Accusa di pedopornografia per il minore che diffonde filmati di sesso tra coetanei
Accusa
di pedopornografia per il minore che diffonde filmati di sesso tra
coetanei.
Corte di Cassazione Sezione III penale, sentenza 12 luglio 2007 n°
27252 (Cesira Cruciani)
La realizzazione della videoripresa di un rapporto sessuale, non
limitata a un utilizzo privato, ma destinata a una diffusione
suscettibile di interessare un numero indeterminato di soggetti
integra il delitto di cui all’art. 600 ter del c.p. laddove
coinvolti nella ripresa siano soggetti minori di età. In
particolare trasmettere una video ripresa di contenuto pornografico a
più persone attraverso il telefono cellulare potenzia il
carattere diffusivo della trasmissione, facilmente moltiplicabile da
ciascun soggetto attivo della condotta criminosa sia a sua volta un
minore di età.
La trasmissione su più cellulari di un video che ritraeva un
rapporto sessuale tra una giovanissima studentessa e una persona non
visibile in volto ma presumibilmente di giovane età, ha dato
il via ad una vasta attività di indagine, che a portato
all’identificazione della giovane, all’acquisizione di materiale
informatico, di traffico cellulare, nonché di dichiarazioni di
persone appartenenti all’ambiente frequentato dalla giovane.
Si è giunti a ricostruire una serie di rapporti sessuali che
la ragazza avrebbe avuto con un numero non modesto di ragazzi e che
sarebbero stati caratterizzati da forme di abuso e di vera e propria
costrizione.
Il Pubblico ministero sulla base del materiale probatorio raccolto ha
richiesto l’emissione di misure cautelari nei confronti di dodici
giovani aventi minore età, tenendo presente che dagli atti
risulta anche l’esistenza di indizi di reità a carico di
alcuni maggiorenni.
Con provvedimento del 15 febbraio 2007 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale per i Minorenni di Ancona ha accolto
parzialmente le richieste del P.M., respingendole per nove indagati,
tra cui l’odierno ricorrente, disponendo nei confronti degli altri
tre indagati la permanenza domiciliare in un caso e differenti misure
prescrizionali in due casi.
Il Pubblico ministero con atto del 24 febbraio ha proposto appello
davanti al Tribunale per i Minorenni avverso tale ordinanza, ai sensi
dell’art. 310 c.p.p.
Con ordinanza del 12 marzo 2007 il Tribunale per i Minorenni,
decidendo sull’appello del P.M., ha applicato a (B) alcune
prescrizioni consistenti, tra l’altro, in limiti di permanenza
fuori dell’abitazione, nel divieto di portare telefoni cellulari
fuori di essa, nel divieto di avvicinare la persona offesa,
nell’obbligo di partecipare ad attività di volontariato nel
giorno di domenica.
Il Tribunale sembra fondare la misura sulla sussistenza di gravi
indizi del solo reato previsto dall’art. 600-ter c.p. e di esigenze
cautelari ancora attuali.
La difesa di (B) ha presentato ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza di applicazione delle misure, lamentando “Manifesta
illogicità della ordinanza, erronea applicazione degli artt.
600-ter e 98 c.p., inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
273 c.p.p.”.
La Corte di Cassazione avverte l’esigenza, in via preliminare, di
ricordare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui
l’iniziale o parziale consenso della persona in favore di rapporti
sessuali non legittima condotte che vadano oltre, per modalità
o intensità, il consenso prestato, così che in campo
sessuale non può invocarsi la presunzione del consenso ed
assumono carattere illecito gli atti compiuti al di fuori della sfera
di reciproca accettazione
Tale principio, connaturato alla tutela della dignità e
libertà della persona, trova applicazione anche con
riferimento alle condotte poste in essere da persone minori di età,
ovviamente con riferimento ai limiti di età previsti per la
persona offesa e nei casi in cui venga accertata la capacità
dell’autore del reato di comprendere il disvalore del fatto (art.
98 c.p.).
Le azioni “collettive” poste in essere dagli indagati appaiono
oggettivamente degradanti nei confronti della persona offesa e
dimostrano l’assoluta frattura fra i rapporti sessuali e qualsiasi
coinvolgimento di tipo affettivo-sentimentale, così riducendo
la giovane a mero strumento di piacere, esibito e condiviso, con
modalità di azione di cui qualunque giovane è oggi in
grado di apprezzare il significato sociale e personale, fatti salvi
gli approfondimenti che il giudizio di merito effettuerà sui
singoli indagati.
Con riferimento al primo motivo di doglianza, e cioè al
mancato accertamento della sussistenza dei presupposti fissati
dall’art. 98 c.p., la Corte rileva che anche su questo punto
l’ordinanza del Tribunale appare di scarsa chiarezza espositiva.
Premette, correttamente, il Tribunale che l’assenza di una indagine
psicologica sull’indagato costituisce un limite dell’accertamento,
aggiungendo che le indagini svolte in questa direzione dai servizi
sociali dopo l’applicazione delle prime misure hanno avuto durata
troppo breve per dare risposte certe.
Quest’ultima considerazione, peraltro non adeguatamente
approfondita, a parere della Corte, deve essere letta assieme alla
successiva parte motivazionale, in cui il Tribunale dà atto
che per gli indagati non si ravvisano “traumi fisici o psichici che
ne abbiano rallentato o addirittura fermato il processo di
maturazione”. Va considerato che nell’applicazione di misure
cautelari, fase che si connota per urgenza di intervento, non può
essere richiesto il livello di approfondimento probatorio che è
proprio del giudizio di merito, essendo sufficiente la presenza di
indizi coerenti e significativi circa i presupposti anche soggettivi
del reato.
La Corte ritiene che il Tribunale ha valutato che per (B) sussista un
sufficiente grado di maturità, individualmente valutato, che
non sembra negato nelle successive considerazioni di ordine generale
e di natura sociologica circa la “tempesta tecnologica” che oggi
si abbatterebbe sui giovani e circa il permanere di dubbi di ordine
genrale sulla capacità di distinguere il lecito dall’illecito.
Non vi è ragione per escludere i minori d’età dal
novero dei possibili autori del reato dell’art. 600-ter c.p.
Infatti, mentre l’introduzione dell’art. 600-ter nel Codice
penale (legge 3 agosto 1998, n. 269) si caratterizzava per la lotta
allo “sfruttamento” dei minori per finalità di
pornografia, la legge n. 38 del 2006 (entrata in vigore prima dei
fatti di causa) ha inteso eliminare le difficoltà
ricostruttive e valutative connesse alla rigidità
dell’originaria formulazione ed ampliare la sfera di tutela, e lo
ha fatto sostituendo al primo comma il termine “sfrutta” con
quello di “utilizza”, aggiungendo al terzo comma il verbo
“diffonde”, modificando il comma quarto ed aggiungendo il quinto
e ultimo comma.
Il risultato è una norma che nel suo complesso mira a
sanzionare non soltanto le attività commerciali o a sfondo
economico che si relazionano a condotte pornografiche coinvolgenti
minori, ma anche le condotte che comunque danno origine a materiale
pornografico in cui sono utilizzate persone minori di età.
La Corte ritiene, che il reato previsto dall’art. 600-ter c.p.
intenda fissare per i minori una tutela anticipata rispetto ai rischi
connessi a documentazione di carattere pornografico, sanzionando,
indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, anche
la mera “utilizzazione” e la mera “induzione” a partecipare.
Si tratta, infatti di azioni di per sé degradanti e connotate
da profondo disvalore, oltre che pericolose per la successiva
eventuale diffusione che il materiale così prodotto o raccolto
può conoscere. Nel medesimo reato vanno ricomprese anche le
azioni compiute da minori e tra minori, allorchè sussistano
tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie.
Va escluso che la finalità principale dell’intervento
normativo possa identificarsi nella tutela di beni quali la moralità
pubblica o il buon costume. In questa prospettiva devono essere
collocate le modifiche apportate alle norme codicistiche dalla legge
n. 38 del 2006, legge che dà attuazione alla decisione Quadro
n. 2004/68/GAI (G.U.C.E. n. 13/44 del 20 gennaio 2006) e che mira a
reprimere in maniera forzata e coordinata le forme di pornografia
minorile.
Non vi è alcuna ragione per ritenere che le condotte punite
dall’art. 600-ter c.p. non possano avere come autore una persona
minore di età. Non solo perché la norma non introduce
alcuna limitazione in tal senso, ma anche perché il paragone
con la disposizione contenuta nel comma terzo dell’art. 609-quater
c.p. non regge ad un esame critico.Il legislatore ha inteso evitare
l’intervento penale in caso di rapporti tra due minori che
presentano condizioni personali simili, del tutto diversa è la
situazione in caso di condotte che presuppongono sia una offesa alla
dignità del minore coinvolto in realizzazioni pornografiche
sia un evidente situazione di sproporzione nella posizione di forza
dei soggetti coinvolti.
Non c’è dubbio che (B) non si limitò a riprendere il
rapporto sessuale per farne un utilizzo privato, ma dette ad esso una
diffusione destinata ad ampliarsi, essendo evidente, o chiaramente
prevedibile, che un “materiale” di quella natura sarebbe stato
dai destinatari iniziali ulteriormente diffuso, con conseguente
perdita di controllo del meccanismo di pubblicità avviato.
Trasmettere una videoripresa di contenuto pornografico a più
persone attraverso il telefono cellulare potenzia il carattere
diffusivo della trasmissione, facilmente moltiplicabile da ciascuno
dei destinatari. La circostanza, sottolineata dalla difesa, che
alcuni giovani coinvolti avrebbero utilizzato con i loro amici
l’esistenza della videoripresa quale “prova” della effettività
dei rapporti sessuali non elimina affatto il disvalore oggettivo
della ripresa e della sua utilizzazione.
Ritiene la Corte, piuttosto, che debba essere evidenziata la gravità
oggettiva delle conseguenze che la diffusione e la pubblicizzazione
della ripresa hanno avuto sulla vita familiare e di relazione della
persona offesa e sul probabile sviluppo della sua personalità.
Tali conseguenze sono la dimostrazione più evidente dei
pericoli insiti in questo tipo di condotte e della esigenza che il
legislatore ha avvertito di procedere mediante forme di tutela
rafforzata e anticipata.
Alla luce dei principi sin qui affermati, la motivazione
dell’ordinanza impugnata risulta carente e meritevole di
annullamento ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p., con
rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di
Ancona.