PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE
CIRCOLARE
12 novembre 2009, n.7
Decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Controlli
sulle assenze per malattia. (10A02093)
Serie
Generale n. 41 del 19-02-2010
Alle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
Sul supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta
ufficiale del 31 ottobre 2009 e’ stato pubblicato il decreto
legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, recante «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni». Il decreto legislativo, stante
l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in
vigore il 15 novembre prossimo.
Il provvedimento normativo contiene sostanziali
novità in materia di valutazione, di ordinamento del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità
dei pubblici dipendenti. In disparte l’analisi dei vari
aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di
successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso
sin dall’inizio del mandato nel contrastare l’assenteismo
nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già
ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della
normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel
provvedimento in questione.
In proposito, l’art. 69 del decreto
legislativo n. 150 ha introdotto nel corpo del decreto
legislativo n. 165 del 2001 - tra gli altri – l’art.
55-septies, rubricato «Controlli sulle assenze».
Il comma 5 di tale ultimo articolo specificamente
dispone: «5. L’amministrazione dispone il controllo
in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche
nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.».
Per quanto riguarda il primo periodo del comma,
rimane immutata la disciplina sostanziale già introdotta con
l’art. 71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008
(il quale viene contestualmente abrogato dall’art. 72, comma
1 del decreto legislativo n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono
valide le indicazioni già fornite in precedenza circa
l’interpretazione della norma (circolari numeri 7 e 8 del 2008
e circolare n. 1 del 2009).
Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto
prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere
la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo
giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che
ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine
di flessibilità nel disporre il controllo valutandone
altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel
caso di imputazione a malattia dell’assenza per effettuare
visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l’amministrazione
che ha conoscenza della circostanza a seguito della
comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta,
in relazione alla specificità delle situazioni, se
richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di
riferimento. Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso
al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura
competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di
spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del
dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Possono rientrare inoltre nella valutazione delle
esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del
servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile
carico di lavoro o urgenze della giornata.
Si fa presente che, ove quanto e’ già
stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale dovesse
essere modificato da certificazioni mediche successive,
l’amministrazione e’ tenuta a chiedere
un’ulteriore visita fiscale per l’accertamento
della nuova situazione.
Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per
determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali
debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la
materia e’ stata oggetto di successivi interventi
normativi. Infatti, l’originario comma 3 dell’art.
71 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, in legge n. 133 del 2008, prevedeva che «(...)
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le
quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di
tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi».
Con questa disposizione veniva superata la disciplina dei contratti
collettivi nazionali di comparto delle fasce di reperibilità
che individuava un regime orario piu’ ridotto di quattro ore
al giorno (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19).
Successivamente, l’art. 17, comma 23, lettera c), del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in
legge n. 102 del 2009, ha abrogato la menzionata disposizione.
Cio’ ha comportato la necessità di far riferimento
alle fasce già individuate in precedenza con la
disciplina contrattuale, le quali pertanto sono da ritenersi
vincolanti sino a quando non entrerà in vigore la
regolamentazione che sarà contenuta nel decreto ministeriale.
Pertanto, le fasce allo stato da osservare per l’effettuazione
delle visite fiscali sono le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19.
Si coglie peraltro l’occasione per anticipare
che con l’adozione del decreto ministeriale si intende
ampliare il regime delle fasce orarie di reperibilità e
quindi gli orari nell’ambito dei quali il controllo puo’
avvenire, ma contestualmente introdurre delle deroghe all’obbligo
di reperibilità in considerazione di specifiche
situazioni anche in relazione a stati patologici particolari.
Si segnala infine che nel contesto piu’
generale della responsabilizzazione dei dirigenti, obiettivo
perseguito con l’approvazione della riforma contenuta nel
decreto legislativo n. 150 del 2009, l’art. 55-septies del
decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto con la menzionata
riforma, al comma 6 prevede che il responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente
eventualmente preposto all’amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza
delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di
«prevenire o contrastare, nell’interesse della
funzionalità dell’ufficio, le condotte
assenteistiche». Per il caso di inadempimento colposo
rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la
possibilità, nel rispetto del contraddittorio, di
comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella
decurtazione della retribuzione di risultato (art. 21 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal decreto legislativo
n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni
previste per il mancato esercizio o la decadenza dell’azione
disciplinare per omissioni del dirigente di cui all’art.
55-sexies, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, consistenti
nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
di un ammontare variabile a seconda della gravità del
fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di
risultato in proporzione alla durata della sospensione dal
servizio.
Roma, 12 novembre
2009
Il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 129