La nuova disciplina in materia di rappresenmtativita' sindacale nel pubblico impiego contrttualizzato alla luce del nuovo art. 19 del Ccnq 7.8.1998
(A cura dell'Avv. Maurizio Danza - Arbitro pubblico impiego Lazio)
Con il contratto collettivo quadro d’integrazione del CCNQ 7/8/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali firmato il giorno 24 luglio 2007, la contrattazione collettiva sindacale è intervenuta modificando sostanzialmente le norme in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nei comparti di legislazione contrattata del pubblico impiego. In particolare l’art. 6 dell’accordo quadro, nel sostituire integralmente l’art. 19 del C.C.N.Q. 7/8/98 (disposizioni particolari), ha regolamentato la figura giuridica delle aggregazioni associative tra sigle sindacali abolendo il principio della imputazione della delega sindacale tra organizzazioni sindacali, recependo altresì la disciplina codicistica in tema di fusione ed incorporazione di società. Appare evidente come la disposizione operi una vera e propria rivoluzione del sistema di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego, atteso che nella regolamentazione previgente la singola associazione, grazie ad un c.d. patto di affiliazione, poteva liberamente imputare il proprio dato associativo ad altra organizzazione senza dover trasferire la titolarità della delega a quest’ultima.....
LaPrevidenza.it, 26/05/2008
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