Il
tema è di particolare interesse nel panorama giurisprudenziale
riguardando, sia le procedure concorsuali interne ai comparti del
pubblico impiego che quelle aperte ai candidati esterni .Numerosi gli
interventi sia dei T.A.R. che della Cassazione sulla problematica .
Degna di merito a tal proposito la recente sentenza del T.A.R.
Lombardia 15 settembre 2008 n°4073 che di fatto pone in essere
una interessante ricostruzione della evoluzione giurisprudenziale in
materia. In primo luogo va fatto rilevare come secondo la
giurisprudenza, occorra distinguere “l'ipotesi in cui la parte
si limiti ad evocare la propria pretesa ad essere assunto dalla
pubblica amministrazione attraverso lo "scorrimento" della
graduatoria ancora valida ed efficace, da quella in cui
l'interessato, nel perseguire il medesimo bene della vita, intenda
ottenere la caducazione della nuova procedura concorsuale indetta
dalla pubblica amministrazione in luogo dello "scorrimento".
Con riferimento alla prima fattispecie di controversie, un indirizzo
del Giudice Amministrativo ritiene sussistente la propria
giurisdizione sui ricorsi avverso il "silenzio rifiuto"
serbato sull'istanza volta ad ottenere una statuizione espressa e
motivata sullo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora
efficace. Sostengono i Giudici che tale vertenza atterrebbe non già
al momento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato, bensì
a quello, logicamente e giuridicamente presupposto, dell'esistenza, o
meno, dell'obbligo dell'ente pubblico stesso a provvedere a tal
scorrimento, ossia ad esercitare la potestà discrezionale, di
natura organizzatoria, di attingere alla graduatoria per coprire i
posti vacanti e disponibili in organico [1]; inoltre i medesimi
affermano che non potendo sussistere in capo agli idonei di un
concorso una posizione di diritto soggettivo e non rientrando essa
nell'ambito degli atti di gestione, bensì nella funzione
propria ed esclusiva di organizzazione degli uffici, sussisterebbe la
giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il rapporto
sottostante e la pretesa risarcitoria azionata muovono proprio
dall'interesse legittimo del ricorrente al corretto esercizio del
potere della p.a. di procedere allo scorrimento della graduatoria [2]
Tale ricostruzione non è però condivisa da una
recente sentenza del TAR Lombardia [3],che sostiene invece che in
tema di pubblico impiego, il discrimen tra le due giurisdizioni non
si fonda sulla consistenza della posizione soggettiva azionata avendo
ritenuto il legislatore, quale corollario della sottoposizione al
diritto privato del rapporto di lavoro alla dipendenze della pubblica
amministrazione, di devolvere al Giudice Ordinario l'intero
contenzioso in materia, salvo ritagliare alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo taluni rapporti ancora governati dal
diritto pubblico perché espressione delle tradizionali
funzioni statuali, gli atti di "macro" organizzazione
degli uffici a rilevanza esterna, e le questioni relative alle
procedure concorsuali per l'accesso all'impiego .Secondo quest’ultima
ricostruzione la pretesa allo scorrimento non riguarda nessuna
di tali eccezioni e, in particolare, non investe le procedure
concorsuali per l'assunzione (art. 63, comma 4, D.lgs n°165/01)
dal momento che la graduatoria approvata non è posta in
discussione ma anzi costituisce essa stessa il fondamento della
domanda [4].Proprio per questi motivi la discussione in ordine
all'utilizzazione di graduatorie valide entro determinati limiti di
tempo, se si facciano valere situazioni di diritto soggettivo
trattandosi di condotte che abbracciano una fase cronologicamente e
concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura
concorsuale, ovvero di interesse legittimo che fronteggia il potere
di organizzazione della pubblica amministrazione, non ha alcuna
significatività ai fini del riparto di giurisdizione [5]. In
ogni caso, la giurisdizione del giudice amministrativo cessa con
l'approvazione della graduatoria di merito e tutte le determinazioni
successive allo svolgimento della procedura concorsuale (tra cui lo
scorrimento di graduatoria e l'assunzione) attengono
all'instaurazione dei rapporti di lavoro e sono, pertanto, ricomprese
nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Per tali motivi “il
candidato in concorso pubblico che, vantando una determinata
posizione nella graduatoria già approvata ed in possesso di
requisiti stabiliti dal bando per fruire di una riserva di posti,
pretenda di essere incluso nel novero degli ulteriori chiamati alla
stipulazione del contratto di lavoro con l'utilizzazione del sistema
del c.d. "scorrimento della graduatoria", fa valere una
pretesa all'assunzione e non pone in discussione la procedura
concorsuale e, pertanto, la relativa controversia deve ritenersi
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”[6]. Ben
diverso appare invece il caso in cui, al fine di conseguire il
medesimo bene della vita, ci sia da parte dell'aspirante candidato
una contestazione diretta dell'esercizio di attività
autoritativa quale, ad esempio, la decisione di non rendere
disponibili i posti vacanti, ovvero di bandire un nuovo concorso per
la loro copertura. In quest'ultimo caso, occorre ulteriormente
distinguere. In tema di riparto della giurisdizione in materia di
procedure concorsuali, è oramai consolidata la regola secondo
cui la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per
le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni [7],
ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il
passaggio da un'area funzionale ad un'altra [8]. Di conseguenza, la
giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concorsuali si
atteggia come residuale ed è relativa ai concorsi per soli
interni che comportino progressione nell'ambito della medesima area
professionale [9].) con la precisazione che la competenza residuale
della giurisdizione ordinaria deve ravvisarsi non soltanto nelle
progressioni meramente economiche [10] ovvero meramente orizzontali,
ma anche nei casi di acquisizione di qualifiche più elevate,
attribuendosi decisivo rilievo ai nuovi sistemi di inquadramento
(previsti dalla contrattazione collettiva) per aree professionali
comprendenti una pluralità di profili professionali
verticalmente ordinati (per il comparto ministeri, ad esempio, aree
A, B e C, ciascuna delle quali suddivisa in tre diverse posizioni,
definite retributive ma in realtà funzionali, ordinate per
livello di profili professionali). In definitiva, il discrimen tra
giurisdizione ordinaria e amministrativa, per le controversie
inerenti a concorsi interni, è dato dalla permanenza dei
vincitori nella stessa area professionale oppure dal loro passaggio
ad aree diverse e superiori, compresa, ovviamente l'area della
dirigenza [11]; resta riservato all'ambito dell'attività
autoritativa soltanto il mutamento dello status professionale, non le
progressioni meramente economiche, nè quelle che comportano sì
il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese
tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, e
caratterizzate, di conseguenza, da profili professionali omogenei nei
tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo
piuttosto che qualitativo. Conclusivamente, in base al criterio del
petitum sostanziale, la contestazione della decisione di bandire un
concorso interno per la copertura di posti inerenti ad area
professionale alla quale già appartengono i partecipanti, è
inerente ai poteri di cui l'amministrazione è titolare
nell'esercizio della capacità di diritto privato quale parte
del contratto di lavoro con giurisdizione del giudice ordinario
giacché deve escludersi ogni correlazione con l'attività
autoritativa dell'amministrazione datrice di lavoro. Diversamente
quando, come nel caso di specie, viene contestata la conformità
a legge del potere di indizione di nuovo concorso di progressione per
passaggio da una area funzionale all'altra, in presenza della
graduatoria di uno precedente ancora efficace, l'interessato chiede
tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, cui
corrisponde una situazione di interesse legittimo, con la conseguenza
che la tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo,
restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione
della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario, atteso
che il potere di disapplicazione presuppone proprio che la
controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incide un atto
amministrativo oggetto di cognizione "incidenter tantum"[13].
Si tratta, piuttosto, di un caso di doppia tutela. L'aspirante
candidato, infatti, dovrà rivolgersi al Giudice Ordinario del
Lavoro per ottenere la declaratoria del suo diritto all'assunzione;
tuttavia, qualora contestualmente venga bandita una nuova selezione
per la copertura del medesimo posto per il quale si intende far
scorrere la graduatoria e si voglia scongiurare il rischio che la
pronuncia di accoglimento del Giudice Ordinario rimanga
insuscettibile di tutela specifica per sopravvenuta copertura
integrale dei posti in organico, l'interessato dovrà
rivolgersi anche al Giudice Amministrativo per ottenere la
caducazione degli atti di procedura onde assicurarsi la soddisfazione
dell'interesse strumentale alla conservazione del posto libero in
organico.- Maurizio Danza
T.A.R.
Lazio Roma, sez. II, 16 luglio 2007, n. 6475
T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. I, 19 aprile 2007, n. 1146; Consiglio Stato,
sez. V, 13 febbraio 2007, n. 870.
[3]
TAR Lombardia sez III 15 settembre 2008
n°4073
[4]
cfr. Cass., S.U., n. 15342/2006.
[5]
cfr Cass., S.U., 14529/2003.
[6]
TAR Lombardia Sez.III sent n° 4073 18/9/2008
[7] A
tal uopo la possibilità di vincitori "esterni", da
assumere, priva di rilevanza la partecipazione anche di soggetti già
dipendenti della p.a.- cd. concorsi misti - restando ascritte le
procedure ai concorsi pubblici di cui agli art. 97 Cost. e d.lgs. n.
165 del 2001, art. 35)
[8]
cfr. Cass. S.U. n°9168/2006 secondo cui anche in
questo caso non rileva la natura "mista", cioè la
partecipazione anche di dipendenti già inquadrati nell'area:
[9]
cfr. Cass. S.U. n°15403/2003; 1886/2003; 3948/2004;
6217/2005, cit
[10]
cfr.Cass. S.u. 10605/2005.
[11]
Cfr.Cass. S.u. 11340/2005; 11716/2005; 12799/2005; 12802/2005;
14206/2005; 14207/2005; 14259/2005; 16604/2005.
[12]
cfr. Cass., S.U., 7 febbraio 2007, n. 2698.
[13]
cfr. Cass., sez. un., 18 ottobre 2005, n. 20107.