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Introduzione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003,
supplemento ordinario n° 196, è stata pubblicata la
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”. Il
testo legislativo, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, reca, all’articolo
3, “Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”.
Il citato articolo 3 contiene,
in particolare, disposizioni riguardanti i
benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con
esposizione all’amianto e per i lavoratori esposti al rischio chimico da
cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio.
In materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, si rammenta che la legge
24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 30 settembre 2003, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, all’articolo 47
dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente di
rivalutazione stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25 e si applica ai soli fini
della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico
e non anche ai fini del conseguimento del relativo diritto.
Le novità introdotte dalla
disposizione in esame sono state illustrate con circolare n.195 del 18 dicembre 2003.
Sempre in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto il
comma 132 del citato articolo 3 dispone che per i lavoratori che alla data
del 2 ottobre 2003 si trovavano nelle condizioni individuate dal comma
stesso, ai fini dell’applicazione del riconoscimento del beneficio
previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/92 e
successive modificazioni, si applica la disciplina previgente
alla medesima data del 2 ottobre 2003.
Il comma 133 prevede che per i
lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio,
esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine,
indipendentemente dagli anni di esposizione, sono estesi, a decorrere
dal 2004, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della
citata legge n. 257 e successive modificazioni.
Nel far riserva di istruzioni riguardo ai criteri applicativi del predetto
comma 133, si forniscono indicazioni per la liquidazione dei trattamenti
pensionistici in favore dei soggetti di cui al comma 132 ai quali si applica
la disciplina vigente anteriormente alla data del 2 ottobre 2003, ai fini del
riconoscimento del beneficio previdenziale per attività lavorativa svolta con
esposizione all’amianto.
1-
Soggetti ai quali si applica la disciplina previgente
al 2 ottobre 2003.
Il comma 132, dell’articolo 3, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone, tra l’altro, che “In favore dei
lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2
ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
sono fatte salve le disposizioni previgenti alla
medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di
riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause
avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate
all’INAIL.”
Pertanto l’esposizione ultradecennale
all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, dà luogo al riconoscimento del
beneficio pensionistico consistente nella
moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, sia ai
fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della
determinazione del relativo importo, in favore dei seguenti soggetti:
·
lavoratori ai quali è stato rilasciato dall’INAIL,
entro il 2 ottobre 2003, un certificato attestante lo svolgimento di attività
lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
·
lavoratori che abbiano ottenuto, alla data del 2 ottobre 2003, il
riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione
ultradecennale all’amianto;
·
lavoratori che entro la stessa data del 2 ottobre 2003 hanno
presentato all’INAIL domanda per il rilascio del certificato attestante lo
svolgimento di attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto;
· lavoratori in favore dei
quali il diritto al beneficio previdenziale in questione è riconosciuto con
sentenze pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato in
data non successiva al 2 ottobre 2003. Le Sedi competenti
accerteranno quest’ultima circostanza con l’ausilio
degli Uffici legali.
Ne consegue che i soggetti sopra
indicati possono perfezionare, anche in base al beneficio di cui trattasi, i
requisiti pensionistici, successivamente alla data
del 2 ottobre 2003.
2-
Riserva di istruzioni contenuta nella circolare n.
195 del 18 dicembre 2003.
Con la circolare n. 195 del 18
dicembre 2003, al punto 1, si è fatta riserva di fornire istruzioni per le
pensioni da liquidare con il riconoscimento del beneficio di cui all’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in favore dei lavoratori di
cui alla lettera c), che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento.
Con riferimento alla riserva in
argomento è ragionevole presumere che, detti lavoratori, per aver definito,
alla data del 2 ottobre 2003, la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensione, erano già, alla
medesima data, in possesso della certificazione INAIL attestante
l’esposizione ultradecennale all’amianto o ne avevano fatto richiesta o
avevano avviato una causa per il riconoscimento del beneficio pensionistico.
Le competenti Sedi avranno cura di
sottoporre all’esame della Direzione Centrale Prestazioni i casi riguardanti i lavoratori della predetta lettera c) non
riconducibili alle fattispecie sopra esposte.
3-
Oneri
Gli oneri derivanti dall’applicazione
del comma 132 sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dallo stesso comma 132 dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2003 n. 350.
Il Direttore Generale
Crecco
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