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Soci ed amministratori di società: contribuzione alla gestione commercianti ed alla gestione separata
Soci ed amministratori di società: contribuzione alla gestione commercianti ed alla gestione separata

 

1.      La normativa vigente.

2.      La posizione dell’INPS

3.      L’interpretazione della giurisprudenza

4.      Conclusione.

 

 

1.      La normativa vigente

 

La vicenda in esame trova la sua origine normativa nell’art. 1, comma 203 e seguenti della L. 662/1996 che recita:

“203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160, è sostituito dal seguente:

"L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.

 

In buona sostanza l’art. 1, comma 203 e seguenti della L. 662/1996, a partire dal 1 gennaio 1997, modifica i requisiti soggettivi necessari che rendono obbligatoria l’iscrizione nella gestione previdenziale commercianti, estendendo tra l’altro per la prima volta l’obbligazione contributiva in capo anche ai soci della società a responsabilità limitata per i quali non è necessario il requisito della piena responsabilità dell’impresa e l’assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione come per gli altri esercenti attività commerciali.



Ricordiamo che in precedenza, l’art. 2, comma 26 della L. 335/1995, aveva istituito la gestione separata disponendo che:

“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426”.

 

Ai sensi della citata normativa, e per quanto oggi ci interessa, a partire dal 1 gennaio 1996 gli amministratori delle società sono obbligati alla iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, pagando una contribuzione inizialmente del 10%, la cui base imponibile è costituita dagli emolumenti percepiti, che, almeno allora, erano classificati ai fini fiscali nell’ambito dei redditi derivanti da lavoro autonomo, mentre oggi sono classificati nell’ambito dei redditi assimilati al lavoro dipendente, con aliquote contributive dovute all’INPS molto vicine a quelle della Gestione commercianti sia pure con una ripartizione della contribuzione dovute per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore autonomo e con un imponibile massimo prestabilito.

 

Lo scopo evidente e dichiarato della istituzione della gestione separata presso l’INPS era quella di attrarre a sé ampie fasce di reddito prima esenti da contribuzione, ambito individuato generalmente nel lavoro autonomo per il quale non esisteva alcuna forma di contribuzione previdenziale di tipo generale e ciò anche in attuazione dei precetti generalmente previsti dall’art. 38 della nostra Costituzione.

 

 

2.      La posizione dell’INPS.

 

Sin da subito ci si è posti la domanda se l’amministratore delle società a responsabilità limitata, che svolga la propria attività non solo abituale ma anche prevalente a favore della società rappresentata e fosse pure socio di tale società (società avente le caratteristiche previste dalla nuova formulazione dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160), questi fosse pure obbligato alla contemporanea iscrizione alla Gestione commercianti (e ciò ovviamente a partire dal 1 gennaio 1997).

La questione ha creato un notevole dibattito, a tutt’oggi non sopito, visto che sulla vicenda non si è ancora pronunciata la Cassazione, mentre i Giudici di merito hanno espresso un orientamento tutt’altro che univoco.

 

Naturalmente perché vi sia tale coincidenza è necessario restringere il campo della indagine alle S.r.l. ed in particolare ai soci di tale tipo di società che svolgano contemporaneamente la funzione di amministratori percependo per quest’ultima attività un qualche emolumento.

 

Il problema non si pone ovviamente per altre tipologie di società per le quali o non è prevista la contribuzione obbligatoria dei soci alla gestione commercianti (p. es. le Società per azioni o in accomandita per azioni) o comunque non sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti difettando i requisiti organizzativo – dimensionali previsti per la iscrizione all’INPS, requisiti, come detto, innovati dalla L. 662/1996.

 

Facciamo notare che, almeno inizialmente, la contribuzione previdenziale era abbastanza differente nel quantum (aliquota del 10% contro una ben superiore - oggi la differenza si è notevolmente attenuata, fino a sparire), sia la base imponibile contributiva (costituita dal reddito determinato secondo le regole proprie dei redditi da lavoro autonomo prima, oggi dei redditi assimilati al lavoro dipendente) nella Gestione separata.

 

Nel caso dei soci invece l’imponibile previdenziale viene determinato in percentuale al reddito di impresa spettante, tenendo presente che il versamento viene contenuto nei limiti di un minimo ed un massimo predeterminato.

 

A seguito delle novità introdotte dalla precitata normativa, l’INPS ha, sin da subito, ritenuto possano concorrere in capo al medesimo soggetto, tanto l’iscrizione alla gestione commercianti, quanto a quella separata.

In effetti con circolare n. 25 del 7 febbraio 1997, n. 215 del 9 ottobre 1998, n. 32 del 18 febbraio 1999, nonché con messaggio n. 14905 del 14 gennaio 1999, l’Istituto ha stabilito – e conseguentemente ha ispirato la propria azione amministrativa – ritenendo assoggettabili alla contribuzione prevista per la gestione commercianti, l’attività dei soci che prestino in modo abituale e prevalente la loro attività al lavoro aziendale.

 

Ma tale iscrizione, ha chiarito l’INPS, non è incompatibile con la contemporanea iscrizione alla gestione separata in quanto la previsione contenuta nel comma 208, art. 1 L. 662/1996 (iscrizione nell'assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente) non sia estendibile alla Gestione separata in quanto i presupposti per l’iscrizione a tale gestione sono diversi – in sostanza non omogenei - da quelli previsti per la iscrizione nelle gestioni commercianti ed artigiani (o lavoratori dipendenti), alle quali invece, sì, è applicabile il requisito della prevalenza previsto dal comma 208.

 

Di qui il contenzioso giunto nelle aule dei Tribunali.

 

3. L’interpretazione giurisprudenziale.    

 

Il contenzioso che è sorto, in principalità verte, come detto, sulla legittimità della contemporanea doppia iscrizione alla gestione commercianti ed alla gestione separata da  parte degli amministratori di una società a responsabilità limitata di cui sono contemporaneamente soci e presso la quale svolgono la loro attività di amministratori con abitualità “e prevalenza”.

 

Secondo l’orientamento favorevole alla interpretazione propugnata dall’INPS, tale conclusione si fonda su di un dato testuale, il comma 208, art. 1 della L. 662/1996.

Ricordiamo che tale comma prevede che “i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

Tale norma, secondo questo orientamento, è direttamente riferibile, alla sola gestione commercianti - ed artigiani - (di qui il riferimento “ai soggetti di cui ai commi precedenti” come testualmente prevede il comma 208)e tale interpretazione non crea alcuna preclusione di principio alla contemporanea iscrizione nella gestione separata, visto che i commi precedenti al 208, per l’appunto si riferiscono alle sole gestioni commercianti (ed artigiani).

A giudizio di chi segue tale orientamento esiste pure un ulteriore dato testuale a suffragio di tale posizione: l’art. 59 comma 16 della L. 449/97 dispone l’aumento della aliquota contributiva dovuta a favore della gestione separata, distinguendone l’ammontare dovuto ad esempio nel caso in cui il lavoratore autonomo sia o meno iscritto ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.

Per effetto di tale distinzione ne conseguirebbe la legittimità della interpretazione secondo cui è possibile la contemporanea iscrizione sia alla Gestione separata quanto ad altra Gestione.

 

L’interpretazione viene poi confermata e rafforzata da un dato normativo sistematico, in quanto il giudizio di prevalenza richiesto dal comma 208, può essere astrattamente assunto solo nel caso di attività tra di loro omogenee (come le prestazioni rese da un soggetto quale artigiano o commerciante), mentre tale giudizio non è possibile nel caso di attività fondate su presupposti contrattuali, giuridici, e financo previdenziali, del tutto  differenti.

Tale conclusione viene sostenuta in quanto l’obbligazione contributiva nella gestione separata sorge non tanto in virtù di una funzione svolta in modo abituale (non viene richiesta la prevalenza o l’esclusività), ma anche perché l’effettivo pagamento della contribuzione è condizionato dalla percezione di un compenso derivante da attività puntualmente previste e disciplinate nel mandato conferito dalla assemblea sociale all’amministratore (o meglio dalla esistenza effettiva di un reddito assimilato alla attività di lavoro dipendente); non esistono in altre parole contribuzioni minime, ma solo massime, il cui pagamento fa carico per la gran parte al committente, non certo all’assicurato e di fatto alla fin fine l’unico presupposto è costituito dalla corresponsione dell’emolumento all’amministratore.

Al contrario l’obbligazione contributiva della gestione commercianti è percentualmente rapportata al reddito di impresa e contenuta entro limiti minimi e massimi. Quindi ad esempio in assenza di reddito la contribuzione è comunque dovuta nel limite minimo prefissato, al contrario di quanto previsto nella gestione separata.

 

Tale principio viene accolto da molti giudici di merito, ad esempio da Tribunale di Vicenza 9 giugno 2004 n. 198, Tribunale di Vicenza 4 maggio 2004 n. 187, Tribunale di Verona, 11 aprile 2003 n. 154, Corte di appello di Genova, 10 giugno 2004 n. 1413, Corte di Appello di Milano, 21 gennaio 2003 n. 68, Tribunale di Milano 11 luglio 2001 n. 2255.

 

Il diverso orientamento, seguito sempre dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Piacenza 12 novembre 2002 n. 217, Tribunale di Piacenza 27 marzo 2003 n. 70, Tribunale di Brescia, 16 maggio 2002 n. 394, Tribunale di Verona, 4 marzo 2004 n. 519) pur partendo dal medesimo dato testuale, ritiene che il comma 208 dell’art. 1 L. 662/1996 contenga una previsione di tipo assoluto e non altrimenti interpretabile: l’esercizio abituale di una qualsiasi attività di lavoro autonomo (il dato testuale fa infatti riferimento a varie attività autonome, svolte abitualmente, senza ulteriori specificazioni), con conseguente iscrizione alla appropriata gestione previdenziale IVS presso l’INPS, preclude la contemporanea iscrizione ad altra gestione.

Peraltro l’argomentazione secondo la quale l’art. 59 comma 16 della L. 449/97, che come detto differenzia le aliquote contributive a secondo che l’iscritto alla Gestione separata sia o meno iscritto al altre Gestioni previdenziali obbligatorie, costituisca dato testuale decisivo per confermare la diversa tesi, viene in realtà riferibile a gestioni diverse da quella Commercianti.

 

Quindi se l’attività di amministratore è abituale (e, alla fin fine prevalente) con conseguente iscrizione nella Gestione separata, ciò precluderebbe la contemporanea iscrizione alla gestione commercianti anche se questo amministratore, pur essendo socio venisse a svolgere attività operativo / esecutive a favore della medesima società.

Secondo tale orientamento una doppia contemporanea iscrizione costituirebbe, a fronte di una attività prestata nella sostanza a favore dello stesso soggetto, una assurda duplicazione che la legge non ha previsto, anzi escluso, visto che lo scopo delle norme sopra indicate era quello di dare una assicurazione pensionistica (estensione in via generale la assicurazione IVS) a chi prima ne era privo, ma non certo duplicarne la posizione.

Alla luce di questo orientamento si ritiene che qualsiasi attività prevista nel mandato conferito all’amministratore – indipendentemente dalle caratteristiche amministrative vere e proprie ovvero meramente esecutive o di lavoro – se prevalente, precluda l’analoga contemporanea iscrizione nella gestione commercianti.

 

Ciò presuppone, nei fatti, una indagine del Giudice in ordine all’attività svolta dall’amministratore / socio per verificare se esista una effettiva corrispondenza tra quanto delegato dalla società e quanto effettivamente svolto o se questi svolga anche altre attività non espressamente ricomprese all’interno dei compiti assegnati in qualità di amministratore ed eventualmente valutarne la loro prevalenza rispetto alla attività di amministratore.

 

Tale ultimo aspetto (l’analisi delle attività svolte dall’amministratore in fatto), per la verità viene pure tenuto presente dalla giurisprudenza – ad esempio del Tribunale di Vicenza – che ritiene possibile la contemporanea doppia iscrizione alle due Gestioni.

Il Tribunale di Vicenza ritiene infatti necessaria una indagine di fatto per verificare se di volta in volta sussistano i presupposti previsti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti, così come stabiliti dalla nuova formulazione dell’art. 1, comma 203 L. 662/1996 che emenda il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giungo 1975 n. 160 (titolarità o gestione in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; partecipazione personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli).

A conclusione di siffatta indagine c’è che distingue tra attività gestoria vera e propria (compito precipuo dell’amministratore) ed attività meramente operativa / esecutiva (propria del socio), per accogliere o respingere la domanda giudiziale, senza però formulare un giudizio di prevalenza, ritenuto in radice inammissibile con riguardo alla Gestione separata.

 

Al contrario l’orientamento contrario alle tesi INPS l’unica e possibile analisi riguarda la qualità della attività svolta in fatto, indipendentemente se questa sia amministrativa vera e propria o piuttosto operativa, rapportando il proprio giudizio finale al contenuto concreto del mandato conferito all’amministratore dalla assemblea dei soci – indipendentemente dal suo contenuto - ed eventualmente la prevalenza dell’attività svolta rispetto ad altre svolte in azienda in qualità di socio.

 

4.  Conclusione.

 

L’art. 1 comma 208 della L. 662/1996 costituisce dato normativo tutt’altro che inequivoco: è necessario ripensare alla finalità precipua della norma che è quella di dare una copertura assicurativa a chi non la possiede, non certo di raddoppiare l’eventuale copertura!

 

Ma ciò passa per una necessaria revisione, ad opera del legislatore, dell’art. 2 comma 26 e seguenti della L. 335/1995 e quindi in buona sostanza agganciando i requisiti per la iscrizione alla gestione separata ai requisiti tradizionalmente previsti per qualsiasi lavoratore autonomo, abitualità, ma soprattutto prevalenza, contribuzione con un minimo predeterminato.

Solo così facendo sarà possibile eliminare un contenzioso che sicuramente non era nell’animo del legislatore la cui intenzione, dichiarata, era di dare una copertura assicurativa ai soggetti che ne erano sprovvisti e nulla più.

 

Sia consentita una conclusione: tra gli orientamenti oggi esistenti, pare preferibile quello che ritiene essenziale la verifica ad opera del Giudice tra l’attività dedotta nel mandato conferito all’amministratore corrisponda con quella da lui effettivamente svolta.

Se tale attività esaurisce nei fatti le mansioni effettive dell’amministratore è d’uopo concludere per la sua iscrizione nella gestione separata, qualsiasi siano le mansioni delegate.

Non trova, di per sé, fondamento alcuno distinguere tra attività amministrativa e attività esecutiva perché il compito dell’amministratore è di svolgere e rendicontare ai soci quanto a lui effettivamente delegato, ciò che in realtà conta è a che titolo l’opera viene prestata, e nulla più.

Ne consegue che il fulcro principale dell’indagine deve partire innanzitutto dalla delega di poteri attribuita all’amministratore.

 

Di certo è che questo tipo di indagine, specie nei casi in cui il mandato – come spesso avviene nelle società di dimensioni modeste – sia piuttosto ampio, risulta in fatto inutile risolvere in via di principio la legittimità di una contemporanea doppia iscrizione in quanto all’amministratore viene spesso conferita una delega amplissima che spazia dalle decisioni fondamentali a quelle di più basso profilo.

Questo tipo di conclusione peraltro mostra in tutta la sua evidenza, la necessità di emendare per via legislativa i presupposti per la iscrizione alla Gestione separata, anche se allo stato esistono più elementi a favore, piuttosto che contro, la tesi per la quale che ritiene ammissibile la contemporanea doppia iscrizione di cui abbiamo parlato.

 

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