Il bonus annuale delle eccellenze e
la superperformance nell’art 21 del D.lgs n°150 del 2009.
Gli istituti di premialità nella riforma Brunetta.
di Maurizio Danza -Arbitro
Pubblico Impiego Lazio
E’
ben noto come il capo II del titolo III del d. lgs. del 27 ottobre
2009, n. 150, «Merito e premi», sia dedicato agli
strumenti di premialità e cioè all’insieme di
quegli istituti funzionali all’attuazione del nuovo sistema di
valutazione del merito, secondo il ciclo della performance. Per
quanto concerne il bonus annuale delle eccellenze la cui fonte
normativa è l’art 21 del D.lgs n°150/2009 , emergono
subito talune peculiarità. A ben vedere la prima
caratteristica è che tale istituto è certamente di
applicazione eventuale: infatti detto strumento potrà
funzionare solo se, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, saranno destinate apposite risorse nell’ambito di
quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro . La seconda caratteristica, questa di natura sostanziale ed
anche essa evincibile dalla disposizione del comma 3 bis dell’art.
45 del d. lgs. n. 165/2001 , è che detto strumento è
finalizzato a premiare il miglioramento della performance e non solo
il merito. Appare chiaro quindi che la norma intenda riferirsi a quel
concetto di «superperformance», da intendersi come
conseguimento di un obiettivo superiore rispetto a quello assegnato
secondo i parametri deducibili dalle fasi del ciclo della
performance. Ed infatti, a ben vedere, condicio sine qua non
dell’attribuzione del relativo riconoscimento economico è
in primo luogo il collocamento nel livello più alto della
graduatoria delle valutazioni individuali. Ulteriore elemento di
selezione è la previsione dell’attribuzione ad una
percentuale, non superiore al cinque per cento, dei dirigenti e del
personale non dirigenziale. Anche in relazione all’ammontare lo
strumento presenta aspetti suoi specifici, tenendo conto di più
parametri di riferimento; ed infatti a tal proposito, la norma
demanda alla contrattazione nazionale la determinazione del premio,
che quindi potrà variare sia in funzione delle risorse messe a
disposizione in sede di rinnovo contrattuale che delle decisioni
della contrattazione collettiva dei singoli comparti. Per tali
ragioni certamente si verificherà una diversa determinazione
del bonus a seconda del comparto di appartenenza del dirigente o del
dipendente pubblico. In tale filone ulteriormente derogatorio va
collocato il quadro delle Autonomie Locali e dei servizi sanitari
nazionali che, in riferimento specifico a tale istituto, dovrà
adattare lo strumento del bonus alla specificità dei propri
ordinamenti . Di particolare rilievo poi il c. 3 dell’art. 21
che, nel prevedere un «diritto di opzione», con
conseguente divieto del cumulo del bonus con il premio annuale
dell’innovazione e con l’accesso a percorsi di alta
formazione e di crescita professionale, sembrerebbe in realtà
far venir meno la sua natura di istituto di premialità a
prevalenza di merito. Ed infatti il dipendente (o il dirigente), che
nel corso della sua attività lavorativa dovesse realizzare
un’innovazione del tutto sganciata dal sistema di misurazione
della performance, si vedrà costretto a rinunciare al bonus
annuale delle eccellenze, invece specificatamente collegato al
conseguimento di un proprio risultato individuale.La norma infine si
caratterizza anche per aver previsto un termine entro il quale
provvedere all’assegnazione di detto bonus a favore del
personale individuato, atteso che espressamente prevede
l’attribuzione del medesimo entro il mese di aprile dell’anno
successivo rispetto a quello di conclusione del processo di
performance, legato alla nota relazione sulla performance di tipo
annuale e a consuntivo di cui all’art. 10 c.1 lett. b del
d.lgs. n. 150 da adottare entro il 30 giugno. Infine va aggiunto che,
pur nel silenzio della disposizione relativa al bonus, appare
evidente ipotizzare che anche l’attribuzione del bonus annuale
delle eccellenze sia condizionato alla validazione della relazione
sulla performance suindicata, di competenza degli organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui all’art.
14 del decreto di riforma.
Art.
21 Bonus annuale delle eccellenze 1. È istituito, nell’ambito
delle risorse di cui al comma 3-bis dell’articolo 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato
dall’articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il
bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale,
dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito
alta nelle rispettive graduatorie di cui all’articolo 19, comma
2, lettera a). Il bonus è assegnato alle performance
eccellenti individuate in non più del cinque per cento del
personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella
predetta fascia di merito alta. 2. Nei limiti delle risorse delle
risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina
l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze. 3. Il personale
premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere
agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione
che rinunci al bonus stesso. 4. Entro il mese di aprile di ogni anno,
le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di
valutazione della performance, assegnano al personale il bonus
annuale relativo all’esercizio precedente.
Avv. Maurizio Danza
cfr. art. 45 c.3 bis del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
cfr.
DANZA, La revisione della struttura retributiva dei dipendenti
pubblici quale strumento di distribuzione del trattamento
accessorio:performance individuale e organizzativa nello schema del
decreto legislativo attuativo della riforma Brunetta, in
www.laprevidenza.it del 3 giugno 2009, con particolare riferimento
alla nuova formulazione dell’art. 45 c. 3 del d. lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 ad opera dell’art. 57 del d. lgs. n. 150 del
27 ottobre 2009, nella parte in cui ha adottato il termine di
performance individuale ed organizzativa a quella di produttività
quale presupposto per la distribuzione del trattamento economico
accessorio.
cfr. art. 31 c.3 del
d.lgs. del 15 marzo 2009, n. 150.