ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
10 dicembre 2009
«Procedimento
sommario – Domanda di provvedimenti provvisori –
Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CEE –
Deroghe al regime di protezione»
Nella causa C 573/08
R,
avente ad oggetto una
domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 243 CE,
nonché dell’art. 84, n. 2, del regolamento di
procedura della Corte, presentata il 20 novembre 2009,
Commissione europea,
rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità
di agente, assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello
Stato,
convenuta,
IL PRESIDENTE DELLA
CORTE,
sentito l’avvocato
generale E. Sharpston,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con
il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di ordinare alla Repubblica italiana di sospendere
l’applicazione dell’art. 4, primo comma, della legge
regionale della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24,
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3
ottobre 2002, n. 221 (Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 31, Supplemento ordinario del 1° agosto 2008),
come modificata per la stagione venatoria 2009/2010, dalla legge
regionale della Regione Lombardia 16 settembre 2009, n. 21
(Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37,
Supplemento ordinario del 18 settembre 2009; in prosieguo: la «legge
regionale n. 24/2008 come modificata»), fino alla
pronuncia della sentenza che deciderà la causa C 573/08,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi
dell’art. 226 CE, presentato il 22 dicembre 2008
dalla medesima istituzione contro lo stesso Stato membro.
2 Tale
ricorso è diretto a far dichiarare che, poiché la
normativa di recepimento nell’ordinamento italiano della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),
non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di
recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non
garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane
competenti rispettino le condizioni e i requisiti di cui a tale
articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 7, 9 11, 13
e 18 della direttiva 79/409/CEE.
3 La
Commissione ha inoltre richiesto, a norma dell’art. 84,
n. 2, del regolamento di procedura, l’accoglimento in via
cautelare della presente domanda prima ancora che la Repubblica
italiana presenti le proprie osservazioni, e ciò fino alla
pronuncia dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario.
4 La
Repubblica italiana ha presentato le sue osservazioni sulla domanda
di provvedimenti provvisori il 9 dicembre 2009.
Contesto normativo
5 La
direttiva 79/409 è volta a garantire la protezione, la
gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati
membri al quale si applica il Trattato CE. A tal fine, essa
obbliga gli Stati membri ad instaurare un regime generale di
protezione che preveda, tra l’altro, il divieto di uccidere,
catturare o disturbare tali uccelli.
6 L’art. 5
della direttiva 79/409 così dispone:
«Fatte salve le
disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le
misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di
tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda
in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di
catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di
danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le
uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli
deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e
di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in
considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie
di cui sono vietate la caccia e la cattura».
7 L’art. 9
della direttiva 79/409 così recita:
«1. Sempre
che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri
possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a) – nell’interesse
della salute e della sicurezza pubblica,
– nell’interesse
della sicurezza aerea,
– per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla
pesca e alle acque,
– per
la protezione della flora e della fauna;
b) ai
fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e
della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a
tali operazioni;
c) per
consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo
la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati
uccelli in piccole quantità.
2. Le
deroghe dovranno menzionare:
– le
specie che formano oggetto delle medesime,
– i
mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
– le
condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui
esse possono esser fatte,
– l’autorità
abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e
a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati,
entro quali limiti, da quali persone,
– i
controlli che saranno effettuati.
3. Gli
Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione
sull’applicazione del presente articolo.
4. In
base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle
comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila
costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non
siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate
iniziative in merito».
8 L’art. 4,
primo comma, della legge regionale n. 24/2008 come modificata
contiene una tabella secondo la quale il regime di deroga previsto
dall’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva
79/409/CEE per la stagione venatoria 2009/2010 si applica,
ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, a quattro specie protette, ossia il fringuello
(Fringilla coelebs), la peppola (Fringilla montifringilla), la
pispola (Anthus pratensis) e il frosone (Coccothraustes
coccothraustes) (in prosieguo: le «quattro specie protette»).
9 La
medesima tabella fissa il numero massimo di esemplari di ciascuna di
tali specie che possono essere prelevati, in primo luogo, da ogni
singolo cacciatore giornalmente e per l’intera stagione
venatoria 2009/2010, in secondo luogo, nell’ambito di tutta la
regione Lombardia nel corso di tale stagione venatoria. Vi si
stabilisce inoltre che la detta stagione venatoria dura dalla terza
domenica di settembre al 31 dicembre per il fringuello, mentre
per le altre specie protette dal 1° ottobre al 31 dicembre.
10 La
legge regionale n. 24/2008 come modificata è entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, ossia
19 settembre 2009.
Sulla domanda di
provvedimenti provvisori
11 Secondo
costante giurisprudenza, i provvedimenti provvisori possono essere
accordati dal giudice del procedimento sommario solo se è
comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie
in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono
urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile
agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i
loro effetti già prima della decisione nel procedimento
principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì,
se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v.,
segnatamente, ordinanza del presidente della Corte 29 aprile 2005,
causa C 404/04 P R, Technische Glaswerke
Ilmenau/Commissione, Racc. pag. I 3539, punto 10 e
giurisprudenza citata).
12 Questi
presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori
devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti (v.,
segnatamente, ordinanza del presidente della Corte Technische
Glaswerke Ilmenau/Commissione, cit., punto 11, e giurisprudenza
citata).
Sul fumus boni
iuris
13 La
Commissione sostiene che la legge regionale n. 24/2008 come
modificata è sostanzialmente identica, per quanto riguarda la
sua struttura, alla versione iniziale della legge regionale
n. 24/2008, che disciplinava i prelievi cinegetici per la
stagione venatoria 2008/2009. Essa rileva che la legge regionale
n. 24/2008 come modificata si limita ad affermare che sono
soddisfatte tutte le condizioni prescritte per l’applicazione
del regime di deroga previsto dall’art. 9, n. 1,
lett. c), della direttiva 79/409. Orbene, secondo la Commissione
non è stata dimostrata l’assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, poiché i motivi forniti sono astratti e privi
del benché minimo elemento probatorio e non è stato
addotto alcun concreto motivo in merito agli interessi fondamentali
da tutelare. Pertanto non si tratterebbe di una motivazione conforme
ai requisiti rigidi e rigorosi ai quali l’art. 9 della
direttiva 79/409 subordina i provvedimenti che autorizzano prelievi
in deroga.
14 La
Repubblica italiana fa valere che la legge regionale n. 24/2008
come modificata individua le specie e, per ciascuna di esse, il
numero di esemplari che possono essere prelevati nonché le
modalità e il periodo di prelievo, di modo che questo è
attentamente controllato da parte delle amministrazioni provinciali.
Ciò escluderebbe il superamento del numero di prelievi
autorizzato. In tal modo, una delle condizioni del regime di deroga
previsto dalla direttiva 79/409 sarebbe pienamente soddisfatta.
15 A
questo proposito occorre rilevare che gli argomenti addotti dalla
Commissione non sembrano a prima vista privi di fondamento. Infatti,
i prelievi venatori autorizzati in Lombardia sembrano fondarsi su un
mero riferimento all’art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva 79/409, restando assente la menzione, nella legge
regionale n. 24/2008 come modificata, degli interessi
suscettibili di essere tutelati mediante tali prelievi, nonché
delle soluzioni alternative eventualmente vagliate e prese in
considerazione dalle competenti autorità nazionali.
16 Orbene,
come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la normativa nazionale
applicabile in materia di conservazione degli uccelli selvatici deve
enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso ed imporre
alle autorità responsabili della loro applicazione di tenerne
conto. Trattandosi di un regime eccezionale, che deve essere di
stretta interpretazione e far gravare l’onere di provare la
sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga,
sull’autorità che ne prende la decisione, gli Stati
membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante
le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni
contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi,
alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’art. 9,
nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 (sentenza 8 giugno 2006, causa
C 60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I 5083,
punto 34).
Sull’urgenza
17 Quanto
alla condizione relativa all’urgenza, occorre ricordare che la
finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la
piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare
una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per
raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata
rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente
al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato
alla parte che chiede la tutela provvisoria [ordinanza del presidente
della Corte 27 settembre 2004, causa C 7/04 P(R),
Commissione/Akzo e Akcros, Racc. pag. I 8739, punto 36
e giurisprudenza citata].
18 Sta
alla parte che fa valere un siffatto danno dimostrarne l’esistenza.
Anche se non è richiesta, al riguardo, una certezza assoluta
che il danno si produca, in quanto basta un sufficiente grado di
probabilità che esso si verifichi, cionondimeno il ricorrente
resta tenuto a provare i fatti che si ritiene giustifichino la
prospettiva di un danno del genere (v., in questo senso, ordinanza
del presidente della Corte 20 giugno 2003, causa C 156/03 P-R,
Commissione/Laboratoires Servier, Racc. pag. I 6575,
punto 36).
19 La
Commissione afferma che ogni uccello cacciato in maniera non conforme
alla direttiva 79/409 costituisce un danno grave ed irreparabile al
patrimonio faunistico, in particolare ornitologico, dell’Unione
europea.
20 La
Repubblica italiana sostiene che le specie di cui la legge regionale
n. 24/2008 come modificata ha autorizzato il prelievo sono
descritte dalla letteratura scientifica internazionale come in buono
stato di conservazione. Tale circostanza escluderebbe da subito che
si concretizzi il danno al patrimonio faunistico che giustifica,
secondo la domanda di provvedimenti urgenti della Commissione, un
provvedimento talmente rilevante ed eccezionale da essere stato ad
oggi disposto unicamente in casi limitati.
21 Nel
contesto della valutazione dell’urgenza occorre ricordare,
innanzi tutto, che la legge regionale n. 24/2008 come modificata
ha iniziato a dispiegare i suoi effetti il 19 settembre 2009 e
continuerà a produrli, per quanto riguarda l’autorizzazione
al prelievo delle quattro specie protette, fino al 31 dicembre 2009.
Per non essere privi di efficacia, i provvedimenti provvisori
dovrebbero pertanto essere adottati prima di quest’ultima data.
22 Occorre
poi rilevare che il procedimento sommario non è concepito per
accertare fatti complessi e altamente controversi. Il giudice del
procedimento sommario non dispone dei mezzi necessari per procedere
alle verifiche richieste e, molto spesso, sarebbe difficilmente in
grado di procedervi tempestivamente (v., in questo senso, ordinanza
del presidente della Corte 24 aprile 2008, causa C 76/08 R
Commissione/Malta, punto 36).
23 Ebbene,
quand’anche le quattro specie tutelate, come sostiene la
Repubblica italiana, si trovassero in un buono stato di
conservazione, andrebbe osservato che, secondo le indicazioni fornite
dalla Commissione, nel caso di specie la determinazione delle
«piccole quantità» che possono essere prelevate in
applicazione dell’art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva 79/409 non è stata effettuata in base a informazioni
scientifiche, sebbene dalla giurisprudenza della Corte risulti che è
necessario ricorrere a tale metodo (v., a tal riguardo, sentenza WWF
Italia e a., cit., punto 28), bensì sul fondamento di un
calcolo al quale ha proceduto la stessa amministrazione.
24 Inoltre,
la normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli
selvatici deve essere interpretata alla luce del principio di
precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di
elevato livello di tutela perseguita dall’Unione in campo
ambientale, conformemente all’art. 191, n. 2, primo
comma, TFUE (v., per analogia, in particolare, sentenza 7 settembre
2004, causa C 127/02, Waddenvereniging e
Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I 7405, punto
44).
25 Pertanto,
nell’ambito della valutazione dell’urgenza va ricordato,
innanzi tutto, che la protezione degli uccelli oggetto della
direttiva 79/409 è considerata una materia in cui la gestione
del patrimonio comune è affidata, per territorio rispettivo, a
ciascuno degli Stati membri (sentenza WWF Italia e a., cit.,
punto 24). Quindi, come dichiarato dalla Corte, ogni attività
di caccia è idonea a perturbare la fauna selvatica e può,
in numerosi casi, condizionare lo stato di conservazione delle specie
considerate, indipendentemente dall’ampiezza dei prelievi ai
quali essa dà luogo. L’eliminazione periodica di
individui alimenta infatti, tra le popolazioni oggetto di caccia, uno
stato di allerta permanente che ha conseguenze nefaste su molteplici
aspetti delle loro condizioni di vita (sentenza 19 gennaio 1994,
causa C 435/92, Association pour la protection des animaux
sauvages e a., Racc. pag. I 67, punto 16, nonché
ordinanza del presidente della Corte 19 dicembre 2006, causa
C 503/06 R, Commissione/Italia, punto 17).
26 Risulta
dunque che la prosecuzione della caccia alle quattro specie protette
autorizzata dalla legge regionale n. 24/2008 come modificata
rischia di causare un danno grave e irreparabile al patrimonio
faunistico, in particolar modo ornitologico.
Sul
bilanciamento degli interessi
27 Occorre
poi capire se il bilanciamento degli interessi deponga a favore di
una o dell’altra parte.
28 A
questo riguardo occorre rilevare che non sembra possibile esaminare
in che misura la sospensione dell’applicazione della legge
regionale n. 24/2008 come modificata possa compromettere gli
obiettivi perseguiti da tale legge, considerato che nessun obiettivo
può essere individuato in base al testo di quest’ultima.
29 Per
di più, se l’interesse addotto dalla Commissione,
consistente nell’evitare un danno grave e irreparabile al
patrimonio ornitologico dell’Unione, viene comparato
all’interesse dei cacciatori a cacciare esemplari delle quattro
specie protette, cui il legislatore nazionale può essersi
ispirato autorizzando la caccia a tali specie, occorre dichiarare che
se l’interesse connesso alla protezione del patrimonio comune
dell’Unione, fondato su giustificazioni di ordine ecologico, è
di per sé considerevole, quello dei cacciatori non sembra
invece rivestire un valore superiore a tale primo interesse (v., in
questo senso, ordinanza del presidente della Corte Commissione/Malta,
cit., punto 48).
30 Quanto
alle eventuali ripercussioni della domanda di provvedimenti
provvisori sul merito della causa, occorre osservare che, se è
vero che i provvedimenti richiesti devono essere provvisori nel senso
di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né
neutralizzare in anticipo le conseguenze della decisione che verrà
pronunciata più avanti nella causa principale [ordinanza del
presidente della Corte 29 gennaio 1997, causa C 393/96 P(R),
Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I 441,
punto 27], nel caso di specie i provvedimenti richiesti sono diretti
unicamente a prevenire un deterioramento dello stato di conservazione
delle quattro specie tutelate durante la stagione venatoria in corso.
31 Pertanto,
risulta necessario ordinare alla Repubblica italiana di sospendere
l’applicazione dell’art. 4, primo comma, della legge
regionale n. 24/2008 come modificata per la stagione venatoria
2009/2010.
Per questi motivi, il
presidente della Corte così provvede:
1) La
Repubblica italiana sospende l’applicazione dell’art. 4,
primo comma, della legge regionale della Regione Lombardia 30 luglio
2008, n. 24, Disciplina del regime di deroga previsto
dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in
attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, come modificata
per la stagione venatoria 2009/2010 dalla legge regionale della
Regione Lombardia 16 settembre 2009, n. 21.
2) Le
spese sono riservate.
Firme
Lingua
processuale: l’italiano.