Di particolare rilevanza
per la riforma del pubblico impiego, i contenuti della legge delega
al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e
alla Corte dei conti” .
Ecco le novità in
sintesi
Rapporto temporale tra
legge e contratto.
Con l’articolo 1 si
introduce e si regola il rapporto di successione temporale tra legge
e contratto collettivo, al fine di evitare che la riforma venga
vanificata da un intervento operato successivamente dalla
contrattazione collettiva .
Obiettivi
La disposizione
dell’articolo 2 definisce invece i seguenti obiettivi della
legge delega: convergenza degli assetti regolativi del lavoro
pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento
al sistema delle relazioni sindacali; miglioramento dell’efficienza
e dell’efficacia delle procedure della contrattazione
collettiva; introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione
del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad
assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard
internazionali di qualità; valorizzazione del merito e
conseguente riconoscimento di meccanismi premiali; definizione di un
sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti
pubblici; introduzione di strumenti che assicurino una più
efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base
territoriale; valorizzazione del requisito della residenza dei
partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale
al migliore svolgimento del servizio. Si prevede poi che i
dipendenti, vincitori di prove concorsuali c.d. di progressione
verticale, debbano permanere per almeno un quinquennio nella sede
della prima destinazione,titolo da considerare preferenziale la
permanenza nelle sedi carenti di organico.
Contrattazione collettiva
e riforma Aran
L’articolo 3,
prevede che i decreti legislativi attuativi in materia di
contrattazione collettiva e integrativa,dovranno precisare gli ambiti
della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati
rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, ferma
restando la riserva in favore della contrattazione collettiva sulla
determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro. Si prevede poi il riordino delle
procedure di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, in
coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle
specificità del settore pubblico. Proprio per tale motivo si
prevede la riforma dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle
competenze, alla struttura ed agli organi della medesima
Agenzia,nonchè una semplificazione del procedimento di
contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei
controlli non strettamente funzionali alla verifica della
compatibilità dei costi degli accordi collettivi. Inoltre, al
fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a
consulenze e a collaborazioni, i decreti delegati dovranno contenere
disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità,
anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle
funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che
presentino carenza di organico.
Valutazione delle
strutture e del personale
L’articolo 4
prevede che saranno predisposti preventivamente gli obiettivi che
l'amministrazione si pone per ciascun anno e che sarà
rilevata, in via consuntiva, ed in concreto la parte degli obiettivi
effettivamente conseguita, anche con riferimento alle diverse sedi
territoriali, assicurandone la pubblicità ai cittadini; verso
cui sarà prevista l’organizzazione di confronti pubblici
annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di
ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di
consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di
informazione e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate
forme di pubblicità, anche in modalità telematica. Il
testo prevede poi,mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati
nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici
fissati o che violano le norme preposte al loro operato, con
esclusione del risarcimento del danno per il quale resta ferma la
disciplina vigente; che sarà istituito, nell’ambito del
riordino dell’ARAN e in posizione autonoma e indipendente. Per
quanto concerne la valutazione si prevede un organismo centrale di
valutazione con il compito di: a) indirizzare, coordinare e
sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione; b) garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione;
c) assicurare la comparabilità e la visibilità degli
indici di andamento gestionale. Tale organo informerà
annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di
Governo sull'attività svolta. Sarà infine assicurata la
totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla
pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la
trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna
pubblica amministrazione. In tema di azione collettiva nei confronti
delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici, la norma ha ribadito che si tratta di azione volta al
ripristino del servizio e del rispetto degli standard, con esclusione
del risarcimento del danno per il quale resta ferma la disciplina
vigente. Saranno poi introdotti strumenti e procedure al fine di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni con le azioni che si possono
proporre alle autorità indipendenti o agli organismi con
funzioni di vigilanza e controllo nel settore. Inoltre verranno
sviluppati i processi di formazione del personale preposto alle
funzioni di controllo e valutazione e sarà migliorata la
trasparenza delle procedure di valutazione mediante lo sviluppo di un
apposito sito web.
Merito, incentivi e premi
L’articolo 5
prevede che saranno introdotti nell’organizzazione delle
pubbliche amministrazioni concreti strumenti di valorizzazione del
merito e metodi di incentivazione della produttività e della
qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità
attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, e che saranno
stabilite percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla
produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del
contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico.
Riforma della dirigenza
pubblica
L’articolo 6
prevede poi il divieto di corrispondere il trattamento economico
accessorio nell’ipotesi di responsabilità del dirigente
che abbia omesso di vigilare sulla effettiva produttività
delle risorse umane allo stesso assegnate e sull'efficienza della
struttura che dirige. Saranno previsti concorsi per l’accesso
alla prima fascia dirigenziale e saranno ridotti gli incarichi
conferiti ai dirigenti non appartenenti ai ruoli e ai soggetti
estranei alla pubblica amministrazione. Verrà favorita la
mobilità nazionale ,che, potrà avvenire anche tra
comparti amministrativi diversi e internazionale dei dirigenti. La
retribuzione dei dirigenti legata al risultato non dovrà
essere inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
Sanzioni disciplinari e
responsabilita' dei pubblici dipendenti
L’articolo 7
prevede che saranno razionalizzati i tempi di conclusione dei
procedimenti disciplinari e che verranno previsti meccanismi rigorosi
per l’esercizio dei controlli medici durante il periodo di
assenza per malattia del dipendente. Al fine di favorire la massima
conoscibilità del codice disciplinare è prevista
“l’equipollenza tra la affissione del codice disciplinare
all’ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel
sito web dell'amministrazione”. Si prevede inoltre la
definizione della tipologia delle infrazioni più gravi che
comportano la sanzione del licenziamento. Infine, una modifica
introdotta dalla Camera prevede che il dipendente pubblico, ad
eccezione di determinate categorie, in relazione alla specificità
di compiti ad esse attribuiti, sarà identificabile tramite un
cartellino di riconoscimento; ciò garantirà maggiore
trasparenza nei rapporti fra amministrazione e cittadino-utente.
Vicedirigenza
L’articolo 8
prevede che la vicedirigenza sia istituita e disciplinata
esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto
di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica
previsione al riguardo e, pertanto, il personale in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente può essere
destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito
della sua avvenuta istituzione.
Ulteriori attribuzioni al
CNEL
L’articolo 9
attribuisce al CNEL l’esercizio di ulteriori compiti, tra cui
si segnalano i seguenti: a) la predisposizione di una Relazione
annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità
dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali
alle imprese e ai cittadini; b) la messa a punto di una Relazione
annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche
amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e
sociale; c) la promozione e l’organizzazione di una Conferenza
annuale sull’attività compiuta dalle amministrazioni
pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie
economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli
utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la
discussione e il confronto sull’andamento dei servizi delle
pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.
Efficienza dell’azione
amministrativa
In base al nuovo articolo
10 , le relazioni predisposte dai Ministri sullo stato della spesa,
dell’efficienza nell’allocazione delle risorse dovranno
tener conto, con riferimento all’anno solare precedente, degli
elementi informativi e di valutazione individuati con apposita
direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di
Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
Ulteriori poteri di
controllo attribuiti alla Corte dei Conti
L’articolo 11,
modificato dalla Camera, prevede ora che la Corte dei conti, anche a
richiesta delle competenti commissioni parlamentari, possa effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove
accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni
da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme,
nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne
individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause e
provvede, con decreto motivato del Presidente, a darne comunicazione,
anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro
competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla
presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche
di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione
dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Si
dettano inoltre disposizioni in merito alla composizione delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che possono
essere integrate da due componenti designati rispettivamente dal
Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali.
Monitoraggio della spesa
per le prerogative sindacali nel settore pubblico
Il nuovo articolo 12,
introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che il Governo debba
trasmettere annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una
relazione sull’andamento della spesa relativa all’applicazione
degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Legge di semplificazione
La Camera ha approvato
una modifica (art. 13) alla legge di semplificazione per il 2005
prevedendo la possibilità di adottare disposizioni
integrative, di riassetto o correttive dei decreti legislativi già
adottati.
(Avv. Maurizio Danza)