SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 luglio 2009
«Libera circolazione dei capitali –
Tassazione dei redditi mobiliari – Convenzione contro la doppia
imposizione – Obbligo degli Stati membri ai sensi
dell’art. 293 CE»
Nel procedimento C 128/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) con
decisione 20 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2008,
nella causa
Jacques Damseaux
contro
Stato belga,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di
sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E.
Levits (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra R. Şereş,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 5 febbraio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Damseaux, dal sig. E. Traversa, avocat;
– per
il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di
agente;
– per
il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in
qualità di agenti;
– per
il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Gracia, in
qualità di agenti;
– per
il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di
agente, assistita dall’avv. P. Gentili, avvocato dello
Stato;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re M. Noort e C. Wissels,
nonché dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;
– per
il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth e dalla
sig.ra S. Ford, in qualità di agenti;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal
e J. P. Keppenne, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione
degli artt. 56 CE e 293 CE.
2 Tale
domanda è stata presentata nel contesto di una controversia
tra il sig. Damseaux e l’amministrazione finanziaria belga
con riguardo alla tassazione, in Belgio, dei dividendi da questi
percepiti da una società con sede in Francia e già
tassati in quest’ultimo Stato.
Contesto normativo
3 La
Convenzione 10 marzo 1964 tra il Belgio e la Francia, diretta ad
evitare le doppie imposizioni ed a stabilire norme di reciproca
assistenza giuridica ed amministrativa in materia di imposte sui
redditi, come modificata con l’allegato firmato a Bruxelles l’8
febbraio 1999 (in prosieguo: la «Convenzione franco-belga»),
prevede, all’art. 15, quanto segue:
«1. I
dividendi con fonte in uno Stato contraente e versati a un residente
dell’altro Stato contraente sono tassati in questo secondo
Stato.
2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni di cui al
paragrafo 3, tali dividendi possono essere tassati nello Stato
contraente in cui ha sede la società distributrice dei
dividendi e conformemente alla normativa di questo Stato; nondimeno,
l’imposta in tal modo stabilita non potrà eccedere:
(…)
b) il 15%
dell’importo lordo dei dividendi (…).
Il presente paragrafo non riguarda la tassazione
degli utili della società utilizzati per il pagamento dei
dividendi.
(…)
4. Salvo che non benefici del pagamento previsto dal
paragrafo 3, un residente in Belgio che percepisca dividendi da una
società con sede in Francia può chiedere il rimborso
della ritenuta alla fonte ad essi relativa che è stata
eventualmente versata dalla società distributrice. La Francia
può prelevare, sull’importo delle somme rimborsate, la
ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2 del presente articolo in
base all’aliquota applicabile ai dividendi cui si riferiscono
gli importi rimborsati.
(…)».
4 L’art. 19,
parte A, della Convenzione franco-belga così recita:
«La doppia imposizione si evita nel seguente
modo:
A. Per quanto riguarda il Belgio:
1. I redditi e i
titoli di cui al regime definito dall’art. 15, paragrafi 2
4, che siano stati effettivamente assoggettati alla ritenuta alla
fonte in Francia e che siano percepiti da società aventi sede
in Belgio soggette all’imposta sulle società, sono
esenti, per effetto della riscossione della ritenuta d’acconto
sui titoli mobiliari secondo l’aliquota normale sull’importo
dell’imposta francese, dall’imposta sulle società
e dall’imposta di distribuzione alle condizioni previste dalla
legge belga.
Riguardo ai redditi e ai titoli di cui al comma
precedente, percepiti da altri residenti in Belgio (…), che
siano stati effettivamente assoggettati alla ritenuta alla fonte in
Francia, l’imposta dovuta in Belgio sul loro importo, al netto
della ritenuta francese, sarà ridotta, da un lato, in ragione
della ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari riscossa secondo
l’aliquota normale e, dall’altro, della quota forfettaria
di imposta straniera deducibile alle condizioni fissate dalla legge
belga, fermo restando che tale quota non dev’essere inferiore
al 15% di detto importo netto.
Per quanto riguarda i dividendi di cui al regime
definito all’art. 15, paragrafi 2 e 3, distribuiti ad una
persona fisica residente in Belgio, quest’ultima può
ottenere per tali redditi, in luogo di detta imputazione della quota
forfettaria di imposta straniera, il credito d’imposta secondo
l’aliquota e le modalità previste dalla legge belga a
favore dei dividendi distribuiti dalle società aventi sede in
Belgio, purché ne faccia richiesta scritta al più tardi
entro il termine stabilito per la presentazione della sua
dichiarazione annuale.
(…)».
5 L’art. 171
del codice delle imposte sui redditi, coordinato con regio decreto 10
aprile 1992 e confermato con legge 12 giugno 1992 (supplemento al
Moniteur belge 30 luglio 1992; in prosieguo: il «CIR 1992»),
prevede quanto segue:
«In deroga agli articoli da 130 a 168, sono
soggetti a tassazione separata, salvo che l’imposta così
calcolata, maggiorata dell’importo relativo agli altri redditi,
risulti superiore all’importo derivante dall’applicazione
dei suddetti articoli a tutti i redditi imponibili:
(…)
2 bis) secondo l’aliquota del 15%:
(…)
b) i dividendi
di cui all’art. 269, secondo comma, paragrafo 2, terzo
comma e undicesimo comma».
Causa principale e questioni pregiudiziali
6 Il
sig. Damseaux, residente in Belgio, percepiva, negli anni dal
2005 al 2007, dividendi della società per azioni Total, la cui
sede si trova in Francia e nella quale deteneva 5 463 azioni.
7 Tali
dividendi venivano inizialmente assoggettati, in Francia, a una
ritenuta alla fonte del 25%. Ai sensi dell’art. 15, n. 2,
della Convenzione franco-belga, il sig. Damseaux ha potuto
chiedere il rimborso di una parte di tale ritenuta, in modo che tali
dividendi fossero assoggettati, in Francia, alla sola ritenuta del
15%.
8 L’importo
risultante a seguito di tale tassazione veniva assoggettato in Belgio
alla ritenuta d’acconto del 15% sui titoli mobiliari.
9 Ritenendo
che i suoi dividendi di origine francese fossero tassati in maniera
più gravosa rispetto a quelli di origine belga e che, avendo
accettato che la Repubblica francese prelevasse una ritenuta alla
fonte, il Regno del Belgio, in quanto Stato membro di residenza,
dovesse consentire di imputare l’imposta francese sulla
ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari belga ovvero rinunciare
alla ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari al fine di
eliminare la doppia imposizione, il sig. Damseaux proponeva
reclami avverso gli avvisi di accertamento emessi
dall’amministrazione finanziaria belga relativi ai dividendi
percepiti.
10 A seguito del
rigetto di detti reclami da parte dell’amministrazione
finanziaria belga sulla base del rilievo che l’art. 15
della Convenzione franco-belga prevede la tassazione dei dividendi
sia in Francia sia in Belgio, il sig. Damseaux adiva il Tribunal
de première instance di Liegi.
11 Detto giudice
ritiene che, ancorché le loro situazioni siano oggettivamente
comparabili, i residenti in Belgio siano assoggettati a regimi
impositivi differenti a seconda che percepiscano dividendi da una
società stabilita in Belgio o da una società stabilita
in un altro Stato membro. Infatti, se i dividendi versati da una
società straniera a un residente in Belgio sono assoggettati,
sul piano giuridico, a doppia imposizione internazionale, i dividendi
versati dalle società belghe a un residente in Belgio sono
tassati solo con l’aliquota del 15% ai sensi dell’art. 171,
n. 2 bis, lett. b), del CIR 1992 e non sono assoggettati a
doppia imposizione.
12 Dopo aver
sottolineato che la Convenzione franco-belga non è stata
oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa sfociata
nella sentenza 14 novembre 2006, causa C 513/04, Kerckhaert e
Morres (Racc. pag. I 10967), il Tribunal de première
instance di Liegi fa presente che detta Convenzione fa parte della
normativa tributaria belga e deve, conseguentemente, essere conforme
al diritto comunitario. Detto giudice sottolinea parimenti che il
Regno del Belgio non ha adottato alcuna misura per eliminare la
doppia imposizione dei dividendi in esame.
13 Ciò
premesso, il Tribunal de première instance di Liegi ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’art. 56 [CE] debba essere interpretato nel senso
che esso vieti una restrizione derivante dalla Convenzione
franco-belga (…) che lasci sussistere una doppia imposizione
parziale sui dividendi di azioni di società stabilite in
Francia e che renda l’imposizione fiscale su tali dividendi più
gravosa rispetto alla sola ritenuta d’acconto sui titoli
mobiliari belga applicata ai dividendi distribuiti da una società
belga a un azionista residente in Belgio.
2) Se
l’art. 293 [CE] debba essere interpretato nel senso
che esso determina l’illiceità dell’inerzia del
[Regno del] Belgio per non aver rinegoziato con la [Repubblica
francese] una nuova modalità di eliminazione della doppia
imposizione sui dividendi di azioni di società stabilite in
Francia».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
14 Con la prima
questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 56 CE
osti ad una convezione fiscale bilaterale in forza della quale i
dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato
membro a un azionista residente in un altro Stato membro possono
essere tassati in entrambi gli Stati membri, senza che lo Stato
membro di residenza dell’azionista prevenga la doppia
imposizione che ne deriva.
15 Nella specie,
in forza dell’art. 15 della Convenzione franco-belga, i
dividendi con fonte in uno Stato contraente versati a un residente
dell’altro Stato contraente sono tassati in questo secondo
Stato, ma possono essere tassati nello Stato contraente in cui ha
sede la società distributrice dei dividendi a un’imposta
che non potrà eccedere il 15% dell’importo lordo dei
dividendi.
16 Se i dividendi
versati da una società avente sede in Francia a un azionista
residente in Belgio sono in tal modo imponibili nei due Stati membri,
risulta dalla Convenzione franco-belga, come peraltro rilevato dal
giudice del rinvio, che tale Convenzione contiene parimenti
disposizioni relative alla prevenzione della doppia imposizione.
17 Infatti, ai
sensi dell’art. 19, parte A, n. 1, secondo comma,
della Convenzione franco-belga, per quanto attiene ai redditi e ai
titoli percepiti da azionisti residenti in Belgio già
effettivamente assoggettati alla ritenuta alla fonte in Francia,
l’imposta dovuta in Belgio sul loro importo, al netto della
ritenuta francese, sarà ridotta, da un lato, in ragione della
ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari riscossa secondo
l’aliquota normale e, dall’altro, in ragione della quota
forfettaria di imposta straniera deducibile alle condizioni fissate
dalla legge belga, senza che tale quota possa essere inferiore al 15%
di detto importo netto. Ai sensi del terzo comma di detto art. 19,
parte A, n. 1, della Convenzione franco-belga, per quanto
riguarda i dividendi di cui al regime definito all’art. 15,
nn. 2 e 3, della Convenzione medesima, distribuiti ad una
persona fisica residente in Belgio, quest’ultima può
ottenere per tali redditi, in luogo della suddetta imputazione della
quota forfettaria di imposta straniera, l’imputazione del
credito d’imposta secondo l’aliquota e le modalità
previste dalla legge belga a favore dei dividendi distribuiti dalle
società aventi sede in Belgio, purché ne faccia
richiesta scritta al più tardi entro il termine stabilito per
la presentazione della sua dichiarazione annuale.
18 Al riguardo,
il governo francese ha fatto valere che, considerato che la
Convenzione franco-belga è volta ad eliminare la doppia
imposizione cui sono assoggettati i dividendi versati da una società
avente sede in Francia a un azionista residente in Belgio, non
occorre risolvere la prima questione.
19 Il ricorrente
principale ritiene parimenti che la corretta applicazione da parte
del Regno del Belgio dell’art. 19, parte A, della
Convenzione franco-belga produrrebbe l’effetto di prevenire la
doppia imposizione dei dividendi francesi percepiti da un azionista
residente in Belgio. Tuttavia, il Regno del Belgio non applicherebbe
detto art. 19, parte A, considerato che la normativa belga non
prevede più le modalità per l’imputazione della
quota forfettaria, il che costituirebbe non solo una violazione della
Convenzione franco-belga, ma anche una discriminazione vietata
dall’art. 56 CE.
20 Nel contesto
del procedimento avviato ai sensi dell’art. 234 CE,
non spetta alla Corte interpretare l’art. 19, parte A,
della Convenzione franco-belga e determinare gli obblighi che ne
derivano, dato che tale interpretazione ricade nella competenza del
giudice nazionale.
21 Se, nel
contesto di tale interpretazione, detto giudice nazionale ritiene che
l’art. 19, parte A, della Convenzione franco-belga
comporti l’obbligo, per il Regno del Belgio, di prevenire la
doppia imposizione mediante una quota forfettaria ovvero un credito
d’imposta, spetta parimenti al giudice medesimo trarre,
conformemente al proprio diritto nazionale, le conseguenze derivanti
dalla mancata attuazione di detto art. 19, parte A.
22 Infatti,
risulta dalla giurisprudenza che la Corte non è competente,
nell’ambito dell’art. 234 CE, a pronunciarsi
sull’eventuale violazione, da parte di uno Stato contraente,
delle disposizioni di convenzioni bilaterali concluse dagli Stati
membri dirette ad eliminare o ad attenuare gli effetti negativi che
discendono dalla coesistenza di sistemi fiscali nazionali (v., in tal
senso, sentenza 6 dicembre 2007, causa C 298/05, Columbus
Container Services, Racc. pag. I 10451, punto 46). La
Corte non può nemmeno esaminare il rapporto tra una misura
nazionale e le disposizioni di una convenzione diretta ad evitare le
doppie imposizioni, come la convenzione fiscale bilaterale oggetto
della causa principale, poiché tale questione non rientra
nell’interpretazione del diritto comunitario (v., in tal senso,
sentenze 14 dicembre 2000, causa C 141/99, AMID,
Racc. pag. I 11619, punto 18, nonché Columbus
Container Services, cit., punto 47).
23 Tuttavia,
dalla formulazione della prima questione emerge che il giudice del
rinvio si fonda sulla presunzione che la Convenzione franco-belga
lasci sussistere, sul piano giuridico, una doppia imposizione dei
dividendi distribuiti da una società avente sede in Francia a
un azionista residente in Belgio. Conseguentemente, occorre
interpretare la prima questione pregiudiziale nel senso che essa
intende acclarare se l’art. 56 CE osti a una
convenzione fiscale bilaterale, come quella oggetto della causa
principale, in forza della quale i dividendi versati da una società
avente sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro
Stato membro possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e
che non prevede, a carico dello Stato membro di residenza
dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la
doppia imposizione che ne deriva.
24 Al riguardo
occorre ricordare che, anche se la materia delle imposte dirette
rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono
tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto
comunitario (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 2005, causa
C 446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I 10837,
punto 29; 12 settembre 2006, causa C 196/04, Cadbury Schweppes e
Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. I 7995, punto
40; 12 dicembre 2006, causa C 374/04, Test Claimants in Class IV
of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I 11673, punto
36, e 8 novembre 2007, causa C 379/05, Amurta,
Racc. pag. I 9569, punto 16).
25 In
particolare, spetta ad ogni Stato membro organizzare, in osservanza
del diritto comunitario, il proprio sistema d’imposizione di
utili distribuiti e definire, in tale ambito, la base imponibile
nonché il tasso d’imposizione che vengono applicati in
capo all’azionista beneficiario (v., in particolare, sentenze
Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, cit., punto
50; 12 dicembre 2006, causa C 446/04, Test Claimants in the FII
Group Litigation, Racc. pag. I 11753, punto 47, e 20
maggio 2008, causa C 194/06, Orange European Smallcap Fund,
Racc. pag. I 3747, punto 30).
26 Ne consegue,
da una parte, che i dividendi versati da una società avente
sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato
membro possono essere oggetto, sul piano giuridico, di doppia
imposizione qualora i due Stati membri decidano di esercitare la
propria competenza fiscale e di assoggettare tali dividendi a
tassazione a carico dell’azionista.
27 D’altra
parte, la Corte ha già avuto modo di affermare che le
conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio
parallelo da parte di diversi Stati membri della loro competenza
fiscale, in quanto tale esercizio non sia discriminatorio, non
costituiscono restrizioni vietate dal Trattato CE (v., in tal
senso, citate sentenze Kerckhaert e Morres, punti 19, 20 e 24, nonché
Orange European Smallcap Fund, punti 41, 42 e 47).
28 Anche se
l’eliminazione della doppia imposizione all’interno della
Comunità europea figura tra gli obiettivi del Trattato, si
deve tuttavia constatare che a tutt’oggi, a prescindere dalla
Convenzione 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate (GU L 225, pag. 10), gli Stati membri non
hanno stipulato, in forza dell’art. 293 CE, nessuna
convenzione multilaterale in materia (v. sentenza 12 maggio 1998,
causa C 336/96, Gilly, Racc. pag. I 2793, punto
23).
29 Del pari,
fatta eccezione per la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990,
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225,
pag. 6) nonché per la direttiva del Consiglio 3 giugno
2003, 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio
sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157, pag. 38),
nessuna misura di unificazione o di armonizzazione intesa ad
eliminare le situazioni di doppia imposizione è stata
adottata, a tutt’oggi, nell’ambito del diritto
comunitario (v., in particolare, sentenza Orange European Smallcap
Fund, cit., punto 32).
30 In mancanza di
disposizioni di unificazione o di armonizzazione comunitaria, gli
Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o
unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in
particolare al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenze
Gilly, cit., punti 24 e 30; 21 settembre 1999, causa C 307/97,
Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I 6161, punto 57; Amurta,
cit., punto 17, nonché Orange European Smallcap Fund, cit.,
punto 32). Spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per
prevenire le situazioni di doppia imposizione utilizzando, in
particolare, i criteri seguiti nella prassi fiscale internazionale
(v. sentenza Kerckhaert e Morres, cit., punto 23).
31 Come già
rilevato supra al punto 15, nel caso di specie, conformemente alla
ripartizione delle competenze fiscali convenuta dalla Repubblica
francese e dal Regno del Belgio, i dividendi distribuiti da una
società avente sede in Francia a un residente in Belgio sono
imponibili nei due Stati membri.
32 In una
fattispecie in cui sia lo Stato membro della fonte dei dividendi sia
lo Stato membro di residenza dell’azionista possono tassare
tali dividendi, ritenere che spetti necessariamente allo Stato membro
di residenza prevenire tale doppia imposizione si risolverebbe nel
conferire una priorità nell’imposizione di detto genere
di redditi allo Stato membro della fonte.
33 Se è
pur vero che una tale ripartizione di competenze sarebbe conforme, in
particolare, alla prassi giuridica internazionale, quale si riflette
nel modello di convenzione fiscale relativo ai redditi e al
patrimonio elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE), segnatamente al suo art. 23, parte
B, è pacifico che il diritto comunitario, al suo stato attuale
ed in una situazione come quella di cui alla causa principale, non
stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra
Stati membri per quanto attiene all’eliminazione della doppia
imposizione all’interno della Comunità (v. citate
sentenze Kerckhaert e Morres, punto 22, nonché Columbus
Container Services, punto 45).
34 Conseguentemente,
se è pur vero che uno Stato membro non può invocare una
convenzione bilaterale per sfuggire agli obblighi su di essa
incombenti in forza del Trattato (v. sentenze 14 dicembre 2006, causa
C 170/05, Denkavit International e Denkavit France,
Racc. pag. I 11949, punto 53, nonché Amurta,
cit., punto 55), la circostanza che sia lo Stato membro della fonte
dei dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista
possano tassare tali dividendi non implica che lo Stato membro di
residenza sia tenuto, in forza del diritto comunitario, a prevenire
le conseguenze svantaggiose che potrebbero discendere dall’esercizio
della competenza così ripartita tra i due Stati membri.
35 Ciò
premesso e laddove solo la Convenzione franco-belga sia oggetto della
prima questione pregiudiziale, quest’ultima va risolta nel
senso che, considerato che il diritto comunitario, al suo stato
attuale ed in una fattispecie come quella di cui alla causa
principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle
competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione
della doppia imposizione all’interno della Comunità,
l’art. 56 CE non osta ad una convenzione fiscale
bilaterale, come quella oggetto della causa principale, in forza
della quale i dividendi versati da una società avente sede in
uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro
possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non
prevede, a carico dello Stato membro di residenza dell’azionista,
l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che
ne deriva.
Sulla seconda questione
36 Alla luce
della risposta apportata alla prima questione, non occorre procedere
alla soluzione della seconda.
Sulle spese
37 Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
Considerato che il diritto comunitario, al suo stato
attuale ed in una fattispecie come quella di cui alla causa
principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle
competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione
della doppia imposizione all’interno della Comunità
europea, l’art. 56 CE non osta ad una convenzione
fiscale bilaterale, come quella oggetto della causa principale, in
forza della quale i dividendi versati da una società avente
sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato
membro possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non
prevede, a carico dello Stato membro di residenza dell’azionista,
l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che
ne deriva.
Firme
Lingua processuale: il francese.