SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
19 gennaio 2010
«Principio di
non discriminazione in base all’età – Direttiva
2000/78/CE – Legislazione nazionale in materia di licenziamento
che, ai fini del calcolo dei termini di preavviso, non tiene conto
del periodo di lavoro svolto prima che il dipendente abbia raggiunto
l’età di 25 anni – Giustificazione della norma –
Normativa nazionale contraria alla direttiva – Ruolo del
giudice nazionale»
Nel procedimento
C 555/07,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf
(Germania), con decisione 21 novembre 2007, pervenuta in cancelleria
il 13 dicembre 2007, nella causa
Seda Kücükdeveci
contro
Swedex GmbH & Co.
KG,
LA CORTE (Grande
Sezione),
composta dal
sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts,
J. C. Bonichot, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta,
P. Lindh (relatore) e C. Toader, presidenti di sezione, dai
sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris,
T. von Danwitz, A. Arabadjiev, e J. J. Kasel,
giudici,
avvocato generale:
sig. Y. Bot
cancelliere: sig. K.
Malacek, amministratore
vista la fase scritta
del procedimento e in seguito all’udienza del 31 marzo 2009,
considerate le
osservazioni presentate:
– per
la Swedex GmbH & Co. KG, dall’avv. M. Nebeling,
Rechtsanwalt;
– per
il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller,
in qualità di agenti;
– per
il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di
agente;
– per
il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg, in
qualità di agente;
– per
l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità
di agente, assistito dai sigg. N. Travers, BL, e
A. Collins, SC;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e
M. de Mol, in qualità di agenti;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao, in qualità
di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz
e J. Enegren, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni
dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7
luglio 2009,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
del principio di non discriminazione in base all’età e
della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303,
pag. 16).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la sig.ra Kücükdeveci e il suo ex
datore di lavoro, la Swedex GmbH & Co. KG (in prosieguo: la
«Swedex»), in ordine al calcolo dei termini di preavviso
applicabili al suo licenziamento.
Contesto normativo
La normativa
dell’Unione
3 La
direttiva 2000/78 è stata adottata sul fondamento
dell’art. 13 CE. I ‘considerando’ primo,
quarto e venticinquesimo della direttiva sono del seguente tenore:
«(1) Conformemente
all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, l’Unione
europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato
di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre
1950,] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli
Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
(...)
(4) Il
diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla
protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto
universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi
rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici,
sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di
cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111
dell’Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la
discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
(...)
(25) Il
divieto di discriminazione basata sull’età costituisce
un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti
negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della
diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune
circostanze, delle disparità di trattamento in funzione
dell’età possono essere giustificate e richiedono
pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la
situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere
tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in
particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione,
mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni
che devono essere vietate».
4 Ai
sensi del suo art. 1, la direttiva 2000/78 mira a stabilire un
quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età
o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le
condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri
il principio della parità di trattamento.
5 L’art. 2
di tale direttiva è del seguente tenore:
«1. Ai
fini della presente direttiva, per “principio della parità
di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui
all’articolo 1.
2. Ai
fini del paragrafo 1:
a) sussiste
discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei
motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un’altra in una situazione analoga;
(...)».
6 L’art. 3,
n. 1, di tale direttiva precisa che:
«1. Nei
limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente
direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che
del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per
quanto attiene:
(...)
c) all’occupazione
e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento
e la retribuzione;
(…)».
7 L’art. 6,
n. 1, della stessa direttiva così dispone:
«Fatto salvo
l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere
che le disparità di trattamento in ragione dell’età
non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e
ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto
nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di
formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale
finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di
trattamento possono comprendere in particolare:
a) la
definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e
alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese
le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire
l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli
stessi;
b) la
fissazione di condizioni minime di età, di esperienza
professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso
all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;
c) la
fissazione di un’età massima per l’assunzione
basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in
questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro
prima del pensionamento».
8 Ai
sensi dell’art. 18, primo comma, della stessa direttiva,
la sua trasposizione nell’ordinamento giuridico degli Stati
membri doveva avvenire al più tardi entro il 2 dicembre 2003.
Tuttavia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo:
«Per tener conto
di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se
necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003
ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le
disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età
o sull’handicap. In tal caso essi informano immediatamente la
Commissione. (...)».
9 La
Repubblica federale di Germania si è avvalsa di tale facoltà,
di modo che il recepimento delle disposizioni della direttiva
2000/78, relative alla discriminazione in base all’età e
sull’handicap, doveva essere effettuato in tale Stato membro
entro il 2 dicembre 2006.
La normativa
nazionale
La legge generale
sulla parità di trattamento
10 Gli
artt. 1, 2 e 10 della legge generale 14 agosto 2006, sulla
parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz;
BGBl. 2006 I, pag. 1897), che ha trasposto la
direttiva 2000/78, così recitano:
«Art. 1 –
Finalità della legge
La presente legge ha
l’obiettivo di impedire o di eliminare qualsiasi trattamento
sfavorevole basato sulla razza o sull’origine etnica, sul
sesso, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull’handicap,
sull’età o sull’identità sessuale.
Art. 2 –
Ambito di applicazione
(...)
4) Ai
licenziamenti si applicano esclusivamente le disposizioni relative
alla tutela generale e particolare contro i licenziamenti.
(...)
Art. 10 –
Ammissibilità di talune disparità di trattamento
collegate all’età
Fatto salvo l’art. 8,
è ammissibile una disparità di trattamento collegata
all’età laddove essa sia oggettiva, ragionevole e
giustificata da una finalità legittima. I mezzi per il
conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e
necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere
in particolare:
1. la
definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e
alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese
le condizioni di retribuzione e di licenziamento, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire
l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli
stessi;
(…)».
La normativa
relativa al termine di preavviso di licenziamento
11 L’art. 622
del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, in
prosieguo: il «BGB») così recita:
«1) Il
rapporto di lavoro di un operaio o di un impiegato (lavoratore) può
essere risolto rispettando un preavviso di quattro settimane, con
effetto al quindicesimo o all’ultimo giorno del mese.
2) Per
il licenziamento da parte del datore di lavoro, si applicano i
seguenti termini di preavviso:
– se
il rapporto di lavoro nell’azienda o nell’impresa è
durato 2 anni: 1 mese, con effetto alla fine di un mese di
calendario;
– se
è durato 5 anni: 2 mesi, con effetto alla fine di un mese di
calendario;
– se
è durato 8 anni: 3 mesi, con effetto alla fine di un mese di
calendario;
– se
è durato 10 anni: 4 mesi, con effetto alla fine di un mese di
calendario;
– se
è durato 12 anni: 5 mesi, con effetto alla fine di un mese di
calendario;
– se
è durato 15 anni: 6 mesi, con effetto alla fine di un mese di
calendario;
– se
è durato 20 anni: 7 mesi, con effetto alla fine di un mese di
calendario.
Nel calcolo della durata
dell’impiego non vanno considerati i periodi di lavoro svolti
prima del compimento del venticinquesimo anno di età del
lavoratore».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
12 La
sig.ra Kücükdeveci è nata il 12 febbraio 1978.
Essa lavorava dal 4 giugno 1996, ossia dall’età di 18
anni, alle dipendenze della Swedex.
13 Con
lettera 19 dicembre 2006, la Swedex ha licenziato la dipendente, con
effetto, considerato il termine di preavviso legale, al 31 gennaio
2007. Il datore di lavoro ha calcolato il termine di preavviso come
se la dipendente avesse avuto un’anzianità di 3 anni,
benché essa fosse alle sue dipendenze da 10 anni.
14 La
sig.ra Kücükdeveci ha contestato il suo licenziamento
dinanzi all’Arbeitsgericht Mönchengladbach. Dinanzi a tale
organo giurisdizionale essa ha sostenuto che il termine di preavviso
nei suoi confronti avrebbe dovuto essere di 4 mesi a decorrere
dal 31 dicembre 2006, vale a dire fino al 30 aprile 2007, e ciò
in applicazione dell’art. 622, n. 2, primo comma,
punto 4, del BGB. Tale termine corrisponderebbe ad un’anzianità
di dieci anni. La causa principale vede quindi opposti questi due
privati, vale a dire, da un lato, la sig.ra Kücükdeveci
e, dall’altro, la Swedex.
15 A
parere della sig.ra Kücükdeveci, l’art. 622,
n. 2, secondo comma, del BGB, nella parte in cui prevede che per
il calcolo della durata del termine di preavviso non sono presi in
considerazione i periodi di lavoro svolti prima del compimento del
venticinquesimo anno di età, costituisce una misura di
discriminazione in base all’età contraria al diritto
dell’Unione e va disapplicata.
16 Il
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, pronunciandosi in appello, ha
constatato che alla data in cui è avvenuto il licenziamento il
termine per la trasposizione della direttiva 2000/78 era scaduto.
Tale giudice ha considerato del pari che l’art. 622 del
BGB contiene una disparità di trattamento direttamente
collegata all’età, della cui incostituzionalità
non è convinto, ma di cui sarebbe invece discutibile la
conformità al diritto dell’Unione. Tale giudice si
chiede, in proposito, se l’eventuale esistenza di una
discriminazione diretta connessa all’età debba essere
valutata sulla base del diritto primario dell’Unione, come
sembra suggerire la sentenza 22 novembre 2005, causa C 144/04,
Mangold (Racc. pag. I 9981), oppure alla luce della
direttiva 2000/78. Sottolineando che la disposizione nazionale di cui
trattasi è chiara e non potrebbe essere, eventualmente,
interpretata in un senso conforme a detta direttiva, il giudice del
rinvio si chiede del pari se, per poter disapplicare tale
disposizione in una controversia tra privati, esso debba, al fine di
garantire la tutela del legittimo affidamento dei destinatari delle
norme, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte affinché
quest’ultima confermi l’incompatibilità di tale
disposizione con il diritto dell’Unione.
17 È
sulla scorta di tali premesse che il Landesarbeitsgericht Düsseldorf
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se
una normativa nazionale, secondo la quale i termini di preavviso di
licenziamento che il datore di lavoro deve rispettare si prolungano
progressivamente con l’aumentare della durata dell’impiego,
senza tuttavia che siano presi in considerazione i periodi di lavoro
svolti dal lavoratore prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno
di età, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione
dell’età sancito dal diritto comunitario, e segnatamente
dal diritto primario della CE o dalla direttiva (...) 2000/78
(...);
b) se
una ragione giustificativa del fatto che un datore di lavoro debba
rispettare soltanto un termine di preavviso di base per il
licenziamento dei lavoratori più giovani possa essere
ravvisata nella circostanza che al datore di lavoro viene
riconosciuto un interesse economico ad una gestione flessibile del
personale – il quale verrebbe pregiudicato da termini di
preavviso di licenziamento più lunghi – e che ai giovani
lavoratori non viene accordata la tutela dei diritti quesiti e delle
aspettative (garantita ai lavoratori più anziani attraverso
termini di preavviso più estesi), ad esempio perché si
presume una loro maggiore mobilità e flessibilità
professionale e personale in ragione dell’età e/o dei
minori obblighi sociali, familiari e privati su di essi incombenti.
2) In
caso di soluzione affermativa della questione sub 1 a) e
negativa della questione sub 1 b):
Se il giudice di uno
Stato membro investito di una causa tra privati debba disapplicare
una normativa contraria al diritto comunitario ovvero se debba tenere
conto della fiducia riposta dai destinatari delle norme
nell’applicazione delle leggi nazionali vigenti, in modo tale
per cui l’inapplicabilità sopravvenga soltanto in
seguito ad una decisione della Corte di giustizia delle Comunità
europee sulla normativa contestata o su una normativa sostanzialmente
analoga».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima
questione
18 Con
la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
una normativa nazionale come quella controversa nella causa
principale – la quale prevede che i periodi di lavoro compiuti
dal dipendente prima del raggiungimento del suo venticinquesimo anno
di età non sono presi in considerazione ai fini del calcolo
del termine di preavviso di licenziamento – costituisca una
disparità di trattamento in base all’età vietata
dal diritto dell’Unione, in particolare dal diritto primario o
dalla direttiva 2000/78. Tale giudice chiede, in particolare, se una
normativa siffatta sia giustificata dalla circostanza che
occorrerebbe rispettare unicamente un termine di preavviso di base
nel caso di licenziamento di giovani lavoratori, da un lato, per
consentire ai datori di lavoro una gestione flessibile del personale,
ciò che non sarebbe possibile con termini di preavviso più
lunghi, e, dall’altro, in quanto sarebbe ragionevole esigere
dai giovani lavoratori una mobilità personale e professionale
maggiore di quella richiesta ai lavoratori più anziani.
19 Per
risolvere tale questione, occorre anzitutto precisare, come invita a
fare il giudice del rinvio, se essa debba essere affrontata alla luce
del diritto primario dell’Unione o della direttiva 2000/78.
20 In
proposito, va inizialmente ricordato che il Consiglio dell’Unione
europea, fondandosi sull’art. 13 CE, ha adottato la
direttiva 2000/78 in merito alla quale la Corte ha dichiarato che non
sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento
in materia di occupazione e di lavoro, principio che trova la sua
fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, ma che essa ha il solo
obiettivo di stabilire, in dette materie, un quadro generale per la
lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali
rientra l’età (v. sentenza Mangold, cit., punto 74).
21 In
tale contesto, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un
principio di non discriminazione in base all’età che
deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione
(v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punto 75). La
direttiva 2000/78 dà espressione concreta a tale principio
(v., per analogia, sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne,
Racc. pag. 455, punto 54).
22 Va
del pari rilevato che l’art. 6, n. 1, TUE enuncia che
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo
stesso valore giuridico dei trattati. Ai sensi dell’art. 21,
n. 1, di tale Carta, «[è] vietata qualsiasi forma
di discriminazione fondata, in particolare, (...) [sul]l’età».
23 Affinché
il principio di non discriminazione in base all’età
possa applicarsi in una fattispecie come quella di cui alla causa
principale, è anche necessario che tale fattispecie rientri
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
24 A
tal proposito, e a differenza della causa conclusasi con la sentenza
23 settembre 2008, causa C 427/06, Bartsch (Racc. pag. I 7245),
il presunto comportamento discriminatorio adottato nella presente
fattispecie in base alla normativa nazionale controversa ha avuto
luogo successivamente alla data limite del termine impartito allo
Stato membro per trasporre la direttiva 2000/78, termine che, per
quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, è scaduto
il 2 dicembre 2006.
25 In
tale data, la direttiva ha avuto l’effetto di far entrare
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione la
normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale che
affronta una materia disciplinata dalla stessa direttiva, vale a
dire, nella fattispecie, le condizioni di licenziamento.
26 In
effetti, una disposizione nazionale quale l’art. 622,
n. 2, secondo comma, del BGB, per il fatto di prevedere che, ai
fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano
presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente
prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno d’età,
incide sulle condizioni di licenziamento dei dipendenti. Si deve
pertanto considerare che una legislazione siffatta detti norme
relative alle condizioni di licenziamento.
27 Da
tali considerazioni risulta che è in base al principio
generale di diritto dell’Unione vietante qualsiasi
discriminazione in base all’età, come specificato dalla
direttiva 2000/78, che va esaminato se il diritto dell’Unione
osti ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella
causa principale.
28 Relativamente,
poi, alla questione se la normativa controversa nella causa
principale contenga una disparità di trattamento in base
all’età, va ricordato che, ai sensi dell’art. 2,
n. 1, della direttiva 2000/78, ai fini di quest’ultima,
per «principio della parità di trattamento» si
intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o
indiretta basata su uno dei motivi di cui all’art. 1 della
medesima direttiva. L’art. 2, n. 2, lett. a),
della direttiva in questione precisa che, ai fini dell’applicazione
del suo n. 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla
base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 1 della
direttiva in parola, una persona è trattata in modo meno
favorevole di un’altra in una situazione analoga (v. sentenze
16 ottobre 2007, causa C 411/05, Palacios de la Villa,
Racc. pag. I 8531, punto 50, e 5 marzo 2009,
causa C 388/07, Age Concern England, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 33).
29 Nella
fattispecie, l’art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB
riserva un trattamento meno favorevole ai dipendenti che sono entrati
in servizio presso il datore di lavoro prima dei 25 anni di età.
Tale normativa nazionale crea quindi una disparità di
trattamento tra persone aventi la medesima anzianità a seconda
dell’età in cui esse sono state assunte.
30 Così,
per due dipendenti aventi ciascuno 20 anni di anzianità,
quello assunto all’età di 18 anni avrà diritto ad
un termine di preavviso di licenziamento pari a cinque mesi, mentre
tale termine sarà pari a sette mesi per colui che è
stato assunto all’età di 25 anni. Inoltre, come ha
osservato l’avvocato generale al paragrafo 36 della sue
conclusioni, la normativa nazionale considerata nella causa
principale tratta, in generale, in modo più sfavorevole i
giovani lavoratori rispetto ai lavoratori più anziani, in
quanto i primi – come illustrato dalla situazione della
ricorrente nella causa principale – possono essere esclusi,
malgrado un’anzianità di servizio nell’impresa di
diversi anni, dal poter beneficiare di un aumento progressivo dei
termini di preavviso di licenziamento in funzione della durata del
rapporto di lavoro, di cui possono invece giovarsi i lavoratori più
anziani aventi un’anzianità equiparabile.
31 Ne
consegue che la normativa nazionale considerata contiene una
disparità di trattamento fondata sul criterio dell’età.
32 Occorre,
in una terza fase, esaminare se tale disparità di trattamento
sia atta a costituire una discriminazione vietata dal principio di
non discriminazione in base all’età cui ha dato
espressione concreta la direttiva 2000/78.
33 Al
riguardo, l’art. 6, n. 1, primo comma, della
direttiva 2000/78 enuncia che una disparità di trattamento in
base all’età non costituisce discriminazione laddove
essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito
del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi
giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro
e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale
finalità siano appropriati e necessari.
34 Tanto
dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, quanto dalle
spiegazioni date in udienza dal governo tedesco risulta che
l’art. 622 del BGB trae la sua origine in una legge del
1926. La fissazione della soglia di 25 anni ad opera di tale legge
sarebbe il frutto di un compromesso tra, in primo luogo, il governo
dell’epoca che auspicava una proroga uniforme di tre mesi del
termine di preavviso di licenziamento per i lavoratori di età
superiore ai 40 anni, in secondo luogo, i fautori di una proroga
graduale di tale termine per tutti i lavoratori e, infine, i
sostenitori di una proroga graduale della durata del preavviso, che
non tenesse però conto del periodo lavorato, avendo tale
regola lo scopo di sollevare parzialmente i datori di lavoro
dall’onere dei termini di preavviso prolungati per i lavoratori
di età inferiore ai 25 anni,
35 Secondo
il giudice del rinvio, l’art. 622, n. 2, secondo
comma, del BGB rispecchia la valutazione del legislatore secondo cui
i giovani lavoratori, in genere, reagiscono più facilmente e
più rapidamente alla perdita del loro impiego e ci si può
attendere da loro una maggiore flessibilità. Infine, un
termine di preavviso più breve per i giovani lavoratori ne
favorirebbe l’assunzione aumentando la flessibilità
della gestione del personale.
36 Finalità
del tipo di quelle menzionate dal governo tedesco e dal giudice del
rinvio appaiono rientrare in una politica in materia di occupazione e
del mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 6, n. 1,
della direttiva 2000/78.
37 Va
però verificato, secondo il tenore stesso di tale
disposizione, se i mezzi apprestati per conseguire siffatta finalità
legittima siano «appropriati e necessari».
38 Si
deve, in proposito, ricordare che gli Stati membri dispongono di un
ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle misure
atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e
di occupazione (v. citate sentenze Mangold, punto 63, e Palacios de
la Villa, punto 68).
39 Il
giudice del rinvio indica che l’obiettivo del provvedimento di
cui trattasi è quello di offrire al datore di lavoro una
maggiore flessibilità nella gestione del personale, alleviando
l’onere per tale datore di lavoro per quanto attiene al
licenziamento dei giovani lavoratori, dai quali sarebbe ragionevole
attendersi una più elevata mobilità personale e
professionale.
40 Nondimeno,
tale provvedimento non è appropriato per il conseguimento di
detto obiettivo giacché si applica a tutti i dipendenti
assunti dall’impresa prima del venticinquesimo anno di età,
indipendentemente dalla loro età al momento del licenziamento.
41 Per
quanto riguarda l’obiettivo, perseguito dal legislatore
nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi nella
causa principale e ricordato dal governo tedesco, di rafforzare la
tutela dei lavoratori in funzione del tempo trascorso nell’impresa,
risulta che, in forza di tale normativa, l’allungamento del
termine di preavviso di licenziamento a seconda dell’anzianità
del dipendente è ritardato per qualsiasi lavoratore assunto
dall’impresa prima dei 25 anni di età, anche laddove
l’interessato vanti, al momento del licenziamento, una lunga
anzianità di servizio in tale impresa. Tale normativa non può
pertanto essere considerata idonea a realizzare la finalità
dichiarata.
42 Va
aggiunto che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa
principale, come ricordato dal giudice del rinvio, incide sui giovani
dipendenti in modo diseguale, in quanto colpisce i giovani che si
impegnano presto nella vita attiva, senza formazione professionale, o
dopo una breve formazione professionale, e non coloro che iniziano a
lavorare più tardi, dopo una lunga formazione professionale.
43 Risulta
da tutte queste considerazioni che la prima questione va risolta
dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare il
principio di non discriminazione in base all’età, quale
espresso concretamente nella direttiva 2000/78, deve essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come
quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che, ai
fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non vanno
presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente
prima del raggiungimento dei 25 anni di età.
Sulla seconda
questione
44 Con
la seconda questione il giudice del rinvio si chiede se, allorché
è investito di una controversia tra privati, per poter
disapplicare una normativa nazionale che ritenga contraria al diritto
dell’Unione, egli debba previamente, a fini di tutela del
legittimo affidamento dei soggetti di diritto, adire la Corte di
giustizia in forza dell’art. 267 TFUE, affinché
quest’ultima confermi l’incompatibilità di tale
normativa con il diritto dell’Unione.
45 Per
quanto riguarda, in primo luogo, il ruolo del giudice nazionale
chiamato a dirimere una controversia tra privati nella quale la
normativa nazionale appaia contraria al diritto dell’Unione, la
Corte ha statuito che spetta ai giudici nazionali assicurare ai
singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto
dell’Unione e garantirne la piena efficacia (v., in questo
senso, sentenze 5 ottobre 2004, cause riunite da C 397/01 a
C 403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I 8835,
punto 111, nonché 15 aprile 2008, causa C 268/06,
Impact, Racc. pag. I 2483, punto 42).
46 A
questo proposito, con riferimento a controversie tra privati, la
Corte ha dichiarato in maniera costante che una direttiva non può
di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può
quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in
particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall,
Racc. pag. 723, punto 48; 14 luglio 1994, causa C 91/92,
Faccini Dori, Racc. pag. I 3325, punto 20, nonché
Pfeiffer e a., cit., punto 108).
47 Tuttavia,
l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di
raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, e il loro
dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti
a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti
gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell’ambito della
loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, in
questo senso, sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e
Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26; 13 novembre 1990,
causa C 106/89, Marleasing, Racc. pag. I 4135,
punto 8; Faccini Dori, cit., punto 26; 18 dicembre 1997,
causa C 129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I 7411,
punto 40; Pfeiffer e a., cit., punto 110, nonché
23 aprile 2009, cause riunite da C 378/07 a C 380/07,
Angelidaki e a., non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 106).
48 Ne
consegue che, nell’applicare il diritto interno, il giudice
nazionale chiamato ad interpretare tale diritto deve procedere per
quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di
tale direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da
quest’ultima e conformarsi pertanto all’art 288, terzo
comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze citate von Colson e Kamann,
punto 26; Marleasing, punto 8; Faccini Dori, punto 26,
nonché Pfeiffer e a., punto 113). L’esigenza
di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è
inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice
nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena
efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la
controversia ad esso sottoposta (v., in questo senso, sentenza
Pfeiffer e a., cit., punto 114).
49 Secondo
il giudice del rinvio, tuttavia, per la sua chiarezza e precisione,
l’art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB non si
presta ad un’interpretazione conforme alla direttiva 2000/78.
50 A
tal proposito, occorre ricordare, da un lato, che, come già si
è detto al punto 20 della presente sentenza, la direttiva
2000/78 si limita a dare espressione concreta – senza sancirlo
– al principio di parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro e, d’altro lato, che il
principio di non discriminazione in base all’età è
un principio generale del diritto dell’Unione, in quanto
rappresenta un’applicazione specifica del principio generale
della parità di trattamento (v., in questo senso, sentenza
Mangold, cit., punti 74 76).
51 Ciò
considerato, è compito del giudice nazionale, investito di una
controversia in cui è messo in discussione il principio di non
discriminazione in ragione dell’età, quale espresso
concretamente nella direttiva 2000/78, assicurare, nell’ambito
delle sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell’Unione
attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena
efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni contraria
disposizione di legge nazionale (v., in questo senso, sentenza
Mangold, cit., punto 77).
52 Per
quel che riguarda, in secondo luogo, l’obbligo che graverebbe
sul giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, di
chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale
sull’interpretazione del diritto dell’Unione prima di
poter disapplicare una norma nazionale che ritenga contraria a tale
diritto, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che
tale aspetto della questione è motivato dal fatto che, in
forza del diritto nazionale, il giudice del rinvio non può
disapplicare una disposizione vigente della legislazione nazionale se
essa non sia stata previamente dichiarata incostituzionale dal
Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale).
53 In
proposito, occorre sottolineare che la necessità di garantire
piena efficacia al principio di non discriminazione in base all’età,
quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, comporta che il
giudice nazionale, in presenza di una norma nazionale, rientrante
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, che
ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti
impossibile un’interpretazione conforme a quest’ultimo,
deve disapplicare detta disposizione, senza che gli sia imposto né
gli sia vietato di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia
pregiudiziale.
54 La
facoltà così riconosciuta dall’art. 267,
secondo comma, TFUE di chiedere alla Corte un’interpretazione
pregiudiziale prima di disapplicare la norma nazionale contraria al
diritto dell’Unione non può tuttavia trasformarsi in
obbligo per il fatto che il diritto nazionale non consente a tale
giudice di disapplicare una norma interna che egli ritenga contraria
alla Costituzione, se tale disposizione non sia stata previamente
dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Infatti, in
virtù del principio del primato del diritto dell’Unione,
di cui gode anche il principio di non discriminazione in ragione
dell’età, una normativa nazionale contraria, rientrante
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, deve
essere disapplicata (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit.,
punto 77).
55 Risulta
da queste considerazioni che il giudice nazionale, investito di una
controversia tra privati, non è tenuto, ma ha la facoltà
di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale
sull’interpretazione del principio di non discriminazione in
base all’età, quale espresso concretamente dalla
direttiva 2000/78, prima di disapplicare una disposizione nazionale
che ritenga contraria a tale principio. Il carattere facoltativo di
tale adizione è indipendente dalle modalità che si
impongono al giudice nazionale, nel diritto interno, per poter
disapplicare una disposizione nazionale che ritenga contraria alla
Costituzione.
56 In
considerazione di tutto quel che precede, la seconda questione va
risolta dichiarando che è compito del giudice nazionale,
investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del
principio di non discriminazione in base all’età, quale
espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se
necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa
nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà
di cui dispone, nei casi previsti dall’art 267, secondo
comma, TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale
sull’interpretazione di tale principio.
Sulle spese
57 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la
Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Il
diritto dell’Unione, in particolare il principio di non
discriminazione in base all’età, quale espresso
concretamente nella direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,
2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve
essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale,
come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che,
ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non
sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal
dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età.
2) È
compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra
privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione
in base all’età, quale espresso concretamente dalla
direttiva 2000/78, disapplicando, se necessario, qualsiasi
disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente
dall’esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi
previsti dall’art. 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre
alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione di
tale principio.
Firme
Lingua processuale: il
tedesco.