L’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: IL
CALCOLO ED IL PAGAMENTO DEL PREMIO
PREMESSA
Dopo
aver declinato con precedente contributo la sintesi dei principali
adempimenti in tema di autoliquidazione del premio Inail con
particolare riguardo alla compilazione della dichiarazione delle
retribuzioni, qui di seguito si illustra il meccanismo di calcolo del
premio assicurativo e le modalità del suo pagamento. Tutto
quanto segue va letto in connessione con quanto rappresentato in
merito alla denuncia delle retribuzioni rappresentando la
compilazione di quel modello il presupposto necessario per arrivare
al corretto calcolo del premio. I premi dovuti all’Inail sono
calcolati, infatti, salvo che si tratti di premi unitari , applicando
il tasso di premio comunicato dall’Istituto, sulle retribuzioni
imponibili che vengono denunciate.
IL
CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI DOVUTI
Sono
interessate al calcolo del premio tutte le ditte con dipendenti
comprese quelle individuali e artigiane .
In
particolare occorre tenere presente, per ciascuna posizione
assicurativa territoriale, quanto segue:
• anno
di inizio attività nel 2009 (posizione assicurativa di nuova
emissione): la somma dovuta è data dal premio anticipato per
l’anno 2010 determinato sulla base delle retribuzioni presunte
contenute nella sezione «rata» della comunicazione
dell’Istituto relativa alle basi di calcolo dei premi (valore
determinato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro
nella denuncia di inizio lavori) più (somma algebrica), il
saldo (regolarizzazione rata) del periodo assicurativo 2010;
• anno
inizio attività precedente al 2009: la somma dovuta è
data dal premio anticipato per l’anno 2010, determinato sulla
base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2009, più
(somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) relativo
all’intero anno 2009.
La
compensazione tra regolazione passiva (credito azienda) e rata
anticipata dell’anno in corso (debito azienda) può
essere effettuata anche se la rata anticipata per l’anno di
regolazione non è stata interamente pagata.
La
somma algebrica (vale a dire gli importi a debito «+» e
gli importi a credito «–») delle somme scaturite
dall’autoliquidazione delle singole posizioni assicurative
determina l’ammontare complessivo da versare con il modello F24
entro il prossimo 16 febbraio 2010.
Non
senza far rinvio per le corrette modalità di calcolo a quanto
precisato nella Guida all’Autoliquidazione 2010 disponibile sul
sito dell’Istituto, entriamo nel dettaglio tecnico del calcolo
del premio.
Bisogna,dunque,
calcolare distintamente i premi di regolazione 2009 a conguaglio,
detraendo quanto anticipato l’anno precedente; e i premi di
rata 2010, su retribuzioni presunte pari a quelle denunciate per il
calcolo della regolazione 2009, salvo l’inoltro della
comunicazione motivata di riduzione.
Per
esemplificare lo sviluppo del calcolo dei premi di autoliquidazione,
sono stati individuati e schematizzati i seguenti passaggi
principali:
A. -
P.A.T. n. 1 – Polizza dipendenti voce n. 1
A.1.
Regolazione 2009
A.1.1.
Premio infortuni
Retribuzioni
imponibili (campo A – B mod 1031) x tasso 2009 (dalle Basi di
calcolo)
A.1.1.1.
Calcolo sconti
Retribuzioni
soggette a sconto (mod 1031) x tasso 2009 (dalle Basi di calcolo) =
Premio infortuni soggetto a riduzione contributiva x percentuale di
sconto (retro mod. 1031)
A.1.1.2.
Ripetere l’operazione di cui al punto A.1.1.1., con le stesse
modalità, tante volte quanti sono gli sconti da applicare
A.1.2.
Premio silicosi
Retribuzioni
imponibili (campo A – B mod 1031) x tasso silicosi
(dall’apposita Tabella)
A.1.2.1.
Calcolo sconti
Retribuzioni
soggette a sconto (mod 1031) x tasso silicosi (dall’apposita
Tabella) = Premio silicosi da scontare x percentuale di sconto (retro
mod. 1031)
A.1.2.2.
Ripetere l’operazione di cui al punto A.1.2.1., con le stesse
modalità, tante volte quanti sono gli sconti da applicare
Accantonare
il risultato parziale di regolazione 2009
A.2.
Rata 2010
A.2.1.
Premio infortuni
Retribuzioni
presunte (campo A – B mod 1031) x tasso 2010 (da Basi di
calcolo)
A.2.1.1.
Calcolo sconti
Retribuzioni
soggette a sconto (mod 1031) x tasso 2010 (dalle Basi di calcolo) =
Premio infortuni da scontare x percentuale di sconto (retro mod.
1031)
A.2.1.2.
Ripetere l’operazione di cui al punto A.2.1.1., con le stesse
modalità, tante volte quanti sono gli sconti da applicare
A.2.2.
Premio silicosi
Retribuzioni
presunte (campo A – B mod 1031 o ridotte) x tasso silicosi 2009
(da Tabella)
A.1.2.1.
Calcolo sconti
Retribuzioni
soggette a sconto (mod 1031) x tasso silicosi 2009 (dalla Tabella)
=Premio silicosi da scontare x percentuale di sconto (retro mod.
1031)
A.1.2.2.
Ripetere l’operazione di cui al punto A.1.2.1., con le stesse
modalità, tante volte quanti sono gli sconti da applicare
Accantonare
il risultato parziale di rata 2010
Continuare
il calcolo partendo dal punto A), e ripetendo gli stessi passaggi e
le stesse modalità di conteggio per ognuna delle eventuali
altre voci che fanno parte della stessa polizza dipendenti, della
stessa
P.A.T. aziendale.
A.A. -
P.A.T. n. 1 – Polizza artigiani
A.A.1.
Regolazione 2009
A.A.1.1.
Assicurato 1
Premio
artigiani anno 2009 (dalle Basi di calcolo)
A.A.1.2.
Ripetere l’operazione di cui al punto A.A.1.1. tante volte
quanti sono i soggetti autonomi artigiani assicurati con questa
P.A.T.
Accantonare
il risultato parziale di regolazione 2009
A.A.2.
Rata 2010
A.A.2.1.
Assicurato 1
Premio
artigiani anno 2010 (dalle Basi di calcolo)
A.A.2.2.
Ripetere l’operazione di cui al punto A.A.2.1. tante volte
quanti sono i soggetti autonomi artigiani assicurati con questa
P.A.T.
Accantonare
il risultato parziale di rata 2010
B. -
P.A.T. N. 2 –
B.1.
Nel caso di esistenza di ulteriori P.A.T., ripetere il calcolo dei
premi con le stesse modalità tante volte quante sono le P.A.T.
che fanno parte del codice ditta aziendale, partendo dal precedente
punto A.1 e fino al punto A.A.2.2. compresi.
C. -
Riepilogo premi
C.1.
Eseguire la somma algebrica di tutti i premi parziali di regolazione
2009 come sopra calcolati e aggiungere al totale l’addizionale
ANMIL dell’1% (ex art. 181 del DPR 1124/65), sottraendo poi dal
totale la rata di premio 2009 calcolata lo scorso anno e pagata (o
meno) il 17.2.2009 o a rate.
C.2.
Eseguire la somma aritmetica di tutti i premi parziali di rata 2010
come sopra calcolati e aggiungere al totale l’addizionale ANMIL
dell’1% (ex art. 181 del DPR 1124/65).
C.3.
Eseguire la somma algebrica del premio di regolazione 2009 (positivo
o negativo) come sopra Calcolato, con il premio di rata 2010 come
sopra calcolato. Il risultato rappresenterà il premio di
autoliquidazione 2010 che l’azienda (codice ditta) dovrà
pagare entro il 16.2.2010, o a rate
Nel
far rinvio agli esempi di calcolo contenuti alla Guida
all’autoliquidazione pubblicata dall’Istituto per il 2010
si sottolinea che, nella medesima, a pagina 16, sono riportati alcuni
casi particolari di calcolo del premio di particolare interesse per
le aziende artigiane che abbiano cessato la propria attività
entro novembre 2009,dicembre 2009 e tra l’1.1. ed il 16.02 .
2010
IL
CALCOLO DEGLI SCONTI E DELLE AGEVOLAZIONI
In
occasione dell’autoliquidazione dei premi, sia di regolazione
2009 che di rata 2010, sono calcolate e usufruite le provvidenze
contributive previste dalla legge, alle quali le aziende hanno
diritto ai fini Inail.
Si
tratta di due diverse categorie di agevolazioni, le cui modalità
di calcolo prevedono un abbattimento percentuale delle retribuzioni
imponibili, o una riduzione percentuale dei premi dovuti.
I
benefici che comportano un abbattimento dell’imponibile, sono
quelli che vengono riportati nel rigo B) del mod. 1031 intestato:
“Quote di retrib. parzialmente esenti”, e sono elencati a
tergo dello stesso mod. 1031. Riguardano i dipendenti assunti con
contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) ed equiparati, e quelli
oggetto di contratti di inserimento .
La
concreta applicazione di questi benefici non comporta particolari
calcoli dal momento che, per determinare l’imponibile su cui
conteggiare i premi dovuti, le retribuzioni esenti indicate nel rigo
B) vengono sempre direttamente sottratte da quelle complessive del
rigo A).
Invece
gli sconti che prevedono una riduzione percentuale del premio,
riguardano settori di attività come la pesca (sconto 80%), ma
anche le imprese edili (sconto 11,50%, D.M.16/7/2009) e quelle
artigiane di autotrasporto merci (sconto 14,01% sui premi speciali
unitari per il 2009), nonché le aziende che reimpiegano
dirigenti disoccupati (sconto 50%), assumono dipendenti disabili
(sconto 50% o il 100%, per le sole aziende con autorizzazione
concessa entro il 31 dicembre 2007), o assumono in sostituzione di
lavoratrici/ori in astensione per maternità (sconto 50%).
Nel
paragrafo precedente sono state individuate le modalità di
calcolo di questi sconti.
La
possibilità di ottenere detti sconti ed agevolazioni è
subordinata al possesso della regolarità contributiva secondo
quanto precisato da Inail nella nota 10878 del 18.12.2009 ove si
precisa che per effetto del Decreto del Ministero del Lavoro del
24.10.2007, la fruizione di benefici contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, è
subordinata, tra l'altro, al possesso dei requisiti previsti per il
rilascio del DURC.
Tra le
agevolazioni soggette all'obbligo di acquisizione del DURC rientrano
quelle relative al reimpiego dei dirigenti (cod.109), alla
sostituzione dei lavoratori in maternità/paternità
(cod.107) ed agli edili (cod.103).
Ciò
premesso, per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi
contributivi ed assicurativi da parte delle ditte che usufruiscono di
tali benefici, le Sedi Inail effettueranno, d’ufficio, la
verifica della regolarità anche presso l'Inps (e, nel caso
dello "sconto edili" anche presso la Cassa Edile).
Le
Sedi, pertanto, dovranno accertare la regolarità alla data in
cui viene effettuata la verifica e, se dovessero rilevare
l'irregolarità della ditta, dovranno sempre invitarla alla
regolarizzazione.
Diversamente,i
controlli sulle autocertificazioni riguardanti l'assenza delle
violazioni di cui all'allegato A del citato Decreto sono di
competenza della Direzione Provinciale del Lavoro a cui il datore di
lavoro ha presentato il prescritto modulo in forma cartacea o
telematica.
Saranno
effettuati controlli sulla sola sussistenza di dette
autocertificazioni presso la DPL territorialmente competente, senza
entrare nel merito delle violazioni.
IL
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Come
ampiamente già noto, le stesse modalità di calcolo dei
premi di autoliquidazione comportano l’automatica compensazione
degli importi a credito dell’azienda con quelli a debito, senza
bisogno di alcuna autorizzazione o comunicazione all’Inail.Se
permane un residuo credito questo potrà essere utilizzato a
saldo di quanto dovuto ad altre amministrazioni. l’Inail
precisa che qualora si intenda compensare quanto dovuto per
autoliquidazione con un credito preesistente, si dovrà
compilare due righe della sezione Inail del modello F24 indicando,
nella prima, il progressivo dell’autoliquidazione e il relativo
importo nel campo «importi a debito versati », nella
seconda il progressivo del credito indicando il relativo importo nel
campo «importi a credito compensati». Per avvalersi di
tale ultima modalità è necessario acquisire il
preventivo assenso della sede Inail competente in ordine alla
effettiva sussistenza del credito medesimo.
Il
saldo definitivo del premio da pagare, unico per azienda (codice
ditta), deve essere riportato nella sezione INAIL del mod. F24, che
va completato con tutti gli altri dati che l’Istituto fornisce
con il facsimile riportato nella lettera di accompagnamento delle
Basi di calcolo. La sezione del mod. F24 da compilare è
«sezione altri enti previdenziali ed assicurativi » e
occorrerà tenere presente quanto segue: nello spazio «n.
di riferimento» occorre indicare «902010» (per i
contributi associativi il relativo n. di riferimento va rilevato
dalla colonna «Codice per F24» del foglio delle basi dei
calcolo); nello spazio causale la lettera «P»;
l’ammontare da versare va indicato al centesimo di euro, ovvero
all’unità di euro (se non ci dovessero essere i
centesimi, bisogna indicare sempre due zeri dopo la virgola).
Il
pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione
entro il 16 febbraio 2010, ovvero in quattro rate trimestrali uguali,
con scadenza al 16 febbraio 2010, al 17 maggio 2010, al 16 agosto
2010 e al 16 novembre 2010. Il pagamento rateale prevede gli
interessi di rateazione, ancorché ad un tasso agevolato.
Ove si
acceda al pagamento rateale entro il 16 febbraio 2010 bisognerà
pagare con il mod. F24 solo un quarto del totale dei premi di
autoliquidazione netti dovuti. Con le successive rate in scadenza a
maggio e agosto gli importi dovranno essere maggiorati degli
interessi di rateazione, provvisoriamente calcolati al tasso legale
in vigore, da conguagliare poi in occasione dell’ultima rata in
scadenza a novembre al tasso definitivo che sarà fissato con
decreto del Ministero dell’Economia. Sul punto si fa rinvio
alla circolare n. 60/2008 dell’Istituto che illustra
chiaramente le modalità della rateazione.
IL
CALCOLO E IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
In
virtù di specifiche convenzioni stipulate a livello nazionale
o provinciale con alcune Associazioni
datoriali
l’Inail, in veste di mero esattore, provvede a riscuotere i
cosiddetti contributi associativi, che vengono calcolati e pagati
dalle sole aziende associate in occasione dell’autoliquidazione,
a titolo di regolazione 2009 e rata 2010.
I
contributi vengono riscossi con due diverse tipologie di esazione,
prescelte caso per caso dalle associazioni convenzionate tra:
- il
precalcolo e la prestampa, e
-
l’autoliquidazione pura.
Con la
prima modalità, identificata dalle forme esazioni 51, 53 e 57,
i contributi associativi vengono di fatto sottratti
all’autoliquidazione, perché gli importi da pagare, a
titolo di regolazione 2009 e rata 2010, sono preventivamente
calcolati dall’Inail, sulla base delle regole previste in
convenzione, e indicati sulle basi di calcolo trasmesse alle aziende.
Con la
seconda modalità invece, identificata dalle forme esazioni 1,
3 e 7, i contributi associativi dovuti a titolo di regolazione 2009 e
rata 2010, vengono conteggiati in autoliquidazione sulla base di
aliquote percentuali indicate sulle Basi di calcolo, e delle
retribuzioni imponibili dei dipendenti e
quelle
convenzionali degli artigiani (forma 1); oppure delle sole
retribuzioni imponibili dei dipendenti (forma 3); ovvero applicando
semplicemente una quota fissa per azienda.
I
contributi associativi devono sempre essere tenuti ben distinti dai
premi assicurativi Inail: non è mai possibile quindi
effettuare compensazioni tra premi INAIL a debito e contributi
associativi a credito. Non è possibile effettuare
compensazioni tra contributi associativi,
Anche
i contributi associativi vanno pagati entro il 16 febbraio 2010
avvalendosi del modulo unico di versamento F24 dove nella zona Inail
bisognerà:
-
utilizzare sempre una riga diversa da quella usata per pagare i
premi;
-
indicare gli stessi riferimenti utilizzati per i premi, salvo nel
campo “numero di riferimento”, dove, come più
sopra riferito, andrà riportato il numero di richiesta di
pagamento del contributo associativo indicato nella colonna “CODICE
PER F24” del modulo per la comunicazione delle basi di
calcolo del premio, Sezione Contributi Associativi.