, l’art. 7, secondo comma,
della decisione n. 1/80 costituisce, rispetto al primo comma del
medesimo articolo, una disposizione più favorevole la quale,
nella cerchia dei familiari dei lavoratori turchi, ha inteso
riservare un trattamento particolare ai figli, volto ad agevolare il
loro ingresso nel mercato del lavoro dopo il compimento di una
formazione professionale, al fine di realizzare gradualmente la
libera circolazione dei lavoratori, conformemente all’obiettivo
della suddetta decisione (citate sentenze Akman, punto 38, e Torun,
punto 23).
26 Contrariamente
all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, che
impone ai familiari di un lavoratore turco l’obbligo di
risiedere ininterrottamente presso il medesimo per un periodo
determinato (sentenza Altun, cit., punto 30), il secondo comma
dello stesso articolo non prevede alcuna condizione relativa ad
un’effettiva convivenza in comunità domestica con il
lavoratore.
27 Ciò
deriva dal fatto che l’art. 7, secondo comma, della
decisione n. 1/80 non ha lo scopo di predisporre condizioni
favorevoli al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante
(sentenza Akman, cit., punto 43), bensì di favorire
l’accesso dei figli dei lavoratori turchi al mercato del
lavoro.
28 Tale
constatazione depone a favore di un’interpretazione
dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80
secondo cui tale disposizione non subordina i diritti da essa
conferiti ai figli dei lavoratori turchi alla condizione che uno dei
loro genitori possegga ancora la qualità di lavoratore o
risieda ancora nello Stato membro ospitante nel momento in cui il
figlio inizia qui la sua formazione professionale.
29 Una
volta soddisfatte le condizioni di cui all’art. 7, secondo
comma, della decisione n. 1/80, tale disposizione conferisce al
figlio di un lavoratore turco un autonomo diritto di accesso al
mercato del lavoro nello Stato membro ospitante e, correlativamente,
un diritto di soggiornare in quest’ultimo.
30 Certamente,
il diritto di libero accesso al mercato del lavoro previsto a favore
del figlio di un lavoratore turco ha come fondamento il lavoro
precedentemente svolto da quest’ultimo nello Stato membro
ospitante.
31 Nondimeno,
come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue
conclusioni, la funzione specifica assolta dal secondo comma del
suddetto art. 7 nell’integrazione dei figli dei lavoratori
turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante ha come
conseguenza che il requisito secondo cui uno dei genitori deve aver
lavorato in tale Stato da almeno tre anni non può essere
inteso nel senso di esigere che, nel momento in cui il figlio inizia
la sua formazione professionale, detto genitore possegga ancora lo
status di lavoratore. Tale requisito ha unicamente lo scopo di
stabilire, parallelamente alla formazione professionale del figlio,
il livello di integrazione sufficiente di quest’ultimo nello
Stato membro ospitante, atto a consentirgli di beneficiare del
trattamento particolare previsto dalla disposizione in parola.
32 Il
requisito secondo cui il genitore deve aver conservato lo status di
lavoratore, nonché quello che impone un nesso temporale tra il
soggiorno dei genitori nello Stato membro ospitante e quello del
figlio nel momento di inizio della formazione professionale,
sarebbero difficilmente conciliabili con l’obiettivo perseguito
dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80,
il quale, come rilevato al punto 27 della presente sentenza, non mira
a creare condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nel
detto Stato membro.
33 Il
giudice del rinvio si chiede inoltre se una siffatta interpretazione
dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80
non avrebbe come conseguenza che, in violazione dell’art. 59
del protocollo addizionale sottoscritto il 23 novembre 1970, i figli
dei lavoratori turchi riceverebbero un trattamento più
favorevole di quello che il diritto dell’Unione accorda ai
figli dei cittadini degli Stati membri.
34 Dalla
decisione di rinvio emerge che la controversia principale riguarda
unicamente la questione se il diritto di soggiorno del quale la
sig.ra Bekleyen chiede il riconoscimento in Germania, dopo aver
terminato la sua formazione professionale in tale Stato e avervi
esercitato l’accesso al mercato del lavoro, debba essere
fondato sull’art. 7, secondo comma, della decisione
n. 1/80, come da essa sostenuto, ovvero sull’art. 6,
n. 1, primo trattino, della medesima decisione, come risulta dal
permesso di soggiorno rilasciatole fino al 13 maggio 2009. Nondimeno,
il dubbio del giudice nazionale sembra dovuto al fatto che esso
ritiene che il figlio di un cittadino di uno Stato membro non goda,
in base al diritto comunitario, di un diritto di soggiorno autonomo
nel caso in cui i suoi genitori abbiano lasciato lo Stato membro
ospitante ed egli ritorni da solo in tale Stato per iniziarvi una
formazione professionale.
35 A
tal riguardo, va ricordato che la decisione n. 1/80 non incide
sulla competenza degli Stati membri a disciplinare tanto l’ingresso
nel proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni
della loro prima occupazione (sentenze 16 dicembre 1992, causa
C 237/91, Kus, Racc. pag. I 6781, punto 25,
e Altun, cit., punto 48).
36 Gli
Stati membri hanno conservato anche la competenza a disciplinare
l’ingresso nel proprio territorio di un familiare di un
lavoratore turco e le condizioni del suo soggiorno durante il periodo
iniziale di tre anni che precede quello in cui egli ha il diritto di
rispondere a qualsiasi offerta di lavoro (sentenza Ergat, cit.,
punto 42).
37 Peraltro,
a differenza dei lavoratori degli Stati membri, i cittadini turchi
non beneficiano della libera circolazione all’interno
dell’Unione europea, ma fruiscono soltanto di taluni diritti
nel territorio dello Stato membro ospitante (sentenza 18 luglio 2007,
causa C 325/05, Derin, Racc. pag. I 6495,
punto 66).
38 Più
precisamente, per quanto attiene alle condizioni di accesso al
mercato del lavoro nello Stato membro ospitante, va rilevato che,
mentre la sig.ra Bekleyen deve rispettare le condizioni di cui
all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80,
per il figlio di un lavoratore cittadino di uno Stato membro un
siffatto diritto discende direttamente dall’art. 39, n. 1,
CE, volto a garantire la libera circolazione dei lavoratori
all’interno dell’Unione.
39 Per
quanto riguarda, inoltre, le condizioni d’ingresso e di
soggiorno nello Stato membro ospitante, è pacifico che il
ritorno della sig.ra Bekleyen in Germania per proseguirvi i suoi
studi e il titolo di soggiorno rilasciatole a tale fine erano fondati
su decisioni delle autorità nazionali adottate in applicazione
non della decisione n. 1/80, ma unicamente del diritto
nazionale.
40 Per
contro, in una situazione analoga a quella della sig.ra Bekleyen,
il ritorno e il soggiorno nello Stato membro ospitante del figlio di
un cittadino di un altro Stato membro che, in passato, abbia svolto
un’attività lavorativa dipendente nel primo Stato,
rientrerebbero nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione.
41 In
tale ipotesi, il figlio di un lavoratore cittadino di uno Stato
membro avrebbe il diritto di stabilirsi nello Stato membro ospitante
al fine di proseguirvi i suoi studi in base all’art. 18,
n. 1, CE, che conferisce a ogni cittadino dell’Unione il
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.
42 L’esercizio
di tale diritto di soggiorno sarebbe unicamente soggetto alle
condizioni previste dall’art. 7, n. 1, lett. c),
della direttiva 2004/38, secondo cui un cittadino dell’Unione
deve disporre, segnatamente, di un’assicurazione malattia
completa nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti, al
fine di evitare di diventare un onere per il sistema di assistenza
sociale di tale Stato.
43 Inoltre,
la giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni alle quali i
diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80
possono essere limitati enuncia, oltre all’eccezione relativa
all’ordine pubblico, alla sicurezza e alla sanità
pubbliche, applicabile indistintamente ai cittadini turchi e ai
cittadini degli Stati membri, una seconda causa di decadenza dai
detti diritti riguardante unicamente i lavoratori migranti turchi,
ossia il fatto che questi lascino lo Stato membro ospitante per un
periodo significativo e senza motivi legittimi (sentenza Derin, cit.,
punto 67).
44 Non
si può dunque sostenere che l’interpretazione
dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80,
quale emerge dai punti 23 32 della presente sentenza, avrebbe
come conseguenza che il figlio di un lavoratore turco si troverebbe
in una situazione più favorevole di quella riservata al figlio
di un cittadino di uno Stato membro.
45 Alla
luce delle considerazioni che precedono, la questione posta va
risolta dichiarando che l’art. 7, secondo comma, della
decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che,
qualora un lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività
lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio
di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro,
dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del
diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di
soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi
genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato
membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.
Sulle spese
46 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
1) L’art. 7,
secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80,
relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal
Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea
un’associazione tra la Comunità economica europea e la
Turchia, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un
lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività
lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio
di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro,
dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del
diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di
soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi
genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato
membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.
Firme
Lingua processuale: il tedesco.