REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere
Dott. CURZIO Pietro – est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17758-2006 proposto da:
FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI
FIOM-CGIL PROVINCIALE DI (OMESSO),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO
50, presso lo studio dell’avvocato COSSU
Bruno, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
POLI Elena, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrenti –
contro
FI. AU. S.P.A., FI. GM. PO. IT. S.R.L.; - intimati –
sul ricorso 22217-2006 proposto da:
FI. AU. S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
DE LUCA TAMAJO Raffaele, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BONAMICO Franco,
TOSI Paolo, DIRUTIGLIANO Diego, giusta
mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale; udito l’Avvocato COSSU;
udito l’Avvocato TOSI;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha
concluso per il rigetto del ricorso principale,
assorbimento degli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La FIOM-CGIL
Provinciale di (OMESSO) chiedeva al Tribunale di Torino di dichiarare
l’antisindacalità del comportamento della “ FI.
Po. It. Srl” e “ FI. Au. Spa”, che non aveva
consentito lo svolgimento di assemblee in orario di lavoro e
retribuite, allegando il motivo che era già stato esaurito il
monte ore previsto dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 20 e
dell’articolo 4, comma 5, lettera a) dell’accordo
interconfederale 20.12.1993. Secondo la tesi della ricorrente, il
diritto del lavoratore di partecipare a dieci ore di assemblea
retribuita andava riferito ad ogni singolo lavoratore e l’avvenuta
convocazione di assemblea da parte di altre sigle sindacali non
impediva alla stessa Fiom di indire ulteriori assemblee fino
all’esaurimento del monte-ore riservato a ciascun lavoratore.
Previa costituzione ed opposizione della società convenuta, il
Tribunale accoglieva il ricorso in sede cautelare, respingendolo
peraltro in sede di cognizione. Proponeva appello la Fiom insistendo
nelle proprie tesi. La Corte di Appello di Torino confermava la
sentenza di primo grado Questa, in sintesi, la motivazione della
sentenza di appello:
• la Legge n. 300 del
1970, articolo 20 prevede il diritto dei lavoratori di riunirsi in
assemblea fuori dell’orario di lavoro, nonché durante
l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue;
• le riunioni possono
riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e
possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali dell’unità
produttiva;
• l’articolo 4,
comma 5 dell’accordo suddetto prevede che le associazioni
sindacali stipulanti il CCNL
applicato nell’unità produttiva hanno
diritto di indire tre ore di assemblea retribuita a valere sulle
dieci
ore annue di cui sopra (giova avvertire
immediatamente che in sede di discussione orale del ricorso per
Cassazione la tesi della Fiom non sarà più incentrata
essenzialmente sul diritto alle dieci ore di assemblea calibrato su
ogni singolo lavoratore, ma sul diritto dell’organizzazione
stipulante ad indire per suo conto tre ore di assemblea retribuita,
talchè l’accordo in questione dovrebbe interpretarsi nel
senso che ogni organizzazione sindacale stipulante ha diritto di
indire tre ore di assemblea retribuita; altrimenti detto, le tre ore
retribuite divengono un multiplo di tre, a seconda del numero delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti);
• la Corte di Appello
affronta il dilemma nei termini originari e lo risolve preferendo la
soluzione più
restrittiva, e ciò sulla base
dell’interpretazione letterale della Legge n. 300 del 1970,
articolo 20, dei lavori preparatori, dell’abnormità
delle conseguenze che si avrebbero ove si seguisse la tesi delle
“dieci ore” per ogni singolo lavoratore;
• né può
essere seguita la subordinata, nel senso che ogni organizzazione
sindacale stipulante ha diritto ad indire tre ore di assemblea
retribuita, tesi che, pur ragionevole, “non trova alcun
aggancio normativo”;
• unica tesi che è
possibile seguire è quella della prevenzione, la quale
corrisponde alla prassi applicativa dei primi anni posteriori
all’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori;
• la suddivisione del
“monte ore” tra Organizzazioni Sindacali e rappresentanze
sindacali unitarie sì adegua perfettamente all’interpretazione
che individua le dieci ore di assemblea (retribuita) come limite
complessivo e tale è la corretta interpretazione dell’accordo.
2. La Fiom-CGIL ha
proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi. Resiste con
controricorso
la società convenuta, la quale propone
ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Le parti
hanno presentato memorie integrative. La causa è
stata discussa oralmente ed il difensore della FIOM
ha presentato note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso
principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la
stessa sentenza, vanno riuniti.
4- Col primo motivo del ricorso, la ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’articolo
360 c.p.c., n. 3, della Legge n. 300 del 1970, articolo 20, nella
parte in cui attribuisce a ciascun lavoratore il diritto di
partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee
retribuite nei limiti di 10 ore annue e, correlativamente, a ciascuna
RSA il diritto di indire assemblee generali o di gruppo da svolgersi,
entro detti limiti, durante l’orario di lavoro. In via
subordinata, deduce la violazione della stessa norma nella parte in
cui attribuisce a ciascuna RSA, e non a tutte complessivamente, il
diritto di convocare, negli indicati limiti, dette assemblee. In
ulteriore subordine, solleva questione di legittimità
costituzionale della norma, in relazione agli articoli 2, 3, 17 e 39
Cost. E per violazione del principio di ragionevolezza, ove
interpretata nel senso che l’indizione di assemblee retribuite
da parte di una RSA consumi il monte ore spettante a ciascun
lavoratore che non abbia inteso parteciparvi e il diritto di altre
RSA di convocare assemblee retribuite nei limiti delle dieci ore
spettante a ciascun lavoratore.
5. Secondo la tesi
della ricorrente, la Legge n. 300 del 1970, articolo 209, comma 1
stabilisce la titolarità e l’estensione quantitativa del
diritto; i due commi successivi stabiliscono invece le modalità
di esercizio del diritto medesimo; l’ultimo comma individua lo
spazio assegnato alla contrattazione collettiva. Non sarebbe
condivisibile un trasferimento del limite quantitativo delle dieci
ore retribuite dai lavoratori alle RSA. Una diversa interpretazione
condurrebbe ad illegittimità costituzionale, per violazione
dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, tutela sindacale e
tutela dei lavoratori. Una RSA potrebbe indire assemblee fino ad
esaurire il monte ore ed in tal modo impedirebbe ad altre RSA
l’esercizio del diritto loro spettante. Il criterio di
precedenza sta ad indicare il criterio da seguire nel regolamentare
l’esercizio del diritto e non il potere del datore di lavoro di
negare l’assemblea (retribuita). né la norma può
essere interpretata nel senso che la facoltà di indire
l’assemblea spetti congiuntamente alle RSA, stante il tenore
della medesima. La tesi sostenuta risulta corroborata da autorevole
dottrina.
6. Il motivo è
infondato.
7. Il dato normativo è
costituito dalla integrazione della Legge n. 300 del 1970, articolo
20 e dell’articolo 4 dell’accordo interconfederale 20
dicembre 1993. Quest’ultimo ha esteso alle organizzazioni
sindacali stipulanti i CCNL applicati in azienda il diritto di
convocare assemblee che la norma statutaria riconosceva solo alle
RSA.
8. L’articolo
20, comma 1, dello Statuto dei lavoratori dispone che i lavoratori
hanno diritto di riunirsi in
assemblea, nell’unità produttiva in cui
prestano la loro opera. Vengono distinte due situazioni: le assemblee
fuori dell’orario di lavoro e quelle che si svolgono durante
l’orario di lavoro. (Solo) per queste seconde viene posto un
limite massimo di 10 ore annue. I lavoratori, entro questo limite,
hanno diritto di partecipare all’assemblea e di percepire la
normale retribuzione. Il secondo comma dispone poi che le riunioni –
che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi – sono indette singolarmente o congiuntamente dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell’unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro. Se la norma si legge nella
interazione dei due commi, non può non ritenersi che il limite
delle 10 ore annue si riflette sul potere di indire le assemblee,
riconosciuto alle RSA dell’unità produttiva (ed esteso
dall’accordo interconfederale anche alle organizzazioni
sindacali stipulanti i CCNL applicati nell’unità
produttiva). Correttamente la Corte d’Appello di Torino ha
interpretato la norma in tal senso, sottolineando anche le
incongruità degli effetti pratici di una interpretazione che
collegasse il limite esclusivamente alla posizione del singolo
lavoratore, riconoscendo quindi la possibilità di effettuare
assemblee durante l’orario di lavoro e retribuite sino a che
anche ad un solo lavoratore residuasse una parte del suo monte ore
individuale.
9. L’accordo
interconfederale del 20 dicembre 1993 (articolo 4) nel disciplinare i
meccanismi con i quali le rappresentanze sindacali unitarie
subentrano alle rappresentanze sindacali aziendali, dispone, in
materia di assemblea, che delle 10 ore annue retribuite, 7 sono di
competenza delle RSU, mentre 3 sono in favore delle organizzazioni
aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato
nell’unità produttiva. In tal modo anche l’accordo
sindacale mostra di condividere l’interpretazione della Legge
n. 300 del 1970, articolo 20 seguita dalla Corte d’Appello di
Torino, perchè riconoscendo alle RSU 7 ore su 10 e alle
organizzazioni sindacali aderenti, alle associazioni stipulanti il
CCNL applicato in azienda le 3 ore residue, da per presupposto che il
limite complessivo del potere di convocazione sindacale sia di 10
ore.
10. Sull’accordo
interconfederale del 1993 è imperniata la tesi subordinata
(alla quale peraltro è stata
prioritariamente dedicata la discussione finale
della causa), secondo la quale il monte di 3 ore sarebbe
attribuito ad ogni organizzazione stipulante, con il
risultato che le ore diverrebbero nove se le organizzazioni sindacali
stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva sono
tre, dodici se esse sono quattro, quindici se sono cinque e così
via.
11. L’interpretazione
proposta è in contrasto con la previsione dell’accordo
interconfederale. L’articolo
4 dell’accordo, già richiamato,
riconosce alle “organizzazioni aderenti alle associazioni
stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva il
diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea
dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore
retribuite”. Il riferimento è indistintamente a tutte le
associazioni stipulanti. Anzi, per essere più precisi, a tutte
le organizzazioni aderenti alle associazioni stipulanti. Il carattere
indistinto del riferimento indica inequivocabilmente che le 3 ore
sono complessivamente riconosciute a tali organizzazioni, quale che
sia il loro numero. Se, al contrario, le parti avessero voluto
riconoscere tale diritto a ciascuna delle organizzazioni aderenti
alle associazioni stipulanti, avrebbero dovuto usare non
l’espressione “in favore delle organizzazioni aderenti
alle associazioni sindacali stipulanti”, ma un’espressione
del tipo “in favore di ciascuna delle organizzazioni aderenti
...”. Non incide invece sulla questione, il riconoscimento a
tali organizzazioni della possibilità di indire le assemblee
“congiuntamente o singolarmente”, perchè la
lettura complessiva del testo in cui l’inciso è
inserito, mostra che si tratta di una variabile che non attiene alla
entità del monte ore, ma alla gestione interna dello stesso.
12. In ogni caso, deve
sottolinearsi che la sentenza della Corte di Torino è motivata
in modo esauriente e privo di incoerenze e la sua interpretazione
dell’accordo interconfederale è rispettosa dei criteri
fissati dagli articoli 1362 e seg. c.c.. Ciò rende superflua
ogni altra osservazione sul punto, dato che la sentenza è
stata pubblicata prima della entrata in vigore della modifica
dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che ha reso possibile il
ricorso per cassazione anche “per violazione o falsa
applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro”.
13. La questione di
legittimità costituzionale prospettata in ricorso è,
infine, manifestamente infondata.
Posto che si fa riferimento non al diritto di
assemblea in generale, ma allo specifico diritto di assemblea durante
l’orario di lavoro e retribuita, la forte compressione delle
prerogative datoriali e dell’attività aziendale che esso
comporta, giustifica l’apposizione di limiti congrui e rende
conforme la delimitazione che discende dalla lettura fornita dalla
Corte di Torino al criterio di ragionevolezza ed agli equilibri
costituzionali tra i diritti di rango costituzionale che vengono a
confronto.
14. Con il secondo
motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, degli
articoli 1362 e 1367 c.c., per non avere la Corte di Appello, in sede
di interpretazione dell’articolo 4 dell’accordo
sindacale, esattamente colto il significato della parola
“singolarmente” in relazione al limite delle tre ore. Il
motivo è infondato per le considerazioni già svolte e
comunque è inidoneo a scalfire la ragionevolezza
dell’interpretazione fornita sullo specifico punto dalla Corte
di Appello, con una motivazione consequenziale e conforme ai canoni
ermeneutici codicistici.
15. Col terzo motivo
del ricorso, la ricorrente deduce violazione della Legge n. 300 del
1970, articolo
20, nella parte in cui stabilisce l’ordine di
precedenza tra le varie RSA. La tesi della difesa ricorrente è
che l’ordine di priorità vada stabilito
avendo riguardo non alla comunicazione al datore di lavoro, ma
alla convocazione e che per assemblee già
convocate devono intendersi solo quelle “comunicate ai
destinatari delle stesse”.
16. La Corte d’Appello
di Torino, aveva respinto l’appello con il quale si sosteneva
che le altre organizzazioni sindacali avevano effettuato le
comunicazioni al datore di lavoro senza indicare le date in cui la
convocazione era stata pubblicizzata all’indirizzo dei
lavoratori.
17. Anche sul punto la
soluzione interpretativa della Corte è conforme al dato
normativo che collega l’ordine di precedenza alla comunicazione
della convocazione al datore di lavoro richiedendo quindi che la
comunicazione concerna un assemblea già fissata con ora e data
(e non una generica intenzione di indire una assemblea), ma certo
senza richiedere che il datore di lavoro debba accertare se e quando
la convocazione sia stata concretamente portata a conoscenza dei
lavoratori.
18. Il ricorso
principale deve essere quindi rigettato. Il ricorso incidentale va
dichiarato inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse. Giusti
motivi, in relazione all’opinabilità di alcuni profili
della
materia del contendere, alla novità ed alla
complessità delle questioni dibattute e non ultimo al
comportamento processuale delle parti, le quali hanno tutte
contribuito a dirimere le questioni stesse, consigliano la
compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso
principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa
le spese del giudizio di legittimità.
26/5/2009