INAIL :TRA
ASSICURAZIONE E PREVENZIONE
(Dott.ssa Silvana
Toriello)
Premessa
Il
tema in oggetto consente di esaminare congiuntamente i temi della
prevenzione e quelli della funzione assicurativa o indennitaria
dell’Inail che costituiscono temi tra loro complementari troppo
spesso e troppo a lungo visti erroneamente come temi contrapposti.
Il
versante assicurativo vive in Inail, ad avviso di chi scrive, un
momento di autentico ritardo non solo con riferimento all’evoluzione
della normativa in materia di prevenzione ma anche rispetto a tutta
l’evoluzione del mercato del lavoro contemporaneo. La tariffa
dei premi Inail non è stata mai aggiornata come pure previsto
dal D. Lgs. 38/2000 e con essa non c’è stata
rivisitazione dei meccanismi di oscillazione del tasso di premio
che, con le caratteristiche attuali, non riescono a fornire l’impulso
necessario all’adozione di misure prevenzionali. Tutti i
lavoratori autonomi del settore artigianato che pagano premio
speciale unitario sono, peraltro, esclusi dai meccanismi
dell’oscillazione tasso che pertiene solo al premio ordinario
ed altrettanto è a dirsi per tutti coloro che rientrano nelle
cosiddette polizze speciali (scuole cooperative di produzione e
lavoro, frantoi,pescatori etc) e che quindi sottratti al meccanismo
tariffario ordinario pagano all’Inail un premio speciale
unitario che non tiene conto in nessun modo delle logiche in materia
di prevenzione (complessivamente parliamo di ben oltre 1.500.000
aziende che in un ‘economia polverizzata come quella italiana
non costituiscono cosa di scarso rilievo). La logica che presiede al
meccanismo assicurativo è, inoltre, univoca e non distingue
tra tipologie di lavoratori e quindi tra tipologie di rischi.
Trasfonde nell’univoca evidenza delle masse retributive ogni
tipologia di lavoratori rinunciando a distinguere tra lavoratori e
quindi tra connessi rischi con l’unica eccezione dei
parasubordinati e degli interinali. Ciò determina una frattura
evidente tra la conoscenza del singolo processo produttivo, che pure
l’Istituto ha per effetto della denuncia dei lavori che ogni
azienda è tenuta a produrre ai fini dell’instaurazione
del rapporto assicurativo, e la tipologia di lavoratori presenti
nell’azienda. In base agli attuali meccanismi gestionali
dell’assicurazione obbligatoria di un’azienda è
noto l’andamento infortunistico e cioè il numero ed il
tipo degli infortuni o delle malattie professionali attribuiti, il
ciclo produttivo ed i connessi beni strumentali, ma non, con le
eccezioni di cui sopra se ad esempio il lavoratore è atipico o
meno e quindi se affronta il proprio lavoro con saltuarietà o
meno. Ciò determina una evidente conseguente frattura tra
rischio assicurato e caratteristiche proprie del tipo di lavoratore
assicurato.
In
gran parte quanto precede è da ascrivere al fatto che
l’assicurazione è disciplinata dalle disposizioni del
Testo Unico del 1965, espressione del suo tempo, e, come il testo
normativo citato, risente oggi, nonostante l’intervento del D.
Lgs. 38/2000 di una certa inadeguatezza rispetto ai cambiamenti
intervenuti nel frattempo nell’organizzazione del lavoro, nelle
tecniche di produzione e, più in generale, all’interno
del corpo sociale nel suo insieme. Rispetto ad una domanda di tutela
espressa dalla collettività lavorativa che si è fatta
via via più sofisticata ed esigente, emerge infatti la
necessità di una revisione delle formule di assicurazione e
tutela, nonché dei servizi erogati, in modo che si rendano più
confacenti ai paradigmi sociali delineatisi negli anni più
recenti e soprattutto che si rendano funzionali in maniera più
diretta ed immediata alle logiche stesse della prevenzione .
IL
COSTO DELL’ASSICURAZIONE E LA SPESA PER PREVENZIONE
Il
costo sociale dell’infortunio in Italia come calcolato
dall’Inail nel 2007 ammonta a circa 45 miliardi e mezzo di euro
pari a circa il 3,21% del PIL. I costi assicurativi per il 2007 sono
stati pari a 11.760 miliardi di euro a fronte di una spesa di 14.377
miliardi per l’adozione di misure di prevenzione e di ben
19.307 miliardi per le altre spese legate ai danni da lavoro : dal
tempo perduto dai colleghi delle vittime per il soccorso,
all’addestramento dei sostituti, dai guasti alle macchine alla
perdita di immagine da parte dell’azienda. L'INAIL assicura più
di tre milioni di aziende per l’esattezza 3.106.216 ed ha in
gestione 3.765.426 posizioni assicurative territoriali e oltre 17
milioni di lavoratori. Gestisce un portafoglio di circa un milione di
rendite:rendite per infortuni sul lavoro: 609.244, rendite per
malattie professionali: 170.727. I dati di cassa secondo le
previsioni, come riportato ad oggi sul sito dell’Istituto,
fanno riferimento ad un totale entrate complessive pari a 10.941 mln
euro e derivanti da riscossione premi, trasferimenti, alienazioni
patrimoniali, azioni di rivalsa con, in particolare, entrate per
premi e contributi aziende pari a 9.133 mln euro a fronte di un
totale spese pari a 8.651 mln euro per prestazioni, personale e
gestione corrente di cui spese per prestazioni pari a 5.902 mln euro.
Il tutto ovviamente genera un avanzo di cassa. Quello attualmente
depositato presso la Tesoreria Centrale dello Stato e del tutto
infruttifero è pari a 14.623 mln euro..
Ove si
valuti, però, l’impatto economico complessivo della
sicurezza e della salute sul lavoro, ossia quanto effettivamente
costi all’“azienda Italia” il settore del rischio
professionale nel suo complesso, comprendendo in tale stima anche gli
oneri indiretti e le spese collegate, si giunge ad una cifra molto
superiore a quelle appena individuate. Infatti, per valutare
correttamente i costi di malattia legati al lavoro non è
sufficiente calcolare i costi finanziari complessivi
dell’assicurazione sociale per infortuni e malattie
professionali, ma si rende necessaria anche una stima dei costi
economici e sociali meno evidenti sostenuti dalle aziende e dalla
collettività.
Questa
cifra comprende ogni onere connesso all’esistenza del rischio
professionale: le spese di prevenzione, gli oneri indiretti a carico
delle aziende, gli oneri residui a carico delle vittime, i costi per
la collettività, e naturalmente la spesa assicurativa per
indennizzi e cure. Le voci di spesa non contabilizzate in maniera
ordinaria dalle aziende, né dalle istituzioni, ma imputabili a
carico dell’evento infortunistico, comprendono ad esempio una
serie di diseconomie non facilmente quantificabili: la perdita di
tempo-lavoro di chi offre soccorso alla vittima, l’eventuale
riparazione delle macchine che hanno subito un danno, lo shock subito
dal resto del personale, i ritardi nei tempi di consegna del
prodotto, le penali aggiuntive, le spese legali, e così via.
Le stime in Europa hanno valutato tali costi indiretti per l’azienda
mediamente in 2 volte e mezzo il costo assicurativo.
Anche
questa analisi rende esplicito il valore della prevenzione come
strumento di controllo e di riduzione dei costi in azienda come nel
sistema Paese, in quanto il vantaggio economico che ne deriva - per
non parlare di quello umano e sociale - è quasi sempre
superiore all’impegno finanziario sostenuto per le iniziative
preventive stesse.
LA
RIFORMA INTRODOTTA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000
Sul
finire degli anni novanta, con la emanazione della legge delega
144/1999, uno dei punti fondamentali delle nuove politiche dell’INAIL
venne individuato negli incentivi monetari agli investimenti per la
sicurezza e la prevenzione. L’articolo 55 della legge 17 maggio
1999 n. 144 (il collegato alla Finanziaria 1999) prevedeva per il
triennio 1999-2001 la destinazione da parte dell’INAIL di
“congrue risorse economiche... dirette a sostenere e
finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle
strutture e dell’organizzazione delle piccole e medie imprese e
dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e
igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo n. 626/94”.
La ratio di queste scelte legislative può essere riassunta con
riferimento alla strategia della prevenzione che contribuendo alla
crescita della competitività delle imprese, alla ripresa degli
investimenti e all’incremento dell’occupazione - grazie
alla leva dell’alleggerimento del costo del lavoro, in quanto
per tale via si riducono significativamente i costi economici e
sociali delle carenze di sicurezza nei luoghi di lavoro, e dunque
anche i relativi costi assicurativi - costituisce una via idonea per
soddisfare al tempo stesso i bisogni di sicurezza dei lavoratori, le
esigenze di competitività delle imprese, il raggiungimento di
traguardi importanti per il Paese fissati a livello di governo.
Con il
Decreto Legislativo 38/2000 venne considerato altrettanto importante
il perfezionamento della correlazione esistente tra interventi
predisposti dal titolare dell’impresa per aumentare la
sicurezza in azienda e i meccanismi di riduzione dei premi. Infatti,
venne evidenziato come per il suo alto valore strategico, occorreva
rendere la prevenzione “più conveniente”, da una
parte riducendo i costi dell’assicurazione - e liberando così
capitali per gli investimenti -, dall’altra rendendo meno
onerosi gli strumenti disponibili per accrescere le misure di
sicurezza preventiva, istituendo incentivi, agevolazioni e
finanziamenti per le aziende. Detto decreto introdusse,pertanto, una
nuova articolazione per settori delle tariffe dei premi di
assicurazione per i lavoratori dipendenti, sulla base di criteri di
inquadramento dei datori di lavoro nei quattro settori produttivi
Industria, Artigianato, Terziario ed altri (credito, assicurazione,
enti pubblici), l’individuazione e l’aggiornamento delle
rispettive voci di tariffa, il riallineamento dei tassi di premio
sulla base di una valutazione aggiornata del rapporto
oneri/retribuzioni e di possibili modifiche dei criteri tecnici di
formazione della tariffa stessa; rivide il meccanismo di oscillazione
dei tassi secondo il principio del bonus/malus proprio delle
assicurazioni private (meno incidenti, premi più bassi), che,
tenendo conto dell’andamento infortunistico dell’azienda,
si configurava allo stesso tempo come una leva per riorientare e
sollecitare efficaci iniziative di prevenzione e sicurezza da parte
delle aziende. Introdusse, per tal via, la cosiddetta terza
oscillazione che consente di premiare le imprese che investono in
prevenzione con una riduzione del premio assicurativo INAIL destinata
alle aziende che, superando l’approccio culturale di mero
rispetto delle norme cogenti, mostrano attenzione ai temi della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzando interventi, in
aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, per il
miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Il D.
Legislativo 38/2000 sulla base della delega di cui all’articolo
55 della legge delega 144/1999 ha previsto, tra l’altro
l’estensione della platea degli assicurati e delle forme di
tutela a nuove categorie di lavoratori quali i lavoratori dell’area
dirigenziale, sportivi professionisti e lavoratori parasubordinati;
ha posto al centro del suo intervento la tutela integrale della
salute del lavoratore psico-fisica, socio-familiare e lavorativa
dando corpo peraltro alla tutela dell’integrità
psico-fisica del lavoratore attraverso l’introduzione del danno
biologico, ha studiato nuove forme di pagamento del premio speciale
unitario per gli artigiani autonomi con le polizze flessibili, mai
peraltro attuate e così via.
Privilegiando
però nel percorso successivamente intervenuto l’aspetto
assicurativo per i risvolti che immediatamente ha nella prevenzione
vediamo quali sono ad oggi le criticità che si presentano.
LE
CRITICITA’ ATTUALI
Con il
Decreto 12.12.2000 concernente “ Nuove tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario,
altre attività, e relative modalità di applicazione “
il sistema in concreto definito prevede il tradizionale bonus/malus,
legato all'andamento infortunistico della singola azienda e la
concessione di sconti tariffari per le aziende che effettuano
investimenti o interventi in campo prevenzionale (gli sconti sono del
10 per cento per le aziende fino a 500 dipendenti e del 5 per cento
per quelle con oltre 500 dipendenti). Entrambi gli istituti devono
essere rivisitati. L'attuale sistema di bonus malus (che ove
applicabile a tutte le aziende è quantificabile in oltre 1.200
milioni di euro) sconta il mancato, stretto collegamento con la
effettiva situazione di sicurezza delle aziende. In tal senso:lo
sconto viene erogato a condizione che non si verifichino infortuni e,
paradossalmente, possono venire premiate aziende che, anche in
condizioni precarie sotto il profilo della sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, per mera casualità non hanno subito
infortuni. Poiché la tariffa è sovrastimata (rapporto
tra oneri e premi) alle aziende nelle quali si verifica un solo
infortunio spesso non è possibile applicare l'incremento del
premio di assicurazione. Attualmente l'oscillazione massima del tasso
di premio è del 130 per mille. Ove tale valore venisse
aumentato, si rischierebbe di innescare un pericoloso fenomeno di
sottodenuncia almeno per gli infortuni meno gravi. E' invece
necessario correggere il meccanismo per collegare più
strettamente il premio alla effettiva situazione prevenzionale
dell'azienda. E' evidente la funzione che può svolgere il
Sistema Nazionale Informativo per la Prevenzione rispetto
all'impianto del modello tariffario descritto. Per quanto riguarda la
concessione di sconti tariffari, dall'esame delle risultanze del
processo di erogazione dei benefici alle aziende che effettuano
investimenti o interventi in campo prevenzionale emerge che:
• il
valore dello sconto, qualora tutte le aziende decidessero di
accedervi, è pari per il 2008, a circa 500 milioni di euro (la
percentuale di utilizzo 2006 è stata di 90 milioni di euro);
• le
analisi eseguite sull'andamento infortunistico delle aziende che
hanno usufruito del beneficio non hanno fatto rilevare significative
variazioni in diminuzione dell'andamento infortunistico;
• dall'avvio
delle procedure, avvenuto nel 2002, a tutt'oggi i contributi erogati
alle PMI ammontano ad un valore inferiore al 60 per cento delle
risorse complessivamente disponibili.
Con
ogni evidenza l'attuale sistema non è in grado di incidere
concretamente sul fenomeno infortunistico e non risulta
sufficientemente appetibile sia per le grandi, sia per le piccole e
medie imprese. D’altro canto si renderebbe necessario, se non
indispensabile, l’aggiornamento delle tariffe dei premi
assicurativi dal momento che va rivisto il rapporto tra rischiosità
e onere assicurativo,attualmente fermo al triennio 1995/1997, per
adeguarlo al mutato contesto del lavoro e dei fattori di rischio
propri delle diverse attività produttive favorendo, d’altro
canto, l’evoluzione del meccanismo assicurativo sul piano anche
gestionale potendo rappresentare un utile strumento per un’analisi
ravvicinata del mondo produttivo non solo sotto il profilo dei cicli
produttivi ma anche sotto il profilo della tipologia di lavoratori
impiegati.
Questo
insieme di interventi incidendo direttamente sul costo del lavoro
costituirebbe una leva decisamente forte per l’introduzione di
concrete misure di prevenzione in azienda.
IL
QUADRO DELINEATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E DAL SUCCESSIVO D.
LGS.106/2009
Nel D.
Lgs. 81 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 agli
articoli 8 e ss. il legislatore individua l'ISPESL, l'INAIL e
l'IPSEMA quali enti pubblici nazionali con competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività,
anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della
salute, il Ministero del lavoro, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Tutti e tre gli enti (ormai per effetto del
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 divenuti un solo ente) si rendono
operativi su un piano essenzialmente tecnico/gestionale con
esclusione dai momenti di governo strategico ed operativo rimessi
comunque agli enti che rappresentano la società civile e cioè
lo Stato e, soprattutto, le Regioni. Gli enti operano in funzione
delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo
in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà,
e coerentemente con la loro natura di enti strumentali, una serie di
attività che si aggiungono al core business dell’ente
medesimo, rappresentandone uno sviluppo coerente.
A
– ATTIVITA’ COMUNI AI TRE ENTI
Gli
enti pertanto, :
• elaborano
ed applicano i rispettivi piani triennali di attività;
• interagiscono
in relazione ai rispettivi ruoli ed alle rispettive competenze, in
logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti
conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in
materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e
per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre
il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
• svolgono
attività di consulenza alle aziende, in particolare alle
medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno
tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più
adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione
dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione
tecnologica in materia con finalità prevenzionali,
raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore
e con le parti sociali; progettano ed erogano percorsi formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro destinati anche alla
formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione
e protezione.
• concorrono
alla promozione e divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari
e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate.
• partecipano
con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del
lavoro, partecipano altresì ai comitati regionali di
coordinamento,
• offrono
consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza del lavoro,
• elaborano,
raccolgono e diffondono le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, predispongono le linee guida nella medesima
materia e costituiscono parte integrante del SINP unitamente a
Ministero del lavoro, Ministero dell’Interno, Ministero della
Salute e le Regioni. Al SINP Inail garantisce gestione informatica e
tecnica diventando il titolare dei dati.
• svolgono,
anche mediante convenzioni, attività di informazione,
assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti
delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e
medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
B
- ATTIVITA’ SPECIFICHE DELL’INAIL
In
ragione delle specifiche competenze istituzionali la legge poi affida
compiti particolari all’Inail ed all’ ISPESL ad
integrazione,nel caso dell’Inail delle proprie competenze quale
gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali e con la finalità di
ridurre il fenomeno infortunistico partendo dal ribadire la vigenza
dell’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché
di altre norme tutte fondamentali per l’erogazione di prime
cure da parte dell’Istituto assicuratore in propri ambulatori .
Nel
dettaglio l’INAIL:
• raccoglie,
registra (ed elabora) a fini statistici ed informativi i dati
relativi agli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno
escluso quello dell’evento ;
• concorre
– in raccordo con il Ministero e l’ISPESL – alla
realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie
correlate al lavoro;
• eroga,
previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della previdenza
sociale le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione,
le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007;
• partecipa
alla elaborazione della normativa tecnica in materia di prevenzione;
• è
destinatario della comunicazione degli infortuni sottosoglia, della
comunicazione dei nominativi degli RLS; in tema di modello
organizzativo e di gestione i modelli adottati in base alle linee
guida UNI-INAIL in sede di prima applicazione si presumono conformi
con efficace esimente della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche;
• può
erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non
ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL,
che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da
parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
• al
fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte
le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e
privati, d’intesa con le regioni interessate svolgendo tali
compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza incremento di oneri per le imprese.
Il
novero dei compiti affidati in particolare all’Istituto
assicuratore indubbiamente ne arricchiscono il ruolo unitamente al
novero dei dati che saranno per tal via in possesso del medesimo.
Basti pensare ad esempio al dato degli RLS i cui nominativi sono noti
all’Inail che peraltro è tra gli enti interessati ad
attivarsi per la formazione di questi soggetti e basti pensare
altresì ai dati statistici degli infortuni sottosoglia il cui
potenziale di conoscenza e di effetti è tutto da scoprire. Ma
soprattutto va sottolineato il ruolo attivo ed integrato
dell’Istituto con i servizi sanitari nazionali nell’erogazione
di cure mediche e rieducative finalizzate al pronto e migliore
reintegro possibile della salute del lavoratore, con conseguente
possibilità di ripresa dell’attività produttiva,
frutto anche del consolidarsi – in Italia, ma anche nella
generalità dei Paesi europei – di concezioni politiche e
sociali che intendono mettere al centro del sistema la persona che
lavora piuttosto che il lavoratore, artefice del suo benessere e del
suo sviluppo sociale e familiare, e che dall’altro tendono a
superare la contrapposizione antagonista fra impresa e lavoratori.
Gli enti sostengono sul piano della prevenzione il lavoratore e
quand’anche l’evento invalidante si verifichi si attivano
con interventi mirati e tempestivi. Si generano quindi un
collegamento ed una ricomposizione della frattura esistente tra
prevenzione dell’infortunio e cura e reinserimento del
lavoratore infortunato che ancora oggi impedisce la concreta
attuazione del ciclo della tutela integrata del lavoratore dalla
prevenzione alla cura alla riabilitazione all’indennizzo al
reinserimento lavorativo secondo i principi che hanno ispirato la
riforma dell’assicurazione obbligatoria con il D. Lgs. 38/2000.
L’Inail può attraverso l’obbligazione di garanzia
affidatagli gestire direttamente servizi di assistenza sanitaria
riabilitativa non ospedaliera sulla base di accordi con i titolari di
detti servizi e per altro verso come riconoscimento di un obbligo da
adempiere utilizzando servizi altrui pubblici o privati. Per questa
parte specifica, il Decreto Legislativo 81/2008 sviluppa e conferma
il percorso di riforma iniziato con il D. Lgs. 38. Così come
il D Lgs. 38/2000 poneva al centro del suo intervento,infatti, la
tutela integrale della salute del lavoratore psico-fisica,
socio-familiare e lavorativa allo stesso modo il D. Lgs. 81/2008
esterna all’art.2 co.1 lett.”O” un concetto di
salute quale “stato di benessere fisico, mentale e sociale non
consistente solo in un’assenza di malattia o infermità”.
B1
- ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Nell'ambito
delle attività promozionali della cultura e delle azioni di
prevenzione, l’Inail finanzia con risorse proprie,anche
nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi
del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati
ai principi di responsabilità sociale delle imprese compresi
quelli di cui all’art. 52, comma 1, lettt b. che prevede che
presso INAIL e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità. Costituisce criterio di
priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte
delle imprese delle buone prassi previste dall’articolo 2,
comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’Inail finanzia, inoltre, previo trasferimento delle
necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, progetti di investimento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro
imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la
semplicità delle procedure;progetti formativi specificamente
dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli
quelli rivolti ai datori di lavoro delle PMI ai piccoli imprenditori
ai lavoratori stagionali del settore agricolo ed ai lavoratori
autonomi.
L’unico
passaggio in cui è rinvenibile un accenno al meccanismo di
riduzione dei premi assicurativi è nel comma 5 dell’articolo
11 laddove si precisa che le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo
appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti
diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o
organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o
gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del
tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la
verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si
tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle
soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo,
verificate dall’INAIL.
CONCLUSIONI
Volutamente
il quadro Inail quale disegnato dal D. Lgs. 81/2008 è stato
riportato nella sua integralità e con specifico richiamo alle
norme. A parte il riferimento esplicito contenuto nell’articolo
11 di cui si è appena detto unitamente ai generici richiami
alla individuazione di “soluzioni normative utili a ridurre gli
infortuni sul lavoro”, l’aspetto strettamente
assicurativo rimane sostanzialmente estraneo al nuovo disposto
normativo. Ciò nonostante il ruolo di straordinario rilievo
che esso potrebbe assumere ai fini della prevenzione per tutto quanto
si è sin qui detto in merito al nesso tra costo del lavoro e
quantum del premio assicurativo.La circostanza probabilmente non è
casuale.
L’Inail
– in quanto ente previdenziale fa parte delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e i relativi conti contribuiscono ai saldi di finanza pubblica
interessando direttamente od indirettamente la finanza pubblica. Ogni
riduzione dei premi anche se perseguita attraverso un ridisegno del
sistema dell’oscillazione tasso è possibile solo a
condizione di individuare le necessarie risorse a copertura,
differenti ed ulteriori rispetto a quelle presenti nel bilancio
dell’Istituto. Allo stesso modo ogni nuova attribuzione di
competenze deve svolgersi senza determinare nuovi oneri a carico
della finanza pubblica ed essere affrontata con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nei decreti
legislativi 81/2008 e 106/2009 il legislatore ha ribadito questo
punto. La riduzione dei premi ovvero la stessa revisione tariffaria
nonché la stessa revisione dell’oscillazione del tasso
sono destinate inevitabilmente ad incidere negativamente sul saldo
con il quale l’Istituto partecipa agli obblighi nei confronti
dello Stato.La grossa contraddizione che se ne ricava è che da
una parte si ha come fonte di finanziamento un sistema assicurativo
che fa capo al sistema delle imprese ed al mondo produttivo senza
alcun nesso con la finanza pubblica e dall’altra i ricavi che
ne derivano vengono globalmente sottratti alla gestione dell’Istituto
e quindi alle logiche assicurative di rideterminazione dell’importo
premiale per rientrare nel novero della finanza pubblica. La
conclusione è che a queste condizioni lo strumento
assicurativo diventa uno strumento rigido che opera in base ad un
meccanismo distorto che non funge da volano ma è piuttosto di
ostacolo al concretizzarsi effettivo di un ruolo nuovo e
dell’Istituto in materia di prevenzione. Ciò almeno, e
di sicuro, fino a quando non verranno rivisti, auspicabilmente in
sede normativa gli attuali meccanismi di interrelazione con la
finanza pubblica. Il recente Decreto legge del 31 maggio 2010 nel
trasporre in Inail le competenze già di Ipsema ed ISPESL
raccoglie in Inail anche le competenze degli altri due enti così
come prima delineate. Ciò indubbiamente favorirà un
approccio al tema della prevenzione più univoco e coerente.
Ancor di più si avverte però la necessità di far
sì che l’Inail esca dalle contraddizioni quali più
innanzi rilevate per dare spessore ed incisività alla sua
azione.