L’OBBLIGO
ASSICURATIVO INAIL IN AGRICOLTURA
PREMESSA
La tutela in agricoltura
costituisce una disciplina distinta e autonoma da quella del settore
industriale, in considerazione del diverso contesto socio economico,
del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del
diverso sistema di finanziamento. In comune ai due settori è
la nozione di evento assicurato e il procedimento per conseguire le
prestazioni. Gli impiegati e dirigenti in agricoltura, invece, anche
qualora siano addetti a lavori manuali o di sovrintendenza, sono
assicurati contro gli infortuni sul lavoro dall’ENPAIA (Ente
nazionale di previdenza ed assistenza impiegati agricoli) che
riscuote anche la contribuzione a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto e di previdenza integrativa gestite dallo stesso Ente.
Fino al 1995 ero lo SCAU
(Servizio per i Contributi Agricoli Unificati) poi soppresso, addetto
alla riscossione dei contributi agricoli. Oggi la gestione del
rapporto assicurativo è tutta in capo all’INPS che nel
settore agricolo, accerta e riscuote i contributi, sia per i
lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, riversando, poi,
all’INAIL la quota parte contributiva relativa
all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali .Pertanto i datori di lavoro agricoli non sono tenuti a
costituire posizioni assicurative presso l’INAIL. Hanno , però,
l’obbligo della denuncia di infortunio e malattia
professionale.
In taluni casi
eccezionali determinate attività pur agricole vengono attratte
nella tutela propria della Gestione Industria in ragione del modo in
cui viene svolta l’attività agricola. I casi che
rientrano nella tutela industriale sono i seguenti :
• le cooperative e
loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
propri o dei loro soci.
• le lavorazioni
meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per
conto terzi.
• gli agriturismi se
la loro attività è assolutamente indipendente
dall'attività dell'azienda agricola
• i frantoi se
gestiscono soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da
terzi ovvero olive prodotte nel fondo del gestore, ovvero olive
lavorate per conto terzi o acquistate da terzi, quando la
potenzialità e l'organizzazione produttiva del frantoio non
trovi normale rispondenza nella quantità di olive prodotte dal
gestore.
E’ chiaro che negli
archivi Inail relativi alla gestione del rapporto assicurativo è
possibile rinvenire solo questa specifica tipologia di aziende che
svolgono attività agricole o meccanico/agricole o comunque
vicine al mondo dell’agricoltura e non altro. Solo l’INPS
ha una veduta a tutto campo su questo mondo ,salvo che , di recente,
con la introduzione del libro unico l’Istituto ha ricostituito
anche se solo per gli aspetti anagrafici ma per certo non di gestione
del rapporto assicurativo un tessuto di conoscenza in qualche modo
più vicino a dette aziende.
Sta di fatto che queste
divaricazioni tra INPS, INAIL ed ENPAIA di detto mondo, non giovano
alla tutela del lavoratore agricolo e, soprattutto, non sono coerenti
con il ruolo che le recenti norme in tema di prevenzione
attribuiscono all’Inail. Sarebbe, pertanto, auspicabile un
ritorno della gestione di detto rapporto in Inail anche per rendere
più semplice la possibilità di attuare interventi
decisi di riduzione sui contributi pagati dagli agricoltori per
effetto degli interventi da essi posti in essere sul piano della
prevenzione. Non senza rimarcare , peraltro. che dirigenti ed
impiegati delle azienda agricole, attualmente assicurati da
ENPAIA,finiscono con il costituire un mondo a sé stante , data
la loro particolare collocazione presso un ente di natura privata
come l’ENPAIA.
LA TUTELA INAIL
Il campo di applicazione
della tutela agricola in Inail, come sempre accade per i casi di
obbligo assicurativo Inail, è delimitato dal requisito
oggettivo - le lavorazioni protette - e da quello soggettivo - i
soggetti tutelati.
Requisito oggettivo
L’attività
agricola per essere tutelata, deve essere esercitata nell’ambito
di un’azienda agraria.
L’articolo 2135 del
codice civile consente la individuazione dell’azienda agraria
definendo l’imprenditore agricolo con rinvio all’elemento
oggettivo dell’attività. L’articolo precisa,
infatti, che è imprenditore agricolo “chi esercita una
delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.” Procede poi
nel dare una definizione di queste tipologie di attività
precisando , con particolare riguardo alle attività connesse
che “ Si intendono comunque connesse le attività,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette
alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
La disciplina speciale
relativa alla tutela in agricoltura per gli aspetti
dell’assicurazione obbligatoria trova disciplina nel titolo II
del D.P.R. n° 1124/1965.
Sono considerati lavori
agricoli tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività
connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività
dell'imprenditore agricolo anche se i lavori siano eseguiti con
l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non
direttamente dalla persona che ne usa e anche se essi non sono
eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del
fondo.
Le lavorazioni connesse,
complementari o accessorie dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, sono comprese
nell'assicurazione disciplinata dal titolo II del Testo Unico
approvato con DPR n. 1124/65, solo se eseguite sul fondo dell'azienda
agricola o nell'interesse e per conto di un’azienda agricola. È
soggetta, altresì, all'assicurazione infortuni la coltivazione
delle piante ovunque queste si trovino. Nelle lavorazioni connesse,
complementari ed accessorie è considerata come tale anche la
carbonizzazione.
Agli effetti della
tutela, sono considerati lavori agricoli - purché eseguiti sul
fondo o nell’interesse e per conto dell’azienda agricola:
• i lavori di
coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l’allevamento degli
animali (lavorazioni agricole principali), anche se svolti con
macchine
• le lavorazioni
connesse che, pur non essendo riferite direttamente alla produzione
agricola, ne aumentano l’efficacia in quanto preparatorie e di
stimolo; quelle complementari riferite all’utilizzo dei
sottoprodotti; quelle accessorie dirette alla migliore utilizzazione
del fondo.
Sono, queste, lavorazioni
che devono rientrare in modo esclusivo nell’esercizio “normale”
dell’agricoltura dovendo – in mancanza di tale condizione
– essere assicurate invece nella gestione industria.
In pratica non è
facile distinguere quando una lavorazione di trasformazione prodotti
sia agricola o industriale.
Il principio guida è
quello di considerare tutelabili le operazioni di manipolazione dei
prodotti collegate al ciclo produttivo che risultano indispensabili
per assicurarne la conservazione. Sempre in tale ottica, un ulteriore
principio risulta essere quello individuato, più di recente,
dal D.Lgs. n. 228/2001 che, coerentemente alle tendenze evolutive
delle attività svolte in agricoltura ed, in particolare, delle
attività ad essa connesse, dispone in modo inequivocabile che
il possesso del fondo non è più elemento indispensabile
all’attività dell’imprenditore agricolo.
Il citato decreto ha
introdotto, infatti, il concetto della prevalenza, relativamente al
quale devono intendersi “attività agricole connesse”
tutte le attività esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, che siano dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti anche in
via non esclusiva dalla coltivazione del fondo, o del bosco, o
dall’allevamento di animali, nonché quelle attività
dirette alla fornitura di beni e servizi, mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero da ricezione ed ospitalità
così come definite dalla citata normativa.
• i lavori
forestali, da intendersi come coltivazione dei boschi, piantagioni,
taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione ecc.
• le attività
di cui al Titolo I se svolte da imprenditore agricolo nell’interesse
e per conto di aziende agricole.
Scendendo più nel
dettaglio :
Coltivazione dei fondi
Rientrano in tale nozione
non solo le attività che favoriscono la produttività e
la fecondità della terra compresa la raccolta dei prodotti
agricoli Attività preordinata ed eseguita per separare il
frutto giunto a maturazione allo scopo di raccoglierlo, custodirlo e
trasformarlo a conclusione del normale ciclo dell’attività
agricola,ma anche quelle operazioni che ne costituiscono il
presupposto, quali, ad esempio, il prelievo degli strumenti necessari
per l’esecuzione di un lavoro agricolo, l’affilamento
della falce, la preparazione del terreno a gradoni e piazzole per la
messa a dimora dei vivai, il dissodamento del terreno da destinare a
coltura, il trasporto degli attrezzi di lavoro nell’ordinario
luogo di deposito.
Silvicoltura
Anch’essa si
qualifica quale attività agricola principale. Sono considerati
lavori forestali tutelati a norma del titolo II del Testo Unico
tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la
seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante che è
l’incisione superficiale della corteccia del tronco per
ricavarne strisce o tavolette,, la estirpazione delle piante dannose
e simili. Per espressa previsione di legge rientrano fra i lavori
forestali il taglio e la riduzione delle piante e il loro trasporto
sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o
torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi
di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori sono svolti da
imprenditori agricoli. È soggetta alle medesime disposizioni
anche la coltivazione delle piante, ovunque esse si trovino. E fra le
lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, è
considerata anche la “carbonizzazione”.
Allevamento di animali
L’allevamento di
ogni specie animale, anche se svolto in modo autonomo e senza
connessione funzionale con la coltivazione della terra, va
considerato attività agricola principale coerentemente con la
nozione di impresa agricola di cui all’art.2135 del Codice
Civile, secondo cui, le attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura ed all’allevamento del bestiame sono
autonomamente e distintamente sufficienti ad attribuire all’esercente
la qualifica di imprenditore agricolo. Si considerano, in ogni caso,
agricole le attività di allevamento delle specie suinicole,
avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e
quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili.
L’attuale testo dell’art. 206 del DPR n. 1124/65. rende
il sistema assicurativo in agricoltura coerente con le previsioni
dell’art. 2135 del Codice Civile, in quanto svincola l’attività
di allevamento del bestiame dalla connessione funzionale con la
coltivazione del fondo.
Attività connesse,
complementari ed accessorie
L’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali prevista dal Titolo II del Testo Unico (Gestione
agricoltura) si applica, oltre che alle lavorazioni dirette alla
coltivazione del fondo, alla raccolta dei prodotti, alla silvicoltura
all’allevamento degli animali, anche alle lavorazioni ad esse
connesse, complementari ed accessorie.
In alcuni casi, tali
lavorazioni sono previste dal Testo Unico: si tratta, in particolare,
della cura delle piante, irrigazione, preparazione, conservazione,
trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e
forestali, loro alienazione, lavori attinenti all’avicoltura,
bachicoltura, apicoltura e simili e infine la carbonizzazione.
L’elencazione operata dal legislatore è, però,
puramente esemplificativa e non esaurisce, dunque, tutte le ipotesi,
in quanto rientrano fra le attività agricole protette quelle
indicate nell’art. 1, comma 3, DPR n. 1124/65, nn. da 1 a 28,
quando siano eseguite da un imprenditore agricolo per conto o
nell’interesse di aziende agricole e forestali.
L’art. 207 del DPR
n. 1124/65, al secondo comma, prevede che le lavorazioni connesse,
complementari ed accessorie dirette alla trasformazione o
all’alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite
sul fondo dell’azienda agricola, sono comprese nella tutela
agricola di cui al Titolo II.
Attività connesse
sono le attività diverse da quelle strettamente agricole, ma
con esse collegate, sul piano economico-funzionale, dato che sono
destinate alla migliore utilizzazione dell’azienda agricola e
rientrano nel normale ciclo produttivo.Si tratta, in particolare, di
manutenzione e riparazione degli attrezzi di lavoro, acquisto delle
sementi, dei fertilizzanti, della chimica agricola, e di quanto
indispensabile alla gestione di una moderna azienda agraria.
Inoltre, si può
trattare di attività che, pur svolgendosi anche fuori del
fondo agricolo, sono funzionalmente collegate alla realizzazione ed
al perseguimento dei fini economici di esso. Tale collegamento
funzionale sussiste, poi, non soltanto in relazione a ciò che
il lavoratore compie per procurarsi quanto è necessario ai
lavori agricoli (attrezzi, sementi, concimi ecc.), ma anche in
relazione all'attività svolta per il reperimento di quanto gli
occorre, perché egli e la propria famiglia possano vivere e
lavorare sul fondo agricolo.
Requisito soggettivo
Circa i soggetti che
hanno diritto alla tutela, il TU elenca all’art.205 :
• i lavoratori fissi
o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali
La costituzione del
rapporto previdenziale infortunistico avviene come per il settore
industriale, con la prestazione, anche di fatto, di lavoro
subordinato di qualsiasi durata, sia pure per un limitato periodo di
tempo.
Anche se le vigenti
disposizioni fanno riferimento semplicemente ai lavoratori addetti ad
aziende agricole o forestali, senza qualificare gli stessi quali
lavoratori subordinati, la giurisprudenza si è espressa
costantemente nel senso che la subordinazione è implicita
nell’adibizione fissa o temporanea a tali aziende ed è
requisito indispensabile per poter essere ammessi alla tutela
infortunistica.
I lavoratori fissi sono
quei lavoratori che sono necessari con continuità al normale
andamento dell’azienda per tutta la durata dell’annata
agraria.
Rientrano, invece, nella
categoria degli avventizi coloro che sono assunti per lavori di breve
durata, compresi, quindi, gli stagionali.
Si tratta di lavoratori
che si inseriscono, sia pure in via temporanea, nella struttura del
personale al servizio dell’impresa e, quindi, per temporanee
necessità aziendali. Sono soggetti al potere direttivo e di
controllo del datore di lavoro.
Sia i lavoratori fissi
che gli avventizi svolgono una prestazione manuale retribuita alle
dipendenze di un datore di lavoro agricolo.
• i proprietari,
mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale
nelle loro aziende
La norma prevede due
requisiti e, cioè, la manualità e l’abitualità.
Per il primo requisito,
costituisce attività tutelata quella di carattere meramente
esecutivo, che può svolgere sia il lavoratore autonomo
imprenditore, sia un qualsiasi prestatore d’opera, mentre resta
estranea alla tutela quella di organizzazione e direzione
dell’attività economica aziendale.
Quanto, poi, alla
abitualità nella coltivazione dei fondi o nel governo o
allevamento del bestiame, essa sussiste nel caso in cui proprietari,
mezzadri , affittuari, loro coniuge e figli si dedichino in modo
esclusivo o almeno prevalente a tali attività (per prevalente
si intende quella attività che impegni il soggetto per il
maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi
la maggior fonte di reddito).
Si precisa che i mezzadri
costituiscono una categoria contemplata dalla norma ma, allo stato,
esaurita, dato che tutti i rapporti di mezzadria sono cessati in data
10/11/1993 (art. 3 L. 15/9/1964, n.756; L. 3 maggio 1982, n. 203,
artt. 25 e 34).
• i sovrastanti ai
lavori
Sono considerati
sovrastanti, tutti coloro che, per incarico o nell’interesse
dell’azienda, esercitano funzioni di direzione o di
sorveglianza dei lavori, anche se a questi materialmente non
partecipino. Tali lavoratori, in sostanza, pur senza prestare
direttamente la propria opera manuale, si trovano esposti al rischio
del lavoro eseguito da altri.
È una figura
analoga a quella del sovrintendente ai lavori del settore
industriale, cui si rimanda. Se, però, i sovrastanti ricoprono
una qualifica impiegatizia o dirigenziale, essi vanno assicurati
obbligatoriamente all’ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per
gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e non all’INAIL.
• i soci di
cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i
partecipanti ad affittanze collettive, compresi nell’assicurazione
agricola alle stesse condizioni previste per i proprietari, mezzadri
e coloni
Si considerano
imprenditori agricoli le cooperative agricole ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle loro attività di
cui all’art. 2135 del Codice Civile prevalentemente prodotti
dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Rientrano,
quindi, nell’ambito dell’impresa agricola, le cantine
sociali, le latterie sociali e in genere le cooperative che
trasformano prodotti dei soci. I mezzadri costituiscono una categoria
contemplata dalla norma ma, allo stato, esaurita, dato che tutti i
rapporti di mezzadria sono cessati in data 10/11/1993 (art. 3 L.
15/9/1964, n.756; L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25 e 34).
• i parenti addetti
all’azienda agricola o forestale che operino alle condizioni
richieste per i lavoratori agricoli od avventizi
I parenti addetti
all’azienda agricola diversi dal coniuge e dai figli del
proprietario, mezzadro, o affittuario (indicati nella lettera b),
nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati,
sebbene convivano con il proprietario, mezzadro o affittuario
contemplato in quella disposizione, sono, a tutti gli effetti,
equiparati agli effetti assicurativi ai lavoratori fissi o avventizi
indicati alla lettera a), sempreché ne abbiano i requisiti e,
cioè, l’effettiva prestazione di opera manuale e la
subordinazione.
Art. 74 del Decreto
legislativo n. 276/2003
Non integrano un rapporto
di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, esulano dal mercato del
lavoro, le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado
in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo
di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di
compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
In presenza dei requisiti
indicati dalla disposizione richiamata, tali prestazioni non
determinano l’insorgere di alcuna obbligazione contributiva nei
confronti degli enti previdenziali e dell’INAIL.
Ciò, del resto, si
rileva dal principio/criterio direttivo contenuto nella Legge delega
n. 30/2003.
Lavoratori autonomi
agricoli
La legge, a decorrere
dall’1/6/93, circoscrive il campo di applicazione per i
lavoratori autonomi agganciandolo ai criteri per l’assicurazione
invalidità/vecchiaia.
Inoltre, ridefinisce il
concetto di abitualità, che va intesa come attività
svolta in modo esclusivo o prevalente, che impegni la maggior parte
dell’anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Per i lavoratori autonomi
è necessaria l’attestazione dell’iscrizione nei
ruoli agricoli dell’ex SCAU, oggi INPS.
La disciplina
contributiva in vigore prevede:
a) un contributo a carico
del datore di lavoro e dei concedenti dei terreni a compartecipazione
da calcolarsi in base alle retribuzioni effettive dei lavoratori
dipendenti;
b) una quota contributiva
capitaria annua per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a
mezzadria ed a colonia. Tale quota è fissata per ogni unità
attiva facente parte del nucleo del coltivatore diretto.
I contributi, come sopra
calcolati, vengono acquisiti dall’INPS unitamente a quelli
dovuti dai medesimi soggetti a detto Ente, secondo le modalità
dallo stesso fissate e vengono trimestralmente accreditati all’INAIL.
ECCEZIONI SOGGETTE ALLA
TUTELA DELLA GESTIONE INDUSTRIA (TITOLO I TU 1124/1965)
Imprese cooperative e
loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
propri o dei loro soci.
Il regime previdenziale
ed assistenziale delle imprese cooperative e loro consorzi che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro
soci dipende dalla provenienza dei prodotti oggetto della loro
attività.
Tali imprese sono da
inquadrare:
1) nei settori
dell'industria o del commercio se per l'esercizio della loro attività
ricorrono in quantità prevalente a prodotti provenienti dal
mercato
2) nel settore
agricoltura se, invece, ricorrono in quantità prevalente a
prodotti ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da
quelli dei propri associati.
In deroga al precedente
punto 2, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il regime assicurativo
antinfortunistico per le imprese cooperative e loro consorzi che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro
soci è il seguente:
1) contribuzione e tutela
ai sensi del titolo I del T.U. n. 1124/1965 (gestione industria e
premio assicurativo INAIL) per tutti gli operai dipendenti da tali
imprese, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a
tempo determinato, in presenza delle condizioni previste dagli
articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/65; quindi, per le lavorazioni svolte
da tali dipendenti, i datori di lavoro del settore agricolo dovranno
costituire apposite posizioni assicurative, procedendo al pagamento
del premio ordinario all’INAIL;
2) contribuzione e tutela
ai sensi del titolo II del T.U. n. 1124/1965 (obbligo della
contribuzione agricola riscossa dall'INPS) per tutti gli altri
lavoratori, esclusi:
a) i lavoratori
parasubordinati soggetti alle disposizioni del Titolo I del T.U.
(gestione industria) da assicurare mediante la gestione ordinaria
(premio assicurativo INAIL calcolato in base alla retribuzione e al
tasso della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione svolta),
come i suddetti operai;
b) gli impiegati e i
dirigenti, i quali, trattandosi comunque di imprese agricole, sono
soggetti all'assicurazione presso l'ENPAIA (Ente nazionale di
previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura).
Un’altra eccezione
alla gestione agricola di cui al Titolo II del Testo Unico, è
costituita dalle lavorazioni meccanico-agricole eseguite
esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi. L’attività
agromeccanica, secondo l’interpretazione fornita dall’INPS,
può formare oggetto dell’impresa agricola, soltanto se
svolta da un imprenditore agricolo in connessione con l’attività
agricola principale (circolare INPS 85/2004) esplicativa del D. lgs.
99/2004. Infatti, i lavori meccanico-agricoli eseguiti per conto
terzi, a differenza di quelli eseguiti per conto proprio, rientrano
nella tutela industriale.
L’assicurazione in
questo caso è attuata in forma ordinaria, ossia con un tasso
di tariffa sulle retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite per
qualifica con decreto ministeriale, da adeguare al superiore importo
dei limiti minimi di retribuzione giornaliera e per le giornate di
effettiva prestazione di lavoro.
Nello specifico, il
coltivatore diretto che svolge lavorazioni meccanico-agricole per
conto terzi e, quindi, non connesse all’attività
agricola principale, viene assicurato, in quanto artigiano di fatto
soggetto al regime di contribuzione previsto dalla circolare n.
31/1979.
ALCUNE IPOTESI
PARTICOLARI E RELATIVO AMBITO DELLA TUTELA
Agriturismo
“Per attività
agrituristiche si intendono le attività di ricezione e
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del Codice Civile, anche nella forma di società
di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con
le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali”.
Possono essere addetti
allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore
agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice
Civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale.
Sono da considerare
attività agrituristiche, ai sensi della legge 96/2006:
• dare ospitalità
in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
• somministrare
pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da
prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a
carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti
tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o
compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali;
• organizzare
degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
• organizzare, anche
all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità
dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di
pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo,
anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Ai fini
dell'inquadramento INAIL dell'attività di ricezione e
ospitalità, esse andranno ricondotte nel settore industria se
sono assolutamente indipendenti dall'attività dell'azienda
agricola, diversamente, qualora siano collegate in modo funzionale a
quest'ultima, dovranno essere inquadrate nel settore agricolo.
Esercizio sia di attività
agricola sia di attività agrituristica.
L'agriturismo è
attività complementare a quella agricola.
Ciò risulta dal
combinato disposto delle seguenti norme, e più precisamente:
• Dell'articolo 206
del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124 che estende la tutela assicurativa
ad attività diverse da quelle strettamente agricole, purché
siano connesse, complementari o accessorie all'attività
agricola o siano eseguite nell'interesse o per conto di un'azienda
agricola
• Dell'articolo 2,
comma 1, della legge 96/2006 che definisce le attività
agrituristiche come le attività di ricezione e ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, anche nella forma di società di capitali o di
persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione con le attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Acquacoltura
Per attività di
acquacoltura si intende l'insieme delle "pratiche volte alla
produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il
controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di
sviluppo degli organismi acquatici".( Art. 1, comma 1 della
Legge n. 102 del 5/2/1992 contenente “norme concernenti
l’attività di acquacoltura”.)
L'attività di
acquacoltura è disciplinata da un’apposita Legge n. 102
del 5.2.1992.
Tale procedimento di
produzione consta, quindi, di vari stadi (cattura dei riproduttori,
fecondazione artificiale, incubazione delle uova, svezzamento delle
larve e relativo allevamento) ed è caratterizzato dal fatto
che richiede necessariamente l'azione dell'uomo per curare le varie
fasi della crescita delle specie animali (stabulazione, cura,
selezione, alimentazione).
Non viene interessata
l’attività di pesca che è, invece, attività
esclusivamente di cattura delle specie ittiche sviluppatesi grazie a
processi naturali di accrescimento, senza intervento dell'uomo.
L’allevamento di
ogni specie di animali, inclusi i pesci, pur se svolto in modo
autonomo e senza connessone con la coltivazione della terra, deve
essere considerato attività agricola principale.
La Legge n. 102 del 5
febbraio 1991 contenente norme concernenti l’attività di
acquacoltura , la considera a tutti gli effetti attività
imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono
prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non
agricole svolte dallo stesso soggetto.
Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP)
Merita particolare
attenzione la figura dell’imprenditore agricolo professionale
(c.d. I.A.P.) che ha formato oggetto di specifici quesiti
relativamente ai riflessi assicurativi INAIL. Il decreto legislativo
29 marzo 2004, n.99 (G.U. n. 99 del 22 aprile 2004), modificato dal
decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101 (G.U. del 15 giugno 2005)
in vigore dal 30 giugno 2005, ha introdotto la figura
dell´imprenditore agricolo professionale, che sostituisce la
previgente figura di "imprenditore agricolo a titolo
principale", al fine dell´applicazione della normativa del
settore agricolo.
La tutela INAIL, come
noto, si applica anche a favore dei lavoratori autonomi agricoli, in
quanto proprietari, mezzadri , affittuari, nonché a favore dei
rispettivi coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestano
opera manuale abituale nelle rispettive aziende. Ai fini
assicurativi, dunque, la norma citata richiede la coesistenza di due
requisiti e, cioè, l’abitualità e la manualità.
L’attività deve essere svolta abitualmente e, cioè,
in forma esclusiva o almeno prevalente. Per attività
prevalente si intende quella che impegni il coltivatore diretto per
il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per
tale soggetto la maggior fonte di reddito.
In linea generale,
l’opera manuale è intesa come contatto diretto o
ambientale con le fonti di rischio.
Secondo l’articolo
1, D. Lgs. n.99/2004. “È imprenditore agricolo
professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle
attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile197 , direttamente o in qualità di socio di società,
almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per
cento del proprio reddito globale da lavoro”197…(omissis)…“Nel
caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le
cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella
società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è
idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore
agricolo professionale e il riconoscimento dei requisiti per i soci
lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività
svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei
predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo
lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi
amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.”
L’Imprenditore
Agricolo Professionale, coerentemente con la previsione normativa, è
colui il quale direttamente o in qualità di socio di società:
• ha conoscenze e
competenze professionali (art. 5, regolamento (CE) n. 1257/1999);
• dedica alle
attività agricole direttamente o in qualità di socio di
società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro;
• ricava da tali
attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Per gli imprenditori che
operano nelle zone svantaggiate i requisiti di cui sopra sono ridotti
al 25%.
L’INPS si era
espresso nel senso che “gli Imprenditori Agricoli a Titolo
Principale (I.A.T.P. figura prevista e disciplinata dalla precedente
normativa contenuta nell’articolo 12 della Legge 153/1975
successivamente abrogata (Si considera IATP ossia Imprenditore
agricolo a titolo principale colui che dedica all’attività
agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e
ricava dalla medesima almeno il 50% del reddito totale risultante
dalla propria posizione fiscale.) non sono tenuti al pagamento del
contributo annuo in cifra fissa per infortuni sul lavoro, in quanto
non effettuano manualmente le lavorazioni che sono affidate alla
manodopera subordinata o ai contoterzisti”. ( Messaggio n. 59
del 9 luglio 2003)
Ed allora, dato che
l’art. 1, comma 4, del Decreto legislativo 99/2004 stabilisce
che qualunque riferimento della vigente legislazione alla qualifica
di I.A.T.P. deve intendersi riferito alla nuova qualifica di I.A.P.,
ne discende che, in assenza del requisito della manualità,
l’attività dell’Imprenditore Agricolo
Professionale deve considerarsi estranea all’ambito di
applicazione dell’assicurazione obbligatoria INAIL, ferma
restando l’assicurazione dello I.A.P. all’INPS per
l’invalidità, vecchiaia, superstiti nonché per la
maternità.
Frantoi (addetti ai
lavori di frangitura e spremitura delle olive)( D.M. 15 luglio 1987.
Circolari n. 79 del 29 novembre 1982e n. 58 del 17 settembre 1987.
Notiziario n. 12 del 17 giugno 1974, punto 7 ).
Sono assicurate le
persone addette alla frangitura e alla spremitura delle olive con
frantoio (in pratica, la produzione di olio), considerato come unità
operativa a prescindere dal numero delle persone addette. L'attività
di frangitura e spremitura delle olive va ricondotta al regime
industriale (Tit. I del TU) o al regime agricolo (Tit. II del TU),
secondo le condizioni e le modalità di svolgimento
dell'attività stessa. In particolare, si applica il regime
agricolo se l'attività del frantoio riguarda:
- soltanto olive prodotte
nel fondo del gestore
- sia olive prodotte nel
fondo del gestore sia olive lavorate per conto terzi o acquistate da
terzi, purché la potenzialità e l'organizzazione
produttiva del frantoio trovi normale rispondenza nella quantità
di olive prodotte dal gestore (caso di promiscuità).
Si applica, invece, il
regime industriale se l'attività del frantoio riguarda:
- soltanto olive lavorate
per conto terzi o acquistate da terzi
- sia olive prodotte nel
fondo del gestore, sia olive lavorate per conto terzi o acquistate da
terzi, quando la potenzialità e l'organizzazione produttiva
del frantoio non trovi normale rispondenza nella quantità di
olive prodotte dal gestore .
L’assicurazione è
attuata con premi speciali unitari.
I premi sono dovuti per
frantoio (unità tecnico¬operativa a prescindere dal numero
delle persone addette) in relazione alla retribuzione effettiva o
prescelta – non inferiore al minimale retributivo – al
tipo di frantoio (tipo A e tipo B) ed alla durata dei lavori
(campagna olearia breve o lunga).
La riconduzione all'uno o
all'altro regime di tutela determina anche l'applicazione della
corrispondente forma di contribuzione, con l'ulteriore particolarità
che, qualora sia applicabile la tutela industriale, la contribuzione
può essere dovuta sia nella forma ordinaria (premio ordinario)
sia nella forma speciale (premio speciale unitario).
In tal caso, si applica:
• il premio speciale
unitario per frantoio se l'attività è limitata alla
normale durata della campagna olearia
• il premio
ordinario se l'attività si protrae oltre la normale durata
della campagna olearia (voce 1431). Circolare n. 79/1982 avente ad
oggetto Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e
spremitura delle olive.
Per i lavoratori addetti,
si distinguono:
- frantoi nei quali,
oltre al titolare ed ai familiari, operano lavoratori dipendenti
retribuiti effettivamente: il premio verrà stabilito in base
alla retribuzione del lavoratore pagato meglio nell’ambito del
frantoio
- frantoi nei quali
operano solo persone senza retribuzione (familiari e titolare): il
premio, in tal caso, è commisurato alla retribuzione prescelta
dal titolare del frantoio stesso, che non può essere inferiore
al limite minimo valevole per la generalità dei lavoratori
dell’industria.
Il datore di lavoro che
abbia indicato una durata della lavorazione non inferiore a 30 giorni
di calendario (breve periodo) è tenuto entro 30 giorni dalla
fine della campagna olearia, a provare di non aver superato tale
durata; nel caso contrario, il premio sarà applicato nella
misura stabilita per l’intera campagna olearia.