ULTERIORI ISTRUZIONI SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N
ULTERIORI
ISTRUZIONI SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 123/2007
Angelo
Vitale
Consulente
del lavoro
Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato la
circolare n. 24 del 14/11/2007 con la quale ha apportato alcune
rettifiche in merito alle indicazioni già fornite con la
lettera circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007 riguardo
l'ambito di applicazione della legge n. 123/2007.
La
nuova circolare si muove in linea con l’intervento del
sottosegretario Antonio Montagnino a seguito della lettera di agosto
allorquando volle chiarire, superando alcune perplessità
sorte, che il potere di sospensione andava inteso applicabile anche
ai cantieri edili.
Ora
il Ministero sottolinea
il legame di forte continuità
fra
le due disposizioni
(art. 5 L. 123/07 con art. 36 bis
del D.L.
223/2006,
convertito
con L. n. 248/2006) spiegando che
la nozione di attività imprenditoriale, già
interpretata nel senso di '"unità
produttiva”' con
la predetta lettera circolare del 22 agosto u.s., non può non
ricomprendere, necessariamente, anche le aziende operanti nel settore
edile nel quale, come noto, maggiormente si avverte l’esigenza di
elevare gli
standards di
sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro.
La
circolare, ritornando sulla discrezionalità dell’ispettore
sulla sospensione, chiarisce che in ogni caso và tutelato,
protetto, il diritto
costituzionale alla salute di cui
all’art.
32 Cost.
specificando che l’individuazione della fattispecie di gravità
della violazione sarà definito con apposito
elenco da
concordarsi con
il Coordinamento tecnico delle Regioni.
Viene
oltremodo chiarito, su ciò argomentando con riferimento alla
L. 689/81, che la "sanzione
amministrativa aggiuntiva"
sfugge dall’essere sanzione
amministrativa
ma quanto un "onere
economico accessorio"
per cui in
caso di mancato pagamento da parte del trasgressore di detto onere
l'unica conseguenza consiste nella mera permanenza degli effetti
sospensivi del provvedimento senza alcun ulteriore seguito in termini
di riscossione coattiva del relativo importo.
Il
Ministero chiarisce taluni altri argomenti ivi compreso il
riconoscimento
in capo al personale ispettivo del Ministero
del lavoro, in virtù dell’art. 5, comma 1, della L. n.
123/2007 di una generalizzata competenza nelle materia attinente alla
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
le quali argomentazioni (non tutte condivisibili) soprattutto sulla
competenza
“concorrente” degli ispettori del lavoro limitatamente alle
materie individuate con il D.P.C.M. n. 412/1997
saranno, da parte degli interpreti, ancora oggetto di riflessione.
Interessante
sarà conoscere il pensiero delle Regioni con la preannunciata
circolare.
Sarebbe
opportuno che in sede di finanziaria 2008 (già approvata dal
Senato) la quale, nell’art. 87 del testo esaminato, prevede già
alcune rettifiche il legislatore chiarisca i termini della competenza
degli ispettori del lavoro coniugandoli con il personale ispettivo
delle ASL e coordinando
le disposizioni della L. 123/07, valide per tutte le attività
imprenditoriali, con quelle analoghe già emanate con il
Decreto Bersani valide per il settore dell'edilizia.
Per
il dettaglio vedasi la circolare scaricabile dal sito del Ministero
del Lavoro