SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
23 febbraio 2010
«Libera
circolazione delle persone – Diritto di soggiorno di una
cittadina di uno Stato terzo, coniugata con un cittadino di uno Stato
membro e dei loro figli, anch’essi stessi cittadini di uno
Stato membro – Cessazione dell’attività lavorativa
subordinata del cittadino di uno Stato membro seguita dalla sua
partenza dallo Stato membro ospitante – Iscrizione dei figli in
un istituto scolastico – Mancanza di mezzi di sostentamento –
Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Art. 12 – Direttiva
2004/38/CE»
Nel procedimento
C 310/08,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) (Regno Unito) con decisione 21 aprile 2008,
pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2008, nella causa
London Borough of Harrow
contro
Nimco Hassan Ibrahim,
Secretary of State for
the Home Department,
LA CORTE (Grande
Sezione),
composta dal sig. V.
Skouris, presidente, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K.
Lenaerts, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra P. Lindh, presidenti di
sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, P.
Kūris, E. Juhász, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.
J. Mazák
cancelliere: sig. H. von
Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del
procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2009,
considerate le
osservazioni presentate:
– per il
London Borough of Harrow, dal sig. K. Rutledge, barrister;
– per la
sig.ra Ibrahim, dalla sig.ra N. Rogers, barrister, con mandato
conferito dalla sig.ra S. Morshead, solicitor;
– per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità
di agente, assistita dal sig. C. Lewis, QC;
– per il
governo danese, dal sig. R. Holdgaard, in qualità di agente;
– per
l’Irlanda, dai sigg. D. O’Hagan e B. O’Moore, in
qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Conlan Smyth,
barrister;
– per il
governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente,
assistita dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
– per la
Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani e
dai sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti;
– per
l’Autorità di sorveglianza dell’AELS, dal sig. N.
Fenger nonché dalle sig.re F. Simonetti e I. Hauger, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni
dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20
ottobre 2009,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art.
12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal
regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245,
pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), e
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile
2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68
ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
(GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU 2004, L 229, pag.
35; GU 2005, L 197, pag. 34, nonché GU 2007, L 204, pag. 28).
2 Tale domanda è
stata presentata nell’ambito di una controversia tra il London
Borough of Harrow (Comune di Harrow in Londra), da un lato, e la
sig.ra Ibrahim nonché il Secretary of State for the Home
Department (Ministro dell’Interno), dall’altro, in merito
al rigetto della domanda della sig.ra Ibrahim volta ad ottenere un
sussidio all’alloggio.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Il quinto
‘considerando’ del regolamento n. 1612/68 è del
seguente tenore:
«considerando che
il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa
essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di
dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità
di trattamento per tutto ciò che si riferisce all’esercizio
stesso di un’attività subordinata e all’accesso
all’alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si
oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto
riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla
famiglia e le condizioni d’integrazione della famiglia nella
società del paese ospitante».
4 L’art. 10
del regolamento n. 1612/68 enunciava quanto segue:
«1. Hanno
diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro
occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la
loro cittadinanza:
a) il coniuge ed i
loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
b) gli ascendenti di
tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.
2. Gli Stati membri
favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non
goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o vive,
nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al
paragrafo 1.
3. Ai fini
dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve
disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato
normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è
occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni
tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati
membri».
5 L’art. 11
del regolamento n. 1612/68 disponeva quanto segue:
«Il coniuge ed i
figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato
membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un’attività
subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a
qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale
Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro».
6 Gli artt. 10 e
11 del regolamento n. 1612/68 sono stati abrogati con effetto dal 30
aprile 2006 in forza dell’art. 38, n. 1, della direttiva
2004/38.
7 L’art. 12,
primo comma, del regolamento n. 1612/68 così prevede:
«I figli del
cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul
territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i
corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione
professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale
Stato, se i figli stessi vi risiedono».
8 Il terzo e il
sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/38 sono
redatti nei seguenti termini:
«(3) La
cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status
fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano
il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È
pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari
esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati,
lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di
semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e
soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.
(…)
(16) I beneficiari
del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché
non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
dello Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento
non dovrebbe essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema
di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare
se si tratta di difficoltà temporanee e tener conto della
durata del soggiorno, della situazione personale e dell’ammontare
dell’aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un
onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e
procedere all’allontanamento. In nessun caso una misura di
allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori
subordinati, lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti
dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza».
9 Ai termini
dell’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva in parola:
«1. Ciascun
cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un
periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro,
a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo dello Stato membro ospitante; o
b) di disporre, per
se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il
periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra
tutti i rischi dello Stato membro ospitante; o
c) – di
essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione
o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di
studi inclusa una formazione professionale e
– di
disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi
dello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità
nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua
scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non
divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato
membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
d) di essere un
familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione
rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di
soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o
raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione,
purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1,
lettere a), b) o c)».
10 L’art. 12
della direttiva 2004/38, intitolato «Conservazione del diritto
di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del
cittadino dell’Unione», al suo n. 3 enuncia quanto segue:
«La partenza del
cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo
decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o
del genitore che ne ha l’effettivo affidamento,
indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello
Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per
seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi».
11 L’art. 24
di tale direttiva, intitolato «Parità di trattamento»,
al suo n. 1 così recita:
«Fatte salve le
disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato [CE] e
dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede,
in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro
ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale
Stato nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale
diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente».
La normativa nazionale
12 A norma dell’art.
6 del regolamento del 2006 in materia di immigrazione nel Regno Unito
(Spazio economico europeo) [Immigration (European Economic Area)
Regulations 2006], un «soggetto avente diritto» ai fini
del predetto regolamento è un cittadino di uno Stato dello
Spazio economico europeo che si trovi nel Regno Unito come persona in
cerca di occupazione, lavoratore subordinato, lavoratore autonomo,
persona economicamente autosufficiente o studente.
13 In forza
dell’art. 19, n. 3, lett. a), del suddetto regolamento, una
persona può essere espulsa dal Regno Unito se non è o
non è più un soggetto avente diritto ai sensi del
medesimo regolamento.
14 Ai sensi della
legge del 1996 in materia di alloggi (Housing Act 1996) e del
regolamento del 2006 relativo all’assegnazione di alloggi e ai
senzatetto [Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility)
Regulations 2006], un soggetto è legittimato a presentare
domanda di sussidio all’alloggio soltanto se gode di un diritto
di soggiorno nel Regno Unito conferito dal diritto dell’Unione.
Causa principale e
questioni pregiudiziali
15 La sig.ra Ibrahim
è una cittadina somala coniugata con un cittadino danese, il
sig. Yusuf.
16 Il sig. Yusuf è
giunto nel Regno Unito nell’autunno del 2002 e vi ha lavorato
da ottobre 2002 a maggio 2003. Da giugno 2003 a marzo 2004 ha chiesto
di beneficiare di sussidi per inabilità al lavoro. Dopo essere
stato dichiarato idoneo al lavoro al termine di tale periodo, il sig.
Yusuf ha lasciato il Regno Unito, per poi ritornarvi nel dicembre
2006.
17 È pacifico
che, tra il momento in cui ha smesso di lavorare e quello in cui ha
lasciato il Regno Unito, il sig. Yusuf ha cessato di essere un
«soggetto avente diritto» a norma dell’art. 6 del
regolamento del 2006 in materia d’immigrazione (Spazio
economico europeo). Al suo ritorno nel Regno Unito, il sig. Yusuf non
ha riacquisito lo status di «soggetto avente diritto»
titolare di un diritto di soggiorno in forza del diritto dell’Unione.
18 La sig.ra Ibrahim
è giunta nel Regno Unito con l’autorizzazione dei
servizi competenti in materia di immigrazione, nel febbraio 2003, al
fine di raggiungere il marito.
19 La coppia ha
quattro figli di cittadinanza danese, di età compresa tra uno
e nove anni. I tre figli maggiori sono giunti nel Regno Unito con la
madre e il quarto figlio è nato nel Regno Unito. I due figli
maggiori frequentano le scuole pubbliche fin dal loro arrivo sul
territorio dello Stato membro di cui trattasi.
20 La sig.ra Ibrahim
si è separata dal marito dopo la partenza di quest’ultimo
dal Regno Unito nel 2004. Essa non è mai stata economicamente
autosufficiente. Non lavora e dipende interamente dall’assistenza
sociale per coprire le proprie spese correnti e di alloggio. Non
dispone di un’assicurazione malattia completa ed è
beneficiaria del National Health Service (servizio sanitario
nazionale).
21 Nel gennaio 2007,
la sig.ra Ibrahim ha chiesto di fruire del sussidio all’alloggio
per se stessa e per i figli. Con decisione 1° febbraio 2007, il
funzionario competente del London Borough of Harrow ha respinto tale
domanda. Egli ha ritenuto che né la sig.ra Ibrahim né
il suo coniuge risiedessero nel Regno Unito in forza del diritto
dell’Unione. Il 29 marzo 2007, tale decisione di rigetto è
stata confermata dal funzionario incaricato di esaminare i ricorsi
contro le decisioni di diniego del sussidio all’alloggio.
22 La sig.ra Ibrahim
ha impugnato tali decisioni dinanzi alla Clerkenwell and Shoreditch
County Court (Tribunale di primo grado di Clerkenwell e Shoreditch),
che ha accolto il ricorso con decisione 18 ottobre 2007, dichiarando
che la sig.ra Ibrahim, quale madre che ha l’effettivo
affidamento dei figli, gode di un diritto di soggiorno nel Regno
Unito in base all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, poiché
questi ultimi frequentano la scuola e suo marito è un
cittadino dell’Unione che ha lavorato in tale Stato membro.
23 Il London Borough
of Harrow ha impugnato la detta decisione dinanzi al giudice del
rinvio.
24 Atteso quanto
procede, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«Nel caso in cui
– il
coniuge, non avente la cittadinanza UE, e i figli, cittadini UE,
abbiano accompagnato un cittadino UE che sia giunto nel Regno Unito,
– il
cittadino UE abbia lavorato nel Regno Unito,
– il
cittadino UE abbia poi smesso di lavorare e abbia successivamente
lasciato il Regno Unito,
– il
cittadino UE, il coniuge non avente la cittadinanza UE e i figli non
siano economicamente autosufficienti e dipendano dall’assistenza
sociale nel Regno Unito,
– i figli
abbiano incominciato a frequentare la scuola elementare nel Regno
Unito poco dopo esservi giunti, nel periodo in cui il cittadino UE
lavorava:
1) se il coniuge e i
figli godano del diritto di soggiorno nel Regno Unito solo qualora
posseggano i requisiti di cui alla direttiva 2004/38 (…)
oppure
2) a) se essi
godano del diritto di soggiorno in forza dell’art. 12 del
regolamento (...) n. 1612/68 (...), come interpretato dalla Corte di
giustizia, senza dover necessariamente possedere i requisiti di cui
alla direttiva 2004/38 (…), e
b) se, in tal caso,
occorra che essi dispongano di risorse sufficienti, in modo da non
divenire un onere per il sistema assistenziale dello Stato membro
ospitante per il periodo in cui intendono soggiornarvi, e che
posseggano una copertura assicurativa sanitaria completa nello Stato
membro ospitante;
3) in caso di
risposta affermativa alla prima questione, se la situazione sia
diversa qualora, come nel caso di specie, i figli abbiano
incominciato a frequentare la scuola elementare e il lavoratore
cittadino dell’Unione abbia smesso di lavorare prima della data
entro la quale la direttiva 2004/38 (…) doveva essere recepita
negli Stati membri».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima e seconda
questione
25 Con le prime due
questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, in circostanze come
quelle della causa principale, i figli e il genitore che ne ha
l’effettivo affidamento possano godere del diritto di soggiorno
nello Stato membro ospitante sul solo fondamento dell’art. 12
del regolamento n. 1612/68, senza essere tenuti a soddisfare le
condizioni definite nella direttiva 2004/38, o se un diritto di
soggiorno possa essere loro riconosciuto unicamente se rispondono
alle suddette condizioni. Nel caso in cui il diritto di soggiorno
derivi dal solo fondamento dell’art. 12 del regolamento n.
1612/68, il giudice del rinvio chiede altresì se i figli e il
genitore che ne abbia l’effettivo affidamento debbano disporre
di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa
nello Stato membro ospitante.
26 Conformemente
all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, i figli di un cittadino
di uno Stato membro che sia o sia stato occupato sul territorio di un
altro Stato membro sono ammessi ai corsi di insegnamento generale, di
apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni
previste per i cittadini di tale Stato se i figli stessi risiedono
sul suo territorio.
27 L’art. 10
del regolamento n. 1612/68 sanciva il diritto del coniuge e dei
discendenti di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, occupato
sul territorio di un altro Stato membro, di stabilirsi con il
medesimo in quest’ultimo Stato.
28 Dall’art.
7, nn. 1, lett. b) e d), e 2, della direttiva 2004/38 discende che,
qualunque sia la loro cittadinanza, i familiari di un cittadino
dell’Unione che risiede sul territorio di un altro Stato membro
senza esercitarvi un’attività lavorativa subordinata o
autonoma hanno il diritto di accompagnare o di raggiungere tale
cittadino, purché questi disponga, per se stesso e per i
propri familiari, di risorse sufficienti e di un’assicurazione
malattia completa nello Stato membro ospitante.
29 La Corte ha già
statuito che i figli di un cittadino dell’Unione, che si siano
stabiliti in uno Stato membro quando il genitore godeva del diritto
di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro
medesimo, godono del diritto di soggiornarvi al fine di seguirvi
corsi di insegnamento generale, conformemente all’art. 12 del
regolamento n. 1612/68. La circostanza che i genitori dei figli di
cui trattasi abbiano medio tempore divorziato, la circostanza che
solamente uno dei genitori sia cittadino dell’Unione e che tale
genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro
ospitante non hanno alcuna rilevanza al riguardo (v., in tal senso,
sentenza 17 settembre 2002, causa C 413/99, Baumbast e R, Racc.
pag. I 7091, punto 63).
30 La Corte ha
altresì statuito che, qualora i figli godano, ex art. 12 del
regolamento n. 1612/68, del diritto di proseguire il proprio percorso
scolastico nello Stato membro ospitante, mentre i genitori affidatari
rischiano di perdere il loro diritto di soggiorno, il diniego nei
confronti di tali genitori della possibilità di risiedere
nello Stato membro ospitante per il periodo della frequenza
scolastica dei figli potrebbe risultare tale da privare questi ultimi
di un diritto loro riconosciuto dal legislatore dell’Unione
(v., in tal senso, sentenza Baumbast e R, cit., punto 71).
31 Dopo aver inoltre
rammentato, al punto 72 della suddetta sentenza Baumbast e R, che il
regolamento n. 1612/68 va interpretato alla luce dell’esigenza
del rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
al punto 73 della medesima sentenza la Corte è giunta alla
conclusione che il diritto riconosciuto al figlio di un lavoratore
migrante, ex art. 12 del regolamento in parola, di proseguire, nelle
migliori condizioni possibili, il proprio percorso scolastico nello
Stato membro ospitante implica necessariamente il diritto di tale
figlio di essere accompagnato dalla persona che ne ha l’effettivo
affidamento e, quindi, che tale persona sia in grado di risiedere con
il medesimo nel detto Stato membro per la durata degli studi.
32 Il giudice del
rinvio intende sapere se la citata sentenza Baumbast e R sia fondata
sull’applicazione del combinato disposto degli artt. 10 e 12
del regolamento n. 1612/68 oppure unicamente su quest’ultimo
articolo. Più precisamente, tale giudice chiede se il diritto
di soggiorno dei figli di un cittadino di uno Stato membro che lavori
o abbia lavorato nello Stato membro ospitante, nonché quello
del genitore che abbia l’effettivo affidamento dei figli,
derivino implicitamente dal suddetto art. 12.
33 In primo luogo,
il diritto dei figli dei lavoratori migranti alla parità di
trattamento nell’accesso all’insegnamento, a norma
dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, spetta unicamente ai
figli che «risiedono» sul territorio dello Stato membro
in cui uno dei loro genitori è o è stato occupato.
34 L’accesso
all’insegnamento dipende quindi dal fatto che il figlio si sia
previamente stabilito nello Stato membro ospitante.
35 L’art. 12
del regolamento n. 1612/68, quale interpretato dalla Corte nella
citata sentenza Baumbast e R, consente di riconoscere al figlio, in
correlazione con il suo diritto di accesso all’insegnamento, un
diritto di soggiorno autonomo. In particolare, l’esercizio del
diritto di accesso all’insegnamento non era subordinato alla
condizione che il figlio conservasse, per tutta la durata dei suoi
studi, un diritto di soggiorno specifico in base all’art. 10,
n. 1, lett. a), del regolamento in parola, quando tale disposizione
era ancora in vigore.
36 Ai punti 21 24
della sentenza 4 maggio 1995, causa C 7/94, Gaal (Racc. pag.
I 1031), la Corte ha espressamente respinto l’argomentazione
del governo tedesco secondo il quale sussisteva uno stretto
collegamento tra gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, da un
lato, e l’art. 12 del medesimo regolamento, dall’altro,
sicché quest’ultima disposizione avrebbe conferito il
diritto alla parità di trattamento per l’accesso
all’insegnamento nello Stato membro ospitante soltanto ai figli
in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11. Al punto 23
della citata sentenza Gaal la Corte ha esplicitamente rilevato che
l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 non contiene alcun
riferimento ai suddetti artt. 10 e 11.
37 Infatti,
subordinare l’esercizio del diritto di accesso all’insegnamento
all’esistenza di un diritto di soggiorno distinto del figlio,
valutato alla luce di altre disposizioni del regolamento n. 1612/68,
sarebbe in contrasto con il contesto in cui s’inscrive l’art.
12 dello stesso regolamento nonché con le finalità
perseguite da tale articolo (v., in tal senso, sentenza Gaal, cit.,
punto 25).
38 Ne consegue che,
una volta che sia acquisito il diritto per il figlio di accedere
all’insegnamento in forza dell’art. 12 del suddetto
regolamento per il fatto di risiedere nello Stato membro ospitante,
il diritto di soggiorno rimane fermo in capo al figlio e non può
più essere rimesso in discussione perché non ricorrono
i requisiti che erano enunciati all’art. 10 del medesimo
regolamento.
39 In secondo luogo,
come emerge dal tenore stesso dell’art. 12 del regolamento n.
1612/68, il diritto alla parità di trattamento per quanto
concerne l’accesso all’insegnamento non è limitato
ai figli dei lavoratori migranti. Esso trova applicazione anche nei
confronti dei figli degli ex lavoratori migranti.
40 Il diritto
derivante ai figli dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68 non
è inoltre subordinato al diritto di soggiorno dei loro
genitori nello Stato membro ospitante. Secondo una giurisprudenza
costante, il predetto art. 12 esige unicamente che il figlio abbia
vissuto con i suoi genitori o con uno di essi in uno Stato membro
mentre almeno uno dei genitori vi risiedeva in qualità di
lavoratore (sentenze 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag.
3205, punto 30, e Gaal, cit., punto 27).
41 Riconoscere che i
figli degli ex lavoratori migranti possono proseguire i loro studi
nello Stato membro ospitante mentre i loro genitori non vi risiedono
più equivale a riconoscere loro un diritto di soggiorno
indipendente da quello attribuito ai loro genitori, trovando tale
diritto il suo fondamento nel predetto art. 12.
42 L’applicazione
dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 deve dunque essere
effettuata in modo autonomo rispetto alle disposizioni del diritto
dell’Unione che disciplinano le condizioni di esercizio del
diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Siffatta autonomia di
tale art. 12 rispetto all’art. 10 del medesimo regolamento ha
costituito il fondamento della giurisprudenza della Corte richiamata
ai punti 29 31 della presente sentenza e non può che
permanere in relazione alle disposizioni della direttiva 2004/38.
43 La soluzione
contraria sarebbe tale da compromettere l’obiettivo
d’integrazione della famiglia del lavoratore migrante nella
società dello Stato membro ospitante, quale previsto dal
quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1612/68. Ai
sensi di una giurisprudenza costante, affinché una siffatta
integrazione possa avvenire, è indispensabile che il figlio
del lavoratore cittadino di uno Stato membro abbia la possibilità
di intraprendere studi di ogni livello nello Stato membro ospitante
e, eventualmente, di portarli a termini con successo (v., in tal
senso, sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87,
Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 21, nonché Baumbast
e R, cit., punto 69).
44 Il London Borough
of Harrow, i governi del Regno Unito e danese nonché l’Irlanda
sostengono che, dalla sua entrata in vigore, la direttiva 2004/38
costituisce l’unico fondamento delle condizioni che
disciplinano l’esercizio del diritto di soggiorno negli Stati
membri per i cittadini dell’Unione e i loro familiari e che, di
conseguenza, non può ormai essere dedotto alcun diritto di
soggiorno dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68.
45 A tal riguardo,
nessun elemento induce a ritenere che, adottando la direttiva
2004/38, il legislatore dell’Unione abbia inteso modificare la
portata del detto art. 12, quale interpretato dalla Corte, per
limitarne d’ora innanzi il contenuto normativo ad un mero
diritto di accesso all’insegnamento.
46 Nello stesso
senso va rilevato che, contrariamente a quanto è avvenuto per
gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, la direttiva 2004/38
non ha abrogato l’art. 12 del suddetto regolamento. Una scelta
del genere non può che rivelare l’intenzione del
legislatore dell’Unione di non introdurre restrizioni
all’ambito di applicazione di tale articolo, quale interpretato
dalla Corte.
47 L’interpretazione
adottata al punto precedente è corroborata dal fatto che dai
lavori preparatori della direttiva 2004/38 emerge che questa è
stata concepita in modo tale da essere coerente con la citata
sentenza Baumbast e R [COM(2003) 199 def., pag. 7].
48 Qualora l’art.
12 del regolamento n. 1612/68 si fosse limitato a conferire il
diritto alla parità di trattamento per quanto concerne
l’accesso all’insegnamento senza tuttavia prevedere alcun
diritto di soggiorno a favore dei figli dei lavoratori migranti, esso
sarebbe divenuto superfluo con l’entrata in vigore della
direttiva 2004/38. Infatti, l’art. 24, n. 1, di quest’ultima
prevede che ogni cittadino dell’Unione che risiede nel
territorio dello Stato membro ospitante goda di pari trattamento
rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del
Trattato, ove non vi è peraltro alcun dubbio che l’accesso
all’insegnamento rientra nell’ambito di applicazione del
diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza 13 febbraio
1985, causa 293/83, Gravier, Racc. pag. 593, punto 19).
49 D’altronde,
ai sensi del suo terzo ‘considerando’, la direttiva
2004/38 ha segnatamente lo scopo di semplificare e di rafforzare il
diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini
dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 25 luglio 2008, causa
C 127/08, Metock e a., Racc. pag. I 6241, punto 59).
Orbene, l’applicazione degli artt. 12 del regolamento n.
1612/68 nonché 7, nn. 1, lett. b) e d), e 2, della direttiva
2004/38 ai figli dei lavoratori migranti avrebbe come conseguenza che
il diritto di soggiorno di tali figli nello Stato membro ospitante al
fine di iniziarvi o di proseguirvi gli studi sarebbe soggetto a
condizioni più restrittive di quelle loro applicabili prima
dell’entrata in vigore della direttiva 2004/38.
50 Ne consegue che i
figli di un cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato
nello Stato membro ospitante, al pari del genitore che ne abbia
l’effettivo affidamento, possono fruire in quest’ultimo
Stato di un diritto di soggiorno sul solo fondamento dell’art.
12 del regolamento n. 1612/68, senza che siano tenuti a soddisfare le
condizioni stabilite nella direttiva 2004/38.
51 Rimane da
determinare se l’esercizio di tale diritto di soggiorno sia
subordinato alla condizione che gli interessati dispongano di risorse
sufficienti e di un’assicurazione malattia completa nello Stato
membro ospitante.
52 Va anzitutto
precisato che una condizione del genere non compare nell’art.
12 del regolamento n. 1612/68 e che, come già statuito dalla
Corte, tale articolo non può essere interpretato in modo
restrittivo né, in ogni caso, essere privato del suo effetto
utile (sentenza Baumbast e R, cit., punto 74).
53 Il requisito
dell’autosufficienza economica dei familiari di un lavoratore
cittadino di uno Stato membro e della loro copertura assicurativa
nello Stato membro ospitante in caso di malattia non si evince
neppure dalla giurisprudenza della Corte.
54 La Corte,
chiamata a pronunciarsi sulla questione se i figli residenti nello
Stato membro in cui il loro padre, cittadino di un altro Stato
membro, aveva esercitato un’attività lavorativa
subordinata prima di ritornare nel suo paese d’origine avessero
diritto, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, agli
aiuti statali per coprire le spese di studio, quelle per il proprio
mantenimento e per il mantenimento delle persone a loro carico nonché
i costi dell’assicurazione malattia, ha dichiarato, senza
pronunciarsi sulla situazione economica degli studenti in questione,
che lo status di figli di un lavoratore cittadino di uno Stato membro
ai sensi del regolamento n. 1612/68 comporta, in modo particolare, il
riconoscimento da parte del diritto dell’Unione della necessità
di fruire degli aiuti statali per gli studi al fine dell’integrazione
di questi figli nella vita sociale dello Stato membro ospitante e che
tale esigenza s’impone tanto più quando i beneficiari
delle disposizioni del regolamento in parola sono studenti giunti in
questo Stato ancor prima di avere l’età per la frequenza
scolastica (sentenza Echternach e Moritz, cit., punto 35).
55 Nella citata
sentenza Baumbast e R, il sig. Baumbast, padre dei figli del cui
diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi dell’art.
12 del regolamento n. 1612/68, si controverteva, disponeva
sicuramente di risorse che consentivano a lui nonché alla sua
famiglia di non dipendere dall’assistenza sociale. Tuttavia, le
soluzioni date alle questioni pregiudiziali, riguardanti il diritto
di soggiorno dei figli e della madre affidataria, non si sono fondate
sull’autosufficienza economica dei medesimi, bensì sul
fatto che l’obiettivo del regolamento n. 1612/68, ossia la
libera circolazione dei lavoratori, richiede condizioni ottimali di
integrazione della famiglia del lavoratore nello Stato membro
ospitante e che il diniego nei confronti dei genitori affidatari
della possibilità di risiedere nello Stato membro ospitante
per il periodo della frequenza scolastica dei figli avrebbe potuto
risultare tale da privare i figli stessi di un diritto loro
riconosciuto dal legislatore dell’Unione (sentenza Baumbast e
R, cit., punti 50 e 71).
56 La direttiva
2004/38 non fa neanch’essa dipendere, in determinate
situazioni, il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante dei
figli che seguono gli studi e del genitore che ne ha l’effettivo
affidamento dal fatto che questi ultimi dispongano di risorse
sufficienti e di un’assicurazione malattia completa.
57 L’interpretazione
secondo cui il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante dei
figli che vi seguono gli studi e del genitore che ne ha l’effettivo
affidamento non è subordinato alla condizione di disporre di
risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa è
confortata dall’art. 12, n. 3, della direttiva 2004/38, che
dispone che la partenza del cittadino dell’Unione o il suo
decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o
del genitore che ne ha l’effettivo affidamento,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché essi
risiedano nello Stato membro ospitante e siano iscritti in un
istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non
terminano gli studi stessi.
58 Tale
disposizione, pur non essendo applicabile alla controversia
principale, illustra la particolare importanza che la direttiva
2004/38 attribuisce alla situazione dei figli che seguono gli studi
nello Stato membro ospitante e dei genitori che ne hanno
l’affidamento.
59 Alla luce delle
considerazioni che precedono, le prime due questioni vanno risolte
nel senso che, in circostanze come quelle della controversia
principale, i figli del cittadino di uno Stato membro che lavori o
abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne
abbia l’effettivo affidamento possono avvalersi, in
quest’ultimo Stato, di un diritto di soggiorno sul solo
fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, senza che
siffatto diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di
risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa in
tale Stato.
Sulla terza questione
60 In considerazione
della soluzione apportata alle prime due questioni, non occorre
risolvere la terza questione.
Sulle spese
61 Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la
Corte (Grande Sezione) dichiara:
In circostanze come
quelle della controversia principale, i figli del cittadino di uno
Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante
e il genitore che ne abbia l’effettivo affidamento possono
avvalersi, in quest’ultimo Stato, di un diritto di soggiorno
sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento (CEE) del
Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all’interno della Comunità, quale
modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n.
2434, senza che siffatto diritto sia soggetto alla condizione che
essi dispongano di risorse sufficienti e di un’assicurazione
malattia completa in tale Stato.
Firme
Lingua processuale:
l’inglese.