SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
20 maggio 2010
«Ravvicinamento delle legislazioni –
Direttiva 90/434/CEE – Regime fiscale comune da applicare alle
fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi
d’azioni concernenti società di Stati membri diversi –
Art. 11, n. 1, lett. a) – Applicabilità a imposte sui
trasferimenti»
Nel procedimento C 352/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 11
luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2008, nella causa
Modehuis A. Zwijnenburg BV
contro
Staatssecretaris van Financiën,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione,
facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. E.
Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. J. Kasel
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
• per la Modehuis A.
Zwijnenburg BV, dall’avv. A. Bremmer, advocaat;
• per il governo dei
Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di
agenti;
• per il governo
francese, dai sigg. G. de Bergues e J. C. Gracia, in qualità
di agenti;
• per il governo
italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente,
assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
• per il governo
portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;
• per la Commissione
delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e W. Roels, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 16 luglio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 11, n. 1, lett. a), della
direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al
regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti
società di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 1).
2 Detta domanda è stata presentata
nell’ambito di una lite che oppone la Modehuis A. Zwijnenburg
BV (in prosieguo: la «Zwijnenburg») allo Staatssecretaris
van Financiën in merito ad una domanda di rimborso delle imposte
sui trasferimenti versate basata su un’esenzione prevista dalla
legge in caso di fusione di imprese.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 La direttiva 90/434 mira, a tenore del suo
primo ‘considerando’, a garantire che le operazioni di
ristrutturazione di società di Stati membri diversi, come
fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni,
non siano intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni
particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri.
4 Dal quarto ‘considerando’ di
detta direttiva risulta che il regime fiscale comune deve evitare
un’imposizione all’atto di una fusione, di una scissione,
di un conferimento di attivo o di uno scambio di azioni, pur
tutelando gli interessi finanziari dello Stato cui appartiene la
società conferente o acquisita.
5 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, di detta
direttiva, «la fusione o la scissione non comporta alcuna
imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il
valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti ed
il loro valore fiscale».
6 A tenore dell’art. 8, n. 1, della
direttiva 90/434, «l’assegnazione, in occasione di una
fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del
capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un
socio della società conferente o acquistata, in cambio di
titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima
società, non deve di per se stessa comportare alcuna
imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio».
7 L’art. 11, n. 1, lett. a), della
direttiva 90/434 è redatto come segue:
«1. Uno Stato membro può rifiutare
di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III e
IV o revocarne il beneficio qualora risulti che l’operazione di
fusione, di scissione, di conferimento d’attivo o di scambio di
azioni:
a) ha come obiettivo principale o come uno
degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscale; il
fatto che una delle operazioni di cui all’articolo 1 non sia
effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o
la razionalizzazione delle attività delle società
partecipanti all’operazione, può costituire la
presunzione che quest’ultima abbia come obiettivo principale o
come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione
fiscali».
La normativa nazionale
8 L’art. 14 della legge del 1969
relativa all’imposta sulle società (Wet op de
vennootschapsbelasting 1969), nella sua versione applicabile nella
causa principale, dispone:
«1. Il soggetto passivo che cede la totalità
o una parte autonoma della sua impresa (il cedente) ad un altro ente
che è già assoggettato o che lo diviene a causa della
cessione (il cessionario) a fronte dell’emissione di azioni del
cessionario (la fusione d’imprese) non deve prendere in
considerazione gli utili realizzati dalla cessione o in occasione di
questa (…). Se i benefici non sono presi in considerazione, il
cessionario si sostituisce al cedente per quanto concerne tutti gli
elementi del patrimonio ottenuti nell’ambito della fusione di
imprese.
(…)
4. In deroga ai nn. 1
e 2, gli utili sono presi in considerazione se la fusione di imprese
mira prevalentemente ad eludere o a rinviare l’imposizione.
Salvo prova contraria, si considera che la fusione di imprese miri
prevalentemente ad eludere o a rinviare l’imposizione se essa
non è effettuata per ragioni economicamente valide, quali la
ristrutturazione o la razionalizzazione dell’attività
del cedente e del cessionario. Se, nel corso dei tre anni successivi
alla cessione, le azioni del cedente o del cessionario sono cedute,
in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ad un ente privo
di collegamenti col cedente e il cessionario, le valide ragioni
economiche sono considerate inesistenti, salvo prova contraria.
(…)
8. Il cedente che
intenda avere la certezza che la fusione di imprese non sia
considerata volta prevalentemente ad eludere o a rinviare la
riscossione dell’imposta può rivolgersi all’ispettore
con una domanda precedente alla cessione, il quale si pronuncerà
con una decisione suscettibile di reclamo».
9 In forza dell’art. 2 della legge del
1970 relativa all’imposta sugli atti giuridici (wet op
belastingen van rechtsverkeer 1970), nella sua versione applicabile
alla causa principale, per imposte sui trasferimenti si intendono
«imposte prelevate in caso di acquisto di beni immobili situati
nei Paesi Bassi o imposte cui tali beni sono soggetti».
10 L’art. 4 di tale legge precisa:
«Per “beni” ai sensi dell’art.
2 si intendono in particolare (beni immobili fittizi):
a. azioni in enti il cui capitale è
diviso in azioni e i cui elementi di attivo, al momento dell’acquisto
o in qualsiasi momento durante l’anno precedente quest’ultimo,
consistano o siano consistiti principalmente in beni immobili situati
nei Paesi Bassi, a condizione che tali beni immobili, considerati
complessivamente, servano o siano serviti, integralmente o
principalmente, all’acquisto, alla cessione o all’utilizzazione
di detti beni immobili;
(…)».
11 Conformemente all’art. 14 di detta
legge, «l’imposta ammonta al 6%».
12 L’art. 15, n. 1, punto h), della
stessa legge è del seguente tenore:
«1. È esentata dall’imposta
alle condizioni fissate dal regolamento di amministrazione pubblica
l’acquisizione: (…)
h. in caso di fusione, di scissione e di
riorganizzazione interna; (…)».
13 L’art. 5A del decreto di attuazione
della legge relativa all’imposta sugli atti giuridici
(Uitvoeringsbesluit wet op belastingen van rechtsverkeer), nella sua
versione applicabile alla causa principale, dispone quanto segue:
«1. L’esenzione in caso di fusione di
cui all’art. 15, n. 1, punto h), della legge si applica se una
società costituisce oggetto dell’acquisto della totalità
o di una parte autonoma di un’altra società dietro
conferimento di azioni.
2. Per conferimento di
azioni si intende il caso in cui, oltre al conferimento di azioni,
viene versato un importo in contanti pari al 10% al massimo del
valore di quanto viene versato per le azioni.
(…)
7. Ai fini
dell’applicazione del presente articolo, per società si
intende una società per azioni, una società privata a
responsabilità limitata, una società in accomandita per
azioni o un’altra società il cui capitale è
diviso in tutto o in parte in azioni (…)».
I fatti nella causa principale e la questione
pregiudiziale
14 La Zwijnenburg gestiva un negozio di
abbigliamento in due locali situati a Tolstraat 17 e 19, a Meerbeek
(Paesi Bassi). La Zwijnenburg era proprietaria del locale situato a
Tolstraat 19 e prendeva in affitto il locale situato a Tolstraat 17
dalla A. Zwijnenburg Beheer BV (in prosieguo: la «Beheer»)
che ne era la proprietaria e che aveva come unica attività la
gestione di beni immobili.
15 Le azioni della Beheer erano possedute dal
sig. A.J. Zwijnenburg e da sua moglie (in prosieguo: i «genitori»).
16 Le azioni della Zwijnenburg erano possedute,
tramite una holding, dal sig. L.E. Zwijnenburg (in prosieguo: il
«figlio») e da sua moglie.
17 Al fine di ultimare la ripresa da parte del
figlio del negozio dei genitori, la quale era già iniziata nel
mese di dicembre 1990, si era previsto che la Zwijnenburg avrebbe
conferito il suo negozio di abbigliamento e il locale situato nella
Tolstraat 19 a fronte delle azioni Beheer. Conformemente all’art.
14, n. 1, della legge del 1969 relativa all’imposta sulle
società, detta fusione di impresa avrebbe dovuta essere esente
da imposte.
18 In una fase successiva, la Zwijnenburg
avrebbe dovuto acquistare le azioni restanti della Beheer,
appartenenti ai genitori e munite di un’opzione di acquisto.
Tale operazione avrebbe dovuto fruire di un’esenzione dalle
imposte sui trasferimenti, conformemente all’art. 15, n. 1,
punto h), della legge del 1970 relativa all’imposta sugli atti
giuridici, in combinato disposto con l’art 5a, n. 1, del
decreto di attuazione di questa legge.
19 Con lettera 13 gennaio 2004, la Zwijnenburg
si è rivolta al fisco onde ottenere conferma del fatto che la
progettata fusione di imprese tra la Zwijnenburg e la Beheer, nonché
il successivo acquisto delle azioni Beheer da parte della Zwijnenburg
avrebbero potuto avvenire senza imposizione, in particolare, senza
dovere versare le imposte sui trasferimenti.
20 Con decisione 19 gennaio 2004, l’ispettore
del servizio tributario ha tuttavia respinto la domanda, considerando
che la progettata fusione di imprese rientrava nella sfera di
applicazione dell’art. 14, n. 4, della legge del 1969 relativa
all’imposta sulle società in quanto essa mirava
prevalentemente ad eludere o a rinviare l’imposta.
21 Investito di un reclamo, detto ispettore ha
tenuto ferma la sua decisione. In appello, il Gerechtshof te
‘s-Gravenhage ha giudicato infondato il ricorso presentato
dalla Zwijnenburg contro detta decisione.
22 Ad avviso di detto organo giurisdizionale,
il desiderio di riunire i locali situati a Tolstraat 17 e 19 in
un’unica impresa i cui vantaggi sarebbero spettati in
definitiva al figlio rispondeva certamente a valide ragioni
economiche. Per contro, esso considera che lo strumento prescelto per
detta fusione di imprese per riunire i due locali non era dovuto a
considerazioni di ordine economico, poiché la Zwijnenburg
avrebbe dovuto conferire la sua impresa alla Beheer e acquisire
successivamente le azioni emesse da quest’ultima.
23 Il Gerechtshof te ‘s-Gravenhage ha
considerato che la Zwijnenburg non ha dimostrato sufficientemente che
la frode o l’evasione fiscali non erano lo scopo principale o
uno degli scopi principali della progettata fusione di imprese.
L’unica ragione di impegnarsi in questa operazione di fusione
sarebbe stata quella di eludere le imposte sui trasferimenti dovuti
in caso di cessione diretta alla Zwijnenburg del locale situato a
Tolstraat 17, nonché di rinviare l’imposta sulle società
dovuta sulla differenza tra il valore contabile di detto locale e il
valore di mercato al momento della cessione.
24 Il Gerechtshof te ‘s-Gravenhage ha
concluso che, anche se l’obiettivo finale dell’operazione
era imposto dalla prassi commerciale, la costruzione finanziaria
prescelta al riguardo era soltanto un artificio per fruire delle
agevolazioni fiscali riservate alle fusioni di imprese.
25 La Zwijnenburg è quindi ricorsa in
cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.
26 Detto organo giurisdizionale ha constatato
che, mediante l’operazione di cui trattasi, i genitori
ritroverebbero un interesse nell’impresa quand’anche la
loro intenzione sarebbe stata di ritirarsi da questa a vantaggio del
figlio e di sua moglie. Esso ne ha dedotto che uno degli scopi
principali della progettata fusione è stato di eludere talune
conseguenze fiscali, vale a dire in particolare le imposte sui
trasferimenti dovute dalla Zwijnenburg, che si sarebbero verificate
se il locale situato a Tolstraat 17 fosse stato acquistato da
quest’ultima o se le azioni della Beheer fossero state cedute
ad essa.
27 Lo Hoge Raad der Nederlanden rileva che
l’art. 14 della legge del 1969 relativa all’imposta sulle
società riproduce il disposto dell’art. 11, n. 1, lett.
a), della direttiva 90/434 per applicarlo del pari alle situazioni
meramente interne. Constata tuttavia che le imposte sui trasferimenti
non fanno parte delle imposte la cui riscossione dev’essere
evitata in base a detta direttiva.
28 In tali circostanze, lo Hoge Raad der
Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 11, n. 1, lett. a), della
direttiva 90/434 debba essere interpretato nel senso che le
agevolazioni di questa direttiva possono essere negate al soggetto
passivo se un insieme di atti giuridici mirano ad eludere la
riscossione di un’imposta diversa da quelle cui si riferiscono
le agevolazioni previste dalla direttiva stessa».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
29 Tutte le parti che hanno presentato
osservazioni scritte, ad eccezione della Zwijnenburg, hanno concluso
che la Corte doveva dichiararsi competente a risolvere la questione
pregiudiziale.
30 In proposito va rammentato che, in forza
dell’art. 234 CE, la Corte è competente a statuire in
via pregiudiziale in particolare sull’interpretazione del
Trattato CE, nonché degli atti adottati dalle istituzioni
dell’Unione.
31 Orbene, è certo che la controversia
principale verte su una disposizione di diritto nazionale che si
applica in un contesto puramente nazionale.
32 Tuttavia, il giudice del rinvio ha rilevato
che il legislatore olandese aveva deciso, all’atto della
trasposizione delle disposizioni della direttiva 90/434, di applicare
il trattamento fiscale previsto da questa direttiva anche alle
situazioni meramente interne, affinché le ristrutturazioni
nazionali e transfrontaliere siano soggette allo stesso regime
tributario delle fusioni.
33 Secondo la giurisprudenza della Corte,
quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa
apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto
dell’Unione al fine, in particolare, di evitare che vi siano
discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali
distorsioni della concorrenza, esiste un interesse certo dell’Unione
a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le
disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione
ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle
condizioni in cui verranno applicate (v. sentenze 17 luglio 1997,
causa C 28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I 4161, punto 32, e
15 gennaio 2002, causa C 43/00, Andersen og Jensen, Racc. pag.
I 379, punto 18).
34 Va aggiunto che spetta solo al giudice
nazionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto
dell’Unione, in quanto la competenza della Corte è
limitata unicamente al vaglio delle disposizioni di tale diritto
(sentenza Leur-Bloem, cit., punto 33).
35 Dalle precedenti considerazioni risulta che
la Corte è competente ad interpretare le disposizioni della
direttiva 90/434 anche se queste non disciplinano direttamente la
situazione oggetto della causa principale. Occorre quindi risolvere
la questione posta dallo Hoge Raad der Nederlanden.
Sulla questione pregiudiziale
36 Con la sua questione il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’art. 11, n. 1, lett. a), della
direttiva 90/434 debba essere interpretato nel senso che le
agevolazioni da questa stabilite possono essere negate al soggetto
passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica
comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di
un’imposta quale quella di cui trattasi nella causa principale,
vale a dire le imposte sui trasferimenti, mentre quest’imposta
non è considerata da tale direttiva.
37 Dal fascicolo risulta che, in mancanza di
disposizione nazionale espressa che consenta alle autorità
tributarie olandesi di rifiutare il beneficio dell’esenzione
dalle imposte sui trasferimenti in caso di fusione di imprese quando
è stabilito che l’esclusione della detta imposta
costituisce la ragione prevalente per il soggetto passivo di
procedere alla fusione, dette autorità si propongono di
applicare l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 in
modo da riscuotere l’imposta sulle società in
compensazione delle escluse imposte sui trasferimenti.
38 Per quanto riguarda l’obiettivo
perseguito da detta direttiva, la Corte ha già precisato che
questa mira, secondo il primo ‘considerando’, a istituire
regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza per consentire
alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di
migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro
posizione competitiva sul piano internazionale. Il medesimo
‘considerando’ prevede anche che le fusioni, le
scissioni, i conferimenti d’attivo e gli scambi di azioni che
interessano società di Stati membri diversi non devono essere
intralciati da restrizioni, svantaggi o distorsioni particolari
derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri (sentenza
Leur-Bloem, cit., punto 45).
39 Più precisamente, la direttiva 90/434
mira ad eliminare gli ostacoli fiscali alle ristrutturazioni
internazionali di imprese, garantendo che eventuali aumenti di valore
di quote sociali non vengano assoggettati ad imposta prima della loro
realizzazione effettiva (sentenze 5 luglio 2007, causa C 321/05,
Kofoed, Racc. pag. I 5795, punto 32, e 11 dicembre 2008, causa
C 285/07, A.T., Racc. pag. I 9329, punto 28).
40 A questo scopo, la direttiva 90/434 dispone,
in particolare, all’art. 4, che la fusione o la scissione non
comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla
differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di
passivo conferiti ed il loro valore fiscale, e, all’art. 8, che
l’assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o
scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale
della società beneficiaria o acquirente ad un socio della
società conferente o acquistata, in cambio di titoli
rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società,
non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito,
gli utili o le plusvalenze di questo socio.
41 La Corte ha del pari affermato che il regime
tributario comune istituito dalla direttiva 90/434, comprendente
diverse agevolazioni fiscali, si applica indistintamente a tutte le
operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di
azioni, a prescindere dai loro motivi, siano essi finanziari,
economici o puramente fiscali (citate sentenze Leur-Bloem, punto 36,
e Kofoed, punto 30).
42 Ne discende che la determinazione delle
operazioni suscettibili di fruire delle agevolazioni istituite dalla
direttiva 90/434 non dipende da considerazioni finanziarie,
economiche o fiscali. Per contro, le ragioni dell’operazione
prevista ritrovano la loro importanza in occasione dell’esercizio
della facoltà di cui all’art. 11, n. 1, di detta
direttiva.
43 Così, in forza dell’art. 11, n.
1, lett. a), della direttiva 90/434, gli Stati membri possono
rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni di tale
direttiva o revocarne il beneficio qualora l’operazione di
scambio di azioni abbia, in particolare, come obiettivo principale o
come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione
fiscali. La stessa disposizione precisa inoltre che il fatto che
l’operazione non sia effettuata per valide ragioni economiche,
quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività
delle società partecipanti all’operazione, può
comportare una presunzione nel senso che la detta operazione abbia
tale obiettivo (citate sentenze Leur-Bloem, punti 38 e 39, nonché
Kofoed, punto 37).
44 Per accertare se l’operazione che
s’intende effettuare abbia un tale obiettivo, le autorità
nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri
generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, ad un
esame globale dell’operazione (sentenza Leur-Bloem, cit., punto
41).
45 Infatti, solo in via eccezionale e in casi
particolari, gli Stati membri possono rifiutare di applicare, in
tutto o in parte, le disposizioni di tale direttiva o revocarne il
beneficio in forza dell’art. 11, n. 1, lett. a), della
direttiva 90/434 (citate sentenze Kofoed, punto 37, e A.T., punto
31).
46 Di conseguenza, l’art. 11, n. 1, lett.
a), della direttiva 90/434, in quanto disposizione derogatoria,
dev’essere interpretato restrittivamente tenendo conto del suo
testo, del suo obiettivo, nonché del contesto di cui fa parte.
47 Riferendosi, per quanto attiene alle valide
ragioni economiche, alla ristrutturazione o alla razionalizzazione
delle attività delle società partecipanti
all’operazione considerata, in presenza delle quali non può
valere la presunzione di frode o di evasione fiscali, detta
disposizione si limita quindi chiaramente alla materia delle fusioni
delle società e delle altre operazioni di riorganizzazione ad
esse relative e si applica unicamente alle imposte sorte in occasione
di dette operazioni.
48 Le precedenti considerazioni sono anche
corroborate dal fatto che, allo stato attuale del diritto
dell’Unione, la materia delle imposte dirette non rientra di
per sé nel settore della competenza di quest’ultima.
49 Infatti, come ha rilevato l’avvocato
generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, la direttiva 90/434
non realizza un’armonizzazione completa delle imposte che
possono essere riscosse in occasione di una fusione o di
un’operazione simile fra società di Stati membri
diversi. Stabilendo norme fiscali neutre rispetto alla concorrenza,
tale direttiva si limita a rimediare a taluni svantaggi fiscali
collegati alla ristrutturazione transfrontaliera di imprese.
50 Ne consegue che soltanto le imposte
espressamente considerate nella direttiva 90/434 sono destinate a
fruire delle agevolazioni stabilite da quest’ultima e possono
pertanto rientrare nella sfera di applicazione della deroga di cui
all’art 11, n. 1, lett. a), di detta direttiva.
51 Orbene, nell’ambito delle agevolazioni
stabilite, la direttiva 90/434, pur assegnando un ruolo particolare
all’imposizione sulle plusvalenze, si riferisce essenzialmente
alle imposte che colpiscono le società nonché a quelle
dovute dai soci di queste ultime.
52 Non sussiste invece alcun indizio in detta
direttiva che consenta di concludere che questa abbia voluto
estendere il beneficio delle agevolazioni ad altre imposte, come
quella di cui trattasi nella causa principale, che costituisce
un’imposta riscossa in caso di acquisto di un bene immobile
situato nello Stato membro considerato.
53 Infatti, tale caso dev’essere
considerato nel senso che esso rientra sempre nella competenza
tributaria degli Stati membri.
54 In tali circostanze, il beneficio delle
agevolazioni stabilite dalla direttiva 90/434 non può essere
negato, in applicazione dell’art. 11, n. 1, lett. a), di
quest’ultima, per compensare il mancato pagamento di un’imposta
come quella di cui trattasi nella causa principale, la cui base
imponibile e aliquota divergono necessariamente da quelle applicabili
alle fusioni di società e alle altre operazioni di
riorganizzazione che le riguardano.
55 L’adozione di un approccio diverso non
solo comprometterebbe l’interpretazione uniforme e coerente
della direttiva 90/434, ma andrebbe al di là di quanto è
necessario per tutelare gli interessi finanziari dello Stato membro
considerato, come prescritto dal quarto ‘considerando’ di
questa direttiva. Come ha osservato l’avvocato generale al
paragrafo 66 delle sue conclusioni, qualora l’obiettivo
principale della fusione prevista consista nell’elusione delle
imposte sui trasferimenti, l’interesse finanziario dello Stato
membro di cui trattasi si limita alla riscossione di queste stesse
imposte sui trasferimenti e non può quindi rientrare nella
sfera di applicazione di detta direttiva.
56 Alla luce delle precedenti considerazioni,
occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art.
11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 dev’essere
interpretato nel senso che le agevolazioni che questa stabilisce non
possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante
una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di
prevenire la riscossione di un’imposta come quella di cui
trattasi nella causa principale, vale a dire le imposte sui
trasferimenti, in quanto tale imposta non rientra nella sfera di
applicazione di questa direttiva.
Sulle spese
57 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del
Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti
d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di
Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che le
agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al
soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica
comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di
un’imposta come quella di cui trattasi nella causa principale,
vale a dire le imposte sui trasferimenti, in quanto tale imposta non
rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.
Firme
Lingua processuale: l’olandese.