Illegittimità
licenziamento del lavoratore ex. art. 2119 c.c. per fattispecie più
grave non prevista nel CCNL: necessità di valutare i
precedenti positivi del lavoratore
(Avvocato
Maurizio Danza)
La
Corte di Cassazione nel caso di specie, rigettando il ricorso
dell’Ente poste italiane e confermando la declaratoria di
illegittimità del licenziamento per giusta causa, afferma il
principio che il datore di lavoro non può irrogare il
licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.,qualora costituisca
sanzione più grave di quella prevista dalla norma del
contratto collettivo; la Corte ha ritenuto altresì che la
sanzione estrema del recesso, difettasse del requisito della
proporzionalità con la infrazione ascritta al dipendente e del
giudizio di bilanciamento che non aveva tenuto conto dei buoni
precedenti lavorativi del dipendente.
Con la
sentenza n°7600 del 20 marzo 2008 la Suprema Corte, confermando
la sentenza della Corte di Appello di Roma, seguita ad un ricorso
dell’Ente Poste Italiane avverso la sentenza di annullamento
del Tribunale Civile Sezione Lavoro di Roma del licenziamento
irrogato per giusta causa ai sensi dell’ art 2119 c.c., ha
ritenuto dunque eccessiva la sanzione estrema del licenziamento del
dipendente ( nel caso operatore di esercizio con mansioni di recapito
corrispondenza presso l’Ente Poste italiane) irrogata per tre
assenze dal servizio senza preavviso e sussistente, la violazione
delle norme del contratto collettivo dei dipendenti delle poste,
nonché del principio di proporzionalità tra le
infrazioni ascrittegli e la sanzione irrogata. Secondo la Cassazione,
la Corte di Appello di Roma aveva compiutamente valutato la parte
disciplinare del contratto collettivo dei postali, rilevando la
distinzione tra sanzioni di tipo conservativo ed estintivo, e
ritenendo che la massima sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso, poteva essere applicata nelle specifiche ipotesi di
”violazioni dolose di legge o di regolamento o dei doveri di
ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio
all’ente o ai terzi”. Per tali motivi ”
l’interruzione della regolarità o continuità del
servizio o l’abbandono volontario dello stesso è
sanzionabile con la sospensione dal servizio e con la privazione
della retribuzione da quattro a 10 giorni, che comporta il
licenziamento con preavviso, solo in caso di danni gravi per
l’azienda e terzi, mentre deve sussistere un forte pregiudizio
arrecato da un comportamento doloso per il licenziamento senza
preavviso”. Ordunque sempre secondo la Corte, in difetto della
prova, al caso di specie non può che ricondursi la violazione,
non alla fattispecie del recesso per giusta causa, ma a quella meno
grave sanzionata con la sospensione dal servizio che ben avrebbe
potuto comportare, sussistendo più episodi di assenza,
l’irrogazione della sanzione conservativa, pur nei limiti
massimi consentiti, tenuto conto dei buoni precedenti lavorativi del
dipendente,nonché della circostanza delle assenze dovute ad
obiettive ragioni familiari. Infine i Giudici ha ritenuto che i casi
di licenziamento per giusta causa non indicati nelle norme dei
contratti collettivi, ma desumibili dall’art. 2119 del c.c.,
non possono essere adoprati dal datore di lavoro,dovendo il giudice
applicare la norma più favorevole prevista dal contratto
collettivo con conseguente declaratoria di illegittimità del
licenziamento così disposto( cfr. ex.plurimis Cass.
n°5103/91).
(Avv.
Maurizio Danza)