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Ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di espulsione

Ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento

di espulsione con ricorso collettivo e cumulativo.

Cassazione, sezione I civile, sentenza del 29.02.2008, n° 5714 (Cesira Cruciani)

La Suprema Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza del 29.02.2008, n° 5714, ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione proposta con un unico ricorso al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, da più cittadini stranieri ed avverso distinti provvedimenti espulsivi, nel concorso delle seguenti condizioni: i provvedimenti, pur autonomi, abbiano identico contenuto; i ricorrenti si trovino in analoga situazione; non sussista alcun potenziale conflitto di interesse tra i ricorrenti.

In seguito all’esito di una perquisizione d’urgenza nell’immobile in cui vivevano, i cittadini stranieri sono stati espulsi dal territorio nazionale con un unico provvedimento adottato dal Prefetto di Roma, provvedimento “assolutamente eguale in tutti i punti, salvo che nei nomi dei destinatari”.

I cittadini extracomunitari hanno così impugnato, con ricorso cumulativo, il provvedimento innanzi al Giudice di Pace, sostenendo che si trattava di una espulsione collettiva e come tale vietata dall’art. 4 del IV Protocollo allegato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, insistendo nella richiesta di esame unitario delle posizioni di tutti i ricorrenti.

Il Giudice di Pace accogliendo l’eccezione sollevata dall’Amministrazione convenuta, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto “in maniera collettiva” e non “ad personam”, come previsto dalla vigente normativa.

Avverso il decreto del Giudice di pace è stato proposto ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103 e 104 c.p.c.. dell’art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell’art. 4 del IV Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3 c.p.c.

La Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Giudice di Pace di Roma in persona di altro giudicante.

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