ACCORDO
INTERCONFEDERALE 23 luglio 1993
1. POLITICA DEI
REDDITI E DELL’OCCUPAZIONE La politica dei redditi è uno
strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a
conseguire una crescente equità nella distribuzione del
reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei
redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita
occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva e
una maggiore competitività del sistema delle imprese.
In
particolare il Governo, d’intesa con le parti sociali, opererà
con politiche di bilancio tese:
a)
all’ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media
dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi;
b)
alla riduzione del debito e del deficit dello Stato ed alla stabilità
valutaria.
L’attuale
fase d’inserimento nell’Unione Europea sottolinea la
centralità degli obiettivi indicati e la necessità di
pervenire all’ampliamento delle opportunità di lavoro
attraverso il rafforzamento dell’efficienza e della
competitività delle imprese, con particolare riferimento ai
settori non esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica
amministrazione.
Una
politica dei redditi così definita, unitamente all’azione
di riduzione dell’inflazione, consente di mantenere l’obiettivo
della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni e dei
trattamenti pensionistici.
Le
parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di
politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad
allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto
d’Europa.
Il
Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le
parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con I
processi decisionali in materia di politica economica, in modo da
tener conto dell’esito del confronto nell’esercizio dei
propri poteri e delle proprie responsabilità.
Sessione
di maggio-giugno
Saranno
indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per
il successivo triennio.
La
sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che
selezioni e qualifichi gli elementi di informazione necessari
comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla
dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi
d’inflazione programmati, sulla crescita del PIL e
sull’occupazione.
Sessione
di settembre
Nell’ambito
degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre
nella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative degli
strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le
coerenze dei comportamenti delle parti nell’ambito
dell’autonomo esercizio delle rispettive responsabilità.
Impegni
delle parti
A
partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati,
il Governo e le parti sociali individueranno I comportamenti da
assumere per conseguire I risultati previsti.
I
titolari d’impresa, tra cui lo Stato e I soggetti pubblici
gestori di imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza,
innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle
compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere I
prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.
Il
Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento
anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti
e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.
Le
parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche
salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.
Nell’ambito
delle suddette sessioni il Governo definirà I modi ed I tempi
di attivazione di interventi tempestivi di correzione di
comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà
in primo luogo nell’ambito della politica della concorrenza
attivando tutte le misure necessarie ad una maggiore apertura al
mercato.
Il
Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e
parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il
costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi.
Si
ribadisce l’opportunità di creare idonei strumenti per
l’accertamento delle reali dinamiche dell’intero processo
di formazione dei prezzi. È perciò necessaria la
costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi
le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore.
Rapporto
annuale sull’occupazione
Nella
sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale
sull’occupazione, corredato di dati aggiornati per settori ed
aree geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti
sull’occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei
redditi e monetarie, nonchè dei comportamenti dei soggetti
privati.
Sulla
base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure,
rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o
allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo
alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla
necessità di accrescere l’occupazione femminile così
come previsto dalla legge n.
125/1991:
a)
la programmazione e, quando necessaria, l’accelerazione degli
investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni
regionali; b) la programmazione coordinata del Fondo per
l’occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per
l’occupazione, com presa la definizione e finalizzazione delle
risorse destinate all’attivazione di nuove iniziative
produttive economicamente valide;
c) la definizione di
programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d’intesa
con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga
durata e di lavoratori in C.I.g.s. O in mobilità, affidando la
realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e
verificandone costantemente l’efficacia e gli effetti
occupazionali attraverso gli organi preposti;
d) la programmazione
del Fondo per la formazione professionale e dell’utilizzo dei
fondi comunitari, d’intesa con le Regioni.
2. ASSETTI
CONTRATTUALI
1. Gli assetti
contrattuali prevedono:
• un
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
• un
secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente
territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi,
nell’ambito di specifici settori.
2. Il c.c.n.l. Ha
durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la
materia retributiva.
La
dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente
con I tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.
Per
la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle
politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e
dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia
del potere d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze
generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto
competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di
rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di
riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra
l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali
variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonchè
dall’andamento delle retribuzioni.
3. La contrattazione
aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli retributivi propri del c.c.n.l. Le erogazioni del
livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra
le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di
qualità ed altri elementi di competitività di cui le
imprese dispongano, compresi I margini di produttività, che
potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente
quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli
aumenti retributivi a livello di c.c.n.l., nonchè ai risultati
legati all’andamento economico dell’impresa.
Le
parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed
innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei
vantaggi che da essi possono derivare all’intero sistema
produttivo attraverso il miglioramento dell’efficienza
aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti le
caratteristiche ed il regime contributivoprevidenziale mediante un
apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto
dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della
prestazione previdenziale dei lavoratori.
La
contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le
modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti
dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell’attuale
prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il
contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica,
secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le
materie e le voci nelle quali essa si articola.
Al
fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti
valutano le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue
prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto
dell’andamento e delle prospettive della competitività e
delle condizioni essenziali di redditività.
L’accordo
di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua
vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari,
svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o
contrattazione previste dalle leggi, dai c.c.n.l., dagli accordi
collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli
effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le
innovazioni tecnologiche, organizzative ed I processi di
ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di
lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle pari
opportunità.
4. Il c.c.n.l. Di
categoria definisce le procedure per la presentazione delle
piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonchè
I tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare I costi
connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze
contrattuali.
Le
piattaforme contrattuali per il rinnovo dei c.c.n.l. Saranno
presentate in tempo utile per consentire l’apertura della
trattativa tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale
periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni
dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà
come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa,
l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a
partire dal quale decorre l’indennità di vacanza
contrattuale.
5. Il Governo si
impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica
tra le parti finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale
previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove
necessario, gli eventuali correttivi.
Indennità
di vacanza contrattuale
Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica
il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a
partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle
piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della
retribuzione.
L’importo
di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti,
inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo
6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo
di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza
contrattuale cessa di essere erogata.
Tale
meccanismo sarà unico per tutti I lavoratori.
Rappresentanze
sindacali
Le
parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di
relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:
a)
le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale
unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata
dall’intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL sulle Rappresentanze
sindacali unitarie, sottoscritta in data 1° marzo 1991.
Al
fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni
stipulanti I contratti nazionali e le rappresentanze aziendali
titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la
composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte
di tutti I lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte
delle organizzazioni stipulanti il c.c.n.l., che hanno presentato
liste, in proporzione ai voti ottenuti; b) il passaggio dalla
disciplina delle R.S.A. A quelle delle R.S.U. Deve avvenire a parità
di trattamento legislativo e contrattuale, nonchè a parità
di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti;
c) la comunicazione
all’azienda e all’organizzazione imprenditoriale di
appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le R.S.U. Ai
sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle
organizzazioni sindacali;
d) le imprese,
secondo modalità previste nei c.c.n.l., metteranno a
disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è
necessario per lo svolgimento delle attività strumentali
all’elezione delle predette rappresentanze sindacali unitarie,
come, in particolare, l’elenco dei dipendenti e gli spazi per
l’effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio;
e) la legittimazione
a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte
del c.c.n.l. È riconosciuta alle rappresentanze sindacali
unitarie ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori
aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo c.c.n.l., secondo
le modalità determinate dal c.c.n.l.; f) le parti auspicano un
intervento legislativo finalizzato, tra l’altro, ad una
generalizzazione dell’efficacia soggettiva dei contratti
collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza dei
lavoratori, nonchè alla eliminazione delle norme legislative
in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna ad emanare un
apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l’efficacia
“erga omnes” nei settori produttivi dove essa appaia
necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle
aziende.
Nota.
Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi
validi per ogni tipo di
rapporto
di lavoro. Per il rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione
resta fermo il D.L. n. 29/1993.
Nota.
CGIL-CISL-UIL e can CASA e CLAAI dichiarano che per quanto riguarda
la struttura contrattuale e retributiva l’Accordo
interconfederale 3 agosto/3 dicembre 1992 tra le Organizzazioni dei
lavoratori e le Organizzazioni artigiane per il comparto
dell’artigianato è compatibile con il presente
protocollo, fatta salva la clausola di armonizzazione prevista
dall’Accordo interconfederale stesso nella norma transitoria.
3. POLITICHE DEL
LAVORO
Il
Governo predisporrà un organico disegno di legge per
modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del
lavoro e delle crisi occupazionali, al fine di renderlo più
adeguato alle esigenze di un governo attivo e consensuale e di
valorizzare le opportunità occupazionali che il mercato del
lavoro può offrire se dotato di una più ricca
strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesi
europei.
Il
disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo
confronto con le parti sociali, sulla base delle linee guida di
seguito indicate.
Il
Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato
del lavoro operata con la legge n. 223/1991, integrandola con la
nuova normativa sul collocamento obbligatorio per gli invalidi già
in discussione in Parlamento.
Gestione
delle crisi occupazionali
a)
Revisione della normativa della Cassa integrazione per crisi
aziendale onde renderla più funzionale al Governo delle
eccedenze di personale e delle connesse vertenze. Si dovrà
mirare, in particolare, alla semplificazione ed accelerazione delle
procedure di concessione dell’intervento, prevedendo un termine
massimo di 40 giorni.
Nell’ambito
dei limiti finanziari annuali stabiliti dal CIPI, il Ministro del
lavoro gestisce l’intervento con l’ausilio degli organi
collegiali, periferici e centrali, di governo del mercato del lavoro.
L’intervento
della C.I.g.s. Per crisi può essere richiesto dall’impresa
anche durante le procedure iniziate ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 223/1991 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista
dell’obiettivo di ricercare soluzioni funzionali al reimpiego
dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli organismi
periferici del Ministero del lavoro, ed in particolare delle Agenzie
per l’impiego, della Regione, delle associazioni
imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse
costituiti; b) previsione delle modalità per la valorizzazione
del contributo che le Regioni e gli enti locali possono offrire alla
composizione delle controversie in materia di eccedenze del personale
attraverso l’utilizzazione delle competenze in materia di
formazione professionale e di tutte le altre risorse di cui essi
dispongono;
c) con la gradualità
richiesta dalle condizioni della finanza pubblica, elevazione del
trattamento ordinario di disoccupazione, sino al 40%, per consentire
un suo più efficiente impiego sia da un punto di vista
generale, per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di
protezione del reddito e le esigenze di razionale governo del mercato
del lavoro, sia, in particolare, con riferimento ai settori che non
ricadono nel campo di applicazione della C.I.g.s. Nonchè alle
forme di lavoro discontinuo e stagionale;
d) adozione di
misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentano alle
imprese che occupano fino a 50 dipendenti e rientrano nel campo di
applicazione della C.I.g.o., di usufruire di quest’ultimo
trattamento in termini più ampi degli attuali.
Modificazione
della disciplina della C.I.g.o., prevedendo che nel computo della
durata del predetto trattamento il periodo settimanale venga
determinato con riferimento ad un monte ore correlato al numero dei
dipendenti occupati nell’impresa; e) al fine di conseguire il
mantenimento e la crescita occupazionale nel settore dei servizi, si
ritiene ormai matura una riconsiderazione del sistema degli sgravi
contributivi concessi in alcune aree del Paese, del sistema di
fiscalizzazione degli oneri sociali, nonchè degli
ammortizzatori sociali, al fine dell’approntamento di una
disciplina di agevolazione e di gestione delle crisi che tenga conto
delle peculiarità operative del settore terziario. Si prevede
pertanto la istituzione di un tavolo specifico, coordinato dal
Ministero del lavoro, con le parti sociali del settore, e delle
diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione dei
necessari provvedimenti di legge, in armonia con la politica della
concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle compatibilità
finanziarie del bilancio dello Stato.
Occupazione
giovanile e formazione
a)
il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione
tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di
tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo
della professionalità, anche mediante l’intervento degli
enti bilaterali e delle Regioni, e la certificazione dei risultati. I
programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati
alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In
relazione all’ampliamento dell’obbligo scolastico sarà
consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento
della soglia di età; b) la disciplina del contratto di
formazione-lavoro va ridefinita prevedendo una generalizzazione del
limite di età a 32 anni, ed individuando due diverse tipologie
contrattuali, che consentano di modularne l’intervento
formativo e la durata in funzione delle diverse esigenze.
Ferme
rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del
contratto, per le professionalità medio-alte sarà
previsto un potenziamento ed una migliore programmazione degli
impegni formativi.
Per
le professionalità medio-basse ovvero per quelle più
elevate che richiedano solamente un’integrazione formativa, il
contratto di formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà
caratterizzato da formazione minima di base (informazione sul
rapporto di lavoro, sulla specifica organizzazione del lavoro e sulla
prevenzione ambientale ed anti-infortunistica) e da un’acquisizione
formativa derivante dalla esperienza lavorativa e dall’affiancamento.
I contratti collettivi potranno inquadrare I giovani assunti con
questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli
cui esso è finalizzato.
Non
potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione-lavoro
presso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempo
indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione-lavoro
stipulati precedentemente.
Va
inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da
compiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la
classificazione CEE delle qualifiche, e che potrà consistere,
per le qualifiche medio-alte, in un’apposita certificazione. Le
Regioni dovranno disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità
di accesso dei progetti formativi ai finanziamenti del Fondo sociale
europeo. L’armonizzazione con il sistema formativo avverrà
nella riforma della legge n. 845/1978.
Riattivazione
del mercato del lavoro
a)
nell’ambito delle iniziative previste nella sezione “politica
dei redditi e dell’occupazione”, oltre ai programmi di
interesse collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno
ivi previsti, per agevolare l’insediamento di nuove iniziative
produttive nelle aree deboli, di cui alla legge n. 488/1992, le parti
sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di politica
attiva, di flessibilità e di formazione professionale, con la
collaborazione delle Agenzie per l’impiego e delle Regioni.
Tali pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la
corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro
prestato, escluse le ore devolute alla formazione;
b)
saranno definite le azioni positive per le pari opportunità
uomo-donna che considerino l’occupazione femminile come una
priorità nei progetti e negli interventi, attraverso la piena
applicazione delle leggi n. 125/1991 e n. 215/1992, un ampliamento
del loro finanziamento, una loro integrazione con gli altri strumenti
legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla politica
attiva del lavoro;
c) ferme restando le
misure già approntate sui contratti di solidarietà, si
procederà ad una modernizzazione della normativa vigente in
materia di regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni
contrattuali del nostro Paese e sostenendone l’ulteriore
sviluppo, nella tutela dei diritti fondamentali alla sicurezza, con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’occupazione e
l’incremento della competitività delle imprese;
d) per rendere più
efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro
Paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzie
idonee ad evitare che il predetto istituto possa rappresentare il
mezzo per la destrutturazione di lavori stabili.
In
particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito
alle aziende del settore industriale e terziario, con esclusione
delle qualifiche di esiguo contenuto professionale. Il ricorso al
lavoro interinale sarà ammesso nei casi di temporanea
utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti
produttivi dell’azienda, nei casi di sostituzione dei
lavoratori assenti nonchè nei casi previsti dai contratti
collettivi nazionali applicati dall’azienda utilizzatrice.
La
disciplina deve prevedere: che l’impresa fornitrice sia munita
di apposita autorizzazione pubblica; che I trattamenti economici e
normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese
siano disciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la
continuità del rapporto con l’impresa fornitrice; che
quest’ultima si impegni a garantire un trattamento minimo
mensile; che il lavoratore abbia diritto, per I periodi lavorati
presso l’impresa utilizzatrice, ad un trattamento non inferiore
a quello previsto per I lavoratori dipendenti da quest’ultima.
Trascorsi
sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto
collettivo, la disciplina che sarebbe stata di competenza dello
stesso, sarà emanata con regolamento del Ministro del lavoro,
sentite le parti sociali.
Dopo
due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti,
promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un
ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto;
e)
forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi
promossi o autorizzati dalle Agenzie per l’impiego, possono
essere previste in funzione della promozione della ricollocazione e
riqualificazione dei lavoratori in mobilità o titolari di
trattamenti speciali di disoccupazione.
Il
Ministro del lavoro si impegna ad approfondire la possibilità
di una riforma delle Agenzie per l’impiego mirata a consentire
ad esse di operare nel predetto campo, escludendo comunque l’ipotesi
dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con le stesse; f)
il Ministro del lavoro si impegna a predisporre attraverso il
confronto con le parti sociali, una riforma degli strumenti di
governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire
l’occupazione ed un uso più efficiente e razionale delle
risorse pubbliche; g) il Ministro del lavoro si impegna a ridefinire
l’assetto organizzativo degli Uffici periferici del Ministero
del lavoro perchè questi possano adempiere ai necessari
compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere il massimo di
sinergie con la Regione e le parti sociali. Si impegna inoltre perchè
ne risulti un rafforzamento della funzione ispettiva.
4. SOSTEGNO AL
SISTEMA PRODUTTIVO
1. Ricerca ed
innovazione tecnologica
Nella
nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni tra le
economie dei Paesi più evoluti e le nuove vaste economie
caratterizzate da bassi costi del lavoro, un più intenso e
diffuso progresso tecnologico è condizione essenziale per la
competitività dei sistemi economico-industriali dell’Italia
e dell’Europa. Negli anni ‘90 scienza e tecnologia
dovranno assumere, più che nel passato, un ruolo primario.
Una
più intensa ricerca scientifica, una più estesa
innovazione tecnologica ed una più efficace sperimentazione
dei nuovi processi e prodotti saranno in grado di assicurare il
mantenimento nel tempo della capacità competitiva dinamica
dell’industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca
scientifica e tecnologica, il Paese deve guardare come ad uno dei
principali destinatari di investimenti per il proprio futuro.
Ma
non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell’effettivo
progresso scientifico/tecnologico per l’industria che nasce
prevalentemente dal lavoro organizzato di strutture adeguatamente
dotate di uomini e mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi
o settori. È in particolare nell’organizzazione
strutturata dell’attività di ricerca che si alimentano
le reciproche sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di
indagine, che si favorisce lo scambio di conoscenze, che si
moltiplicano e si accelerano gli effetti indotti dell’indagine
e della sperimentazione.
Pari
urgenza e importanza riveste per il Paese l’obiettivo
dell’innovazione tecnologica nelle attività di servizio,
commerciale ed agricole.
L’efficienza
e l’evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancario a
quello del trasporto a quello dei servizi di telecomunicazione e di
informatica) sono condizione essenziale per la concorrenzialità
delle imprese in ogni settore di attività.
E
d’altra parte, la modernizzazione dell’agricoltura, oltre
a preservare importanti quote del reddito nazionale e contenere il
deficit della bilancia commerciale, costituisce, se raccordata alla
ricerca scientifica, il mezzo privilegiato di una effettiva politica
di difesa del territorio e di tutela dell’equilibrio ambientale
fondata sulla continuità della presenza e dell’attività
delle comunità rurali.
L’attuale
sistema della ricerca e dell’innovazione è inadeguato a
questi fini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di
risorse, strumenti e “capitale umano” di entità e
qualità appropriata ad un sistema innovativo, moderno,
finalizzato e orientato dal mercato. Interventi miranti a dare al
Paese una adeguata infrastruttura di ricerca scientifica e
tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento,
adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti, alla
realizzazione di nuove strutture di adeguata dimensione nonchè
ad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato.
Tutto
ciò nelle tre direzioni:
a)
del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di
ricerca pubbliche quali Università, il CNR, l’ENEA,
anche in direzione di una migliore finalizzazione delle loro
attività;
b)
della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle
imprese;
c) della creazione
di strutture di ricerca esterne sia ai complessi aziendali che alle
strutture pubbliche, alla cui promozione, sostegno ed amministrazione
siano chiamati soggetti privati e pubblici in forme costitutive
diverse.
Tra
gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello della
creazione di adeguati margini nei conti economici delle imprese per
le risorse finalizzate a sostenere I costi della ricerca.
Per
supportare un’infrastruttura scientifica e tecnologica che
sostenga un sistema di ricerca ed innovazione si richiede:
a)
la presentazione al Parlamento entro tre mesi del piano triennale
della ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge n. 168 del 1989,
al fine di definire le scelte programmatiche, le modalità per
il coordinamento delle risorse, dei programmi e dei soggetti, nonchè
le forme attuative di raccordo tra politica nazionale e comunitaria.
La presentazione di tale piano sarà preceduta da una
consultazione con le parti sociali; b) un aumento ed una
razionalizzazione delle risorse destinate all’attività
di ricerca e all’innovazione, concentrando gli interventi nelle
aree e nei settori prioritari del sistema produttivo italiano
privilegiando le intese e le sinergie realizzate in sede europea,
anche rafforzando l’azione sul sistema delle piccole e medie
imprese e sui loro consorzi.
A
tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento riorientamento
e, ove necessario, di riforma della legislazione esistente. In
particolare, il rifinanziamento è necessario per le leggi n.
46/1982 e n. 346/1988 per la ricerca applicata, per le nuove finalità
dell’intervento ordinario nelle aree depresse del Paese, per la
legge n.
317/1991;
c) l’introduzione,
attraverso la presentazione di un apposito provvedimento legislativo,
di nuove misure automatiche di carattere fiscale e contributivo, in
particolare mediante la defiscalizzazione delle spese finalizzate
all’attività di ricerca delle imprese nonchè la
deducibilità delle erogazioni liberali a favore di specifici
soggetti operanti nel campo della ricerca;
d) la revisione e
semplificazione del regime esistente di sostegno alle imprese, con
l’obiettivo di accelerare I meccanismi di valutazione dei
progetti e di erogazione dei fondi;
e)
l’attivazione ed il potenziamento di “luoghi” di
insediamento organico di iniziative di ricerca, quali I parchi
scientifici e tecnologici, con la finalità, tra l’altro,
di promuovere la nascita di istituti dedicati alla ricerca settoriale
interessante le problematiche specifiche dell’economia del
territorio funzionali alla crescita ed alla nascita di iniziative
imprenditoriali private.
Si
potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazione che
esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, I
progetti rivolti alla innovazione tecnologica nei settori di
interesse prioritario delle amministrazioni locali quali, in primo
luogo, la tutela dell’ambiente, le reti locali ed I sistemi di
mobilità. Per il reperimento delle risorse necessarie potrà
essere utilizzato lo strumento degli accordi di programma previsto
dall’art. 3, comma 3 della legge n. 168/1989 con specifici
finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno
concorrere capitali privati; f) il ricorso al mercato finanziario e
creditizio, ad oggi praticamente inoperante, attraverso la creazione
di appositi canali e l’utilizzo di specifici strumenti capaci
di attrarre capitale di rischio su iniziative e progetti nel settore
della ricerca e dell’innovazione.
Interessanti
prospettive possono discendere dalla recente introduzione di nuovi
intermediari finanziari rivolti al capitale di rischio (fondi chiusi,
fondi d’investimento, venture capital, previdenza
complementare);
g)
lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui quali
far convergere la collaborazione delle università. Un più
stretto rapporto tra mondo dell’impresa e mondo dell’università
potrà inoltre rilanciare, anche attraverso maggiori
disponibilità finanziarie, una politica di qualificazione e
formazione delle “risorse umane”, in grado di creare
nuclei di ricercatori che, strettamente connessi con le esigenze
delle attività produttive, possano generare una
fertilizzazione tra innovazione e prodotti, ponendo una particolare
attenzione anche ai processi di sviluppo delle piccole e medie
imprese; h) l’attivazione di programmi di diffusione e
trasferimento delle tecnologie a beneficio delle piccole e medie
imprese e dei loro consorzi, che costituiscono obiettivo rilevante
dei parchi tecnologici e scientifici, per I quali sono già
previsti appositi stanziamenti di risorse, anche attraverso la
rivitalizzazione delle stazioni sperimentali;
I) la
valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino
dell’apparato industriale pubblico, del patrimonio di ricerca
ed innovazione presente al suo interno;
l) l’attivazione
di una politica della domanda pubblica maggiormente standardizzata e
qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei prodotti nonchè
volta alla realizzazione di un sistema di reti tecnologicamente
avanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il
collegamento sistematico con l’attività delle strutture
di coordinamento settoriale, immediatamente attivabile con l’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione, ed
estendibile ai settori della sanità e del trasporto locale.
Per
consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è
necessario che la spesa complessiva per il sistema della ricerca e
dello sviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso I livelli
su cui si attestano I Paesi più industrializzati, 2,5-2,9% del
Pil. Il tendenziale recupero di tale differenza è condizione
essenziale perchè la ricerca e l’innovazione tecnologica
svolgano un ruolo primario per rafforzare la competitività del
sistema produttivo nazionale. In tale quadro appare necessario
perseguire nel prossimo triennio l’obiettivo di una spesa
complessiva pari al 2% del Pil. Tale obiettivo non può essere
realizzato con le sole risorse pubbliche. Queste dovranno essere
accompagnate da un’accresciuta capacità di
autofinanziamento delle imprese, da una maggiore raccolta di
risparmio dedicato, da una maggiore propensione di investimento nel
capitale di rischio delle strutture di ricerca e delle imprese ad
alto contenuto innovativo. Dovrà necessariamente registrarsi
l’avvio di un crescente impegno delle autonomie regionali e
locali nell’ambito delle risorse proprie.
Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente
svolto un confronto tra I soggetti istituzionali competenti e le
parti sociali per una verifica dell’evoluzione delle politiche
e delle azioni sopra descritte nonchè dell’efficacia
degli strumenti a tali fini predisposti.
2. Istruzione e
formazione professionale
Le
parti condividono l’obiettivo di una modernizzazione e
riqualificazione dell’istruzione e dei sistemi formativi,
finalizzati all’arricchimento delle competenze di base e
professionali e al miglioramento della competitività del
sistema produttivo e della qualità dei servizi.
Tale
processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramento e
sviluppo delle diverse tipologie di offerte formative, dall’altro
una evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche
aziendali per la realizzazione della formazione per l’inserimento,
della riqualificazione professionale, della formazione continua.
Risorse pubbliche e private dovranno contribuire a questo scopo.
Su
queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra:
a) un raccordo sistematico tra il mondo dell’istruzione ed il
mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali
negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni dove
vengono definiti gli orientamenti ed I programmi e le modalità
di valutazione e controllo del sistema formativo; b) realizzare un
sistematico coordinamento interistituzionale tra I soggetti
protagonisti del processo formativo (Ministero del lavoro, Ministero
della pubblica istruzione, Ministero dell’università e
della ricerca scientifica, Regioni) al fine di garantire una
effettiva gestione integrata del sistema;
c) istituire il
Consiglio nazionale della formazione professionale presso il
Ministero del lavoro con I rappresentanti dei Ministeri suindicati,
del Ministero dell’industria, delle Regioni e delle parti
sociali;
d) prontamente
realizzare l’adeguamento del sistema di formazione
professionale con la revisione della legge quadro n. 845/1978,
secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell’apporto
che può essere fornito dal sistema scolastico:
• rilievo
dell’orientamento professionale come fattore essenziale;
• definizione
di standards formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione
in atto in sede comunitaria;
• ridefinizione
delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del lavoro
(potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della
formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo
di progettazione della offerta formativa coerentemente con le
priorità individuate nel territorio). In questo ambito, alla
Conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di
ricondurre ad un processo unitario di programmazione e valutazione le
politiche formative;
• ruolo
decisivo degli osservatori della domanda di professionalità
istituiti bilateralmente dalle parti sociali;
• specifica
considerazione degli interventi per I soggetti deboli del mercato;
• sistema
gestionale pluralistico e flessibile;
• avvio
della formazione continua;
e)
elevare l’età dell’obbligo scolastico a 16 anni,
mediante iniziativa legislativa che, fra l’altro, valorizzi gli
apporti che al sistema scolastico possono essere offerti da
interventi di formazione professionale; per assicurare la maggiore
efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere
accompagnato dalla messa a punto di strumenti idonei alla prevenzione
ed al recupero della dispersione scolastica, individuando tra l’altro
in tale attività uno dei possibili campi di applicazione dei
programmi di interesse collettivo;
f)
portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore,
nell’ottica della costruzione di un sistema per il 2000,
integrato e flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione
professionale ed esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di
età;
g)
valorizzare l’autonomia degli istituti scolastici ed
universitari e delle sedi qualificate di formazione professionale,
per allargare e migliorare l’offerta formativa post-qualifica,
post-diploma e post-laurea, con particolare riferimento alla
preparazione di quadri specializzati nelle nuove tecnologie,
garantendo il necessario sostegno legislativo a tali percorsi
formativi;
h)
finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30%
a carico delle imprese (L. n. 845/1978) alla formazione continua, al
di là di quanto previsto nel D.L. n.
57/1993,
privilegiando tale asse di intervento nella futura riforma a livello
comunitario del Fondo sociale europeo;
I) prevedere un
piano straordinario triennale di riqualificazione ed aggiornamento
del personale, ivi compresi I docenti della scuola e della formazione
professionale, per accompagnare il decollo delle linee di riforma
suindicate.
3. Finanza per le
imprese ed internazionalizzazione Per il pieno inserimento del
sistema produttivo italiano e quello europeo e per l’effettiva
integrazione dei mercati finanziari italiani in quelli comunitari,
occorre affrontare in tutta la sua portata il problema del
trattamento fiscale delle attività economiche e delle attività
finanziarie. Si tratta di un vasto campo di riforme da svolgere in
armonia con gli obiettivi di controllo e di risanamento del bilancio
pubblico per superare le numerose distorsioni del sistema attuale e
rendere più equilibrate le condizioni operate dai mercati nel
finanziamento delle imprese.
L’esigenza
di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercato
finanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare un
maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato ed imprese,
anche ampliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi
strumenti di provvista.
Va
affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore statale
al sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore vincolo alla
finanza d’impresa, attraverso la predisposizione di procedure,
anche con eventuali possibili forme di compensazione, che impediscano
il ripetersi dei ritardi.
A
tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità
I fondi chiusi ed I fondi immobiliari, va sviluppata la previdenza
complementare, va dato impulso alla costituzione dei mercati
mobiliari locali, vanno favorite forme di azionariato diffuso anche
se in gestione fiduciaria, va infine sviluppata una politica delle
garanzie, che tenga conto anche delle iniziative comunitarie.
Si
favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di
consorzi di garanzia rischi, di consorzi produttivi tra imprese e di
imprese di “venture capital” anche attraverso l’uso
della L. n. 317/1991.
Quanto
al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità
concesse agli stessi dal recepimento della II direttiva sulle banche,
va facilitata l’operatività nel campo dei finanziamenti
a medio termine e di quelli miranti a rafforzare il capitale di
rischio delle imprese, in primo luogo accelerando I processi di
concentrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua
apertura alla concorrenza internazionale, in secondo luogo rimuovendo
contestualmente gli ostacoli che ritardano l’attuazione
concreta della suddetta direttiva.
Per
aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati
internazionali occorre definire strumenti più efficaci e
moderni per la politica di promozione e per il sistema di
assicurazione dei crediti all’export. Dovrà essere
sviluppata la capacità di promozione e gestione di strumenti
operativi che riducano il rischio finanziario quali il “project
financing” ed il “counter trade”, anche promuovendo
una più incisiva capacità di trading gestito da
operatori nazionali.
È
necessario razionalizzare e rendere più trasparente
l’intervento pubblico a sostegno della presenza delle imprese
italiane sui mercati internazionali, considerando anche le esigenze
delle piccole e medie imprese, facilitando l’accesso di tutti
gli operatori alle informazioni ed aumentando le capacità
istruttorie al fine di rendere più produttivo l’uso
delle risorse pubbliche e di orientare queste su obiettivi economici
strategici e di politica estera definiti a livello di Governo e in
confronto con le imprese.
Appare
inoltre importante garantire un coerente coordinamento dei soggetti
preposti al rafforzamento della penetrazione all’estero del
sistema produttivo per offrire una più vasta e coordinata
gamma di strumenti operativi.
In
questo quadro va uniformata la SACE, aumentandone la capacità
di valutazione dei progetti e del rischio paese. L’attività
di copertura dei rischi di natura commerciale va nettamente separata
da quella connessa ai rischi politici e svolta in più stretta
collaborazione con le società assicurative private.
4. Riequilibrio
territoriale, infrastrutture e domanda pubblica La situazione di
crisi e le tensioni sociali che si registrano in Italia si presentano
differenziate a livello territoriale. In queste condizioni, un
processo di ripresa economica, in assenza di una politica di
riequilibrio territoriale, rischia di produrre un aumento del divario
tra aree in ritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di
squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
La
tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto
sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, appare superata
dai recenti provvedimenti governativi.
Questi
disegnano una nuova strategia di intervento, orientata su di una
politica regionale “ordinaria” più ampia, mirata a
sostenere e creare le premesse per lo sviluppo economico di tutte le
aree deboli del Paese.
Tale
politica deve essere, inoltre, coordinata con I nuovi strumenti
comunitari che divengono parte integrante dell’azione per il
sostegno allo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la
definizione delle modalità e dell’intensità degli
interventi.
Occorre,
pertanto, giungere ad un’ottimizzazione delle risorse
finanziarie provenienti dai Fondi strutturali della CEE,
assicurandone il pieno utilizzo, soprattutto in vista del programma
1994-1999.
Il
Ministero del bilancio e della programmazione economica diviene la
sede centrale di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza
per ottimizzare l’azione di governo e per massimizzare
l’efficacia delle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo
disponibili. In questo modo sarà possibile dare maggiore
trasparenza alle risorse destinate agli investimenti ed assicurarne
una più rapida erogazione alle imprese. La creazione di un
organo indipendente presso lo stesso Ministero del bilancio e della
programmazione economica, quale l’Osservatorio delle politiche
regionali, per verificare l’andamento e l’efficacia degli
interventi nelle aree deboli rappresenta un’ulteriore
iniziativa per garantire l’effettivo dispiegarsi della politica
regionale.
La
politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo,
dovrà prevedere una forte e mirata azione di sostegno alla
riduzione delle diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli
di infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel
funzionamento della Pubblica amministrazione. Per conseguire tale
obiettivo va rilanciata l’azione di programmazione degli
investimenti infrastrutturali, riqualificando la domanda pubblica
come strumento di sostegno alle attività produttive. In
particolare, devono essere sostenuti gli investimenti nelle
infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei
trasporti, energia e telecomunicazioni, nell’ambiente e nella
riorganizzazione del settore della difesa. A tal fine, la Presidenza
del consiglio dovrà assumere compiti e responsabilità
di coordinamento della domanda e della spesa pubblica di
investimenti, istituendo specifiche strutture di coordinamento, quale
quella introdotta per la spesa di informatica nella pubblica
amministrazione, a partire dai settori di maggiore interesse per lo
sviluppo produttivo e sociale.
Questa
politica regionale dovrà, infine, consentire l’avvio di
azioni di politica industriale volte alla reindustrializzazione delle
aree in declino industriale ed alla promozione di nuove attività
produttive. Il Ministero del bilancio e della programmazione
economica ed il Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l’occupazione, istituito presso la Presidenza del consiglio,
svolgeranno un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle iniziative
in tali aree, che dovranno essere gestite con maggiore efficacia e
finalizzazione e che saranno affidate alle agenzie ed ai comitati
oggi esistenti, anche mediante accordi di programma.
La
politica regionale dovrà, altresì, promuovere la
realizzazione delle condizioni ambientali che consentano un recupero
di competitività delle imprese agricole e turistiche,
considerata la loro importanza sia sotto l’aspetto produttivo,
sia sotto quello della generazione di attività
agro-industriali e di servizio ad esse collegate.
Gli
investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di
bilancio, devono essere rilanciati attraverso una più efficace
e piena utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la
generazione di residui passivi per l’insorgere di problemi
procedurali e di natura allocativa. In questa direzione si muovono I
provvedimenti recentemente varati dal Governo e soprattutto la
riforma degli appalti che appare idonea a rilanciare la realizzazione
di opere di utilità pubblica oggi completamente ferme.
Inoltre,
l’azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà
essere distribuita in modo tale da poter favorire l’impiego
aggiuntivo di risorse private, insistendo in modo particolare nelle
aree dove più grave è la crisi produttiva ed
occupazionale. Pertanto, appare importante favorire il coinvolgimento
del capitale privato, nazionale ed internazionale, nel finanziamento
della dotazione infrastrutturale, garantendo la remunerazione dei
capitali investiti, attraverso l’utilizzo di apposite strutture
di “project financing”. Tali strutture potrebbero
interessare, in via sperimentale, le infrastrutture metropolitane,
viarie ed idriche.
In
questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo
tra le amministrazioni pubbliche centrali e regionali e le parti
sociali per definire le linee di intervento più appropriate
atte a promuovere le condizioni di sviluppo delle aree individuate,
anche attraverso una valida politica di infrastrutturazione con
particolare riferimento a quelle mirate allo sviluppo di attività
produttive.
I
criteri di tale politica devono, pertanto, essere: a) la definizione
di un nuovo ambito territoriale di intervento individuato in armonia
con le scelte che verranno operate dalla Comunità europea; b)
l’individuazione di interventi infrastrutturali a livello
regionale, interregionale e nazionale sulle grandi reti con
l’obiettivo della riduzione dei costi del servizio e la sua
qualificazione tecnologica;
c) il mantenimento
di un flusso di risorse finanziarie anche nella fase transitoria di
definizione del nuovo intervento regionale;
d) il rafforzamento
del decentramento delle decisioni a livello regionale, con la
realizzazione di accordi di programma Stato-Regioni ed attribuendo
maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato);
e)
la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate agli
interventi pubblici e all’erogazione dei pubblici servizi, ai
fini di una loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività;
f)
la concentrazione nelle aree individuate dell’azione di
qualificazione professionale del personale impiegato nelle realtà
produttive a maggior specificazione tecnologica;
g)
la piena e completa attivazione della legge n. 317/1991 al fine di
promuovere lo sviluppo di servizi reali alle piccole e medie imprese.
Gli
strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la
nuova politica regionale possono essere così individuati:
a)
strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delle
analoghe iniziative intraprese a livello nazionale, inizialmente
limitate al settore sanitario ed in quello del trasporto locale;
b)
accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni
regionali, al fine di concertare le scelte prioritarie per
l’infrastrutturazione del territorio ed accelerare le procedure
relative ad atti di concessione ed autorizzazione;
c) norme specifiche
tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale (anche in
conseguenza del decreto legislativo n. 29/1993), che permettano una
rapida approvazione ed attuazione degli interventi. In tale quadro è
necessario prevedere appropriati strumenti normativi finalizzati al
riorientamento su obiettivi prioritari delle risorse disponibili, al
fine di consentire una rapida cantierizzazione delle opere già
approvate.
5. Politica delle
tariffe
Il
protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l’impegno del Governo a
perseguire una politica tariffaria per I pubblici servizi coerente
con l’obiettivo di riduzione dell’inflazione.
Tale
obiettivo è stato perseguito, consentendo di ottenere
risultati molto positivi. Al fine di mantenere l’obiettivo
della riduzione dell’inflazione e, nel contempo, di consentire
il mantenimento dei programmi di investimento, sarà svolto un
confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già
definita e da definire, per il periodo 1993-94.
Una
politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto
limitarsi al perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico,
quali il contenimento dell’inflazione, bensì deve anche
essere utilizzata per lo sviluppo di un efficiente sistema di servizi
pubblici.
La
necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di
investimenti del sistema delle imprese, unitamente all’avvio
del processo di riordino delle società di gestione dei servizi
pubblici, impone l’esigenza di superare la logica del
contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia
certezza alla redditività del capitale investito in dette
imprese e che non limiti lo sviluppo degli investimenti.
A
tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di
produttività, raccordare più direttamente il livello
delle tariffe ai costi effettivi del servizio, garantendo altresì
adeguati margini di autofinanziamento in grado di favorire la
realizzazione degli investimenti necessari. In questo quadro, appare
altrettanto importante prevedere una graduale correzione della
struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore
nei maggiori Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati I settori
che non operano in regime di monopolio.
Nella
definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno
inoltre tutelare le esigenze dell’utenza, anche con riferimento
alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul
livello dei prezzi, definendo standards qualitativi determinati, in
linea con quelli vigenti nei maggiori paesi industrializzati, su cui
si eserciterà l’attività di regolazione.
A
tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità
autonome che, in sostituzione dell’attività attualmente
svolta dalle amministrazioni centrali e delle corrispondenti
strutture, garantiscano o, con una continua, indipendente e
qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli obiettivi
sopra indicati. Dette autorità dovranno essere strutturate in
modo tale da favorire l’espressione delle esigenze dell’utenza.
Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione dei
prezzi dei pubblici servizi attraverso lo strumento del “price
cap” e dei contratti di programma, che rispetti le differenti
esigenze emergenti. Saranno previste conferenze di coordinamento tra
dette autorità autonome al fine di assicurarne comportamenti
coerenti.