Le nuove regole sul diritto di sciopero per i lavoratori e le organizzazioni sindacali
(Cdm, Disegno di legge 27.2.2009)
La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi da valere altresì come principi ispiratori per gli accordi e codici di autoregolamentazione ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione: a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento. Per le organizzazioni sindacali che non superano la soglia del 50 per cento, previsione dell’istituto del referendum preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicono il referendum siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 20 per cento. In quest’ultimo caso la legittimità dello sciopero è condizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo sciopero; b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza; c) previsione per via contrattuale dell’istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale; d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega; e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza; f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione; g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di lavoro di cui al successivo articolo 3 la quale può avvalersi, a questo specifico fine e ferma restando l’esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’ambito delle loro competenze istituzionali;
LaPrevidenza.it, 13/03/2009