SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
29 ottobre 2009
«Tariffa
doganale comune – Nomenclatura combinata –
Classificazione doganale – Pezzi o frattaglie congelati di
galli e di galline – Adesione dell’Estonia – Misure
transitorie – Prodotti agricoli – Scorte eccedenti –
Regolamento (CE) n. 1972/2003»
Nel procedimento
C 140/08,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Tallinna Halduskohus (Estonia)
con decisione 19 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 7 aprile
2008, nella causa
Rakvere Lihakombinaat AS
contro
Põllumajandusministeerium,
Maksu- ja Tolliameti Ida
maksu- ja tollikeskus,
LA CORTE (Terza
Sezione),
composta dal sig. J. N.
Cunha Rodrigues presidente della Seconda Sezione, facente funzione di
presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh
(relatore), dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale:
sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra C.
Strömholm, amministratore
vista la fase scritta
del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2009,
considerate le
osservazioni presentate:
– per
la Rakvere Lihakombinaat AS, dall’avv. K. Kask, advokaat;
– per
il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di
agente;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Sipos,
nonché dalle sig.re H. Tserepa-Lacombe e K.
Saaremäel-Stoilov, in qualità di agenti,
vista la decisione,
adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio
1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256,
pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione
11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1),
nonché sull’interpretazione del regolamento (CE) della
Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure
transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti
agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia,
della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della
Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria
all’Unione europea (GU L 293, pag. 3), come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004,
n. 230 (GU L 39, pag. 13; in prosieguo: il
«regolamento n. 1972/2003»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la Rakvere Lihakombinaat AS (in prosieguo: la
«RLK»), da un lato, ed il Põllumajandusminister
(Ministero dell’Agricoltura) nonché il Maksu- ja
Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Agenzia tributaria e
doganale dell’Est dell’amministrazione finanziaria e
doganale; in prosieguo: il «MTA»), dall’altro, in
merito al prelievo sulle scorte eccedenti di carne di pollo
congelata.
Contesto normativo
Diritto
comunitario
La nomenclatura
combinata
3 La
nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), istituita
dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato
mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in
prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di
cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane,
e introdotto mediante la Convenzione internazionale conclusa a
Bruxelles il 14 giugno 1983, la quale è stata approvata a nome
della Comunità europea con decisione del Consiglio 7 aprile
1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le
voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e
l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.
4 Nella
versione del SA del 2002, la voce 0207, figurante nel capitolo 2 ed
intitolata «Carni e frattaglie commestibili, fresche,
refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105»,
contiene, ai fini della classificazione dei galli e delle galline, la
sottovoce 0207 14, a sua volta intitolata «Pezzi e
frattaglie, congelati».
5 Ai
sensi delle considerazioni generali delle note esplicative del
capitolo 2 del SA, relativo alle carni e frattaglie commestibili:
«Questo capitolo
comprende le carni in carcasse (vale a dire il corpo dell’animale
con o senza testa), in mezzene (...), in quarti, in pezzi ecc., le
frattaglie e le farine e le polveri di carne o di frattaglie di tutti
gli animali (...), atti all’alimentazione umana.
(…)
In generale, le
frattaglie possono essere raggruppate in quattro categorie:
1) Quelle
utilizzate principalmente per l’alimentazione umana, quali la
testa e pezzi della testa (comprese le orecchie), i piedi, la coda,
il cuore, la lingua, il timo (animelle) e parti carnose del
diaframma.
2) Quelle
utilizzate esclusivamente per la preparazione di prodotti
farmaceutici, quali le vescichette biliari, le capsule surrenali, la
placenta.
3) Quelle
che possono essere utilizzate per l’alimentazione umana o la
preparazione di prodotti farmaceutici, quali il fegato, i rognoni, i
polmoni, il cervello, il pancreas, la milza, il midollo spinale, le
ovaie, l’utero, i testicoli, le mammelle, la tiroide,
l’ipofisi.
4) Quelle
che, come le pelli, possono essere utilizzate per l’alimentazione
umana così come per altri usi (per esempio, per l’industria
del cuoio).
(…)
Sono comprese in questo
capitolo soltanto le carni e le frattaglie presentate nei modi
sottoindicati, anche se esse sono state sottoposte a un leggero
trattamento termico nell’acqua calda o al vapore (come la
scottatura o la sbianchimento), che non abbia tuttavia per effetto
una vera e propria cottura dei prodotti:
1) Fresche
(…)
2) Refrigerate
(…)
3) Congelate
(…)
4) Salate
o in salamoia, secche o affumicate.
(…)
Le carni e le frattaglie
presentate nei modi menzionati ai paragrafi 1) a 4) che precedono,
rimangono del resto comprese in questo capitolo, anche se sono state
(...) spezzettate, tagliate a fette o tritate».
6 La
versione della NC applicabile ai fatti della causa principale
discende dal regolamento n. 1789/2003, entrato in vigore il
1° gennaio 2004. La seconda parte di quest’ultimo
contiene la tabella dei dazi. La sezione I di tale parte, intitolata
«Animali vivi e prodotti del regno animale», contiene un
capitolo 2, a sua volta intitolato «Carni e frattaglie
commestibili», in cui figura la voce 0207, così redatta:
«0207 Carni e
frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di
volatili della voce 0105:
– di galli e di
galline:
(…)
0207 14 – –
Pezzi e frattaglie, congelati
–
– – pezzi
0207 14 10 – –
– – disossati
(…)
– – –
Frattaglie:
0207 14 91 – –
– – Fegati
0207 14 99 – –
– – altri».
7 Nelle
note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità
europee pubblicate il 23 ottobre 2002 (GU C 256, pag. 1),
le considerazioni generali nn. 2, 4 e 5 relative alla parte
seconda, sezione I, capitolo 2, della NC enunciano quanto segue:
«2. Per
quanto concerne la portata dei termini “carni” e
“frattaglie” ai sensi di questo capitolo, occorre
riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato,
considerazioni generali del capitolo 2.
(…)
4. Anche
per la distinzione fra carni e frattaglie del presente capitolo ed i
prodotti del capitolo 16 si rinvia alle note esplicative del sistema
armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si precisa
tuttavia che restano classificate nel capitolo 2 le carni e le
frattaglie crude, tritate ma non altrimenti preparate, che sono
semplicemente imballate in fogli di materia plastica (anche
presentate in forma di salsiccia) unicamente per facilitarne la
manipolazione e il trasporto.
5. Per
la distinzione tra pezzi disossati e non disossati, le cartilagini e
i tendini non sono considerati come osso».
8 La
nota esplicativa relativa alle sottovoci 0207 14 10 0207 14 99
enuncia che le note esplicative delle sottovoci
0207 13 10 0207 13 99 sono
applicabili mutatis mutandis. Queste ultime hanno il seguente tenore:
«0207 13 10 disossati
La
presente sottovoce comprende la carne di galli, di galline e di polli
senza osso, qualunque sia la parte del corpo da cui essa proviene.
(…)
0207 13 99
altri
La
presente sottovoce comprende le frattaglie commestibili ed in
particolare i cuori, le creste e le caruncole, esclusi i fegati.
Rientrano
ugualmente in questa sottovoce le zampe di galli, galline e polli».
9 Le
regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano
nella prima parte, titolo I, A, di essa, dispongono quanto
segue:
«La
classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità
delle seguenti regole:
1. I
titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da
considerare come puramente indicativi, poiché la
classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo
delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli
e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non
contrastino col testo di dette voci e note.
2. (…)
b) Qualsiasi
menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si
riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od
anche associata ad altre materie. (...) La classificazione di questi
oggetti mescolati (...) è effettuata seguendo i principi
enunciati nella regola 3.
3. Qualora
per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione
una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la
classificazione è effettuata in base ai seguenti principi.
a) La
voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di
portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si
riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che
costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito (...), queste
voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto (...), come
ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà
una descrizione più precisa o completa.
b) I
prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti
dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate
in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui
classificazione non può essere effettuata in applicazione
della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile
operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto
che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
(…)».
Il regolamento
n. 1972/2003
10 L’art. 41,
primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica
di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si
fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33)
consente alla Commissione delle Comunità europee di adottare
misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri
verso il regime derivante dall’applicazione della politica
agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure
transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni
dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a
tale periodo». La Commissione ha adottato il regolamento
n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
11 A
tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento
n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di
distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione
comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci
nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004».
Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di
tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo
dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».
12 A
tal fine, l’art. 4, n. 1, del regolamento
n. 1972/2003 impone ai nuovi Stati membri di riscuotere prelievi
a carico dei detentori di scorte eccedenti di prodotti in libera
pratica al 1° maggio 2004. Il n. 5 dello stesso articolo
precisa che, nel caso dell’Estonia, tale obbligo si applica
segnatamente ai prodotti corrispondenti al codice 0207 14 10
della NC.
13 L’art. 4,
n. 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Al fine di
determinare l’eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati
membri tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) medie
delle scorte disponibili negli anni precedenti l’adesione;
b) assetto
dei flussi commerciali negli anni precedenti l’adesione;
c) circostanze
che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.
La nozione di eccedenza
si applica ai prodotti importati nei nuovi Stati membri od originari
di questi ultimi. Essa si applica altresì ai prodotti
destinati al mercato dei nuovi Stati membri.
(...)»
14 Al
fine di garantire la corretta applicazione del prelievo sulle scorte
eccedenti, l’art. 4, n. 4, del regolamento in parola
dispone che i nuovi Stati membri procedono senza indugio
all’inventario delle scorte disponibili al 1° maggio 2004 e
notificano alla Commissione, al più tardi entro il 31 ottobre
2004, i quantitativi eccedenti da essi detenuti.
15 A
norma del suo art. 10, il regolamento n. 1972/2003 ha
trovato applicazione dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2007.
Il regolamento
n. 853/2004
16 Il
punto 1.14 dell’allegato I del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 853, che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale (GU L 139, pag. 55, e – rettifica –
GU 2004, L 226, pag. 22), definisce le carni separate
meccanicamente (in prosieguo: le «CSM») nei seguenti
termini:
«prodotto ottenuto
mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da
carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla
perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosale».
Diritto
nazionale
17 Il
7 aprile 2004, il Parlamento estone ha adottato la legge relativa al
prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus,
RT I 2004, 30, 203).
18 Con
sentenza 5 ottobre 2006, il Riigikohus (Corte suprema) ha dichiarato
l’art. 6, n. 1, di tale legge inapplicabile in quanto
contrario al regolamento n. 1972/2003. Tale giudice ha
considerato che l’obbligo di applicare un coefficiente di 1,2
nel calcolo delle scorte di riporto, istituito da tale disposizione,
non permettesse un trattamento sufficientemente differenziato di
ciascun operatore.
19 Al
fine di dar seguito a tale decisione, in data 25 gennaio 2007 (RT I
2007, 12, 65) il Parlamento estone ha introdotto numerose modifiche
alla legge iniziale. Quest’ultima, in tal modo modificata (in
prosieguo: l’«ÜLTS»), è entrata in
vigore il 16 febbraio 2007 e disciplina retroattivamente le
situazioni sorte a partire dal 1° maggio 2004.
20 A
norma dell’art. 7 dell’ÜLTS, le scorte
eccedenti sono pari alla differenza tra le scorte effettivamente
detenute alla data del 1° maggio 2004 e le scorte di riporto.
21 L’art. 6,
n. 1, dell’ÜLTS definisce la nozione di «scorte
di riporto» come la media annua delle scorte detenute nel corso
dei quattro anni precedenti l’adesione della Repubblica di
Estonia all’Unione (2000 2003), moltiplicata per 1,2. Al
fine di attenuare il rigore di tale regola per gli operatori che non
hanno esercitato alcuna attività rilevante nel corso dei
quattro anni di riferimento in parola, il suddetto art. 6
prevede inoltre due regole speciali. Da una parte, un operatore la
cui attività sul mercato rilevante è iniziata dopo il
2003 deve provare che le sue scorte al 1° maggio 2004 sono
uguali al «quantitativo (…) che può abitualmente
produrre, vendere o cedere o altrimenti acquistare a titolo oneroso o
gratuito». Dall’altra, ai sensi del n. 3 dello
stesso articolo, per gli operatori con almeno un anno di attività
sul mercato rilevante al 1 maggio 2004, le scorte di riporto
sono la «media delle scorte detenute alla data del 1°
maggio degli ultimi anni di attività», oppure le scorte
detenute il 1° maggio 2003, ove il quantitativo così
determinato viene moltiplicato per 1,2.
22 Ai
termini dell’art. 10 dell’ÜLTS, le scorte di
riporto e le scorte eccedenti sono calcolate dal Ministero
dell’Agricoltura sulla base di una dichiarazione
dell’operatore. Su domanda motivata di quest’ultimo, il
suddetto Ministero può tener conto di determinati fattori che
possono spiegare un aumento delle scorte, indipendente da qualsiasi
speculazione, quali l’aumento del volume di produzione, di
trasformazione o di vendita dell’operatore nel corso dell’anno
precedente, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, la
circostanza che le scorte sono state costituite prima del terzo
trimestre del 2003, la diminuzione del volume di esportazione o di
vendita per ragioni indipendenti dall’operatore o altri fattori
indipendenti da quest’ultimo.
23 Queste
ultime disposizioni sono completate dall’art. 23
dell’ÜLTS, il quale definisce un certo numero di
circostanze in cui le scorte di riporto possono essere corrette in
aumento al fine di tenere conto dello sviluppo dell’attività
dell’operatore economico nel periodo compreso tra il 1°
maggio 2003 ed il 1° maggio 2006.
Causa principale e
questioni pregiudiziali
24 La
RLK è un’impresa estone operante nel settore
agroalimentare. Nella preparazione dei suoi prodotti, essa utilizza
pezzi congelati di carne di volatili disossata meccanicamente,
denominati CSM.
25 Con
decisione 30 marzo 2007, il Ministro dell’Agricoltura ha
fissato a 83 462 kg le scorte eccedenti di pezzi di pollo
congelati detenute dalla RLK. Pertanto, il 30 aprile 2007, il MTA ha
emesso un avviso di accertamento per un importo di EEK 1 337 237
(all’incirca EUR 90 000 in base all’attuale
tasso di cambio), come prelievo sulle scorte eccedenti.
26 Nell’ambito
del ricorso da essa proposto contro il suddetto avviso di
accertamento dinanzi al giudice del rinvio, la RLK fa valere che i
prodotti di cui trattasi non rientrano nella sottovoce 0207 14 10,
bensì nella sottovoce 0207 14 99, sicché non
potrebbero formare oggetto di un siffatto prelievo. Infatti, tali
prodotti non consisterebbero in pezzi di pollo congelati, ma si
presenterebbero in forma di poltiglia composta da pezzi di carne e da
tessuti molli ottenuti mediante un trattamento meccanico di ossa di
pollame. Inoltre, la RLK sostiene che il regolamento n. 1972/2003
osta a talune disposizioni dell’ÜLTS relative al calcolo
delle scorte eccedenti.
27 Nutrendo
dubbi in ordine alla classificazione doganale dei prodotti di cui si
controverte nella causa principale nonché all’interpretazione
del regolamento n. 1972/2003, il Tallinna Halduskohus (Tribunale
amministrativo di Tallinn) ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
la [CSM], congelata, ottenuta mediante disosso meccanico di galli e
di galline [(...) definita per la prima volta al punto 1.14
dell’allegato I del regolamento (n. 853/2004)] alla data
del 1° maggio 2004 debba essere classificata con il codice NC
0207 14 10 oppure [con il codice] NC 0207 14 99
(…).
2) Nel
caso in cui il prodotto descritto nella questione sub 1) sia da
classificare con il codice NC 0207 14 10 (…):
a) se
sia incompatibile con l’art. 4, nn. 1 e 2, del
regolamento [n. 1972/2003] determinare il quantitativo delle
scorte eccedenti dell’operatore (...) (quali scorte di riporto)
deducendo automaticamente la media, moltiplicata per il coefficiente
1,2, delle scorte detenute alla data del 1° maggio, negli
ultimi quattro anni di attività prima del 1° maggio 2004;
b) in
caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa
qualora, nel determinare il quantitativo delle scorte di riporto e
delle scorte eccedenti, si possa prendere in considerazione anche
l’aumento di volume della produzione, della trasformazione o
della vendita, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, il
periodo di costituzione delle scorte nonché altre circostanze
indipendenti dall’operatore.
3) Se
sia compatibile con l’obiettivo del regolamento [n. 1972/2003]
la riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti anche nel caso
in cui siano state accertate, presso l’operatore, scorte
eccedenti alla data del 1° maggio 2004, ma lo stesso operatore
dimostri che in seguito alla commercializzazione delle scorte
eccedenti dopo il 1° maggio 2004 non ha ottenuto alcun vantaggio
effettivo sotto forma di differenza di prezzo».
Questione
preliminare
28 La
RLK sostiene che i regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 non
possono esserle opposti in quanto, alla data di adesione della
Repubblica di Estonia all’Unione, essi non erano stati
pubblicati in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Essa si richiama al riguardo alla sentenza 11 dicembre
2007, causa C 161/06, Skoma-Lux (Racc. pag. I 10841).
29 La
RLK ritiene che l’inopponibilità del regolamento
n. 1972/2003 osti anche all’applicazione dell’ÜLTS,
poiché quest’ultima, pubblicata ufficialmente nella sua
versione originale il 27 aprile 2004, contiene molteplici riferimenti
a tale regolamento. Essa sottolinea che la pubblicazione tardiva
dell’ÜLTS non ha permesso agli operatori economici di
essere informati tempestivamente in merito alla disciplina della
tassazione delle scorte eccedenti applicabile a decorrere dal
1° maggio 2004.
30 Benché
la decisione di rinvio non riguardi tale questione, occorre
ricordare, allo scopo di rendere edotto il giudice a quo, che un atto
proveniente da un’istituzione comunitaria, quali il regolamento
n. 1789/2003 o il regolamento n. 1972/2003, non può
essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro
prima che queste ultime abbiano avuto la possibilità di
prenderne conoscenza tramite regolare pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale (sentenza Skoma-Lux, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi
citata).
31 L’art. 58
dell’Atto di adesione menzionato al punto 10 della presente
sentenza prevede che «[i] testi degli atti delle istituzioni e
della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione
e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale
europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca,
slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione,
alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali.
Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto
di una tale pubblicazione».
32 La
Corte ha già dichiarato che tale disposizione osta a che gli
obblighi contenuti in una normativa comunitaria, che non sia stata
pubblicata nella Gazzetta ufficialedell’Unione europea
nella lingua di un nuovo Stato membro, sebbene questa lingua sia una
lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai singoli
in tale Stato membro, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero
potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.
Tuttavia, la circostanza che un regolamento comunitario non sia
opponibile ai singoli in uno Stato membro nella cui lingua non è
stato pubblicato non ha alcuna incidenza sul fatto che, essendo parte
del diritto comunitario vigente, le sue disposizioni vincolano lo
Stato membro considerato sin dall’adesione (v. sentenza
Skoma-Lux, cit., punti 51 e 59).
33 Adottando,
il 7 aprile 2004, l’ÜLTS nella sua versione originale, la
Repubblica di Estonia ha dato attuazione agli obblighi derivanti dal
regolamento n. 1972/2003 attraverso l’istituzione di un
prelievo sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli e attraverso la
definizione delle modalità di calcolo di quest’ultimo.
L’ÜLTS crea quindi, in Estonia, obblighi a carico dei
singoli, nonostante il fatto che il suddetto regolamento non possa
essere loro opposto prima che abbiano avuto la possibilità di
prenderne conoscenza attraverso una regolare pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di
tale Stato membro.
34 Ciò
premesso, la Corte ha già statuito che la regola derivante
dalla citata sentenza Skoma Lux non osta all’opponibilità
ai singoli delle disposizioni del regolamento n. 1972/2003 che
sono state riprodotte nell’ambito dell’ÜLTS.
Nondimeno, tale regola potrebbe conservare un residuo ambito di
applicazione nell’ipotesi in cui talune disposizioni del
regolamento in parola, che non fossero state attuate dall’ÜLTS,
siano invocate dalle autorità estoni, nei confronti di
singoli, anteriormente alla pubblicazione ufficiale del suddetto
regolamento in lingua estone. Ove necessario, spetta al giudice
nazionale interpretare l’ÜLTS al fine di accertare se
ricorrano siffatte circostanze (sentenza 4 giugno 2009, causa
C 560/07, Balbiino, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 32).
35 Il
regolamento n. 1972/2003 determina i prodotti soggetti a
prelievo sulle scorte eccedenti riferendosi alla sottovoce della NC
in cui rientrano tali prodotti. Pertanto, spetta al giudice del
rinvio verificare se, e in quale misura, il diritto interno abbia
ripreso la NC applicabile ai fatti della causa principale, derivante
dal regolamento n. 1789/2003, prima della pubblicazione
ufficiale di quest’ultimo regolamento in lingua estone,
consentendo quindi ai singoli di prendere conoscenza del contenuto e
della struttura della sottovoce doganale 0207 14, rilevante nella
causa principale.
Sulla prima
questione
36 Il
giudice del rinvio chiede se la CSM di volatili congelata rientri
nella sottovoce doganale 0207 14 10 oppure nella sottovoce
0207 14 99.
Osservazioni
presentate alla Corte
37 La
RLK sostiene che la CSM di volatili congelata non può essere
equiparata ai pezzi disossati di carne di volatili rientranti nella
sottovoce 0207 14 10. Tenuto conto delle caratteristiche
della CSM di volatili congelata e della definizione datane al punto
1.14 dell’allegato I del regolamento n. 853/2004, tale
prodotto dovrebbe essere classificato nella sottovoce 0207 14 99.
38 La
RLK osserva che, durante il periodo compreso tra il 16 febbraio e il
1° maggio 2004, un regolamento nazionale classificava la CSM
in una sottovoce 0207 14 99 11. Essa non poteva,
pertanto, attendersi che tale classificazione fosse rimessa in
discussione successivamente.
39 Secondo
il governo estone, questa prima questione deve essere esaminata
soltanto con riguardo alla NC in vigore il 1° maggio 2004.
Il fatto che un regolamento nazionale, che classifica la CSM di
volatili congelata nella sottovoce 0207 14 99 11, sia
stato in vigore dal 16 febbraio al 1° maggio 2004 sarebbe
privo di rilievo. Nondimeno, tale governo sottolinea che, nel 2002,
in risposta ad una domanda di informazioni doganali vincolante,
formulata dalla RLK, le autorità doganali si erano pronunciate
in favore della classificazione della CSM di volatili congelata nella
sottovoce 0207 14 10. Sulla base della suddetta decisione,
la ricorrente nella causa principale avrebbe continuato a importare
questo tipo di prodotto fino al 1° maggio 2004, e ciò
nonostante l’entrata in vigore, a decorrere dal 16 febbraio
2004, del regolamento estone che classifica il prodotto in esame
nella sottovoce 0207 14 99 11.
40 Il
governo estone ricorda che, secondo le note esplicative della NC, la
sottovoce 0207 14 99 comprende, tra l’altro, le
«frattaglie commestibili ed in particolare i cuori, le creste e
le caruncole, esclusi i fegati». Orbene, nella causa principale
sarebbe assodato che i prodotti in esame non contengono alcuna
frattaglia di tal genere. La classificazione doganale dovrebbe essere
determinata in base alle caratteristiche essenziali di tali prodotti,
nella specie la carne di volatili. Di conseguenza, la CSM di volatili
congelata rientrerebbe nella sottovoce 0207 14 10.
41 La
Commissione condivide questo parere. Né le descrizioni né
le note relative alle sottovoci 0207 14 10 e 0207 14 99
fornirebbero indicazioni precise sulla differenza tra la carne e le
frattaglie. La descrizione dei prodotti di cui trattasi, fornita dal
giudice del rinvio, non corrisponderebbe alla nozione di frattaglie,
ma rientrerebbe nella categoria dei pezzi congelati, disossati, di
galli o di galline, corrispondente alla sottovoce 0207 14 10.
Risposta della
Corte
42 Secondo
una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e
facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione
doganale delle merci dev’essere ricercato, in via generale,
nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali
definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o
dei capitoli (v., in particolare, sentenze 15 febbraio 2007, causa
C 183/06, RUMA, Racc. pag. I 1559, punto 27,
nonché 27 settembre 2007, cause riunite C 208/06 e
C 209/06, Medion e Canon Deutschland, Racc. pag. I 7963,
punto 34).
43 La
Corte ha già statuito che le note esplicative della NC, come
pure quelle del SA, forniscono dal canto loro un rilevante contributo
all’interpretazione della portata delle varie voci doganali,
senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore
letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle
disposizioni della NC e non può modificarne la portata
(sentenze 15 settembre 2005, causa C 495/03, Intermodal
Transports, Racc. pag. I 8151, punto 48; 8
dicembre 2005, causa C 445/04, Possehl Erzkontor,
Racc. pag. I 10721, punto 20, nonché 16
febbraio 2006, causa C 500/04, Proxxon, Racc. pag. I 1545,
punto 22).
44 Poiché
la formulazione della sottovoce 0207 14 99 comprende
soltanto il termine «altri», occorre riferirsi alla voce
0207 nel suo complesso. Dalla formulazione di detta voce «Carni
e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate di
volatili della voce 0105» emerge che essa riguarda le carni e
le frattaglie di volatili, atte a servire all’alimentazione
umana.
45 Per
quanto attiene ai pezzi di carne e alle frattaglie, congelati,
rientranti nella sottovoce 0207 14, l’unica a rilevare
nella specie, la NC opera una distinzione tra, da una parte, i
«pezzi» di carne e, dall’altra, le «frattaglie»,
ove queste ultime vengono, a loro volta, classificate in due
sottocategorie di cui una è specificatamente riservata ai
fegati (0207 14 91) e l’altra, residua, comprende
tutti gli altri tipi di frattaglie (0207 14 99).
46 Poiché
la sottovoce 0207 14 non prevede alcuna categoria diversa da
quella dei pezzi di carne e da quella delle frattaglie, qualsiasi
prodotto cui si riferisce questa sottovoce, che non rientra in una di
queste categorie, può essere classificato soltanto nell’altra.
Va rilevato che siffatta struttura della sottovoce 0207 14 è
conforme al significato corrente del termine «frattaglie»,
poiché quest’ultimo designa le parti commestibili
diverse dalla carne degli animali destinati all’alimentazione
umana.
47 Va
quindi esaminato se prodotti come quelli in esame nella controversia
principale rientrino, come asserito dalla RLK, nella categoria delle
frattaglie diverse dal fegato, cui si riferisce la sottovoce
0207 14 99.
48 Le
note esplicative della NC precisano che tale sottovoce comprende le
frattaglie commestibili come i cuori, le creste e le caruncole,
nonché le zampe di galli, galline o polli.
49 Nel
caso di specie, tanto dalla decisione di rinvio quanto dalle
osservazioni presentate alla Corte si evince che i prodotti in esame
nella causa principale, prima del congelamento, si presentano in
forma di poltiglia composta da resti di carne e da tessuti ottenuti
mediante frantumazione meccanica di ossa carnose, conformemente alla
definizione della CSM di cui al punto 1.14 dell’allegato I del
regolamento n. 853/2004.
50 Ne
consegue che prodotti come quelli in esame nella causa principale non
possono essere classificati nella sottovoce 0207 14 99, in
quanto le loro caratteristiche e proprietà oggettive non
corrispondono a quelle delle frattaglie oggetto della suddetta
sottovoce.
51 Di
conseguenza, tali prodotti rientrano nella sottovoce 0207 14 10.
52 Infine,
la circostanza che, prima dell’adesione della Repubblica di
Estonia, le autorità doganali estoni, in base ad una normativa
nazionale, abbiano classificato tale tipo di prodotto in un’altra
specifica sottovoce non incide sull’interpretazione della
normativa comunitaria applicabile in tale Stato membro a partire dal
1° maggio 2004.
53 Alla
luce di queste considerazioni, la prima questione posta va risolta
dichiarando che il regolamento n. 2658/87, come modificato dal
regolamento n. 1789/2003, deve essere interpretato nel senso che
prodotti come quelli in esame nella causa principale, costituiti da
CSM, congelata, ottenuta mediante disosso meccanico di galli e di
galline, e destinati all’alimentazione umana, devono essere
classificati nella sottovoce 0207 14 10 della NC.
Sulla prima
parte della seconda questione
54 Il
giudice a quo chiede se l’art. 4, nn. 1 e 2, del
regolamento n. 1972/2003 osti al metodo previsto dall’ÜLTS
per il calcolo delle scorte eccedenti di un operatore consistente
nell’applicare alle scorte di riporto un coefficiente
moltiplicatore di 1,2.
Osservazioni
presentate alla Corte
55 La
RLK sostiene che l’art. 4 del regolamento n. 1972/2003
osti al metodo di calcolo delle scorte di riporto adottato
dall’art. 6 dell’ÜLTS nella parte in cui
prevede l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di
1,2, in quanto tale metodo non consente di determinare con esattezza
tali scorte e di garantire la proporzionalità del prelievo
sulle scorte eccedenti.
56 Il
governo estone ritiene, al contrario, che l’utilizzazione di
tale coefficiente moltiplicatore sia conforme all’obiettivo
perseguito dal regolamento n. 1972/2003. Esso afferma che tale
regolamento non restringe né esclude l’utilizzazione di
un siffatto coefficiente e lascia agli Stati membri la libertà
di scegliere il metodo di calcolo in funzione delle circostanze
locali. Detto coefficiente permetterebbe di aumentare le scorte di
riporto di tutti gli operatori al fine di tener conto della crescita
economica nel corso degli anni che hanno preceduto l’adesione
della Repubblica di Estonia all’Unione.
57 La
Commissione, dopo aver sostenuto nelle sue memorie la posizione della
RLK, all’udienza ha aderito alla posizione del governo estone.
Risposta della
Corte
58 La
Corte ha già dichiarato che l’art. 4, n. 2,
del regolamento n. 1972/2003 non contiene alcuna disposizione
che imponga o vieti agli Stati membri di applicare in maniera
uniforme un coefficiente moltiplicatore alle scorte di riporto degli
operatori ai fini del calcolo delle scorte eccedenti (sentenza
Balbiino, cit., punto 47).
59 Invero,
questa disposizione prevede che, al fine di determinare le scorte
eccedenti di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengano conto,
in particolare, delle «medie delle scorte disponibili negli
anni precedenti l’adesione». In mancanza di disposizioni
più precise circa il periodo rilevante o il metodo di calcolo
della media delle scorte disponibili, una formulazione del genere
conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per definire i
criteri in base ai quali tali indicazioni sono attuate, nel rispetto
degli obiettivi perseguiti dal suddetto regolamento e dei principi
generali di diritto comunitario (sentenza Balbiino, cit., punto 37).
60 Pertanto,
l’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003
elenca, in maniera non esaustiva, taluni criteri per il calcolo delle
scorte eccedenti degli operatori, pur lasciando agli Stati membri la
facoltà di completarli in funzione di quanto ritengano
opportuno conformemente al potere discrezionale di cui dispongono
(v., in tal senso, sentenza Balbiino, cit., punto 47).
61 A
prima vista, l’applicazione di un coefficiente di 1,2 alle
scorte di riporto è favorevole agli operatori, poiché
tende a diminuire le scorte eccedenti. Dalle spiegazioni fornite dal
governo estone emerge che tale coefficiente è stato fissato in
base al tasso di crescita della produzione agricola estone, rilevato
nel periodo tra il 2000 ed il 2004. Siffatto coefficiente permette
quindi di aggiornare la media delle scorte constatate al 1°
maggio degli anni 2000-2003, tenendo conto del tasso in questione, e
di giungere alla determinazione di scorte di riporto – e,
successivamente, di scorte eccedenti – che rispecchino in
maniera proporzionata l’evoluzione della crescita rilevata per
l’insieme del settore agricolo estone tra il 1° maggio 2000
ed il 1° maggio 2004. Esso concorre quindi a stabilire una base
di raffronto tra le scorte al 1° maggio 2004 e la media delle
scorte al 1° maggio dei quattro anni precedenti (v., in tal
senso, sentenza Balbiino, cit., punto 48).
62 Tenuto
conto di tali caratteristiche, la scelta di un siffatto coefficiente
non lede gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1972/2003,
né i principi della proporzionalità e della parità
di trattamento (v., in tal senso, sentenza Balbiino, cit., punto 49).
63 Pertanto
l’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003 non
osta all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore come
quello previsto dall’art. 6, n. 1, dell’ÜLTS
ai fini del calcolo delle scorte di riporto (sentenza Balbiino, cit.,
punto 50).
64 Alla
luce di quanto precede, la prima parte della seconda questione
sollevata deve essere risolta nel senso che l’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 1972/2003 non osta ad una
disposizione nazionale, quale l’art. 6 dell’ÜLTS,
a norma della quale le scorte eccedenti di un operatore sono
determinate sottraendo dalle scorte effettivamente detenute al 1°
maggio 2004 le scorte di riporto, definite come la media delle scorte
detenute al 1° maggio dei quattro anni precedenti, moltiplicata
per un coefficiente di 1,2, corrispondente al tasso di crescita della
produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante
lo stesso periodo di quattro anni.
Sulla seconda
parte della seconda questione
65 Tenuto
conto della soluzione fornita alla prima parte della seconda
questione, non occorre esaminare la seconda parte della medesima.
Sulla terza
questione
66 Il
giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 1972/2003 osti
alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un
operatore, qualora quest’ultimo sia in condizione di provare di
non aver realizzato profitti dalla commercializzazione di tali scorte
successivamente al 1° maggio 2004.
Osservazioni
presentate alla Corte
67 La
RLK evidenzia che il regolamento n. 1972/2003 mira a lottare
contro la speculazione. Orbene, nella causa principale, sarebbe
esclusa qualsiasi speculazione. Da un lato, la natura dei prodotti di
cui trattasi nella causa principale osterebbe a qualsiasi arbitraggio
di prezzi a carattere speculativo. Infatti, l’adesione della
Repubblica di Estonia non avrebbe influito sul prezzo della CSM di
volatili congelata. Nella Comunità, tali prodotti non
darebbero luogo ad alcuna forma di restituzione all’esportazione,
né ad alcun altro meccanismo di sostegno che comporti una
disparità di prezzi tra il mercato comunitario e il mercato
mondiale. Dall’altro, tutti i quantitativi acquistati dalla RLK
sarebbero stati destinati ai propri fabbisogni e avrebbero coinciso
con le scorte ordinarie ai fini della produzione.
68 La
RLK sostiene che l’istituzione del prelievo sulle scorte
eccedenti deve essere conforme al principio di proporzionalità
e ai principi generali del diritto comunitario, riferendosi, a tal
riguardo, all’ordinanza 11 ottobre 2001, causa C 30/00,
William Hinton & Sons (Racc. pag. I 7511). Orbene,
in mancanza di qualsiasi profitto tratto dalle scorte eccedenti, di
cui trattasi nella causa principale, la RLK ritiene che il prelievo
reclamato nei suoi confronti sia sproporzionato. Qualora il
regolamento n. 1972/2003 dovesse condurre all’istituzione
di un prelievo in circostanze analoghe a quelle della fattispecie
nella causa principale, tale regolamento dovrebbe essere annullato
alla luce del principio della proporzionalità. Non si
tratterebbe più di un sistema di tassazione dissuasiva, bensì
di un regime sanzionatorio destinato a reprimere il possesso di
talune merci.
69 Il
governo estone e la Commissione ritengono che il prelievo a carico di
un operatore, che non ha tratto profitto dalla vendita delle sue
scorte eccedenti, sia conforme alle finalità del regolamento
n. 1972/2003.
70 Infatti,
secondo la Commissione, tale regolamento mira non a reprimere il
comportamento degli operatori, bensì a preservare il buon
funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati,
nell’interesse generale della Comunità.
Risposta della
Corte
71 Dal
primo e dal terzo ‘considerando’ del regolamento
n. 1972/2003 risulta che quest’ultimo ha lo scopo di
preservare le organizzazioni comuni dei mercati evitando, tramite un
sistema di prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati
membri, gli spostamenti artificiali di taluni prodotti agricoli verso
il territorio di questi ultimi nella prospettiva dell’allargamento.
Si trattava dunque di evitare che flussi commerciali anormali
perturbassero le organizzazioni comuni dei mercati (sentenza
Balbiino, cit., punto 57).
72 Tale
regolamento si proponeva non di sanzionare il comportamento
speculativo degli operatori, bensì, da una parte, di
prevenire, attraverso un meccanismo di prelievo dissuasivo, la
costituzione di scorte a fini speculativi e, dall’altra, di
neutralizzare i vantaggi economici previsti dai loro detentori
(sentenza Balbiino, cit., punto 69).
73 Di
conseguenza, il prelievo sulle scorte eccedenti istituito dal
regolamento n. 1972/2003 e destinato a proteggere le
organizzazioni comuni dei mercati agricoli è applicabile a
tutte le scorte eccedenti ai sensi del suddetto regolamento, a
prescindere dalla questione se i loro detentori abbiano
effettivamente tratto profitto dalla loro commercializzazione (v., in
tal senso, sentenza Balbiino, cit., punto 71).
74 La
terza questione posta va quindi risolta nel senso che il regolamento
n. 1972/2003 non osta alla riscossione di un prelievo sulle
scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi in cui
questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti in
occasione della commercializzazione di tali scorte dopo il 1° maggio
2004.
Sulle spese
75 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la
Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Il
regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretato
nel senso che prodotti come quelli in esame nella causa principale,
costituiti da carne separata meccanicamente, congelata, ottenuta
mediante disosso meccanico di galli e di galline, e destinati
all’alimentazione umana, devono essere classificati nella
sottovoce 0207 14 10 della nomenclatura combinata.
2) L’art. 4,
n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003,
n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per
quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito
all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia,
della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della
Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione
europea, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10
febbraio 2004, n. 230, non osta ad una disposizione nazionale,
quale l’art. 6, n. 1, della legge relativa al
prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus),
come modificata dalla legge adottata il 25 gennaio 2007, a norma
della quale le scorte eccedenti di un operatore sono determinate
sottraendo dalle scorte effettivamente detenute al 1° maggio 2004
le scorte di riporto, definite come la media delle scorte detenute al
1° maggio dei quattro anni precedenti, moltiplicata per un
coefficiente di 1,2, corrispondente al tasso di crescita della
produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante
lo stesso periodo di quattro anni.
3) Il
regolamento n. 1972/2003 non osta alla riscossione di un
prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi
in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti
in occasione della commercializzazione di tali scorte dopo il 1°
maggio 2004.
Firme
Lingua
processuale: l’estone.