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Capo I

Capo I Organici, inquadramenti, funzioni e attribuzioni

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
  Visto  il provvedimento del 27 febbraio 1985 istitutivo della banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
  Vista  l'articolo 3  della  legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante
l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  l'articolo 87  del  decreto  del Presidente della Repubblica
15 febbraio  1999,  n. 82, concernente il regolamento di servizio del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146, recante
adeguamento  delle  strutture  e  degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
  Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n.
236,  recante  norme  per  l'accesso  al ruolo direttivo, ordinario e
speciale, del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  del Ministro della giustizia in data 22 gennaio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  a  determinare le modalita' per il
reclutamento  ed  il  trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita'  alle  specifiche  mansioni  del  personale  della  banda
musicale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, ai sensi del citato
articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale;
  Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 13 marzo 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Organico
  1.  La dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria e' cosi' determinata:
    a) un maestro direttore;
    b) un maestro vice direttore;
    c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata.
  2.  L'organico della banda musicale e' compreso in quello del Corpo
di  polizia  penitenziaria e non determina incrementi della dotazione
complessiva.
  3.    Restano    ferme   le   procedure   autorizzatorie   di   cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.

 

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  17,  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.   3   reca:   (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti   lo   statuto  degli  impiegati  civili  dello
          Stato.).
              - Il  testo  dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1990,
          n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e'
          il seguente:
              «Art.   3   (Organizzazione   del   Corpo   di  polizia
          penitenziaria).  -  1. Il  Corpo  di  polizia penitenziaria
          dispone di:
                a) centri di reclutamento;
                b) scuole ed istituti di istruzione;
                c) magazzini  per il vestiario, per l'equipaggiamento
          e per il casermaggio.
              2.  Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo
          di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di
          un  servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le
          modalita' di cui al regolamento di servizio.
              3.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria puo' svolgere
          attivita'  sportiva  e  puo' inoltre costituire una propria
          banda musicale.».
              - Il  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 reca:
          (Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre 1990, n. 395.).
              - Il  testo  del  comma  6  dell'art. 3, della legge 15
          maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
              «6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 87, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  15  febbraio  1999,  n.  82
          (Rego1amento    di    servizio   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria.), come modificato del presente decreto:
              «Art. 87 (Personale). - 1. - 2. (Abrogati).
              «3.  I  componenti  della  banda  musicale  si dedicano
          esclusivamente  alla  preparazione  musicale  individuale o
          collettiva,  qualora  non  ostino straordinarie esigenze di
          servizio.».
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art. 6, della legge 31
          marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia), e' il seguente:
              «4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre1997, n. 449.».
              - Il  decreto  del  Ministro della giustizia 22 gennaio
          2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 69 del 22
          marzo  2002 reca: (Individuazione degli uffici dirigenziali
          di    livello   non   generale   presso   il   Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria.».
          Nota all'art. 1:
              - Il testo del comma 3-ter dell'art. 39, della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.».

 

 

Art. 2.
               Inquadramento, funzioni ed attribuzioni
                        del maestro direttore
  1.  Il  maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria  e'  inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo
medesimo con qualifica di commissario.
  2.  Al  maestro  direttore  della banda sono attribuite le funzioni
specifiche  di  concertazione,  strumentazione,  scelta  e  cura  del
repertorio,  direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad
esse attinenti.
  3. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per
le  istruzioni  individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di
volta  in  volta piu' rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche
del  complesso  musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole
professionalita'.
  4.  In  relazione  ai  compiti  di  direzione  artistica e musicale
spettanti  e'  attribuita  al  maestro direttore la valutazione della
sussistenza  delle  condizioni  tecniche ed ambientali che assicurino
l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.
  5.  Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei confronti
dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneita' tecnica a
svolgere   i   compiti   previsti.  Provvede,  inoltre,  a  segnalare
immediatamente   alla   direzione   della  Scuola  di  formazione  ed
aggiornamento   del   personale   del  Corpo  e  dell'amministrazione
penitenziaria  ove  ha  sede  la banda i casi di presunta inidoneita'
fisica.
  6. Il maestro direttore fissa, settimanalmente, il calendario delle
prove in relazione alle esigenze della concertazione.
  7.  Il  maestro  direttore,  in  quanto responsabile dell'indirizzo
artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo
che  il  maestro  vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione
nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della
banda.
  8.   Il   maestro  direttore  segnala  all'organo  competente  alla
redazione  dei  rapporti  informativi,  individuato  dalla  normativa
vigente  per  gli  appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia   penitenziaria,   utili   elementi  di  valutazione  per  la
compilazione  del  giudizio  complessivo  di  fine  anno  dei singoli
orchestrali.

 

 

Art. 3.
               Inquadramento, funzioni ed attribuzioni
                     del maestro vice direttore
  1.  Il  maestro  vice  direttore  della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria e' inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del
Corpo medesimo con qualifica di vice commissario.
  2.  Il  maestro  vice direttore sostituisce il maestro direttore in
caso  di  assenza  o  impedimento.  Svolge,  inoltre, su incarico del
maestro  direttore  e  secondo  l'indirizzo ricevuto, le attivita' di
revisione   del   repertorio  musicale,  curando  in  particolare  la
trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli gia'
esistenti,  al  fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche
del  complesso,  nonche'  le  attivita' di preparazione delle singole
classi strumentali e dell'insieme di esse.
  3.  Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita'
d'archivio,  curando  in  particolare l'archivio degli spartiti e dei
brani  musicali  registrati,  avvalendosi  della  collaborazione  del
titolare  del  posto di pianoforte, nonche' del personale di supporto
della banda.
  4.  Il  maestro  vice  direttore  cura,  altresi',  su incarico del
maestro  direttore,  l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema
di  custodia  ed  uso  degli  strumenti musicali assegnati ai singoli
orchestrali,  nonche' degli strumenti e del materiale in dotazione al
complesso musicale.

 

 

Art. 4.
             Articolazione e funzioni degli orchestrali
  1.  Gli  orchestrali  della  banda  musicale  del  Corpo di polizia
penitenziaria  sono inquadrati in tre parti e sei qualifiche, come da
allegata tabella B, che assumono le seguenti denominazioni:
    a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B;
    b) seconda parte, distinta in seconda parte A e seconda parte B;
    c) terza parte, distinta in terza parte A e terza parte B.
  2.  Gli  orchestrali  della  banda  musicale  del  Corpo di polizia
penitenziaria  sono  inquadrati  nei  ruoli  di  ispettore superiore,
ispettore  capo  ed  ispettore  del Corpo di polizia penitenziaria, a
seconda  che  siano  inseriti  nella organizzazione strumentale delle
prime,  delle  seconde  e  delle  terze  parti  della  banda, come da
allegate tabelle C e D.
  3. Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.
  4.  Gli  orchestrali  della banda musicale in quanto congiuntamente
partecipi,  ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento
di  un  unitario  risultato  artistico,  devono  offrire  al  maestro
direttore  ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per
il miglior rendimento del complesso musicale.
  5.  In  particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi
individualmente per mantenere inalterate le proprie capacita' tecnico
professionali  in  relazione  allo  strumento suonato; a tale fine il
capo  del  Dipartimento  puo'  autorizzare  i  componenti della banda
musicale  ad  esercitarsi  individualmente in locali esterni ritenuti
idonei, nel limite di quattro ore settimanali.
  6. Quando sussistono situazioni di necessita', gli orchestrali:
    a) possono   essere,  per  esigenze  artistiche,  incaricati  dal
maestro  direttore  di  funzioni  musicali  proprie  di altra parte o
qualifica;
    b) possono  essere  impiegati, in particolari cerimonie o servizi
su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed
in formazione di drappello di tamburi.

 

 

Capo II Reclutamento

 

Art. 5.
                     Nomina a maestro direttore
  1.   La  nomina  a  maestro  direttore  avviene  mediante  concorso
pubblico,  per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al servizio nel
corpo di polizia penitenziaria;
    c) requisiti morali e di condotta;
    d) diploma   d'istruzione   secondaria   superiore  che  consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
    e) diploma  in composizione e diploma in strumentazione per banda
conseguiti   presso  gli  istituti  superiori  di  studi  musicali  e
coreutici;
    f) eta' non superiore agli anni quaranta.
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici  uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per
reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

 

Arti. 6.
                   Nomina a maestro vice direttore
  1.  La  nomina  a  maestro vice direttore avviene mediante concorso
pubblico,  per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al servizio nel
corpo di polizia penitenziaria;
    c) requisiti morali e di condotta;
    d) diploma   d'istruzione   secondaria   superiore  che  consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
    e) diploma  in  strumentazione  per  banda  conseguito presso gli
istituti superiori di studi musicali e coreutici;
    f) eta' non superiore agli anni quaranta.
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici  uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per
reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

Art. 7.
                        Nomina ad orchestrale
  1.  La  nomina ad orchestrale avviene mediante concorso pubblico al
quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al servizio nel
corpo di polizia penitenziaria;
    c) requisiti morali e di condotta;
    d) diploma   d'istruzione   secondaria   superiore  che  consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
    e) diploma nello strumento musicale per il quale concorrono o per
strumento  affine  come  da allegata tabella E, conseguito presso gli
istituti superiori di studi musicali e coreutici;
    f) eta'  stabilita  dall'articolo 2,  comma 1,  del  decreto  del
Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50.
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici  uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per
reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

          Nota all'art. 7:
              - Il  testo  del  comma  1 dell'art. 2, del decreto del
          Ministro   della   giustizia   1° febbraio   2000,   n.  50
          (Regolamento  recante norme per l'individuazione dei limiti
          di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi pubblici di
          accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria), e' il seguente:
              «1.  La  partecipazione  al  concorso  pubblico  per la
          nomina  ad  allievo  vice  ispettore  del  Corpo di polizia
          penitenziaria e' soggetta al limite massimo di eta' di anni
          trentadue».

 

 

Art. 8.
       Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale
  1.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  agli  articoli 5,  6  e 7
frequentano   un   corso  obbligatorio  di  istruzione  e  formazione
tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio
di  istituto  del  Corpo di polizia penitenziaria della durata di sei
mesi.
  2. Le modalita' di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi di
insegnamento  sono  stabiliti  con  decreto del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.

 

Art. 9.
                Commissione esaminatrice del concorso
           a maestro direttore e a maestro vice direttore
  1.   La   commissione  esaminatrice  dei  concorsi  previsti  dagli
articoli 5  e  6  e'  nominata con decreto del direttore generale del
personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria ed e'
composta da:
    a) un  dirigente  generale  in  servizio  presso  il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede;
    b) un    dirigente    in    servizio   presso   il   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria;
    c) un  insegnante di composizione presso un istituto superiore di
studi musicali e coreutici;
    d) due  insegnanti di strumentazione per banda presso un istituto
superiore di studi musicali e coreutici o due esperti della materia.
  2.  Nella  commissione  esaminatrice  del  concorso  a maestro vice
direttore  uno  dei  membri  di  cui alla lettera d) del comma 1 puo'
essere il maestro direttore della banda.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un appartenente ai
ruoli  direttivi  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, ovvero da un
ufficiale  del  disciolto corpo degli agenti di custodia di grado non
superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente
all'area   funzionale C,   in   servizio   presso   il   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
  4.  Per  supplire  ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di
uno  dei  componenti  o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari   supplenti   da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di
costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo
provvedimento.

 

Art. 10.
        Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale
  1.    La    commissione    esaminatrice   del   concorso   previsto
dall'articolo 7  e'  nominata  con decreto del direttore generale del
personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria ed e'
composta da:
    a) un    dirigente    in    servizio   presso   il   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede;
    b) un  appartenente  ai  ruoli  direttivi  del  Corpo  di polizia
penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario
ovvero  un ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia con
grado  di  tenente  colonnello,  ovvero  un  funzionario appartenente
all'area  funzionale C, posizione economica C3, in servizio presso lo
stesso dipartimento;
    c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria ovvero un insegnante di composizione presso un istituto
superiore di studi musicali e coreutici;
    d) due  insegnanti presso un istituto superiore di studi musicali
e  coreutici  o  due  esperti,  di  cui  uno  docente o esperto dello
strumento per il quale e' bandito il concorso.
  2.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un appartenente ai
ruoli  direttivi  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, ovvero da un
ufficiale  del  disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non
superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente
all'area   funzionale C,   in   servizio   presso   il   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
  3.  Per  supplire  ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di
uno  dei  componenti  o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari   supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di
costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo
provvedimento.

 

Art. 11.
             Concorso per la nomina a maestro direttore
  1.  I  candidati  al  concorso  di cui all'articolo 5 sostengono le
seguenti prove:
    a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, cosi'
distinte:
      1)  composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un
tempo massimo di diciotto ore;
      2)  composizione  di  una marcia eroica o funebre o trionfale o
militare  per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere
in un tempo massimo di diciotto ore;
      3)   strumentazione  per  banda  di  un  brano  di  musica  per
pianoforte,  organo  o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo
di diciotto ore;
    b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
      1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
      2)  tecnica  di  tutti  gli  strumenti  compresi  nell'organico
strumentale;
      3) vari tipi di partitura;
      4) impiego degli strumenti suddetti;
    c) una  prova pratica consistente nella concertazione e direzione
di uno o piu' brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati
al  candidato  per  un  tempo  conveniente,  stabilito  dalla  stessa
commissione esaminatrice.
  2.  Il  punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media
dei punti riportati in ciascuna prova.
  3.  E'  ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato
che  abbia  riportato  un  punteggio  di  merito  di  almeno 35/50 in
ciascuna  delle  prove  scritte ed un punteggio complessivo di merito
non inferiore a 40/50. La prova orale e la prova pratica si intendono
superate  se  il  candidato  ha  riportato un punteggio di merito non
inferiore  a 35/50 in ciascuna di esse. Il punteggio di merito finale
per  la  formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media
dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito
nella valutazione dei titoli.

 

Art. 12.
           Concorso per la nomina a maestro vice direttore
  1.  I  candidati  al  concorso  di cui all'articolo 6 sostengono le
seguenti prove:
    a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, cosi'
distinte:
      1)  armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel
tempo massimo di otto ore;
      2)  composizione  di  una  marcia  militare  per pianoforte con
qualche  accenno  strumentale,  da  svolgere  in  un tempo massimo di
diciotto ore;
      3)   strumentazione  per  banda  di  un  brano  di  musica  per
pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
    b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
      1)  tecnica  di  tutti  gli  strumenti  compresi  nell'organico
strumentale;
      2) vari tipi di partitura;
      3) impiego degli strumenti suddetti;
    c) una  prova pratica consistente nella concertazione e direzione
di uno o piu' brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al
candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione
esaminatrice.
  2.  Il  punteggio complessivo di merito delle prove scritte e' dato
dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
  3.  E'  ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato
che  abbia  riportato  un  punteggio  di  merito  di  almeno 35/50 in
ciascuna  delle  prove  scritte ed un punteggio complessivo di merito
non inferiore a 40/50.
  4.  La  prova  orale e la prova pratica si intendono superate se il
candidato  ha  riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50
in ciascuna di esse.
  5.   Il   punteggio  di  merito  finale  per  la  formazione  della
graduatoria  e'  dato  dalla somma della media dei punteggi riportati
nelle  prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei
titoli.

 

Art. 13.
                Concorso per la nomina ad orchestrale
  1.  I  candidati  al  concorso  di cui all'articolo 7 sostengono le
seguenti prove:
    a) esecuzione  con  lo strumento per il quale e' stato bandito il
concorso  di  un  brano  da  concerto, scelto dal candidato, e di uno
studio  di  adeguate  difficolta'  tecniche, scelto dalla commissione
giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
    b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione;
    c) colloquio   vertente   su   nozioni  relative  alla  struttura
fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.
  2.  Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette
prove  sono  integrate  dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di
uno  o  piu' brani a scelta della commissione e tratti dal repertorio
lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.
  3.  Per  l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dal
precedente comma, in assenza del maestro direttore e del maestro vice
direttore,  la  direzione  del  complesso  puo' essere affidata ad un
esperto estraneo all'amministrazione.
  4.  Il  punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato
dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
  5.  L'esame  si  intende  superato  se il candidato ha riportato un
punteggio  non  inferiore  a  35/50 in ciascuna prova ed un punteggio
complessivo di merito non inferiore a 40/50.
  6.   Il   punteggio  di  merito  finale  per  la  formazione  della
graduatoria  e'  dato  dalla somma della media dei punteggi riportati
nelle  prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei
titoli.

 

Art. 14.
                       Valutazione dei titoli
  1.  Le  categorie  di  titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
    a) categoria I - titoli accademici:
      1)  diplomi  conseguiti  presso gli istituti superiori di studi
musicali e coreutici: fino a punti 8;
      2)  diploma  in  discipline  delle  arti,  della musica e dello
spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
    b) categoria II - titoli didattici:
      1)  incarichi  di  insegnamento  musicale  presso  gli istituti
superiori  di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino
a punti 4;
    c) categoria III - titoli professionali:
      1)  attivita'  ed  incarichi  svolti  connessi  alla  specifica
professionalita': fino a punti 8.
  2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice
determina  i  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di  massima  per la
valutazione  degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi;
annota  i  titoli  valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

 

Art. 15.
          Modalita' di svolgimento dei concorsi e giudizio
             sul requisito d'idoneita' fisica e psichica
  1.   Per  l'accertamento  del  requisito  dell'idoneita'  fisica  e
psichica  del maestro direttore e del maestro vice direttore, nonche'
degli  orchestrali  e  per  lo  svolgimento dei relativi concorsi, si
applicano  le  disposizioni  vigenti previste per l'accesso, mediante
concorsi pubblici, rispettivamente al ruolo direttivo ordinario ed al
ruolo  degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Per quanto
non  previsto  si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni
contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni.
  2.  Si  prescinde  dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per
coloro  che  fanno  gia'  parte  dei ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria.

 

          Nota all'art. 15:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n. 487 reca: (Regolamento recante norme sull'accesso
          agli   impieghi   nelle   pubbliche  amministrazioni  e  le
          modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
          delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.).

 

 

Art. 16.
                Titoli di preferenza e di precedenza
  1.  Ai  fini  della compilazione della graduatoria dei concorsi per
l'accesso  alla  banda  musicale  costituisce  titolo  di  preferenza
assoluta,  a  parita'  di  merito, l'appartenenza al Corpo di polizia
penitenziaria.

 

 

Capo III Norme particolari di stato, avanzamento e trattamento economico

 

Art. 17.
             Qualifiche di agente di pubblica sicurezza
                      e di polizia giudiziaria
  1.  Per  l'attribuzione  delle  qualifiche  di  agente  e sostituto
ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  nonche'  di ufficiale di polizia
giudiziaria,  agli  appartenenti  alla  banda  musicale  del Corpo di
polizia penitenziaria si applicano le norme in vigore per il restante
personale del Corpo.

 

Art. 18.
           Progressione in carriera, trattamento economico
                          e stato giuridico
  1.   Ai  fini  della  progressione  in  carriera,  del  trattamento
economico  e  dello stato giuridico, nei confronti degli appartenenti
alla  banda  musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano
le  disposizioni,  nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche
del  restante  personale  del  Corpo,  secondo  quanto indicato nella
tabella F allegata.
  2.  La  progressione  in  carriera  non  comporta la modifica delle
funzioni svolte nel complesso musicale.

 

Art. 19.
                           Limiti di eta'
  1.  Gli  appartenenti  alla  banda  musicale  del  Corpo di polizia
penitenziaria  cessano dal servizio, al compimento dell'eta' prevista
per le corrispondenti qualifiche del restante personale del Corpo.

 

Art. 20.
            Inidoneita' tecnica per il maestro direttore
                      e maestro vice direttore
  1.  Il  maestro  direttore ed il maestro vice direttore della banda
musicale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  che  non siano piu'
ritenuti  di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo
del  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono sottoposti
ad  accertamenti  da  parte di una commissione nominata e composta ai
sensi dell'articolo 9.
  2.  Se  il  giudizio e' negativo il suddetto personale cessa di far
parte  della  banda  musicale  e  puo'  essere destinato, a domanda e
previa  valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto
della   banda  medesima,  ovvero  a  svolgere  gli  ordinari  compiti
istituzionali relativi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso
l'eventuale  eccedenza  di  consistenze del ruolo ovvero di grado, da
riassorbirsi   al   verificarsi  delle  prime  vacanze  utili,  rende
indisponibili,  in  conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, un
numero  corrispondente  di posti, rispettivamente, per l'accesso alla
qualifica  iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al
medesimo grado di iscrizione.
  3.  Nei  casi  di  invalidita'  totale  e  parziale si applicano le
disposizioni   contenute  nell'articolo 75  del  decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.

 

          Nota all'art. 20:
              - Il testo dell'art. 75, del citato decreto legislativo
          30 ottobre 1992, n. 443, e' il seguente:
              «Art.  75  (Utilizzazione del personale invalido). - Il
          personale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, giudicato
          assolutamente   inidoneo   per   motivi  di  salute,  anche
          dipendenti  da  causa  di  servizio,  all'assolvimento  dei
          compiti  d'istituto puo', a domanda essere trasferito nelle
          corrispondenti      qualifiche      di      altri     ruoli
          dell'Amministrazione     penitenziaria     o    di    altre
          amministrazioni   dello   Stato,   sempreche'  l'infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              2.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'Amministrazione   penitenziaria  entro  trenta  giorni
          dalla  notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
          assoluta.
              3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
          abbia  riportato  un'invalidita' non dipendente da causa di
          servizio,  la  quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
          compiti  d'istituto,  puo'  essere,  a  domanda, trasferito
          nelle    corrispondenti    qualifiche    di   altri   ruoli
          dell'Amministrazione     penitenziaria,    o    di    altre
          amministrazioni   dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di
          servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
          altri  ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
          l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              4.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria,  entro sessanta giorni
          dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
              5.  Salvo  quanto  disposto  dal decreto del Presidente
          della  Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
          Corpo   di   polizia  penitenziaria,  che  abbia  riportato
          un'invalidita',  dipendente  da  causa di servizio, che non
          comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,
          puo',  a  domanda,  essere  trasferito nelle corrispondenti
          qualifiche     di    altri    ruoli    dell'Amministrazione
          penitenziaria,   sempreche'   l'infermita'   accertata   ne
          consenta l'ulteriore impiego.
              6.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria  entro  sessanta giorni
          dalla notifica all'interessato dei giudizio di inidoneita'.
              7.   Il   suddetto   personale   puo'  essere  altresi'
          utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
          e  previdenziali  in  favore  dei  personale  anche  per le
          esigenze   dell'Ente   di   assistenza   per  il  personale
          dell'Amministrazione penitenziaria.
              8.  Il  giudizio  di  inidoneita'  di  cui  al presente
          articolo  compete  alle  commissioni mediche previste dagli
          articoli  165  e  seguenti del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
              9.  Le  dette  commissioni  devono,  altresi',  fornire
          indicazioni  sull'ulteriore  utilizzazione  del  personale,
          tenendo conto dell'infermita' accertata.».

 

Art. 21.
               Inidoneita' tecnica per gli orchestrali
  1.   L'orchestrale  della  banda  musicale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  che  non  sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la
parte   di  appartenenza,  su  proposta  del  maestro  direttore,  e'
sottoposto  ad  accertamenti  ad  opera di una commissione nominata e
composta   ai  sensi  dell'articolo 10.  In  tale  caso,  il  maestro
direttore  di  banda e' sostituito dal maestro direttore di una delle
bande  musicali  delle  Forze  armate  o  dei  Corpi  di  polizia  ad
ordinamento civile o militare.
  2.  Se  la commissione giudica l'orchestrale non piu' idoneo per la
parte  di appartenenza ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo
al  passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo riassorbire
l'eccedenza  al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello
stesso strumento.
  3.  L'orchestrale  di  cui  al  comma 2  conserva la qualifica o la
carica eventualmente posseduta.
  4.  Se  la  commissione  giudica  l'orchestrale non piu' idoneo per
tutte  le  parti, questi cessa di far parte della banda. In tale caso
l'orchestrale   e'   destinato,   su  specifica  richiesta  e  previa
valutazione  delle  esigenze di servizio, a compiti di supporto della
banda  medesima  ovvero  agli ordinari compiti istituzionali connessi
alla  qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza
di  consistenze  del  ruolo  ovvero  di  grado,  da  riassorbirsi  al
verificarsi  delle  prime  vacanze  utili,  rende  indisponibili,  in
conformita'    a   quanto   previsto   dall'articolo 1,   un   numero
corrispondente   di   posti,   rispettivamente,  per  l'accesso  alla
qualifica  iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al
medesimo grado di iscrizione.
  5.  Nei  casi  di  invalidita'  totale  e  parziale si applicano le
disposizioni   contenute  nell'articolo 75  del  decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.

 

          Nota all'art. 21:
              - Per   il  testo  dell'art.  75,  del  citato  decreto
          legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  si  veda la nota
          all'art. 20.
 

 

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 22.
         Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale
                     in sede di prima attuazione
  1.  Il  personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, risulta aver svolto, per
espresso   incarico,  compiti  propri  della  banda  per  un  periodo
complessivo  non inferiore a diciotto mesi, con decreto del direttore
generale   del  personale  e  della  formazione  dell'Amministrazione
penitenziaria  e'  inquadrato,  a  domanda, anche in soprannumero, da
riassorbirsi  al  verificarsi  delle prime vacanze utili, nella terza
parte   A   e  B,  in  relazione  allo  strumento  suonato,  e  nella
corrispondente   qualifica   iniziale   come   indicato  all'allegata
tabella F,  con  collocazione  dopo  l'ultimo  dei pari qualifica nel
ruolo  di  destinazione, rispettando l'ordine di anzianita' nei ruoli
di  provenienza  e  conservando  anzianita'  di  servizio complessiva
maturata.  Il  predetto  personale che gia' appartiene al ruolo degli
ispettori con qualifica di ispettore o superiore a questa conserva la
stessa   qualifica   rivestita   nonche'   la   posizione   occupata.
L'anzianita'  maturata  nel  ruolo  degli ispettori dal personale che
gia'  vi  appartiene  e'  utile  ai  fini  dell'avanzamento alla sola
qualifica  superiore  dello stesso ruolo, come indicato nell'allegata
tabella F.
  2.  Il  personale  di  cui al comma 1 puo' chiedere di sostenere la
prova   pratica   musicale   per  l'accesso,  nei  limiti  dei  posti
disponibili in organico ai sensi della tabella C allegata, alla prima
parte  A  e  B  ed  alla  seconda  parte A e B di cui all'articolo 4,
comma 1,  con  le  modalita'  stabilite dall'articolo 24. L'eventuale
soprannumero  nelle  corrispondenti  qualifiche  di inquadramento nel
ruolo degli ispettori che dovesse risultare in conseguenza dell'esito
dell'espletamento  della  prova  pratica  di  cui  all'articolo 24 e'
riassorbito al verificarsi delle prime vacanze utili.
  3.  Il  personale  che intende sostenere la suddetta prova musicale
deve presentare specifica istanza entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Nei  confronti  del  personale  che non abbia superato le prove
previste   dall'articolo 24  continuano  a  trovare  applicazione  le
disposizioni di cui al comma 1.

 

Art. 23.
                      Commissione esaminatrice
  1. Per le ipotesi indicate all'articolo 22, comma 2, l'accertamento
della  corrispondenza  delle  attivita'  svolte  con i compiti propri
della  banda, la valutazione della prova pratica con attribuzione del
relativo  punteggio e la formazione della graduatoria sono effettuate
da una commissione esaminatrice composta da:
    a) un    dirigente    in    servizio   presso   il   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente;
    b) un  appartenente  ai  ruoli  direttivi  del  Corpo  di polizia
penitenziaria    con    qualifica    di    commissario   coordinatore
penitenziario,  ovvero  un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti
di custodia con il grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario
appartenente  all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C3,  in
servizio presso lo stesso Dipartimento;
    c) tre     esperti    musicali    estranei    all'Amministrazione
penitenziaria,  di  cui  uno  esperto dello strumento per il quale si
effettua la prova.
  2.  Svolge  le  funzioni  di  segretario  un  appartenente ai ruoli
direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero un ufficiale del
disciolto  Corpo  degli  agenti  di custodia di grado non superiore a
tenente  colonnello,  ovvero  un  funzionario  appartenente  all'area
funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
  3. La commissione esaminatrice prevista dal comma 1 e' nominata con
decreto  del  direttore  generale  del  personale  e della formazione
dell'Amministrazione penitenziaria.
  4.  Per  supplire  ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di
uno  dei  componenti  o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari   supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di
costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo
provvedimento.

 

Art. 24.
                 Prova musicale per gli orchestrali
  1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B
e  per  gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7,
il  personale  di  cui  all'articolo 22,  comma 2, deve sostenere una
prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o
piu'  brani  a  scelta  della  commissione  esaminatrice,  tratti dal
repertorio  lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonche' di un
brano da concerto scelto dal candidato.
  2.  L'esame  si  intende  superato  se il candidato ha riportato un
punteggio non inferiore a 35/50.

 

Art. 25.
             Attivita' provvisoria della banda musicale
  1.   L'Amministrazione   penitenziaria,   dopo  aver  espletato  le
procedure  previste  dall'articolo 22, provvede a bandire il concorso
pubblico previsto dall'articolo 7 per le parti rimaste vacanti.
  2.   Il  personale  che  non  si  trovi  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 22,   comma 1,  o  che  non  eserciti  le  facolta'  ivi
previste, puo' essere destinato, a domanda e previa valutazione delle
esigenze  di  servizio, a compiti di supporto della banda ovvero agli
ordinari  compiti  istituzionali  relativi  alla qualifica rivestita.
Tuttavia,  nelle  more  dell'espletamento delle procedure concorsuali
previste  nel  presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria puo'
continuare   ad  impiegare  gli  appartenenti  al  Corpo  di  polizia
penitenziaria che prestano attivita' nella banda musicale nei compiti
cui sono attualmente adibiti nell'ambito della medesima.

 

Art. 26.
                             Abrogazioni
  1.  I commi 1 e 2 dell'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sono abrogati.

 

          Nota all'art. 26:
              - Per  il  testo  dell'art.  87, del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  febbraio 1999, n. 82, si
          vedano le note alle premesse.
 
Art. 27.
                  Invarianza degli oneri finanziari
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente decreto non
possono  derivare,  in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 211

 

 

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Re: Totalizzazione o ricongiunzione contributiva
di:
Daniele

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