Ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di espulsione
Ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento
di espulsione con ricorso collettivo e cumulativo.
Cassazione, sezione I civile, sentenza del 29.02.2008, n° 5714
(Cesira Cruciani)
La Suprema Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza del
29.02.2008, n° 5714, ha ritenuto ammissibile l’impugnazione
del provvedimento prefettizio di espulsione proposta con un unico
ricorso al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, da più cittadini stranieri ed avverso
distinti provvedimenti espulsivi, nel concorso delle seguenti
condizioni: i provvedimenti, pur autonomi, abbiano identico
contenuto; i ricorrenti si trovino in analoga situazione; non
sussista alcun potenziale conflitto di interesse tra i ricorrenti.
In seguito all’esito di una perquisizione d’urgenza
nell’immobile in cui vivevano, i cittadini stranieri sono stati
espulsi dal territorio nazionale con un unico provvedimento adottato
dal Prefetto di Roma, provvedimento “assolutamente eguale in
tutti i punti, salvo che nei nomi dei destinatari”.
I cittadini extracomunitari hanno così impugnato, con ricorso
cumulativo, il provvedimento innanzi al Giudice di Pace, sostenendo
che si trattava di una espulsione collettiva e come tale vietata
dall’art. 4 del IV Protocollo allegato alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, insistendo nella richiesta di esame unitario delle
posizioni di tutti i ricorrenti.
Il Giudice di Pace accogliendo l’eccezione sollevata
dall’Amministrazione convenuta, ha dichiarato inammissibile il
ricorso, in quanto proposto “in maniera collettiva” e non
“ad personam”, come previsto dalla vigente normativa.
Avverso il decreto del Giudice di pace è stato proposto
ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt.
102, 103 e 104 c.p.c.. dell’art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 e dell’art. 4 del IV Protocollo allegato alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione
all’art. 360, primo comma, numero 3 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato e rinviato la
causa al Giudice di Pace di Roma in persona di altro giudicante.