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Pubblico impiego e giurisdizione:Il Giudice Ordinario può disapplicare ex art 63 del D.lgs n°165/01 le piante organiche della PA.

(Avvocato Maurizio Danza – Arbitro per il Pubblico Impiego della regione Lazio)

Di particolare rilevanza la recente sentenza della Cassazione a sezioni unite civile che ha ribadito nella motivazione che “ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ,disposizione che devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti e stabilisce altresì "quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti a quest'ultimo dall’art. 63, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165(cfr. in tal senso Cass. 5 giugno 2006, n. 13169).La Suprema Corte ha aggiunto altresì che “le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario; e che dunque sono passibili di disapplicazione, in tutti i casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente . Nel caso di specie è stata affermata la giurisdizione dell’A.G.O. in merito ad una controversia riguardante una pianta organica di un Comune, proposta da dirigenti avverso la revoca degli incarichi dirigenziali e poi, a seguito della soppressione, di tutte le posizioni dirigenziali, della dichiarazione di eccedenza e della successiva messa in mobilità. La Cassazione nel ritenere il provvedimento di variazione della pianta organica con soppressione delle posizioni dirigenziali, illegittimo, e , atto presupposto degli atti di gestione de quo, ha affermato i poteri di disapplicazione dal giudice ordinario ex art 63 del D.lgs n°165/01, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento; conseguentemente la Corte ha riconosciuto il diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.

(Maurizio Danza-Arbitro pubblico impiego Lazio)

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