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Affidamento congiunto e criteri per l'assegno di mantenimento

Il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la legge n. 54 che ha modificato il codice civile e il codice di rito in materia di separazione ed affidamento dei figli, istituendo il c.d. affido condiviso.

La nuova legge ,come per la legge di riforma di diritto di famiglia, prima, e per quella sul divorzio, poi, ha sconvolto gli equilibri precedentemente costituiti in materia di crisi della famiglia, materializzando oltre al principio informatore di tutta la disciplina minorile (massima tutela del minore), un altro caposaldo, quello del diritto alla bigenitorialità del minore, in totale applicazione dei principi della Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991 e nella Convenzione europea dei diritti del fanciullo assorbita dalla nostra legislazione nel 2003.

Che ci sia affido esclusivo, o congiunto/condiviso con collocazione della prole presso la madre in Italia pare che un solo genitore sia capace di educare i bambini. L'altro paga, vede spesso violate le sue finestre di visita, è sottoposto agli arbitri dell'ex coniuge (Cassazione 6 luglio 2009, n. 27995, 8 settembre 2009 n. 34838). Nessuno è sfiorato dal dubbio che, a volte, il padre possa costituire l'opzione educativa migliore. Anche pediatri o insegnanti, persone quindi ben competenti sul mondo dei bambini, subiscono il medesimo trattamento. Nei nostri tribunali risulta difficile anche chiedere che venga disposta una CTU, la perizia tecnica che valuta la qualità genitoriale. Ciò che preme sottolineare, non è una difesa corporativa dei papà. Anzi. In Italia siamo funestati dalla piaga della violenza in famiglia, agita quasi sempre dall'uomo nei confronti della donna e dall'uomo nei confronti dei bambini. Le istituzioni devono impegnarsi maggiormente nella tutela dei diritti dei minori, in particolare di quelli coinvolti, loro malgrado, nella separazione dei loro genitori, siano essi legittimi e/o naturali (Cassazione 4 novembre 2009 n. 23411). Fra i diritti da garantire, il principale è il diritto alla bigenitorialità (Cassazione n. 11922 del 22 maggio 2009). I bambini devono continuare ad avere due genitori anche dopo la separazione. Devono poter maturare un rapporto equilibrato con entrambi. Devono poter trascorrere con entrambi tempi idonei a non far loro mai temere di essere stati abbandonati dal genitore escluso. E la recente legge sull'affido condiviso deve essere vissuta proprio come una sfida: quella di due persone non più coniugi, ma genitori degli stessi figli, che devono collaborare, confrontarsi, vivere l'educazione dei propri figli con rispetto reciproco. E' questo il senso della 54 che pochi, sembra, abbiano colto. Rispetto per i bambini, il bene più prezioso presente sulla Terra. Ce lo impongono le conseguenze inquietanti subite da un bambino che cresce in modo disomogeneo per la mancanza di un genitore. Abbandono scolastico, scarsa autostima, disordini alimentari, maggiore propensione alle dipendenze. Ce lo impone l'Amore che ogni genitore degno di questo nome prova per i propri figli, i loro amici, il loro mondo.

Negli ultimi anni molti Paesi europei hanno modificato il proprio diritto di famiglia, riconoscendo la condivisione della potestà genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei propri genitori .

In alcuni degli Stati che hanno scelto di percorrere questa strada, il ricorso all’affidamento congiunto è divenuto quasi la regola generale, mentre l’affidamento esclusivo ad un solo coniuge l’eccezione, riservata ai casi in cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un provvedimento in materia o sia ritenuto comunque necessario a tutela degli interessi del minore.

ACCORDI FRA I CONIUGI

La nuova legge prevede che il giudice PRENDA ATTO, SE NON CONTRARI ALL’INTERESSE DEI FIGLI, DEGLI ACCORDI INTERVENUTI TRA I GENITORI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO

Gli accordi tra i genitori relativi alle modalità di affidamento dei figli possono essere raggiunti e precisati:

- nell'udienza presidenziale;

- durante la causa davanti al giudice istruttore;

- nelle memorie conclusive (al momento delle precisazioni finali),

ma, qualora ci si è avvalsi dell'ausilio della mediazione - quindi aver avuto la possibilità di sperimentare oggettivamente ciò che è meglio per i minori -, giungere direttamente all'omologa dei patti essendo consapevoli della loro funzionalità e praticità.

Mediante la Mediazione non s'incorre:

- in sede di separazione consensuale art 158, di essere convocati dal giudice per modificare le soluzioni che, spesso, sono in contrasto con le norme che tutelano la prole e, nel caso vi fosse disaccordo tra gli ex, lo stesso può rifiutare l’omologazione con conseguente perdita di tempo.

- in sede di divorzio, una lenta sentenza.

Tale procedura vuole stimolare una maggiore responsabilità dei genitori invitandoli a trovare un accordo sui figli senza attendere passivamente le decisioni dei giudici.

Sono inammissibili i patti in cui si rinuncia preventivamente all’assegno post matrimoniale e/o di mantenimento.

MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce ove necessario , la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità , da determinare considerando.

- le reali esigenze del figlio;

- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza durante il contratto matrimoniale;

- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

- i redditi di entrambi i genitori;

- l'integrazione economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;

- il relativo adeguamento agli indici Istat.

Nel caso che le informazioni di natura economica fornite dai genitori non fossero ben documentate, il giudice può dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione , anche se intestati a soggetti diversi .

Il legislatore fornisce indicazioni precise per realizzare il principio di proporzionalità nel mantenimento del figlio, acquistano valenza economica i compiti domestici e la cura assunti da ciascun coniuge (Cassazione sentenza del 22 maggio 2009, n. 11903).

In assenza di accordo tra le parti, il giudice dovrà individuare l’entità del diritto al mantenimento del figlio , considerando i redditi dei genitori (compresi tutte le forme di reddito o utilità ivi compresi i cespiti patrimoniali produttivi di reddito o improduttivi) e quindi, procedere alla distribuzione di tale ammontare tra i due genitori in misura proporzionale ai redditi di ciascuno, tenendo presenti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e remunerando specificatamente il lavoro di cura.

La norma dispone che il giudice , nello stabilire, ove necessario , la corresponsione di un assegno economico deve considerare i tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore

L’assegno per il mantenimento andrà imposto solo ove necessario, questo ha carattere di sussidiarietà, infatti, va corrisposto solo se se ne veda la necessità riequilibratrice .

Questa disposizione emerge perché la legge contempla come ipotesi normale che i figli trascorrano il proprio tempo e convivano con entrambi i genitori in eguale misura, perciò non si prevede a carico del coniuge non affidatario un contributo economico al figlio, avendo tale assegno carattere sussidiario con funzione riequilibratrice.

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice familiare

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