Affidamento
congiunto e criteri per l'assegno di mantenimento
Il 16
marzo 2006 è entrata in vigore la legge n. 54 che ha
modificato il codice civile e il codice di rito in materia di
separazione ed affidamento dei figli, istituendo il c.d. affido
condiviso.
La
nuova legge ,come per la legge di riforma di diritto di famiglia,
prima, e per quella sul divorzio, poi, ha sconvolto gli equilibri
precedentemente costituiti in materia di crisi della famiglia,
materializzando oltre al principio informatore di tutta la disciplina
minorile (massima tutela del minore), un altro caposaldo, quello del
diritto alla bigenitorialità del minore, in totale
applicazione dei principi della Convenzione internazionale di New
York del 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176
del 1991 e nella Convenzione europea dei diritti del fanciullo
assorbita dalla nostra legislazione nel 2003.
Che ci
sia affido esclusivo, o congiunto/condiviso con collocazione della
prole presso la madre in Italia pare che un solo genitore sia capace
di educare i bambini. L'altro paga, vede spesso violate le sue
finestre di visita, è sottoposto agli arbitri dell'ex coniuge
(Cassazione 6 luglio 2009, n. 27995, 8 settembre 2009 n. 34838).
Nessuno è sfiorato dal dubbio che, a volte, il padre possa
costituire l'opzione educativa migliore. Anche pediatri o insegnanti,
persone quindi ben competenti sul mondo dei bambini, subiscono il
medesimo trattamento. Nei nostri tribunali risulta difficile anche
chiedere che venga disposta una CTU, la perizia tecnica che valuta la
qualità genitoriale. Ciò che preme sottolineare, non è
una difesa corporativa dei papà. Anzi. In Italia siamo
funestati dalla piaga della violenza in famiglia, agita quasi sempre
dall'uomo nei confronti della donna e dall'uomo nei confronti dei
bambini. Le istituzioni devono impegnarsi maggiormente nella tutela
dei diritti dei minori, in particolare di quelli coinvolti, loro
malgrado, nella separazione dei loro genitori, siano essi legittimi
e/o naturali (Cassazione 4 novembre 2009 n. 23411). Fra i diritti da
garantire, il principale è il diritto alla bigenitorialità
(Cassazione n. 11922 del 22 maggio 2009). I bambini devono continuare
ad avere due genitori anche dopo la separazione. Devono poter
maturare un rapporto equilibrato con entrambi. Devono poter
trascorrere con entrambi tempi idonei a non far loro mai temere di
essere stati abbandonati dal genitore escluso. E la recente legge
sull'affido condiviso deve essere vissuta proprio come una sfida:
quella di due persone non più coniugi, ma genitori degli
stessi figli, che devono collaborare, confrontarsi, vivere
l'educazione dei propri figli con rispetto reciproco. E' questo il
senso della 54 che pochi, sembra, abbiano colto. Rispetto per i
bambini, il bene più prezioso presente sulla Terra. Ce lo
impongono le conseguenze inquietanti subite da un bambino che cresce
in modo disomogeneo per la mancanza di un genitore. Abbandono
scolastico, scarsa autostima, disordini alimentari, maggiore
propensione alle dipendenze. Ce lo impone l'Amore che ogni genitore
degno di questo nome prova per i propri figli, i loro amici, il loro
mondo.
Negli
ultimi anni molti Paesi europei hanno modificato il proprio diritto
di famiglia, riconoscendo la condivisione della potestà
genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli
interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale
dei propri genitori .
In
alcuni degli Stati che hanno scelto di percorrere questa strada, il
ricorso all’affidamento congiunto è divenuto quasi la
regola generale, mentre l’affidamento esclusivo ad un solo
coniuge l’eccezione, riservata ai casi in cui non vi sia
accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un
provvedimento in materia o sia ritenuto comunque necessario a tutela
degli interessi del minore.
ACCORDI
FRA I CONIUGI
La
nuova legge prevede che il giudice PRENDA ATTO, SE NON CONTRARI
ALL’INTERESSE DEI FIGLI, DEGLI ACCORDI INTERVENUTI TRA I
GENITORI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO
Gli
accordi tra i genitori relativi alle modalità di affidamento
dei figli possono essere raggiunti e precisati:
-
nell'udienza presidenziale;
-
durante la causa davanti al giudice istruttore;
-
nelle memorie conclusive (al momento delle precisazioni finali),
ma,
qualora ci si è avvalsi dell'ausilio della mediazione -
quindi aver avuto la possibilità di sperimentare
oggettivamente ciò che è meglio per i minori -,
giungere direttamente all'omologa dei patti essendo consapevoli della
loro funzionalità e praticità.
Mediante
la Mediazione non s'incorre:
- in
sede di separazione consensuale art 158, di essere convocati dal
giudice per modificare le soluzioni che, spesso, sono in contrasto
con le norme che tutelano la prole e, nel caso vi fosse disaccordo
tra gli ex, lo stesso può rifiutare l’omologazione con
conseguente perdita di tempo.
- in
sede di divorzio, una lenta sentenza.
Tale
procedura vuole stimolare una maggiore responsabilità dei
genitori invitandoli a trovare un accordo sui figli senza attendere
passivamente le decisioni dei giudici.
Sono
inammissibili i patti in cui si rinuncia preventivamente all’assegno
post matrimoniale e/o di mantenimento.
MANTENIMENTO
DEI FIGLI MINORI
Salvo
accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito. Il giudice stabilisce ove necessario , la
corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il
principio di proporzionalità , da determinare considerando.
-
le reali esigenze del figlio;
-
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza durante
il contratto matrimoniale;
- i
tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- i
redditi di entrambi i genitori;
-
l'integrazione economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore;
-
il relativo adeguamento agli indici Istat.
Nel
caso che le informazioni di natura economica fornite dai genitori non
fossero ben documentate, il giudice può dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione , anche se intestati a soggetti diversi .
Il
legislatore fornisce indicazioni precise per realizzare il principio
di proporzionalità nel mantenimento del figlio, acquistano
valenza economica i compiti domestici e la cura assunti da ciascun
coniuge (Cassazione sentenza del 22 maggio 2009, n. 11903).
In
assenza di accordo tra le parti, il giudice dovrà individuare
l’entità del diritto al mantenimento del figlio ,
considerando i redditi dei genitori (compresi tutte le forme di
reddito o utilità ivi compresi i cespiti patrimoniali
produttivi di reddito o improduttivi) e quindi, procedere alla
distribuzione di tale ammontare tra i due genitori in misura
proporzionale ai redditi di ciascuno, tenendo presenti i tempi di
permanenza dei figli presso ciascun genitore e remunerando
specificatamente il lavoro di cura.
La
norma dispone che il giudice , nello stabilire, ove necessario , la
corresponsione di un assegno economico deve considerare i tempi di
permanenza presso ciascun genitore nonché la valenza economica
dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
L’assegno
per il mantenimento andrà imposto solo ove necessario, questo
ha carattere di sussidiarietà, infatti, va corrisposto solo
se se ne veda la necessità riequilibratrice .
Questa
disposizione emerge perché la legge contempla come ipotesi
normale che i figli trascorrano il proprio tempo e convivano con
entrambi i genitori in eguale misura, perciò non si prevede a
carico del coniuge non affidatario un contributo economico al figlio,
avendo tale assegno carattere sussidiario con funzione
riequilibratrice.
Mariagabriella
CORBI
Dottoressa
in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare -
Mediatrice familiare