Responsabilità medica e successione generazionale
(di Sergio Sabetta)
Vi è ormai un’ampia giurisprudenza sulla responsabilità civile e penale del medico e sulla sua causalità, basti pensare alle sentenze della Cassazione civile, Sez. III, nn. 7535/09 – 2468/09 e 19092/09 nonché della Cassazione penale a SS. UU. n. 2437/09, tuttavia deve osservarsi che la responsabilità si concentra prevalentemente sull’insorgenza della malattia e sull’intervento conseguente, viene in tal modo a scivolare nell’attenzione il momento successivo del recupero, ossia della riabilitazione, in altre parole la fase delicata del consolidamento dell’intervento terapeutico necessario per la buona riuscita dell’emergenza.
La fase riabilitativa è certamente lunga e costosa, soprattutto in presenza di un accentuato invecchiamento della popolazione che rende sempre più onerose le degenze; l’applicazione stretta dei protocolli medici d’urgenza possono tuttavia risolversi nella sola procrastinazione del momento del danno se viene a mancare la giusta valutazione del passaggio successivo della riabilitazione.
Il rispetto del budget imposto all’unità medica come centro di costo non può moralmente ridurre il paziente ad un numero puramente finanziario; la cessazione dell’urgenza non deve impedire il colloquio con il momento riabilitativo, che in molti casi non può essere condotto proficuamente tra le parete domestiche anche se supportato, sia per la necessità di strutturare tecnicamente gli interventi medici, sia per gli aspetti psicologici...
(Sergio Sabetta)
LaPrevidenza.it, 19/03/2010
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