SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
22 ottobre 2009
«Politica agricola comune – Sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti –
Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico
– Fissazione dell’importo di riferimento –
Agricoltori che si trovano in una situazione particolare –
Riserva nazionale»
Nel procedimento C 449/08,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het
bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 8 ottobre 2008, pervenuta
in cancelleria il 13 ottobre 2008, nella causa
G. Elbertsen
contro
Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Quinta
Sezione),
composta dal
sig. M. Levits, presidente di sezione, facente funzione di
presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. A. Borg Barthet
(relatore) e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale:
sig.ra J. Kokott
cancelliere:
sig. R. Grass
vista la fase scritta
del procedimento,
considerate le
osservazioni presentate:
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e
M. de Mol, in qualità di agenti;
– per
il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller,
in qualità di agenti;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dalla
sig.ra F. Clotuche Duvieusart e dal sig. B. Burggraaf,
in qualità di agenti,
vista la decisione,
adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del
Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE)
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e
(CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra il sig. Elbertsen ed il Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della
Natura e della Qualità degli alimenti; in prosieguo: il
«Ministro»), in merito all’assegnazione di diritti
al pagamento unico a partire dalla riserva nazionale.
Contesto normativo
La normativa
comunitaria
Il regolamento
n. 1782/2003
3 Nel
contesto della riforma della politica agricola comune, il Consiglio
dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1782/2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune, nonché a
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
4 Il
regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime
di sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è
designato, all’art. 1, secondo trattino, di tale
regolamento, come il «regime unico di pagamento». Tale
regime forma oggetto del Titolo III di detto regolamento.
5 L’art. 33
del regolamento n. 1782/2003 elenca le situazioni in cui gli
agricoltori possono ricorrere al regime di pagamento unico. Esso, in
particolare, dispone:
«Ammissibilità
1. Possono
beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:
a) abbiano
fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui
all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno
menzionati nell’allegato VI,
(...)».
6 L’art. 37,
n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«L’importo
di riferimento è la media triennale degli importi dei
pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei
regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata
a norma dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di
riferimento di cui all’articolo 38».
7 Il
periodo di riferimento menzionato agli artt. 33, n. 1, e
37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 è definito
all’art. 38 di tale regolamento. Esso comprende gli anni
civili 2000, 2001 e 2002.
8 L’art. 42,
nn. 1 e 4, del regolamento n. 1782/2003 così
dispone:
«1. Gli
Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma
dell’articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale
lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una
riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3%.
(…)
4. Gli
Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo
criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di
trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e
della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che
si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione
secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2».
Il regolamento
(CE) n. 795/2004
9 Ai
sensi del nono ‘considerando’ del regolamento (CE) della
Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di
applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento
n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1), come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974
(GU L 345, pag. 85; in prosieguo: il «regolamento
n. 795/2004»):
«Per agevolare la
gestione della riserva nazionale, è opportuno prevederne la
gestione regionale, tranne nei casi previsti all’articolo 42,
paragrafo 3, ove applicabile, e all’articolo 42, paragrafo 4
del regolamento (CE) n. 1782/2003, quando spetti agli Stati
membri assegnare diritti all’aiuto».
10 Il
tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 795/2004
prevede quanto segue:
«A norma
dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, la Commissione definisce le situazioni particolari
che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori
che si trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o
parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo
di riferimento. È quindi opportuno redigere un elenco di tali
situazioni particolari e prevedere norme che permettano di evitare
che uno stesso agricoltore possa accumulare diritti all’aiuto
assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità,
per la Commissione, di completare l’elenco, se del caso. È
opportuno inoltre offrire agli Stati membri un margine di manovra per
stabilire l’importo di riferimento da assegnare».
11 In
base all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 795/2004:
«Ai fini
dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, gli “agricoltori che si trovano in una
situazione (…) particolare” sono gli agricoltori di cui
agli articoli da 19 a 23 bis del presente regolamento».
12 L’art. 21,
n. 1, del regolamento n. 795/2004 così dispone:
«L’agricoltore
che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o
che abbia acquistato terreno alle condizioni di cui ai paragrafi da 2
a 6 entro il 15 maggio 2004, riceve diritti all’aiuto calcolati
dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro
secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di
trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato
acquistato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore
al numero di ettari che ha comprato».
La normativa
nazionale
13 L’art. 16
del regolamento sulla politica agricola comune – sostegno al
reddito 2006 (Regeling GLB inkomenssteun 2006; in prosieguo: la
«Regeling») prevede in particolare:
«1. All’assegnazione
di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale vengono
ammessi esclusivamente:
(…)
c) agricoltori
che, ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 795/2004,
abbiano effettuato investimenti in capacità di produzione o
che abbiano acquistato terreno, sempre che il Ministro ritenga
dimostrato che essi, in conformità dell’art. 21 del
regolamento n. 795/2004, entro il 15 maggio 2004:
– abbiano
investito in capacità di stalla, o la abbiano affittata per
almeno sei anni;
– abbiano
acquistato terreno, o lo abbiano affittato per almeno sei anni;
– abbiano
acquistato animali, per cui si può ottenere un pagamento
diretto menzionato all’allegato VI del regolamento
n. 1782/2003;
(…)
d) agricoltori
che, ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 795/2004,
abbiano affittato o acquistato terreno, sempre che il Ministro
ritenga dimostrato che essi hanno affittato o acquistato questo
terreno entro il 15 maggio 2004;
(…)
2. Gli
agricoltori ai sensi del primo comma, lett. da b) a d), vengono
ammessi ai diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale
esclusivamente a condizione che:
a) per
effetto di investimenti nella capacità produttiva o per la
presa di possesso, l’acquisto o l’affitto di terreno
ammissibile, ai sensi dell’art. 44, n. 2, del
regolamento n. 1782/2003, nell’anno civile successivo,
dispongono di:
i) maggiore
capacità di stalla,
ii) un
maggior numero di animali per cui si può ottenere un pagamento
diretto di cui all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003,
(…)
rispetto alla capacità
produttiva o al terreno in questione disponibili nel periodo di
riferimento;
b) essi
su questa base abbiano ricevuto più pagamenti diretti, come
calcolati in forza dell’art. 17; e
c) questa
capacità produttiva o questo terreno aggiuntivi non
attribuiscano ancora un diritto all’assegnazione di diritti
all’aiuto o di importi di riferimento sulla base del periodo di
riferimento.
3. Una
domanda di fissazione di diritti all’aiuto a partire dalla
riserva nazionale avviene ai sensi dell’art. 11».
14 Ai
sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, della Regeling:
«1. Gli
importi di riferimento supplementari per gli agricoltori, ai sensi
dell’art. 16, n. 2, vengono calcolati sulla base del
seguente metodo:
a) l’aumento,
rispetto al periodo di riferimento, nell’anno successivo e per
effetto degli investimenti nella capacità produttiva, della
presa di possesso, dell’acquisto o dell’affitto di
terreni in questione, dell’importo dei pagamenti diretti
ricevuti in base ai regimi di sostegno di cui all’allegato VI
del regolamento n. 1782/2003 viene calcolato e applicato secondo
il metodo descritto all’allegato VII del regolamento
n. 1782/2003;
b) il
risultato del calcolo della lett. a) viene ridotto di un importo
di EUR 500, che viene suddiviso proporzionalmente tra i singoli
importi supplementari percepiti in forza dei regimi di sostegno ivi
menzionati.
c) gli
importi supplementari come calcolati ai sensi della lett. b)
vengono moltiplicati per una percentuale che verrà fissata in
seguito dal Ministro. Egli pubblica siffatta percentuale sulla
gazzetta ufficiale con decreto.
2. In
deroga al disposto del primo comma e dell’art. 16, n. 2,
su istanza dell’agricoltore, per il calcolo dell’importo
ulteriore di riferimento ci si basa sul secondo anno dopo
l’investimento nella capacità produttiva o la presa di
possesso, l’acquisto o l’affitto di terreno, ma al più
tardi sul 2005, sempre che il Ministro ritenga dimostrato che
l’agricoltore nel primo anno successivo non era in grado di
sfruttare appieno la capacità produttiva o i terreni in
questione.
(…)».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
15 Il
sig. Elbertsen, agricoltore nei Paesi Bassi, possedeva nella sua
azienda quattro pecore nel 2000, tre nel 2001 e undici nel 2002.
Relativamente a tale periodo non gli è stato concesso alcun
pagamento diretto.
16 Il
20 dicembre 2002 è stato stabilito a suo favore un
diritto di enfiteusi su un appezzamento di prato di 1,29 ha e,
nel corso dell’anno successivo, egli ha convertito in stalla un
edificio in precedenza adibito a magazzino.
17 Durante
gli anni 2003 2005, il sig. Elbertsen possedeva venti
pecore, il che gli ha permesso di beneficiare per ognuno di questi
anni di un premio per ovini per un’importo totale pari a
EUR 440,40.
18 Il
6 settembre 2005 il sig. Elbertsen, sulla base di investimenti
realizzati in capacità di stalla, pecore e terreno, ha
presentato una domanda di diritti all’aiuto a partire dalla
riserva nazionale.
19 Con
lettera 13 ottobre 2006, il Ministro ha risposto affermando che, pur
potendo egli essere ammesso, in ragione di questi investimenti, ai
diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, i
pagamenti supplementari diretti calcolati restavano tuttavia al di
sotto del limite di EUR 500 stabilito dalla normativa nazionale,
cosicché i diritti all’aiuto a partire dalla riserva
nazionale non potevano essergli concessi.
20 Con
decisione 15 dicembre 2006, il Ministro ha fissato in EUR 0
l’importo dei diritti all’aiuto da concedere al
sig. Elbertsen.
21 A
seguito del ricorso proposto dal sig. Elbertsen, il Ministro,
con decisione 24 aprile 2007, ha confermato la propria decisione di
non concedergli alcun diritto all’aiuto a partire dalla riserva
nazionale.
22 Con
lettera 1° maggio 2007, il sig. Elbertsen ha proposto
ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven avverso
la decisione 24 aprile 2007.
23 Nel
ricorso egli fa valere che la disposizione nazionale in forza della
quale viene applicata la soglia di EUR 500 comporta una
disparità di trattamento a scapito dei piccoli agricoltori e
che, pertanto, essa è contraria all’art. 42 del
regolamento n. 1782/2003 nonché all’art. 21
del regolamento n. 795/2004. Inoltre, egli afferma che nel
momento in cui ha effettuato i propri investimenti non esisteva
alcuna soglia, cosicché l’art. 17, n. 1,
lett. b), della Regeling è in contrasto con i principi di
certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il
sig. Elbertsen, infine, sostiene che il regolamento n. 795/2004
gli conferisce i diritti all’aiuto a partire dalla riserva
nazionale e impedisce che l’applicazione di una regola di
calcolo stabilita da uno Stato membro per fissare l’importo di
riferimento comporti per lui una perdita totale della facoltà
di ottenere simili diritti all’aiuto.
24 Il
College van Beroep voor het bedrijfsleven, ritenendo che l’esito
della controversia di cui è investito dipenda
dall’interpretazione delle norme comunitarie applicabili, ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’art. 42, n. 4, del regolamento (…)
n. 1782/2003 (…) debba essere interpretato nel senso che
esso lascia ad uno Stato membro un margine per fissare un importo di
riferimento di EUR 0 e non assegnare diritti all’aiuto a
partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una
situazione particolare come descritta all’art. 21 del
regolamento (…) n. 795/2004 (…).
2) In
caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il diritto
comunitario osti all’applicazione di una disposizione come
l’art. 17, n. 1, lett. b), della Regeling (…),
ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti
supplementari che si produce per effetto di un investimento nella
capacità produttiva o di acquisto di terreno, viene dedotto un
importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo di
riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto
a partire dalla riserva nazionale».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima
questione
25 Con
la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’art. 42, n. 4, del regolamento
n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che esso lascia
agli Stati membri un margine discrezionale che consente loro di
fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non
assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale
ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come
quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004.
Osservazioni
presentate alla Corte
26 Nelle
loro osservazioni scritte, i governi olandese e tedesco, nonché
la Commissione, sostengono che l’art. 42, n. 4, del
regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 21
del regolamento n. 795/2004, conferisce agli Stati membri un
margine siffatto purché l’importo di riferimento sia
calcolato secondo criteri obiettivi e, pertanto, non pregiudichi la
parità di trattamento tra gli agricoltori e non crei alcuna
distorsione del mercato e della concorrenza.
Risposta della
Corte
27 In
via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito del regime
di pagamento unico, gli Stati membri, in forza dell’art. 42
del regolamento n. 1782/2003, sono tenuti a costituire una
riserva nazionale al fine di tenere conto di situazioni specifiche.
Conformemente al n. 4 di questo articolo, gli Stati membri
utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri
obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento
tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della
concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si
trovano in una situazione particolare.
28 A
tale riguardo occorre rilevare che, contrariamente al tenore
letterale dei nn. 3 e 5 dell’art. 42 del regolamento
n. 1782/2003, il quale conferisce espressamente agli Stati
membri la possibilità di utilizzare o meno la riserva
nazionale nelle situazioni previste da tali disposizioni, il n. 4
di detto articolo obbliga gli Stati membri a calcolare gli importi di
riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione
particolare. È il caso, segnatamente, degli agricoltori che
hanno effettuato investimenti in capacità di produzione o che
hanno acquistato terreno entro il 15 maggio 2004.
29 Tuttavia,
è giocoforza constatare che né l’art. 42,
n. 4, del regolamento n. 1782/2003 né l’art. 21,
n. 1, del regolamento n. 795/2004 escludono a priori che
uno Stato membro calcoli un importo di riferimento pari a EUR 0.
30 In
base all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004,
i diritti all’aiuto concessi agli agricoltori previsti da tale
disposizione sono calcolati sulla base degli importi di riferimento
stabiliti dallo Stato membro interessato. Ne consegue che la
normativa nazionale, anche se non pone in discussione il diritto alla
fissazione di un importo di riferimento, può comportare,
tuttavia, che in determinati casi il calcolo dei diritti all’aiuto
conduca ad un importo pari a EUR 0.
31 Cionondimeno,
tale circostanza non può ritenersi contraria all’art. 21,
n. 1, del regolamento n. 795/2004, il quale, interpretato
alla luce del suo nono ‘considerando’, obbliga gli Stati
membri, nel contesto dell’art. 42, n. 4, del
regolamento n. 1782/2003, a concedere i diritti all’aiuto
agli agricoltori interessati.
32 Infatti,
come risulta espressamente dagli artt. 21, n. 1, del
regolamento n. 795/2004, e 42, n. 4, del regolamento
n. 1782/2003, gli Stati membri dispongono di un certo margine
nella determinazione degli importi di riferimento da concedere. Tale
interpretazione, del resto, è confermata dal tredicesimo
‘considerando’ del regolamento n. 795/2004.
33 Resta
cionondimeno il fatto che gli Stati membri, conformemente a dette
disposizioni, oltre a basarsi su criteri obiettivi, non devono
pregiudicare la parità di trattamento tra gli agricoltori o
creare distorsioni del mercato e della concorrenza.
34 Di
conseguenza, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale
dichiarando che l’art. 42, n. 4, del regolamento
n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che esso lascia
agli Stati membri un margine discrezionale che consente loro di
fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non
assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale
ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come
quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004,
purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non
pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non
crei distorsioni del mercato e della concorrenza.
Sulla seconda
questione
35 Con
la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se il diritto comunitario osti all’applicazione di
una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento
dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un
investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di
terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga
fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati
diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
Osservazioni
presentate alla Corte
36 I
governi olandese e tedesco, nonché la Commissione, sostengono
che il diritto comunitario non osta all’applicazione di una
disposizione siffatta.
Risposta della
Corte
37 In
via preliminare si deve ricordare che gli Stati membri,
nell’attuazione della normativa comunitaria, sono tenuti non
soltanto a conformarsi alle disposizioni della normativa di cui
trattasi ma anche a osservare i principi generali del diritto
comunitario come i principi di parità di trattamento, di
tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità (v., in
tal senso, sentenza 4 giugno 2009, causa C 241/07, JK Otsa Talu,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).
38 L’art. 42,
n. 4, del regolamento n. 1782/2003 impone che gli importi
di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione
particolare siano fissati secondo criteri obiettivi e in modo tale da
garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed
evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
39 L’art. 17,
n. 1, della Regeling prevede che l’importo di riferimento
sia calcolato sulla base dell’aumento dell’importo dei
pagamenti diretti percepiti derivante da un investimento nella
capacità produttiva o da una messa a disposizione, da acquisto
o da affitto di terreno. Detto importo viene poi ridotto di EUR 500,
suddiviso proporzionalmente tra gli importi di sostegno supplementari
di cui trattasi prima di essere moltiplicato per una percentuale
stabilita dal Ministro. L’importo di riferimento così
calcolato costituisce il fondamento per stabilire il valore dei
diritti all’aiuto da assegnare o da aumentare.
40 Ciò
considerato, è giocoforza constatare che la disposizione in
esame nella causa principale, in forza della quale una riduzione di
EUR 500 per il calcolo dell’importo di riferimento è
applicabile a tutti gli agricoltori che hanno fatto appello alla
riserva nazionale, costituisce una misura di carattere generale che
si fonda su criteri obiettivi e che non viola il principio di parità
di trattamento né comporta distorsioni del mercato e della
concorrenza.
41 Per
quanto riguarda, in particolare, il principio di parità di
trattamento, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza,
esso impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo
dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso
modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente
giustificata (sentenza 11 luglio 2006, causa C 313/04, Franz
Egenberger, Racc. pag. I 6331, punto 33, e la
giurisprudenza ivi citata).
42 Nella
fattispecie, si trova in una situazione analoga ogni agricoltore che
ha fatto appello alla riserva nazionale. Il fatto che la detrazione
di un importo di EUR 500 possa incidere maggiormente su una
piccola azienda che su una grande è irrilevante al riguardo.
Per contro, gli agricoltori che hanno fatto appello alla riserva
nazionale, nei limiti in cui non soddisfino le condizioni per
ottenere i diritti al pagamento unico, non sono in una situazione
paragonabile a quella degli agricoltori che hanno beneficiato di
pagamenti regolari.
43 Peraltro,
va rilevato che il principio di proporzionalità, che esige che
lo scopo previsto sia perseguito nel modo meno rigido, non osta ad
una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa
principale, che ha come obiettivo quello di evitare che l’attuazione
del sistema di pagamento conduca ad importi di riferimento
insignificanti e del tutto sproporzionati rispetto agli oneri
amministrativi sostenuti dallo Stato membro (v., in tal senso,
sentenza 12 luglio 1990, causa C 16/89, Spronk,
Racc. pag. I 3185, punto 28).
44 Di
conseguenza, talune disposizioni comunitarie riconoscono agli Stati
membri un margine di manovra che consente loro di applicare una
soglia al di sotto della quale le domande di aiuto sono respinte. A
titolo di esempio, si deve menzionare la facoltà riconosciuta
agli Stati membri all’art. 12, n. 6, del regolamento
n. 795/2004, di determinare dimensioni minime per le aziende ai
fini dell’ammissibilità delle domande di fissazione dei
diritti all’aiuto, purché le dimensioni minime non
superino i 0,3 ha. D’altronde, conformemente all’art. 70
del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796,
recante modalità di applicazione della condizionalità,
della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo
di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141,
pag. 18), gli Stati membri possono decidere di non concedere
alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a
EUR 100. Infine, l’art. 4, n. 3, del regolamento
(CE) del Consiglio 19 dicembre 2001, n. 2529, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
ovine e caprine (GU L 341, pag. 3), conferiva agli
Stati membri una certa discrezionalità che consentiva loro di
determinare, tra dieci e cinquanta, il numero minimo di animali
oggetto di una domanda di premio.
45 Per
quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, occorre
ricordare che nel settore della politica agricola comune gli
operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla
conservazione di una situazione esistente che può essere
modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità
competenti (citata sentenza JK Otsa Talu, punto 51). Ne consegue che
la realizzazione di investimenti in capacità di produzione o
l’acquisto di terreno non possono consentire all’operatore
interessato di invocare alcun legittimo affidamento inerente alla
realizzazione di detti investimenti per poter domandare un importo di
riferimento attribuito proprio in ragione di detti investimenti (v.,
in tal senso, citata sentenza Spronk, punto 29).
46 Alla
luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda
questione pregiudiziale dichiarando che il diritto comunitario non
osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi
della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti
supplementari derivante da un investimento nella capacità
produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di
EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in
base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire
dalla riserva nazionale.
Sulle spese
47 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la
Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’art. 42,
n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003,
n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,
(CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94,
(CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000,
(CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere
interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine
discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo
di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire
dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una
situazione particolare come quella descritta all’art. 21
del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795,
recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico
di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974,
purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non
pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non
crei distorsioni del mercato e della concorrenza.
2) Il
diritto comunitario non osta all’applicazione di una
disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento
dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un
investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di
terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga
fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati
diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
Firme
Lingua processuale:
l’olandese.