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INAIL :TRA ASSICURAZIONE E PREVENZIONE

(Dott.ssa Silvana Toriello)

Premessa

Il tema in oggetto consente di esaminare congiuntamente i temi della prevenzione e quelli della funzione assicurativa o indennitaria dell’Inail che costituiscono temi tra loro complementari troppo spesso e troppo a lungo visti erroneamente come temi contrapposti.

Il versante assicurativo vive in Inail, ad avviso di chi scrive, un momento di autentico ritardo non solo con riferimento all’evoluzione della normativa in materia di prevenzione ma anche rispetto a tutta l’evoluzione del mercato del lavoro contemporaneo. La tariffa dei premi Inail non è stata mai aggiornata come pure previsto dal D. Lgs. 38/2000 e con essa non c’è stata rivisitazione dei meccanismi di oscillazione del tasso di premio che, con le caratteristiche attuali, non riescono a fornire l’impulso necessario all’adozione di misure prevenzionali. Tutti i lavoratori autonomi del settore artigianato che pagano premio speciale unitario sono, peraltro, esclusi dai meccanismi dell’oscillazione tasso che pertiene solo al premio ordinario ed altrettanto è a dirsi per tutti coloro che rientrano nelle cosiddette polizze speciali (scuole cooperative di produzione e lavoro, frantoi,pescatori etc) e che quindi sottratti al meccanismo tariffario ordinario pagano all’Inail un premio speciale unitario che non tiene conto in nessun modo delle logiche in materia di prevenzione (complessivamente parliamo di ben oltre 1.500.000 aziende che in un ‘economia polverizzata come quella italiana non costituiscono cosa di scarso rilievo). La logica che presiede al meccanismo assicurativo è, inoltre, univoca e non distingue tra tipologie di lavoratori e quindi tra tipologie di rischi. Trasfonde nell’univoca evidenza delle masse retributive ogni tipologia di lavoratori rinunciando a distinguere tra lavoratori e quindi tra connessi rischi con l’unica eccezione dei parasubordinati e degli interinali. Ciò determina una frattura evidente tra la conoscenza del singolo processo produttivo, che pure l’Istituto ha per effetto della denuncia dei lavori che ogni azienda è tenuta a produrre ai fini dell’instaurazione del rapporto assicurativo, e la tipologia di lavoratori presenti nell’azienda. In base agli attuali meccanismi gestionali dell’assicurazione obbligatoria di un’azienda è noto l’andamento infortunistico e cioè il numero ed il tipo degli infortuni o delle malattie professionali attribuiti, il ciclo produttivo ed i connessi beni strumentali, ma non, con le eccezioni di cui sopra se ad esempio il lavoratore è atipico o meno e quindi se affronta il proprio lavoro con saltuarietà o meno. Ciò determina una evidente conseguente frattura tra rischio assicurato e caratteristiche proprie del tipo di lavoratore assicurato.

In gran parte quanto precede è da ascrivere al fatto che l’assicurazione è disciplinata dalle disposizioni del Testo Unico del 1965, espressione del suo tempo, e, come il testo normativo citato, risente oggi, nonostante l’intervento del D. Lgs. 38/2000 di una certa inadeguatezza rispetto ai cambiamenti intervenuti nel frattempo nell’organizzazione del lavoro, nelle tecniche di produzione e, più in generale, all’interno del corpo sociale nel suo insieme. Rispetto ad una domanda di tutela espressa dalla collettività lavorativa che si è fatta via via più sofisticata ed esigente, emerge infatti la necessità di una revisione delle formule di assicurazione e tutela, nonché dei servizi erogati, in modo che si rendano più confacenti ai paradigmi sociali delineatisi negli anni più recenti e soprattutto che si rendano funzionali in maniera più diretta ed immediata alle logiche stesse della prevenzione .

IL COSTO DELL’ASSICURAZIONE E LA SPESA PER PREVENZIONE

Il costo sociale dell’infortunio in Italia come calcolato dall’Inail nel 2007 ammonta a circa 45 miliardi e mezzo di euro pari a circa il 3,21% del PIL. I costi assicurativi per il 2007 sono stati pari a 11.760 miliardi di euro a fronte di una spesa di 14.377 miliardi per l’adozione di misure di prevenzione e di ben 19.307 miliardi per le altre spese legate ai danni da lavoro : dal tempo perduto dai colleghi delle vittime per il soccorso, all’addestramento dei sostituti, dai guasti alle macchine alla perdita di immagine da parte dell’azienda. L'INAIL assicura più di tre milioni di aziende per l’esattezza 3.106.216 ed ha in gestione 3.765.426 posizioni assicurative territoriali e oltre 17 milioni di lavoratori. Gestisce un portafoglio di circa un milione di rendite:rendite per infortuni sul lavoro: 609.244, rendite per malattie professionali: 170.727. I dati di cassa secondo le previsioni, come riportato ad oggi sul sito dell’Istituto, fanno riferimento ad un totale entrate complessive pari a 10.941 mln euro e derivanti da riscossione premi, trasferimenti, alienazioni patrimoniali, azioni di rivalsa con, in particolare, entrate per premi e contributi aziende pari a 9.133 mln euro a fronte di un totale spese pari a 8.651 mln euro per prestazioni, personale e gestione corrente di cui spese per prestazioni pari a 5.902 mln euro. Il tutto ovviamente genera un avanzo di cassa. Quello attualmente depositato presso la Tesoreria Centrale dello Stato e del tutto infruttifero è pari a 14.623 mln euro..

Ove si valuti, però, l’impatto economico complessivo della sicurezza e della salute sul lavoro, ossia quanto effettivamente costi all’“azienda Italia” il settore del rischio professionale nel suo complesso, comprendendo in tale stima anche gli oneri indiretti e le spese collegate, si giunge ad una cifra molto superiore a quelle appena individuate. Infatti, per valutare correttamente i costi di malattia legati al lavoro non è sufficiente calcolare i costi finanziari complessivi dell’assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali, ma si rende necessaria anche una stima dei costi economici e sociali meno evidenti sostenuti dalle aziende e dalla collettività.

Questa cifra comprende ogni onere connesso all’esistenza del rischio professionale: le spese di prevenzione, gli oneri indiretti a carico delle aziende, gli oneri residui a carico delle vittime, i costi per la collettività, e naturalmente la spesa assicurativa per indennizzi e cure. Le voci di spesa non contabilizzate in maniera ordinaria dalle aziende, né dalle istituzioni, ma imputabili a carico dell’evento infortunistico, comprendono ad esempio una serie di diseconomie non facilmente quantificabili: la perdita di tempo-lavoro di chi offre soccorso alla vittima, l’eventuale riparazione delle macchine che hanno subito un danno, lo shock subito dal resto del personale, i ritardi nei tempi di consegna del prodotto, le penali aggiuntive, le spese legali, e così via. Le stime in Europa hanno valutato tali costi indiretti per l’azienda mediamente in 2 volte e mezzo il costo assicurativo.

Anche questa analisi rende esplicito il valore della prevenzione come strumento di controllo e di riduzione dei costi in azienda come nel sistema Paese, in quanto il vantaggio economico che ne deriva - per non parlare di quello umano e sociale - è quasi sempre superiore all’impegno finanziario sostenuto per le iniziative preventive stesse.

LA RIFORMA INTRODOTTA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000

Sul finire degli anni novanta, con la emanazione della legge delega 144/1999, uno dei punti fondamentali delle nuove politiche dell’INAIL venne individuato negli incentivi monetari agli investimenti per la sicurezza e la prevenzione. L’articolo 55 della legge 17 maggio 1999 n. 144 (il collegato alla Finanziaria 1999) prevedeva per il triennio 1999-2001 la destinazione da parte dell’INAIL di “congrue risorse economiche... dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo n. 626/94”. La ratio di queste scelte legislative può essere riassunta con riferimento alla strategia della prevenzione che contribuendo alla crescita della competitività delle imprese, alla ripresa degli investimenti e all’incremento dell’occupazione - grazie alla leva dell’alleggerimento del costo del lavoro, in quanto per tale via si riducono significativamente i costi economici e sociali delle carenze di sicurezza nei luoghi di lavoro, e dunque anche i relativi costi assicurativi - costituisce una via idonea per soddisfare al tempo stesso i bisogni di sicurezza dei lavoratori, le esigenze di competitività delle imprese, il raggiungimento di traguardi importanti per il Paese fissati a livello di governo.

Con il Decreto Legislativo 38/2000 venne considerato altrettanto importante il perfezionamento della correlazione esistente tra interventi predisposti dal titolare dell’impresa per aumentare la sicurezza in azienda e i meccanismi di riduzione dei premi. Infatti, venne evidenziato come per il suo alto valore strategico, occorreva rendere la prevenzione “più conveniente”, da una parte riducendo i costi dell’assicurazione - e liberando così capitali per gli investimenti -, dall’altra rendendo meno onerosi gli strumenti disponibili per accrescere le misure di sicurezza preventiva, istituendo incentivi, agevolazioni e finanziamenti per le aziende. Detto decreto introdusse,pertanto, una nuova articolazione per settori delle tariffe dei premi di assicurazione per i lavoratori dipendenti, sulla base di criteri di inquadramento dei datori di lavoro nei quattro settori produttivi Industria, Artigianato, Terziario ed altri (credito, assicurazione, enti pubblici), l’individuazione e l’aggiornamento delle rispettive voci di tariffa, il riallineamento dei tassi di premio sulla base di una valutazione aggiornata del rapporto oneri/retribuzioni e di possibili modifiche dei criteri tecnici di formazione della tariffa stessa; rivide il meccanismo di oscillazione dei tassi secondo il principio del bonus/malus proprio delle assicurazioni private (meno incidenti, premi più bassi), che, tenendo conto dell’andamento infortunistico dell’azienda, si configurava allo stesso tempo come una leva per riorientare e sollecitare efficaci iniziative di prevenzione e sicurezza da parte delle aziende. Introdusse, per tal via, la cosiddetta terza oscillazione che consente di premiare le imprese che investono in prevenzione con una riduzione del premio assicurativo INAIL destinata alle aziende che, superando l’approccio culturale di mero rispetto delle norme cogenti, mostrano attenzione ai temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzando interventi, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D. Legislativo 38/2000 sulla base della delega di cui all’articolo 55 della legge delega 144/1999 ha previsto, tra l’altro l’estensione della platea degli assicurati e delle forme di tutela a nuove categorie di lavoratori quali i lavoratori dell’area dirigenziale, sportivi professionisti e lavoratori parasubordinati; ha posto al centro del suo intervento la tutela integrale della salute del lavoratore psico-fisica, socio-familiare e lavorativa dando corpo peraltro alla tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore attraverso l’introduzione del danno biologico, ha studiato nuove forme di pagamento del premio speciale unitario per gli artigiani autonomi con le polizze flessibili, mai peraltro attuate e così via.

Privilegiando però nel percorso successivamente intervenuto l’aspetto assicurativo per i risvolti che immediatamente ha nella prevenzione vediamo quali sono ad oggi le criticità che si presentano.

LE CRITICITA’ ATTUALI

Con il Decreto 12.12.2000 concernente “ Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione “ il sistema in concreto definito prevede il tradizionale bonus/malus, legato all'andamento infortunistico della singola azienda e la concessione di sconti tariffari per le aziende che effettuano investimenti o interventi in campo prevenzionale (gli sconti sono del 10 per cento per le aziende fino a 500 dipendenti e del 5 per cento per quelle con oltre 500 dipendenti). Entrambi gli istituti devono essere rivisitati. L'attuale sistema di bonus malus (che ove applicabile a tutte le aziende è quantificabile in oltre 1.200 milioni di euro) sconta il mancato, stretto collegamento con la effettiva situazione di sicurezza delle aziende. In tal senso:lo sconto viene erogato a condizione che non si verifichino infortuni e, paradossalmente, possono venire premiate aziende che, anche in condizioni precarie sotto il profilo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per mera casualità non hanno subito infortuni. Poiché la tariffa è sovrastimata (rapporto tra oneri e premi) alle aziende nelle quali si verifica un solo infortunio spesso non è possibile applicare l'incremento del premio di assicurazione. Attualmente l'oscillazione massima del tasso di premio è del 130 per mille. Ove tale valore venisse aumentato, si rischierebbe di innescare un pericoloso fenomeno di sottodenuncia almeno per gli infortuni meno gravi. E' invece necessario correggere il meccanismo per collegare più strettamente il premio alla effettiva situazione prevenzionale dell'azienda. E' evidente la funzione che può svolgere il Sistema Nazionale Informativo per la Prevenzione rispetto all'impianto del modello tariffario descritto. Per quanto riguarda la concessione di sconti tariffari, dall'esame delle risultanze del processo di erogazione dei benefici alle aziende che effettuano investimenti o interventi in campo prevenzionale emerge che:

• il valore dello sconto, qualora tutte le aziende decidessero di accedervi, è pari per il 2008, a circa 500 milioni di euro (la percentuale di utilizzo 2006 è stata di 90 milioni di euro);

• le analisi eseguite sull'andamento infortunistico delle aziende che hanno usufruito del beneficio non hanno fatto rilevare significative variazioni in diminuzione dell'andamento infortunistico;

• dall'avvio delle procedure, avvenuto nel 2002, a tutt'oggi i contributi erogati alle PMI ammontano ad un valore inferiore al 60 per cento delle risorse complessivamente disponibili.

Con ogni evidenza l'attuale sistema non è in grado di incidere concretamente sul fenomeno infortunistico e non risulta sufficientemente appetibile sia per le grandi, sia per le piccole e medie imprese. D’altro canto si renderebbe necessario, se non indispensabile, l’aggiornamento delle tariffe dei premi assicurativi dal momento che va rivisto il rapporto tra rischiosità e onere assicurativo,attualmente fermo al triennio 1995/1997, per adeguarlo al mutato contesto del lavoro e dei fattori di rischio propri delle diverse attività produttive favorendo, d’altro canto, l’evoluzione del meccanismo assicurativo sul piano anche gestionale potendo rappresentare un utile strumento per un’analisi ravvicinata del mondo produttivo non solo sotto il profilo dei cicli produttivi ma anche sotto il profilo della tipologia di lavoratori impiegati.

Questo insieme di interventi incidendo direttamente sul costo del lavoro costituirebbe una leva decisamente forte per l’introduzione di concrete misure di prevenzione in azienda.

IL QUADRO DELINEATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E DAL SUCCESSIVO D. LGS.106/2009

Nel D. Lgs. 81 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 agli articoli 8 e ss. il legislatore individua l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA quali enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tutti e tre gli enti (ormai per effetto del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 divenuti un solo ente) si rendono operativi su un piano essenzialmente tecnico/gestionale con esclusione dai momenti di governo strategico ed operativo rimessi comunque agli enti che rappresentano la società civile e cioè lo Stato e, soprattutto, le Regioni. Gli enti operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, e coerentemente con la loro natura di enti strumentali, una serie di attività che si aggiungono al core business dell’ente medesimo, rappresentandone uno sviluppo coerente.

A – ATTIVITA’ COMUNI AI TRE ENTI

Gli enti pertanto, :

• elaborano ed applicano i rispettivi piani triennali di attività;

• interagiscono in relazione ai rispettivi ruoli ed alle rispettive competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

• svolgono attività di consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; progettano ed erogano percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinati anche alla formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

• concorrono alla promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.

• partecipano con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, partecipano altresì ai comitati regionali di coordinamento,

• offrono consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro,

• elaborano, raccolgono e diffondono le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predispongono le linee guida nella medesima materia e costituiscono parte integrante del SINP unitamente a Ministero del lavoro, Ministero dell’Interno, Ministero della Salute e le Regioni. Al SINP Inail garantisce gestione informatica e tecnica diventando il titolare dei dati.

• svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

B - ATTIVITA’ SPECIFICHE DELL’INAIL

In ragione delle specifiche competenze istituzionali la legge poi affida compiti particolari all’Inail ed all’ ISPESL ad integrazione,nel caso dell’Inail delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico partendo dal ribadire la vigenza dell’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché di altre norme tutte fondamentali per l’erogazione di prime cure da parte dell’Istituto assicuratore in propri ambulatori .

Nel dettaglio l’INAIL:

• raccoglie, registra (ed elabora) a fini statistici ed informativi i dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento ;

• concorre – in raccordo con il Ministero e l’ISPESL – alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;

• eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della previdenza sociale le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007;

• partecipa alla elaborazione della normativa tecnica in materia di prevenzione;

• è destinatario della comunicazione degli infortuni sottosoglia, della comunicazione dei nominativi degli RLS; in tema di modello organizzativo e di gestione i modelli adottati in base alle linee guida UNI-INAIL in sede di prima applicazione si presumono conformi con efficace esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

• può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

• al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate svolgendo tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

Il novero dei compiti affidati in particolare all’Istituto assicuratore indubbiamente ne arricchiscono il ruolo unitamente al novero dei dati che saranno per tal via in possesso del medesimo. Basti pensare ad esempio al dato degli RLS i cui nominativi sono noti all’Inail che peraltro è tra gli enti interessati ad attivarsi per la formazione di questi soggetti e basti pensare altresì ai dati statistici degli infortuni sottosoglia il cui potenziale di conoscenza e di effetti è tutto da scoprire. Ma soprattutto va sottolineato il ruolo attivo ed integrato dell’Istituto con i servizi sanitari nazionali nell’erogazione di cure mediche e rieducative finalizzate al pronto e migliore reintegro possibile della salute del lavoratore, con conseguente possibilità di ripresa dell’attività produttiva, frutto anche del consolidarsi – in Italia, ma anche nella generalità dei Paesi europei – di concezioni politiche e sociali che intendono mettere al centro del sistema la persona che lavora piuttosto che il lavoratore, artefice del suo benessere e del suo sviluppo sociale e familiare, e che dall’altro tendono a superare la contrapposizione antagonista fra impresa e lavoratori. Gli enti sostengono sul piano della prevenzione il lavoratore e quand’anche l’evento invalidante si verifichi si attivano con interventi mirati e tempestivi. Si generano quindi un collegamento ed una ricomposizione della frattura esistente tra prevenzione dell’infortunio e cura e reinserimento del lavoratore infortunato che ancora oggi impedisce la concreta attuazione del ciclo della tutela integrata del lavoratore dalla prevenzione alla cura alla riabilitazione all’indennizzo al reinserimento lavorativo secondo i principi che hanno ispirato la riforma dell’assicurazione obbligatoria con il D. Lgs. 38/2000. L’Inail può attraverso l’obbligazione di garanzia affidatagli gestire direttamente servizi di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera sulla base di accordi con i titolari di detti servizi e per altro verso come riconoscimento di un obbligo da adempiere utilizzando servizi altrui pubblici o privati. Per questa parte specifica, il Decreto Legislativo 81/2008 sviluppa e conferma il percorso di riforma iniziato con il D. Lgs. 38. Così come il D Lgs. 38/2000 poneva al centro del suo intervento,infatti, la tutela integrale della salute del lavoratore psico-fisica, socio-familiare e lavorativa allo stesso modo il D. Lgs. 81/2008 esterna all’art.2 co.1 lett.”O” un concetto di salute quale “stato di benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità”.

B1 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Nell'ambito delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, l’Inail finanzia con risorse proprie,anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese compresi quelli di cui all’art. 52, comma 1, lettt b. che prevede che presso INAIL e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi previste dall’articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’Inail finanzia, inoltre, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli quelli rivolti ai datori di lavoro delle PMI ai piccoli imprenditori ai lavoratori stagionali del settore agricolo ed ai lavoratori autonomi.

L’unico passaggio in cui è rinvenibile un accenno al meccanismo di riduzione dei premi assicurativi è nel comma 5 dell’articolo 11 laddove si precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.

CONCLUSIONI

Volutamente il quadro Inail quale disegnato dal D. Lgs. 81/2008 è stato riportato nella sua integralità e con specifico richiamo alle norme. A parte il riferimento esplicito contenuto nell’articolo 11 di cui si è appena detto unitamente ai generici richiami alla individuazione di “soluzioni normative utili a ridurre gli infortuni sul lavoro”, l’aspetto strettamente assicurativo rimane sostanzialmente estraneo al nuovo disposto normativo. Ciò nonostante il ruolo di straordinario rilievo che esso potrebbe assumere ai fini della prevenzione per tutto quanto si è sin qui detto in merito al nesso tra costo del lavoro e quantum del premio assicurativo.La circostanza probabilmente non è casuale.

L’Inail – in quanto ente previdenziale fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e i relativi conti contribuiscono ai saldi di finanza pubblica interessando direttamente od indirettamente la finanza pubblica. Ogni riduzione dei premi anche se perseguita attraverso un ridisegno del sistema dell’oscillazione tasso è possibile solo a condizione di individuare le necessarie risorse a copertura, differenti ed ulteriori rispetto a quelle presenti nel bilancio dell’Istituto. Allo stesso modo ogni nuova attribuzione di competenze deve svolgersi senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica ed essere affrontata con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nei decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 il legislatore ha ribadito questo punto. La riduzione dei premi ovvero la stessa revisione tariffaria nonché la stessa revisione dell’oscillazione del tasso sono destinate inevitabilmente ad incidere negativamente sul saldo con il quale l’Istituto partecipa agli obblighi nei confronti dello Stato.La grossa contraddizione che se ne ricava è che da una parte si ha come fonte di finanziamento un sistema assicurativo che fa capo al sistema delle imprese ed al mondo produttivo senza alcun nesso con la finanza pubblica e dall’altra i ricavi che ne derivano vengono globalmente sottratti alla gestione dell’Istituto e quindi alle logiche assicurative di rideterminazione dell’importo premiale per rientrare nel novero della finanza pubblica. La conclusione è che a queste condizioni lo strumento assicurativo diventa uno strumento rigido che opera in base ad un meccanismo distorto che non funge da volano ma è piuttosto di ostacolo al concretizzarsi effettivo di un ruolo nuovo e dell’Istituto in materia di prevenzione. Ciò almeno, e di sicuro, fino a quando non verranno rivisti, auspicabilmente in sede normativa gli attuali meccanismi di interrelazione con la finanza pubblica. Il recente Decreto legge del 31 maggio 2010 nel trasporre in Inail le competenze già di Ipsema ed ISPESL raccoglie in Inail anche le competenze degli altri due enti così come prima delineate. Ciò indubbiamente favorirà un approccio al tema della prevenzione più univoco e coerente. Ancor di più si avverte però la necessità di far sì che l’Inail esca dalle contraddizioni quali più innanzi rilevate per dare spessore ed incisività alla sua azione.

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