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L’OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL IN AGRICOLTURA

PREMESSA

La tutela in agricoltura costituisce una disciplina distinta e autonoma da quella del settore industriale, in considerazione del diverso contesto socio economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del diverso sistema di finanziamento. In comune ai due settori è la nozione di evento assicurato e il procedimento per conseguire le prestazioni. Gli impiegati e dirigenti in agricoltura, invece, anche qualora siano addetti a lavori manuali o di sovrintendenza, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dall’ENPAIA (Ente nazionale di previdenza ed assistenza impiegati agricoli) che riscuote anche la contribuzione a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e di previdenza integrativa gestite dallo stesso Ente.

Fino al 1995 ero lo SCAU (Servizio per i Contributi Agricoli Unificati) poi soppresso, addetto alla riscossione dei contributi agricoli. Oggi la gestione del rapporto assicurativo è tutta in capo all’INPS che nel settore agricolo, accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, riversando, poi, all’INAIL la quota parte contributiva relativa all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali .Pertanto i datori di lavoro agricoli non sono tenuti a costituire posizioni assicurative presso l’INAIL. Hanno , però, l’obbligo della denuncia di infortunio e malattia professionale.

In taluni casi eccezionali determinate attività pur agricole vengono attratte nella tutela propria della Gestione Industria in ragione del modo in cui viene svolta l’attività agricola. I casi che rientrano nella tutela industriale sono i seguenti :

• le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci.

• le lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi.

• gli agriturismi se la loro attività è assolutamente indipendente dall'attività dell'azienda agricola

• i frantoi se gestiscono soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi ovvero olive prodotte nel fondo del gestore, ovvero olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi, quando la potenzialità e l'organizzazione produttiva del frantoio non trovi normale rispondenza nella quantità di olive prodotte dal gestore.

E’ chiaro che negli archivi Inail relativi alla gestione del rapporto assicurativo è possibile rinvenire solo questa specifica tipologia di aziende che svolgono attività agricole o meccanico/agricole o comunque vicine al mondo dell’agricoltura e non altro. Solo l’INPS ha una veduta a tutto campo su questo mondo ,salvo che , di recente, con la introduzione del libro unico l’Istituto ha ricostituito anche se solo per gli aspetti anagrafici ma per certo non di gestione del rapporto assicurativo un tessuto di conoscenza in qualche modo più vicino a dette aziende.

Sta di fatto che queste divaricazioni tra INPS, INAIL ed ENPAIA di detto mondo, non giovano alla tutela del lavoratore agricolo e, soprattutto, non sono coerenti con il ruolo che le recenti norme in tema di prevenzione attribuiscono all’Inail. Sarebbe, pertanto, auspicabile un ritorno della gestione di detto rapporto in Inail anche per rendere più semplice la possibilità di attuare interventi decisi di riduzione sui contributi pagati dagli agricoltori per effetto degli interventi da essi posti in essere sul piano della prevenzione. Non senza rimarcare , peraltro. che dirigenti ed impiegati delle azienda agricole, attualmente assicurati da ENPAIA,finiscono con il costituire un mondo a sé stante , data la loro particolare collocazione presso un ente di natura privata come l’ENPAIA.

LA TUTELA INAIL

Il campo di applicazione della tutela agricola in Inail, come sempre accade per i casi di obbligo assicurativo Inail, è delimitato dal requisito oggettivo - le lavorazioni protette - e da quello soggettivo - i soggetti tutelati.

Requisito oggettivo

L’attività agricola per essere tutelata, deve essere esercitata nell’ambito di un’azienda agraria.

L’articolo 2135 del codice civile consente la individuazione dell’azienda agraria definendo l’imprenditore agricolo con rinvio all’elemento oggettivo dell’attività. L’articolo precisa, infatti, che è imprenditore agricolo “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.” Procede poi nel dare una definizione di queste tipologie di attività precisando , con particolare riguardo alle attività connesse che “ Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

La disciplina speciale relativa alla tutela in agricoltura per gli aspetti dell’assicurazione obbligatoria trova disciplina nel titolo II del D.P.R. n° 1124/1965.

Sono considerati lavori agricoli tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa e anche se essi non sono eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.

Le lavorazioni connesse, complementari o accessorie dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, sono comprese nell'assicurazione disciplinata dal titolo II del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65, solo se eseguite sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di un’azienda agricola. È soggetta, altresì, all'assicurazione infortuni la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino. Nelle lavorazioni connesse, complementari ed accessorie è considerata come tale anche la carbonizzazione.

Agli effetti della tutela, sono considerati lavori agricoli - purché eseguiti sul fondo o nell’interesse e per conto dell’azienda agricola:

• i lavori di coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l’allevamento degli animali (lavorazioni agricole principali), anche se svolti con macchine

• le lavorazioni connesse che, pur non essendo riferite direttamente alla produzione agricola, ne aumentano l’efficacia in quanto preparatorie e di stimolo; quelle complementari riferite all’utilizzo dei sottoprodotti; quelle accessorie dirette alla migliore utilizzazione del fondo.

Sono, queste, lavorazioni che devono rientrare in modo esclusivo nell’esercizio “normale” dell’agricoltura dovendo – in mancanza di tale condizione – essere assicurate invece nella gestione industria.

In pratica non è facile distinguere quando una lavorazione di trasformazione prodotti sia agricola o industriale.

Il principio guida è quello di considerare tutelabili le operazioni di manipolazione dei prodotti collegate al ciclo produttivo che risultano indispensabili per assicurarne la conservazione. Sempre in tale ottica, un ulteriore principio risulta essere quello individuato, più di recente, dal D.Lgs. n. 228/2001 che, coerentemente alle tendenze evolutive delle attività svolte in agricoltura ed, in particolare, delle attività ad essa connesse, dispone in modo inequivocabile che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile all’attività dell’imprenditore agricolo.

Il citato decreto ha introdotto, infatti, il concetto della prevalenza, relativamente al quale devono intendersi “attività agricole connesse” tutte le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che siano dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti anche in via non esclusiva dalla coltivazione del fondo, o del bosco, o dall’allevamento di animali, nonché quelle attività dirette alla fornitura di beni e servizi, mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero da ricezione ed ospitalità così come definite dalla citata normativa.

• i lavori forestali, da intendersi come coltivazione dei boschi, piantagioni, taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione ecc.

• le attività di cui al Titolo I se svolte da imprenditore agricolo nell’interesse e per conto di aziende agricole.

Scendendo più nel dettaglio :

Coltivazione dei fondi

Rientrano in tale nozione non solo le attività che favoriscono la produttività e la fecondità della terra compresa la raccolta dei prodotti agricoli Attività preordinata ed eseguita per separare il frutto giunto a maturazione allo scopo di raccoglierlo, custodirlo e trasformarlo a conclusione del normale ciclo dell’attività agricola,ma anche quelle operazioni che ne costituiscono il presupposto, quali, ad esempio, il prelievo degli strumenti necessari per l’esecuzione di un lavoro agricolo, l’affilamento della falce, la preparazione del terreno a gradoni e piazzole per la messa a dimora dei vivai, il dissodamento del terreno da destinare a coltura, il trasporto degli attrezzi di lavoro nell’ordinario luogo di deposito.

Silvicoltura

Anch’essa si qualifica quale attività agricola principale. Sono considerati lavori forestali tutelati a norma del titolo II del Testo Unico tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante che è l’incisione superficiale della corteccia del tronco per ricavarne strisce o tavolette,, la estirpazione delle piante dannose e simili. Per espressa previsione di legge rientrano fra i lavori forestali il taglio e la riduzione delle piante e il loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori sono svolti da imprenditori agricoli. È soggetta alle medesime disposizioni anche la coltivazione delle piante, ovunque esse si trovino. E fra le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, è considerata anche la “carbonizzazione”.

Allevamento di animali

L’allevamento di ogni specie animale, anche se svolto in modo autonomo e senza connessione funzionale con la coltivazione della terra, va considerato attività agricola principale coerentemente con la nozione di impresa agricola di cui all’art.2135 del Codice Civile, secondo cui, le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all’allevamento del bestiame sono autonomamente e distintamente sufficienti ad attribuire all’esercente la qualifica di imprenditore agricolo. Si considerano, in ogni caso, agricole le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili. L’attuale testo dell’art. 206 del DPR n. 1124/65. rende il sistema assicurativo in agricoltura coerente con le previsioni dell’art. 2135 del Codice Civile, in quanto svincola l’attività di allevamento del bestiame dalla connessione funzionale con la coltivazione del fondo.

Attività connesse, complementari ed accessorie

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal Titolo II del Testo Unico (Gestione agricoltura) si applica, oltre che alle lavorazioni dirette alla coltivazione del fondo, alla raccolta dei prodotti, alla silvicoltura all’allevamento degli animali, anche alle lavorazioni ad esse connesse, complementari ed accessorie.

In alcuni casi, tali lavorazioni sono previste dal Testo Unico: si tratta, in particolare, della cura delle piante, irrigazione, preparazione, conservazione, trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, loro alienazione, lavori attinenti all’avicoltura, bachicoltura, apicoltura e simili e infine la carbonizzazione. L’elencazione operata dal legislatore è, però, puramente esemplificativa e non esaurisce, dunque, tutte le ipotesi, in quanto rientrano fra le attività agricole protette quelle indicate nell’art. 1, comma 3, DPR n. 1124/65, nn. da 1 a 28, quando siano eseguite da un imprenditore agricolo per conto o nell’interesse di aziende agricole e forestali.

L’art. 207 del DPR n. 1124/65, al secondo comma, prevede che le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell’azienda agricola, sono comprese nella tutela agricola di cui al Titolo II.

Attività connesse sono le attività diverse da quelle strettamente agricole, ma con esse collegate, sul piano economico-funzionale, dato che sono destinate alla migliore utilizzazione dell’azienda agricola e rientrano nel normale ciclo produttivo.Si tratta, in particolare, di manutenzione e riparazione degli attrezzi di lavoro, acquisto delle sementi, dei fertilizzanti, della chimica agricola, e di quanto indispensabile alla gestione di una moderna azienda agraria.

Inoltre, si può trattare di attività che, pur svolgendosi anche fuori del fondo agricolo, sono funzionalmente collegate alla realizzazione ed al perseguimento dei fini economici di esso. Tale collegamento funzionale sussiste, poi, non soltanto in relazione a ciò che il lavoratore compie per procurarsi quanto è necessario ai lavori agricoli (attrezzi, sementi, concimi ecc.), ma anche in relazione all'attività svolta per il reperimento di quanto gli occorre, perché egli e la propria famiglia possano vivere e lavorare sul fondo agricolo.

Requisito soggettivo

Circa i soggetti che hanno diritto alla tutela, il TU elenca all’art.205 :

• i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali

La costituzione del rapporto previdenziale infortunistico avviene come per il settore industriale, con la prestazione, anche di fatto, di lavoro subordinato di qualsiasi durata, sia pure per un limitato periodo di tempo.

Anche se le vigenti disposizioni fanno riferimento semplicemente ai lavoratori addetti ad aziende agricole o forestali, senza qualificare gli stessi quali lavoratori subordinati, la giurisprudenza si è espressa costantemente nel senso che la subordinazione è implicita nell’adibizione fissa o temporanea a tali aziende ed è requisito indispensabile per poter essere ammessi alla tutela infortunistica.

I lavoratori fissi sono quei lavoratori che sono necessari con continuità al normale andamento dell’azienda per tutta la durata dell’annata agraria.

Rientrano, invece, nella categoria degli avventizi coloro che sono assunti per lavori di breve durata, compresi, quindi, gli stagionali.

Si tratta di lavoratori che si inseriscono, sia pure in via temporanea, nella struttura del personale al servizio dell’impresa e, quindi, per temporanee necessità aziendali. Sono soggetti al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.

Sia i lavoratori fissi che gli avventizi svolgono una prestazione manuale retribuita alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo.

• i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende

La norma prevede due requisiti e, cioè, la manualità e l’abitualità.

Per il primo requisito, costituisce attività tutelata quella di carattere meramente esecutivo, che può svolgere sia il lavoratore autonomo imprenditore, sia un qualsiasi prestatore d’opera, mentre resta estranea alla tutela quella di organizzazione e direzione dell’attività economica aziendale.

Quanto, poi, alla abitualità nella coltivazione dei fondi o nel governo o allevamento del bestiame, essa sussiste nel caso in cui proprietari, mezzadri , affittuari, loro coniuge e figli si dedichino in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività (per prevalente si intende quella attività che impegni il soggetto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito).

Si precisa che i mezzadri costituiscono una categoria contemplata dalla norma ma, allo stato, esaurita, dato che tutti i rapporti di mezzadria sono cessati in data 10/11/1993 (art. 3 L. 15/9/1964, n.756; L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25 e 34).

• i sovrastanti ai lavori

Sono considerati sovrastanti, tutti coloro che, per incarico o nell’interesse dell’azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza dei lavori, anche se a questi materialmente non partecipino. Tali lavoratori, in sostanza, pur senza prestare direttamente la propria opera manuale, si trovano esposti al rischio del lavoro eseguito da altri.

È una figura analoga a quella del sovrintendente ai lavori del settore industriale, cui si rimanda. Se, però, i sovrastanti ricoprono una qualifica impiegatizia o dirigenziale, essi vanno assicurati obbligatoriamente all’ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e non all’INAIL.

• i soci di cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive, compresi nell’assicurazione agricola alle stesse condizioni previste per i proprietari, mezzadri e coloni

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative agricole ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle loro attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Rientrano, quindi, nell’ambito dell’impresa agricola, le cantine sociali, le latterie sociali e in genere le cooperative che trasformano prodotti dei soci. I mezzadri costituiscono una categoria contemplata dalla norma ma, allo stato, esaurita, dato che tutti i rapporti di mezzadria sono cessati in data 10/11/1993 (art. 3 L. 15/9/1964, n.756; L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25 e 34).

• i parenti addetti all’azienda agricola o forestale che operino alle condizioni richieste per i lavoratori agricoli od avventizi

I parenti addetti all’azienda agricola diversi dal coniuge e dai figli del proprietario, mezzadro, o affittuario (indicati nella lettera b), nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano con il proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, equiparati agli effetti assicurativi ai lavoratori fissi o avventizi indicati alla lettera a), sempreché ne abbiano i requisiti e, cioè, l’effettiva prestazione di opera manuale e la subordinazione.

Art. 74 del Decreto legislativo n. 276/2003

Non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, esulano dal mercato del lavoro, le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

In presenza dei requisiti indicati dalla disposizione richiamata, tali prestazioni non determinano l’insorgere di alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli enti previdenziali e dell’INAIL.

Ciò, del resto, si rileva dal principio/criterio direttivo contenuto nella Legge delega n. 30/2003.

Lavoratori autonomi agricoli

La legge, a decorrere dall’1/6/93, circoscrive il campo di applicazione per i lavoratori autonomi agganciandolo ai criteri per l’assicurazione invalidità/vecchiaia.

Inoltre, ridefinisce il concetto di abitualità, che va intesa come attività svolta in modo esclusivo o prevalente, che impegni la maggior parte dell’anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

Per i lavoratori autonomi è necessaria l’attestazione dell’iscrizione nei ruoli agricoli dell’ex SCAU, oggi INPS.

La disciplina contributiva in vigore prevede:

a) un contributo a carico del datore di lavoro e dei concedenti dei terreni a compartecipazione da calcolarsi in base alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti;

b) una quota contributiva capitaria annua per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia. Tale quota è fissata per ogni unità attiva facente parte del nucleo del coltivatore diretto.

I contributi, come sopra calcolati, vengono acquisiti dall’INPS unitamente a quelli dovuti dai medesimi soggetti a detto Ente, secondo le modalità dallo stesso fissate e vengono trimestralmente accreditati all’INAIL.

ECCEZIONI SOGGETTE ALLA TUTELA DELLA GESTIONE INDUSTRIA (TITOLO I TU 1124/1965)

Imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci.

Il regime previdenziale ed assistenziale delle imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci dipende dalla provenienza dei prodotti oggetto della loro attività.

Tali imprese sono da inquadrare:

1) nei settori dell'industria o del commercio se per l'esercizio della loro attività ricorrono in quantità prevalente a prodotti provenienti dal mercato

2) nel settore agricoltura se, invece, ricorrono in quantità prevalente a prodotti ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri associati.

In deroga al precedente punto 2, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il regime assicurativo antinfortunistico per le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci è il seguente:

1) contribuzione e tutela ai sensi del titolo I del T.U. n. 1124/1965 (gestione industria e premio assicurativo INAIL) per tutti gli operai dipendenti da tali imprese, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/65; quindi, per le lavorazioni svolte da tali dipendenti, i datori di lavoro del settore agricolo dovranno costituire apposite posizioni assicurative, procedendo al pagamento del premio ordinario all’INAIL;

2) contribuzione e tutela ai sensi del titolo II del T.U. n. 1124/1965 (obbligo della contribuzione agricola riscossa dall'INPS) per tutti gli altri lavoratori, esclusi:

a) i lavoratori parasubordinati soggetti alle disposizioni del Titolo I del T.U. (gestione industria) da assicurare mediante la gestione ordinaria (premio assicurativo INAIL calcolato in base alla retribuzione e al tasso della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione svolta), come i suddetti operai;

b) gli impiegati e i dirigenti, i quali, trattandosi comunque di imprese agricole, sono soggetti all'assicurazione presso l'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura).

Un’altra eccezione alla gestione agricola di cui al Titolo II del Testo Unico, è costituita dalle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi. L’attività agromeccanica, secondo l’interpretazione fornita dall’INPS, può formare oggetto dell’impresa agricola, soltanto se svolta da un imprenditore agricolo in connessione con l’attività agricola principale (circolare INPS 85/2004) esplicativa del D. lgs. 99/2004. Infatti, i lavori meccanico-agricoli eseguiti per conto terzi, a differenza di quelli eseguiti per conto proprio, rientrano nella tutela industriale.

L’assicurazione in questo caso è attuata in forma ordinaria, ossia con un tasso di tariffa sulle retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite per qualifica con decreto ministeriale, da adeguare al superiore importo dei limiti minimi di retribuzione giornaliera e per le giornate di effettiva prestazione di lavoro.

Nello specifico, il coltivatore diretto che svolge lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e, quindi, non connesse all’attività agricola principale, viene assicurato, in quanto artigiano di fatto soggetto al regime di contribuzione previsto dalla circolare n. 31/1979.

ALCUNE IPOTESI PARTICOLARI E RELATIVO AMBITO DELLA TUTELA

Agriturismo

“Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

Sono da considerare attività agrituristiche, ai sensi della legge 96/2006:

• dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

• somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

• organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

• organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Ai fini dell'inquadramento INAIL dell'attività di ricezione e ospitalità, esse andranno ricondotte nel settore industria se sono assolutamente indipendenti dall'attività dell'azienda agricola, diversamente, qualora siano collegate in modo funzionale a quest'ultima, dovranno essere inquadrate nel settore agricolo.

Esercizio sia di attività agricola sia di attività agrituristica.

L'agriturismo è attività complementare a quella agricola.

Ciò risulta dal combinato disposto delle seguenti norme, e più precisamente:

• Dell'articolo 206 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124 che estende la tutela assicurativa ad attività diverse da quelle strettamente agricole, purché siano connesse, complementari o accessorie all'attività agricola o siano eseguite nell'interesse o per conto di un'azienda agricola

• Dell'articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 che definisce le attività agrituristiche come le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Acquacoltura

Per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle "pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici".( Art. 1, comma 1 della Legge n. 102 del 5/2/1992 contenente “norme concernenti l’attività di acquacoltura”.)

L'attività di acquacoltura è disciplinata da un’apposita Legge n. 102 del 5.2.1992.

Tale procedimento di produzione consta, quindi, di vari stadi (cattura dei riproduttori, fecondazione artificiale, incubazione delle uova, svezzamento delle larve e relativo allevamento) ed è caratterizzato dal fatto che richiede necessariamente l'azione dell'uomo per curare le varie fasi della crescita delle specie animali (stabulazione, cura, selezione, alimentazione).

Non viene interessata l’attività di pesca che è, invece, attività esclusivamente di cattura delle specie ittiche sviluppatesi grazie a processi naturali di accrescimento, senza intervento dell'uomo.

L’allevamento di ogni specie di animali, inclusi i pesci, pur se svolto in modo autonomo e senza connessone con la coltivazione della terra, deve essere considerato attività agricola principale.

La Legge n. 102 del 5 febbraio 1991 contenente norme concernenti l’attività di acquacoltura , la considera a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Merita particolare attenzione la figura dell’imprenditore agricolo professionale (c.d. I.A.P.) che ha formato oggetto di specifici quesiti relativamente ai riflessi assicurativi INAIL. Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 (G.U. n. 99 del 22 aprile 2004), modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101 (G.U. del 15 giugno 2005) in vigore dal 30 giugno 2005, ha introdotto la figura dell´imprenditore agricolo professionale, che sostituisce la previgente figura di "imprenditore agricolo a titolo principale", al fine dell´applicazione della normativa del settore agricolo.

La tutela INAIL, come noto, si applica anche a favore dei lavoratori autonomi agricoli, in quanto proprietari, mezzadri , affittuari, nonché a favore dei rispettivi coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende. Ai fini assicurativi, dunque, la norma citata richiede la coesistenza di due requisiti e, cioè, l’abitualità e la manualità. L’attività deve essere svolta abitualmente e, cioè, in forma esclusiva o almeno prevalente. Per attività prevalente si intende quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per tale soggetto la maggior fonte di reddito.

In linea generale, l’opera manuale è intesa come contatto diretto o ambientale con le fonti di rischio.

Secondo l’articolo 1, D. Lgs. n.99/2004. “È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile197 , direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”197…(omissis)…“Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e il riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.”

L’Imprenditore Agricolo Professionale, coerentemente con la previsione normativa, è colui il quale direttamente o in qualità di socio di società:

• ha conoscenze e competenze professionali (art. 5, regolamento (CE) n. 1257/1999);

• dedica alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro;

• ricava da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate i requisiti di cui sopra sono ridotti al 25%.

L’INPS si era espresso nel senso che “gli Imprenditori Agricoli a Titolo Principale (I.A.T.P. figura prevista e disciplinata dalla precedente normativa contenuta nell’articolo 12 della Legge 153/1975 successivamente abrogata (Si considera IATP ossia Imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e ricava dalla medesima almeno il 50% del reddito totale risultante dalla propria posizione fiscale.) non sono tenuti al pagamento del contributo annuo in cifra fissa per infortuni sul lavoro, in quanto non effettuano manualmente le lavorazioni che sono affidate alla manodopera subordinata o ai contoterzisti”. ( Messaggio n. 59 del 9 luglio 2003)

Ed allora, dato che l’art. 1, comma 4, del Decreto legislativo 99/2004 stabilisce che qualunque riferimento della vigente legislazione alla qualifica di I.A.T.P. deve intendersi riferito alla nuova qualifica di I.A.P., ne discende che, in assenza del requisito della manualità, l’attività dell’Imprenditore Agricolo Professionale deve considerarsi estranea all’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria INAIL, ferma restando l’assicurazione dello I.A.P. all’INPS per l’invalidità, vecchiaia, superstiti nonché per la maternità.

Frantoi (addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive)( D.M. 15 luglio 1987. Circolari n. 79 del 29 novembre 1982e n. 58 del 17 settembre 1987. Notiziario n. 12 del 17 giugno 1974, punto 7 ).

Sono assicurate le persone addette alla frangitura e alla spremitura delle olive con frantoio (in pratica, la produzione di olio), considerato come unità operativa a prescindere dal numero delle persone addette. L'attività di frangitura e spremitura delle olive va ricondotta al regime industriale (Tit. I del TU) o al regime agricolo (Tit. II del TU), secondo le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività stessa. In particolare, si applica il regime agricolo se l'attività del frantoio riguarda:

- soltanto olive prodotte nel fondo del gestore

- sia olive prodotte nel fondo del gestore sia olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi, purché la potenzialità e l'organizzazione produttiva del frantoio trovi normale rispondenza nella quantità di olive prodotte dal gestore (caso di promiscuità).

Si applica, invece, il regime industriale se l'attività del frantoio riguarda:

- soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi

- sia olive prodotte nel fondo del gestore, sia olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi, quando la potenzialità e l'organizzazione produttiva del frantoio non trovi normale rispondenza nella quantità di olive prodotte dal gestore .

L’assicurazione è attuata con premi speciali unitari.

I premi sono dovuti per frantoio (unità tecnico¬operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione alla retribuzione effettiva o prescelta – non inferiore al minimale retributivo – al tipo di frantoio (tipo A e tipo B) ed alla durata dei lavori (campagna olearia breve o lunga).

La riconduzione all'uno o all'altro regime di tutela determina anche l'applicazione della corrispondente forma di contribuzione, con l'ulteriore particolarità che, qualora sia applicabile la tutela industriale, la contribuzione può essere dovuta sia nella forma ordinaria (premio ordinario) sia nella forma speciale (premio speciale unitario).

In tal caso, si applica:

• il premio speciale unitario per frantoio se l'attività è limitata alla normale durata della campagna olearia

• il premio ordinario se l'attività si protrae oltre la normale durata della campagna olearia (voce 1431). Circolare n. 79/1982 avente ad oggetto Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.

Per i lavoratori addetti, si distinguono:

- frantoi nei quali, oltre al titolare ed ai familiari, operano lavoratori dipendenti retribuiti effettivamente: il premio verrà stabilito in base alla retribuzione del lavoratore pagato meglio nell’ambito del frantoio

- frantoi nei quali operano solo persone senza retribuzione (familiari e titolare): il premio, in tal caso, è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio stesso, che non può essere inferiore al limite minimo valevole per la generalità dei lavoratori dell’industria.

Il datore di lavoro che abbia indicato una durata della lavorazione non inferiore a 30 giorni di calendario (breve periodo) è tenuto entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a provare di non aver superato tale durata; nel caso contrario, il premio sarà applicato nella misura stabilita per l’intera campagna olearia.

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