Pubblico impiego e
giurisdizione:Il Giudice Ordinario può disapplicare ex art 63
del D.lgs n°165/01 le piante organiche della PA.
(Avvocato Maurizio Danza
– Arbitro per il Pubblico Impiego della regione Lazio)
Di
particolare rilevanza la recente sentenza della Cassazione a sezioni
unite civile che ha ribadito nella motivazione che “ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ,disposizione che
devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro
"tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze della P.A., ancorchè vengano in questione atti
amministrativi presupposti e stabilisce altresì "quando
questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica se illegittimi, in tutti i casi nei quali vengano in
considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a
tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro
pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del
giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è
pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi
poteri riconosciuti a quest'ultimo dall’art. 63, comma 2,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165(cfr. in tal senso Cass. 5 giugno 2006,
n. 13169).La Suprema Corte ha aggiunto altresì che “le
controversie concernenti gli atti di organizzazione
dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario; e che dunque sono passibili di disapplicazione, in tutti i
casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di
gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente . Nel caso di
specie è stata affermata la giurisdizione dell’A.G.O. in
merito ad una controversia riguardante una pianta organica di un
Comune, proposta da dirigenti avverso la revoca degli incarichi
dirigenziali e poi, a seguito della soppressione, di tutte le
posizioni dirigenziali, della dichiarazione di eccedenza e della
successiva messa in mobilità. La Cassazione nel ritenere il
provvedimento di variazione della pianta organica con soppressione
delle posizioni dirigenziali, illegittimo, e , atto presupposto degli
atti di gestione de quo, ha affermato i poteri di disapplicazione
dal giudice ordinario ex art 63 del D.lgs n°165/01, con
conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del
rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico
dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso ante
tempus dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del
relativo conferimento; conseguentemente la Corte ha riconosciuto il
diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico
precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il
periodo di illegittima revoca.
(Maurizio
Danza-Arbitro pubblico impiego Lazio)